Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REP 0 1 873 /02 Reg. Gen. N. 1649 13.11.2001 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prou 4620 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 506 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CONTE SUPREMA DI CASS UFFICIO COPIL Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Pichiesta copia s Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere del Sig. IL SQLE 24 ORE er diritti 1. 11 FEB. 2002 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere IL CANCELL E ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 16497/99 proposto Oggetto: Azione da possessoria. NG EP, elettivamente domiciliato in Roma, 13000 NCELLERIA Piazza Firenze n.24, presso lo studio legale Valensise, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Gaetano Tafuri come da procura a margine del ricorso. DG728731 RICORRENTE
contro
MO STEFANO, elettivamente domiciliato in Ro- CORTE SUPREMA C Y Rilas s2 ex te ma, Via Frattina n. 35, presso lo studio dell'Avv. Ivo Reina, ai Sig. Moreland 423×2 per diritt # 20.x.or 1500/01 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lo Porto come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Caltagiro- ne n. 88/98 del 02.10.1997 / 19.06.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Gaetano Tafuri. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Niscemi, emessi i richiesti provvedimenti inter- dittali, accolse nel merito la domanda proposta da US ON nei confronti di FA TE diretta ad ottene- re la reintegra nel possesso della servitù di passaggio eserci- tata da tempo immemoriale su di un fondo del TE, il quale ne aveva impedito l'esercizio avendo motoarato e poi re- cintato l'intero suo fondo. Il Tribunale di Caltagirone accolse l'appello del TE e, in riforma della decisone del Pretore, rigettò la domanda del पर्ने ON, che condannò al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Premesso che i punti da accertare in fatto riguardavano la esistenza della strada di collegamento dei due terreni del Mon- 2 gelli attraverso il fondo del TE, nonché la sussistenza di una condotta che quest'ultimo avrebbe tenuto sì da impedi- re o comunque turbare l'esercizio del diritto di passaggio da parte del ON, osservò il Tribunale che le deposizioni rese dai numerosi testi erano contrastanti, sicché le differenti ver- sioni non consentivano di pervenire ad un giudizio pacifico e tranquillizzante circa l'effettiva esistenza di un diritto di pas- saggio in capo al ON. Anche la c.t.u. era nel senso di escludere la servitù di passaggio poiché il perito non aveva ri- scontrato sui luoghi alcun segno visibile della strada che se- condo il ON avrebbe dovuto sussistere da tempo imme- morabile collegando il suo secondo fondo al primo;
anzi il consulente aveva accertato che il secondo fondo, benché defi- nito come intercluso, era raggiungibile attraverso altra strada. Pertanto concluse il Tribunale che non vi era la prova del possesso dell'asserita servitù di passaggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ON deducendo due motivi di annullamento. Ha resistito con controricorso il TE. Le parti hanno depositato memoria. CA MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applica- zione degli artt. 2697, 2730 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.; violazione dell'art. 1144 c.c. e dell'art. 61 c.p.c. 3 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, contrad- dittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si so- stiene che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il TE aveva ammesso l'esistenza della stradella, come esposto nella comparsa di costituzione in primo grado conte- nente la sua firma. Tale ammissione configurava, quindi, confessione giudiziale, ex art. 2730 c.c., che il Tribunale avrebbe dovuto vagliare, anche se il TE aveva preci- sato che aveva tracciato la stradella per il trasporto dei pali. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto che alcuni testi avevano ammesso l'esistenza della stradella, la quale risultava anche da alcune fotografie, completamente ignorate. Nel porre a fondamento del suo convincimento la c.t.u., il Tribunale avrebbe commesso violazione di legge e manifesta illogicità in quanto non avrebbe considerato che la c.t.u. non può costituire mezzo di prova e che la mancanza di segni visi- bili della stradella era dovuta al fatto che il TE aveva motoarato l'intero fondo, facendo scomparire ogni traccia della सा suddetta stradella. Infine il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato le affermazioni del c.t.u. in ordine all'esistenza di altro accesso, escludendo l'interclusione del fondo, senza considerare che 4 tale accesso, attraverso altri fondi, era a mero titolo di tolle- ranza.
1.1. Il motivo è inammissibile nella prima parte ed infondato nelle rimanenti parti. E' inammissibile nella prima parte perché nel giudizio di le- gittimità non sono deducibili questioni nuove che introducano temi diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, quando essi suppongono o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatti preclusi alla Corte di Cassazione. La questione della confessione giudiziale risulta del tutto nuova, giacché essa non è stata mai dedotta ed è rimasta completa- mente estranea al giudizio di gravame, non essendo stata sottoposta alla cognizione dei giudici d'appello, che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere. Invero contro l'atto di appello del TE, il quale sosteneva la mancanza di segni visibili della servitù, il ON non ha dedotto che l' esi- stenza della stradella risultava da quanto affermato dal Mon- teleone nella comparsa di costituzione in primo grado, costi- tuente confessione giudiziale, sicché tale questione è rimasta fuori della conoscenza del Tribunale. E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque 5 già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n.5442; 18.5.1994 n.4857).
1.2. Il motivo è infondato nelle restanti parti perché si risol- ve in una censura di merito circa la valutazione della prova te- stimoniale e la ricostruzione dei fatti. Sotto il primo profilo trattasi all'evidenza di doglianza ten- dente alla rivalutazione delle risultanze testimoniali, non de- ducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della man- canza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo il giudice di merito corretta- mente giustificato il suo convincimento. Ha, infatti, osservato il Tribunale che le deposizioni testimoniali, tutte vagliate, oltre ad essere contraddittorie tra loro, rivelavano scarsa conoscen- za, da parte dei testi, dei luoghi di causa, sicché non consenti- vano di pervenire ad un giudizio sicuro e certo in ordine all' esistenza della servitù di passaggio. Ed è appena il caso di ri- cordare che la valutazione delle risultanze della prova testi- moniale e il giudizio sull' attendibilità dei testi e sulla credibi- ди lità di alcuni invece che di altri come la scelta, fra le varie ri- sultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giu- dice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro 6 limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 14.4. 1994 n. 3498). L'aspetto poi della doglianza circa la violazione delle norme sull'onere probatorio resta superato dal fatto che il Tribunale, avendo ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza della servitù di passaggio né attraverso le testimonianze né attra- verso l' elaborato del c.t.u., il quale non aveva riscontrato sui luoghi alcun segno visibile della stradella, ha accolto l'appello del TE rigettando l'originaria domanda del ON.
1.3. Sotto il secondo profilo con la censura si tende a dare prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, ad elementi ulteriori (fotografie, motoaratura del fondo, etc.) rispetto a quelli, inve- ce, esaminati e valutati dal Tribunale e che quindi devono ri- tenersi da questo implicitamente considerati non decisivi;
ov- vero a suggerire una soggettiva ricostruzione dei fatti diversa da quelle effettuata dal Tribunale, adducendo, quale omesso esame, una differente valutazione degli elementi di causa (accertamenti del c.t.u. in ordine alla non interclusione del fondo) sulla base di ipotetiche considerazioni. Si tratta in so- stanza di censura che nel suo complesso investe l' accerta- mento del fatto che, in quanto logicamente e correttamente 7 eseguito dal giudice di merito, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e si assume che, essendo il ricorso fondato, le spese dell'intero giudizio dovrebbero essere poste a carico del TE, con ripetizione di quelle corri- sposte. La censura è inammissibile perché dedotta in relazione all' ipotesi, risultata infondata, dell'accoglimento del ricorso. Nel resto va osservato che correttamente il Tribunale ha posto le spese del doppio grado di giudizio a carico del ON in base al principio della soccombenza. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, 20,66 rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spe- se del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. 149,77
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £..113.200, oltre £.
2.000.000 per onorario. (€ 58,46) (E1032,91) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 13 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elchink Sportowe IL CANCELLIERE Francesco Catanis DEPOSS Ronia 11 2002 LE CANCELLIERE C1 Francesco Catania