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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4589/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Sonia Piccinni giudice dott. Carlotta BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4589/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PROVERBIO MICHELE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BUCCIERI ALESSANDRO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio concordatario in Albano Laziale in data
31.7.1983. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albano
Laziale (atto n. 101, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 19.7.1984) e BR (n. 7.4.1990), entrambi maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 2422/2015 pubblicata in data 3.9.2015.
Con ricorso depositato in data 2.7.2018 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge
74/1987. All'udienza presidenziale, dapprima rinviata per trattative in corso, è comparsa anche parte resistente e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha quindi disposto il Per_ passaggio alla fase istruttoria revocando il contributo al mantenimento a favore della GL , di
34 anni, e confermando per il resto le condizioni di separazione.
Le parti hanno integrato le rispettive difese e il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.. All'udienza istruttoria sono state rigettate le istanze probatorie delle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.7.2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della succitata sentenza del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tal senso del coniuge convenuto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto l'assegno di mantenimento per i figli e l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle ulteriori domande svolte (relative al versamento delle rate di mutuo e alla proprietà della casa coniugale), è appena il caso di osservare che le stesse non sono ammissibili, atteso che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso. Per_ Quanto alla GL , oggi di 40 anni e con prole a carico, l'assegno di mantenimento è stato già revocato in sede presidenziale (allorquando la stessa aveva 34 anni) presumendosi la sua indipendenza economica, con motivazione che si condivide. Deve pertanto trovare conferma la revoca già disposta dal Presidente delegato.
Quanto al figlio BR, oggi trentaquattrenne, il padre allega che lo stesso vive ormai presso di lui e che lavora come muratore, senza tuttavia offrire prove a supporto (se non schermate dell'account facebook); la madre contesta dette allegazione, affermando che BR vivrebbe ancora con lei e lavorerebbe solo saltuariamente (da ultimo, negli scritti conclusivi, la resistente afferma: “Se è vero che come ritiene controparte il figlio, IG. svolge saltuariamente attività di Parte_2 muratore e altrettanto vero che, allo stato, l'impiego uno o due giorni a settimana, non gli garantisce un reddito stabile”).
Orbene, per quanto riguarda il mantenimento di figli maggiorenni si richiamano i principi della funzione educativa del mantenimento e di autoresponsabilità, così come ribaditi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 17183/2020 secondo cui “Nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che
l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi… Si nota, pertanto, già un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, come nel caso di specie - hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacché si discorre, come sopra ricordato, di una
"funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076) … In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore…”.
Alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio BR, in quanto risulta che lo stesso abbia raggiunto i 34 anni di età, non abbia intrapreso uno specifico corso di studi e svolga attività lavorativa, ancorché, come afferma la resistente, saltuaria.
Nulla deve essere quindi disposto con riguardo alla casa coniugale, con conseguente revoca della assegnazione della stessa alla resistente, atteso che entrambi i figli, maggiorenni, risultano aver raggiunto l'indipendenza economica.
La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 101, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1983);
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
4. revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio BR e conferma per il resto l'Ordinanza Presidenziale;
5. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese Parte_3
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta BR Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Sonia Piccinni giudice dott. Carlotta BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4589/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PROVERBIO MICHELE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BUCCIERI ALESSANDRO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio concordatario in Albano Laziale in data
31.7.1983. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albano
Laziale (atto n. 101, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 19.7.1984) e BR (n. 7.4.1990), entrambi maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 2422/2015 pubblicata in data 3.9.2015.
Con ricorso depositato in data 2.7.2018 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge
74/1987. All'udienza presidenziale, dapprima rinviata per trattative in corso, è comparsa anche parte resistente e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha quindi disposto il Per_ passaggio alla fase istruttoria revocando il contributo al mantenimento a favore della GL , di
34 anni, e confermando per il resto le condizioni di separazione.
Le parti hanno integrato le rispettive difese e il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.. All'udienza istruttoria sono state rigettate le istanze probatorie delle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.7.2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della succitata sentenza del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tal senso del coniuge convenuto. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto l'assegno di mantenimento per i figli e l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alle ulteriori domande svolte (relative al versamento delle rate di mutuo e alla proprietà della casa coniugale), è appena il caso di osservare che le stesse non sono ammissibili, atteso che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso. Per_ Quanto alla GL , oggi di 40 anni e con prole a carico, l'assegno di mantenimento è stato già revocato in sede presidenziale (allorquando la stessa aveva 34 anni) presumendosi la sua indipendenza economica, con motivazione che si condivide. Deve pertanto trovare conferma la revoca già disposta dal Presidente delegato.
Quanto al figlio BR, oggi trentaquattrenne, il padre allega che lo stesso vive ormai presso di lui e che lavora come muratore, senza tuttavia offrire prove a supporto (se non schermate dell'account facebook); la madre contesta dette allegazione, affermando che BR vivrebbe ancora con lei e lavorerebbe solo saltuariamente (da ultimo, negli scritti conclusivi, la resistente afferma: “Se è vero che come ritiene controparte il figlio, IG. svolge saltuariamente attività di Parte_2 muratore e altrettanto vero che, allo stato, l'impiego uno o due giorni a settimana, non gli garantisce un reddito stabile”).
Orbene, per quanto riguarda il mantenimento di figli maggiorenni si richiamano i principi della funzione educativa del mantenimento e di autoresponsabilità, così come ribaditi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 17183/2020 secondo cui “Nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che
l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi… Si nota, pertanto, già un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, come nel caso di specie - hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacché si discorre, come sopra ricordato, di una
"funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076) … In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore…”.
Alla luce di tali principi, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio BR, in quanto risulta che lo stesso abbia raggiunto i 34 anni di età, non abbia intrapreso uno specifico corso di studi e svolga attività lavorativa, ancorché, come afferma la resistente, saltuaria.
Nulla deve essere quindi disposto con riguardo alla casa coniugale, con conseguente revoca della assegnazione della stessa alla resistente, atteso che entrambi i figli, maggiorenni, risultano aver raggiunto l'indipendenza economica.
La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 101, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1983);
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
4. revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio BR e conferma per il resto l'Ordinanza Presidenziale;
5. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese Parte_3
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta BR Marco Valecchi