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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 309/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.2.2024
da
, , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avv. CISTERNINO COSIMO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_1
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI
PASQUALE, giusta procure generali alle liti, rispettivamente rep. n 100860, racc. n. 23509, in data 3.6.2010, e rep. n. 99470, racc. n. 22703, in data 20.7.2009 del Notaio di Persona_1
Venezia, con domicilio eletto in S. Croce 712 - Venezia
1 OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-accertarsi e dichiararsi che in danno del signor è insorta la patologia Parte_4
“Carcinoma uroteliale” che ne ha provocato il decesso in data 27/04/23, causata dalle lavorazioni svolte quale capo reparto verniciatura presso la di San Donà di Piave e, quindi, avente CP_2
natura di malattia professionale;
-accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti tutti in quanto eredi al pagamento delle prestazioni
CP_ dovute in vita al de cuius ex art. 74 e segg. T. U. 1124/65, con condanna della resistente al relativo pagamento;
-accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente, vedova del signor , alla Persona_2
costituzione della rendita ai superstiti ex art. 84 e segg. T. U: 124/65 a far data dal giorno successivo al decesso;
con vittoria delle spese di lite maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 e distrazione delle stesse in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario;
Per parte resistente:
- respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
- Spese e compensi del giudizio come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, rispettivamente vedova e figli di e suoi eredi, Parte_4
deducevano che questi aveva contratto una patologia (“Carcinoma uroteliale”) a causa dell'attività lavorativa prestata nell'ambito del reparto verniciatura della azienda e CP_2
che da ciò era derivato il suo decesso;
lamentavano il mancato accoglimento in via amministrativa della domanda di rendita proposta dal de cuius ed agivano in giudizio per la condanna dell' al pagamento in loro favore di ratei maturati in capo allo stesso CP_1
nonché della rendita ai superstiti a favore della vedova . Parte_1
2 2. Costituendosi in giudizio l' negava fondatezza alle domande avversarie per CP_1
carenza di prova circa l'esposizione del a rischio. Parte_4
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali nonché
CTU medico-legale, al cui esito perveniva in decisione, autorizzato in deposito di note conclusive cui provvedeva la sola parte ricorrente.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Le domande di cui al ricorso sono fondate.
5. L'istruttoria svolta ha infatti consentito di accertare la sussistenza di un nesso di causa o quantomeno di un nesso di concausalità tra attività lavorativa svolta da
[...]
nell'ambito della società Omim Box s.p.a. poi e Parte_4 Controparte_3 CP_2
lo sviluppo in suo capo di un carcinoma uroteliale, diagnosticatogli nel Controparte_4
2020, che pacificamente ne ha comportato il decesso in data 27.4.2023.
6. I testimoni escussi hanno dichiarato che il presso lo stabilimento di San Donà Parte_4
di Piave (VE) della Omim Box s.p.a. (poi e Controparte_3 CP_2 Controparte_5
e/c previdenziale sub doc. 3 ric.) ove ha lavorato per oltre 20 anni, dall'aprile 1980 al dicembre 2002, operava nel reparto verniciatura ed era esposto direttamente alle polveri e vapori delle vernici, nonostante avesse il ruolo di capo impianto e poi di capo turno,
occupandosi direttamente di pulizia delle cabine di verniciatura e della preparazione delle pistole per la stessa, attività svolta per lo più in assenza di utilizzo di mascherine – fornite dal datore di lavoro solo da un certo periodo in poi, e comunque scarsamente utilizzate dal personale e prive di filtri –.
7. Tenuto conto per un verso dell'accertata esposizione di a vapori e Parte_4
polveri di vernici per un periodo ultraventennale e per altro verso dell'accertato dato epidemiologico della connessione tra esposizione a prodotti contenenti ammine con l'insorgenza di carcinoma uretrale (cfr. pag. 12 della perizia), si conviene con la CTU –
adeguatamente approfondita e motivata – sulla sussistenza di elementi atti a ritenere provata l'esistenza di un nesso causale tra attività lavorativa del e patologia in Parte_4
3 questione, sia pure in assenza di riscontro effettivo della tipologia di vernici utilizzate nello stabilimento in cui operava. Va valorizzata a questo proposito la presunzione ricavabile dalla circostanza che la patologia di cui trattasi è tabellata senza alcun limite di tempo per il caso di esposizione ad ammine (doc. 8 ric.), contenute frequentemente nelle vernici tanto che – come riportato dal CTU, a pag. 14 della perizia - la monografia n. 100
F 2012 dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC ha riconosciuto l'esposizione professionale dei verniciatori come cancerogeno di gruppo 1, cioé
cancerogeno certo per l'uomo in relazione allo sviluppo di tumori al polmone,
mesoteliomi e tumori della vescica.
8. Da ciò la fondatezza della domanda dei ricorrenti ad ottenere la condanna dell' a CP_1
corrispondere loro, in proporzione della rispettiva quota ereditaria, i ratei che avrebbero dovuto essere erogati al de cuius a fronte della domanda amministrativa presentata dallo stesso in data 23.9.2020 (doc. 4 ric.), e fino al decesso del 27.4.2023, rapportati ad invalidità del 60%, oltre accessori legali dal 121° giorno successivo rispetto alla domanda amministrativa.
9. L'accertata origine professionale della patologia in uno con il dato pacifico della dipendenza del decesso dalla stessa impone anche l'accoglimento della domanda volta all'attribuzione alla vedova della rendita ai superstiti (già richiesta in Parte_1
via amministrativa il 9.2.2024 cfr. doc. 4 ric.) a far data dal giorno successivo al decesso,
e dunque dal 28.4.2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore dei ricorrenti che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
11. Le spese di CTU e di CTP di parte ricorrente per il principio di soccombenza sono poste in capo all , quanto alle prime nell'importo di cui al provvedimento di liquidazione CP_1
provvisoria, quanto alle seconde nell'importo documentato in PCT (cfr. deposito del
4.12.2025).
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna : CP_1
a) al pagamento in favore dei ricorrenti, in relazione alla rispettiva quota ereditaria, dei ratei di rendita maturati in capo a , da riferirsi ad invalidità del 60%, Parte_4
con decorrenza dal 23.9.2020 e fino al 27.4.2023, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
b) alla costituzione a favore di della conseguente rendita ai superstiti, Parte_1
con decorrenza dal 28.4.2023, ed interessi legali sui ratei arretrati dal dovuto al saldo.
Condanna altresì a rifondere al procuratore dei ricorrenti – che si è dichiarato antistatario CP_1
- le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1
bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00, oltre alle spese di CTP per €
305,00.
Spese di CTU definitivamente in capo ad . CP_1
Venezia, 09/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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