Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38562 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
EMANUELE DI LV
- Presidente -
FR IG DA
CA TT IE DA
RI IR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ NI nato a [...] il [...]
38562-25
Sent. n. sez. 992/2025 UP 29/10/2025 R.G.N. 18513/2025
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI IR;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 marzo 2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea in data 3 luglio 2023 aveva ritenuto RI ME colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandola alla pena di mesi dodici di arresto e di Euro 3000 di ammenda, ordinando altresì la revoca della patente di guida e la confisca dell'autovettura, con la concessione dei benefici di legge.
2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. per violazione di legge ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen. nonché la manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata in ordine alla dedotta utilizzabilità dell'accertamento alcolemico. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto utilizzabile l'accertamento condotto sulla RI in ospedale, in assenza delle garanzie difensive, con una motivazione del tutto illogica e contraddittoria sia in sé che con gli atti processuali, per di più in contrasto anche con quanto motivato dal giudice di primo grado.
AUL (225
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 191 e 493 cod.proc.pen. nonché la manifesta contraddittorietà con i verbali di udienza in ordine all'asserito consenso prestato all'acquisizione dei documenti ed alla rinuncia all'escussione del teste Caricchi. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i difensori della RI avessero prestato il consenso all'acquisizione degli atti;
peraltro, anche ove ciò fosse avvenuto, il documento non può essere illegittimamente acquisito. Con il terzo motivo deduce la violazione ex art. 606, lett. b) cod. proc.pen. al sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. per violazione della correlazione tra chiesto e
pronunciato.
Si censura la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, come il giudice di primo grado, ha ritenuto inequivocamente contestata all'imputata l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, pur non essendo la stessa indicata nel capo di imputazione e non potendo detta aggravante essere contestata in fatto. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
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Si censura la sentenza impugnata in punto di motivazione sulla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti all'accertamento del tasso alcolemico, sono infondati. La Corte di merito ha ritenuto utilizzabile il risultato delle analisi effettuate sulla persona della ricorrente presso l'Ospedale di Ivrea, dove la stessa era stata trasportata d'urgenza in seguito all'incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. Gli accertamenti sul tasso alcolemico, si legge nelle conformi sentenze di merito, furono svolti su iniziativa del personale del Pronto soccorso per ragioni di diagnosi e cura. La circostanza, si precisa in motivazione, è stata desunta dalla documentazione acquisita in atti da cui si ricava chela RI fu sottoposta ad una serie di esami e di accertamenti diagnostici, ivi compreso l'accertamento del tasso alcolemico, richiesto alle ore 22, 16 del 4 luglio 2021 e che la cartella clinica del pronto Soccorso recava la indicazione di "esami richiesti per ragioni medico-legali". Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge dunque che il prelievo ematico ed i relativi accertamenti, riguardanti anche il tasso alcolico, avevano avuto luogo su iniziativa dei sanitari, in quanto finalizzati alla somministrazione di cure all'infortunata in seguito al sinistro, mentre non risulta alcuna richiesta antecedente trasmessa dalla Centrale operativa dei Carabinieri, non essendo a tal fine sufficiente, precisa la sentenza impugnata, l'orario di invio della medesima poiché non era in alcun modo emerso che essa fosse pervenuta immediatamente al medico che ha disposto gli esami. Tale motivazione si pone nel solco dei principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero si è più volte ribadito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p e 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada" (Sez. IV, n. 51284 del 10 ottobre 2017, [...], Rv. 271935; conformi Sez. IV, n. 6514 del 18 gennaio 2018,
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Tognini, Rv. 272225; Sez. IV, n. 3340 del 22 dicembre 2016, dep. 2017/Tolazzi Rv. 268885; Sez. F, n. 34886 del 6 agosto 2015, Cortesi, Rv. 264728). L'accertamento del tasso alcoolemico, ove si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato, impone quindi il ricorso al paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che richiede l'applicazione dell'art. 354, commi 2 e 3, cod.proc.pen. A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito con prelievo ematico all'interno di struttura ospedaliera) sia effettuato per fini terapeutici nell'ambito di apposito protocollo medico, svolto d'iniziativa dei sanitari, nei confronti di un soggetto ricoverato in via d'urgenza al Pronto Soccorso a seguito di un incidente stradale.
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L'atto soggiace quindi, con riferimento alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina dettata dall'art. 354 codice di rito love, nel caso concreto, la verifica del tasso alcolemico risultante dal prelievo o dall'effettuazione dell'alcoltest integri i presupposti dell'atto urgente ed indifferibile di P.G., per il quale il personale di polizia, prima del suo compimento, è tenuto, ex art. 114 disp. att. c.p.p., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere alla nomina di un difensore di ufficio qualora quello di fiducia non sia stato nominato o non sia comparso. La decisione della Corte di merito, che in tale contesto ha escluso la necessità del previo avviso all'indagata della facoltà in parola, si è quindi conformata al principio sopra richiamato, espresso in molteplici pronunce di questa Sezione. L'orientamento, da ribadirsi in questa sede, trae il suo fondamento ineffa considerazione che il certificato nel quale sono contenuti i risultati delle analisi effettuate autonomamente dai sanitari per ragioni diagnostiche e terapeutiche sulla persona del conducente di un veicolo, infortunatosi in seguito a sinistro stradale, rappresenta un documento, per sua natura liberamente acquisibile agli atti del processo. Nel caso in cui si verifichino dette condizioni, pertanto, non è necessario ai fini della utilizzazione dei risultati delle analisi che il personale di Polizia abbia rivolto al conducente l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. A fronte di una spiegazione sostenuta da argomentazioni non meritevoli di essere censurate sul piano logico e delle massime d'esperienza impiegate, l'affermazione contenuta nel ricorso, in base alla quale il prelievo ematico si collocherebbe al di fuori dei protocolli sanitari, si pone in termini puramente avversativi. Parimenti infondata é la censura difensiva in ordine all'inutilizzabilità della documentazione medica acquisita, trattandosi di documenti acquisiti ex art. 507
cod.proc.pen. dal giudice di primo grado e non già sull'accordo delle parti, come sostenuto nell'odierno ricorso.
2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da scrutinare congiuntamente in quanto entrambi afferenti alla circostanza aggravante della causazione di un incidente stradale, sono infondati Va a riguardo premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada n. 27211 del 21/05/2019 Rv. 275872).
Sez.4,
Ebbene, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, l'aggravante pur non formalmente contestata, é stata contestata in fatto come si ricava dalla lettura del capo di imputazione ed inoltre il tema ha formato oggetto di trattazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, é stato ampiamente illustrato nella sentenza di primo grado ed ha costituito esplicitamente motivo di gravame poi esaminato dalla Corte di appello. La Corte bolognese ha quindi correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che la RI aveva invaso la corsia opposta ed era fuoriuscita dalla sede stradale, fermandosi in un fosso, determinando in tal modo un rischio estremamente rilevante per la collettività, atteso che solo per pochi secondi non era avvenuto l'impatto con un veicolo sopravveniente dal senso opposto.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
getta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 29 ottobre 2025
Il Consignestensore
AR
II Présidente Emanuele Di Salvo
CANCELLERIA 28.11.2015 Il Funzionale Giudiziaric Dr. Gianfranco Catenazzo