Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4085 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Gatto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
contumace; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 25/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da note ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 30/09/2001, in Melissano;
che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli: , il 24/08/2004, , il 16/02/2006 e , il Per_1 Persona_2 Per_3
7/07/2009; che l'unione matrimoniale è proseguita serenamente sino a qualche anno fa, quando i problemi economici hanno ingenerato nella coppia insanabili contrasti sfociati in episodi di violenza, tanto che attualmente il resistente sta scontando una pena detentiva
1
All'udienza del 17/02/2023 compariva la sola ricorrente nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo al resistente, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia e il Presidente delegato disponeva come segue:
a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) affida i figli minori esclusivamente alla madre con collocamento presso la stessa;
c) delega i Servizi Sociali di Melissano per verificare la sussistenza di autorizzazioni del convenuto all'incontro con i figli, ai fini della migliore regolamentazione del diritto di visita;
d) pone a carico del convenuto un assegno mensile di complessivi euro 125,00 a figlio
(euro 375 complessivi), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando per queste ultime la regolamentazione di cui al protocollo del Tribunale di Lecce.
La causa veniva rinviata dapprima per il deposito delle memorie assegnando i termini ex art. 183 comma 6 e, successivamente, per la precisazione delle conclusioni.
Rilevata l'incompetenza dei Servizi Sociali di Melissano in favore di quelli di Taviano e pervenuta la relativa relazione in ordine allo stato di detenzione del padre e alla possibilità, per questi, di incontrare i figli, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La richiesta formulata da parte ricorrente merita accoglimento, seppur con le precisazioni di seguito espresse.
Rileva il Tribunale che le deduzioni della ricorrente ed il disinteresse per il giudizio di parte resistente, rimasta contumace, confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti si richiama l'ordinanza presidenziale del 17/02/2023 dunque, si dispone quanto segue:
a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2 b) affida il figlio minore esclusivamente alla madre con collocamento presso la Per_3 stessa (attesa la raggiunta maggiore età di ); Persona_4
c) in ordine al diritto di visita del padre, stante la possibilità di incontrare i figli presso la casa circondariale “Borgo San Nicola”, dove attualmente si trova in stato di detenzione, come rilevato dalla relazione dei Servizi Sociali di Taviano, per quando terminerà di scontare la pena che gli è stata inflitta e ove mostri interesse ad esercitare tale diritto nei confronti del figlio minore , si dispone che lo stesso prenda Per_3 contatto con i Servizi Sociali competenti affinché questi ultimi, verificate le condizioni dell'istante e la serietà delle sue intenzioni, prevedano un calendario adeguato organizzando gli incontri e regolandone le condizioni;
d) Pone a carico del convenuto un assegno mensile di complessivi euro 125,00 a figlio
(euro 375 complessivi), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando per queste ultime la regolamentazione di cui al protocollo del Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/05/2022 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Melissano, il 30/09/2001 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4, parte I, anno 2001), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente e relatore
3 dott. Gianluca Fiorella
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