Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E D A T 2 4 S 6 REPUBBLICA O ITALIANA . SEZIONE ERIMA CIVI0 8785702 P R . P M . I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A B . l D l a . E b CORTE SUPREMA DI CASS T A a t N 2 E 2 S . E t r a Magistrati:Composta dagli Ill.m gg R.G.N.13186/00 Presidente Dott. Giovanni OLLA 16114/00 24045 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 1787 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 27.02.02 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO: espropriazione p.i. - SENT ENZA parametro i.c.i. interessi ecc. sul ricorso proposto da: COMUNE di GROSSETO, in persona del Sindaco p.t. avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Alessandro Antichi, elettivamente domiciliato in Roma, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE via Celimontana 38, presso l'avv. Benito Piero Panariti, dal Sig. per diritti €1.55 che 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. 11.8. GIU. 2002 IL CANCELLIERE Graziella Ferraroni del foro di Firenze giusta delega in atti;
ricorrente - CANCELLERIA contro elettivamente IE LA, domiciliato in Roma, via D. Chelini 5, presso l'avv. Fabio Veroni, che 6973910 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo C/.498 2002 Ceciarini del foro di Grosseto giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.1196 del 06.07/25.09.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Panariti per il ricorrente principale e Ceciarini per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Il 23.04.93 il Comune di Grosseto occupava d'urgenza, per l'esecuzione di opere di e.e.p., mq.
2.102 di terreno di proprietà di TE IE e, con decreto 15.01.96, il terreno veniva espropriato. Poiché l'indennità definitiva determinata dalla Commissione provinciale espropri (in lire 32.220.745 per gli 882 mq. ritenuti edificabili ed in lire 10.134.000 per i 1.220 mq ritenuti agricoli) appariva al IE incongrua, conveniva il Comune dinanzi alla C.d.A. di Firenze che, esperita c.t.u., con sentenza 06/07/25/09/99 riconosceva all'intero terreno espropriato vocazione edificatoria, determinava, ai sensi dell'art. 5bis 1.s. 359/92, in lire 236.490.770 l'indennità d'esproprio, escludendo l'abbattimento del 40% perché non vi era stata offerta dal parte del Comune secondo i nuovi criteri;
escludendo altresì l'adeguamento dell'indennità al valore di £.56.000/mq. 2 Caf denunciato ai fini i.c.i. per l'anno 1993 perché, alla data di riferimento del 12.01.93, il terreno era già incluso nel p.e.e.p. e quindi non poteva considerarsi in comune commercio. Quanto all'indennità d'occupazione, veniva determinata, sulla base dell'indennità d'esproprio, in lire 64.662.408. Sulle due indennità gli interessi legali venivano riconosciuti con decorrenza dalla data della domanda, in considerazione della illiquidità dei due crediti prima della quantificazione giudiziale e della mancanza di atti di messa in mora anteriori alla notifica della citazione in giudizio;
veniva infine negato il maggior danno da svalutazione monetaria, non sussistente dato il tasso d'inflazione corrente. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grosseto avanzando, con atto notificato il 20.06.00, quattro motivi di censura. Si è costituito TE IE che, con controricorso notificato il 28.07.00, ha proposto un motivo di impugnazione incidentale. Motivi della decisione La sentenza impugnata ha ritenuto indubbia la vocazione edificatoria di fatto del terreno espropriato, perché incluso nel p.e.e.p. (adottato dal Comune di Grosseto con decreto 15.01.83) e perché ubicato in zona prossima ad insediamento residenziale e già dotata delle opere di urbanizzazione primaria. Ha poi ritenuto che sussistesse anche la vocazione edificatoria legale -pacificamente cumulativa e e non alternativa rispetto a quella di fatto contestata dal Comune per la parte di terreno -mq.1220- che gli strumenti urbanistici anteriori al p.e.e.p. destinavano a verde pubblico برة perché, costituendo tale destinazione vincolo preordinato all'esproprio, se ne doveva prescindere nel valutare la vocazione del terreno stesso. Col primo motivo del ricorso principale si assume che tale parte della decisione è viziata per violazione di legge e vizio di motivazione. Poiché - assume il ricorrente- dagli strumenti urbanistici antecedenti all'apposizione del vincolo p.e.e.p. mq.
1.220 del terreno in questione risultavano destinati a verde privato, la edificabilità legale risultava esclusa con la conseguenza che, dovendo sussistere cumulativamente le possibilità legali ed effettive di edificazione, il terreno in questione non era edificabile. Inoltre, ove si ammettesse che, in presenza di un p.e.e.p., non occorre risalire alla destinazione urbanistica precedente, ogni terreno sarebbe da considerare edificabile con l'effetto che l'apposizione del vincolo espropriativo verrebbe sempre a tradursi in una eliminazione della necessaria cumulatività tra edificabilità di fatto ed edificabilità legale. La censura è infondata. Le possibilità legali di edificazione -rispetto alle quali sono residuali le possibilità effettive o di fatto- dipendono dalla disciplina impressa al territorio comunale dagli strumenti urbanistici (dopo la legge ponte, 1.s. 675/67 artt. 10 e 17, tendenzialmente estesa a tutto il territorio) e, poiché al p.e.e.p., nonostante la collocazione tra strumenti urbanistici di secondo grado od attuativi, è riconosciuta l'efficacia di variante rispetto alla pianificazione di primo grado o generale, risulta incomprensibile la ragione della diversa rilevanza tra la vocazione edificatoria impressa dal p.r.g. e quella conferita dal p.e.e.p. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di destinazioni di zona equipollenti atte ad attribuire alla zona una vocazione che -ove necessario per quanto riguarda la 4 Caf pianificazione 167- può differire da quella precedentemente attribuitale. L'indirizzo accolto dalla decisione delle S.U. 11433/97 (e vedi Cass. 10183/99; 1997/00; 3307/00;8223/00; 3060/01) ha, quindi, una giustificazione logica e giuridica che i rilievi del ricorrente non valgono a superare, dal momento che la scelta del Comune di destinare parte del proprio territorio ad edilizia residenziale (il 30-40% del terreno destinato a p.e.e.p. deve essere destinato ad edilizia privata) risponde ad una valutazione discrezionale della espansione e delle necessità abitative della popolazione comunale (.s. 167/62, artt. 1-3), mentre il pericolo, di rendere edificabile ogni suolo destinato alla realizzazione di un'opera pubblica, può sussistere per le localizzazioni, ma non, come nel caso, per le zonizzazioni. Si deve perciò concludere che, per determinare la vocazione del terreno espropriato, occorre riferirsi alla vocazione impressa alla zona dallo strumento urbanistico e, nel caso, dal p.e.e.p., mentre resta irrilevante la destinazione imposta da strumenti urbanistici precedenti. Col secondo motivo di censura, il Comune ricorrente assume che, nella denegata ipotesi che venga ritenuta la vocazione edificatoria del fondo e che il parametro i.c.i. sia considerato non applicabile, il calcolo dell'indennità non potrà prescindere dagli indici previsti nel p.e.e.p., indici che il c.t.u. - alle cui conclusioni si è conformata la sentenza impugnata- non avrebbe seguito, in quanto l'indice fondiario pari a 2,5 era stato ridotto con variante del 1978 a 1,80 e l'insediamento possibile era poi stato ulteriormente ridotto dal piano particolareggiato. Sia l'indennità d'esprprio che quella di occupazione dovranno, quindi, essere rideterminate in base all'esatto indice. 5 Caf La sentenza impugnata, pur sovrapponendo l'indice fondiario e l'indice territoriale e pur assumendo che il ctu aveva tenuto conto dell'indice 2,5 previsto dalla previsioni urbanistiche originarie, rispetto alle quali le riduzioni successive si ponevano come vincoli preordinati all'esproprio, precisa che non vi erano contestazioni sugli ulteriori parametri della valutazione peritale, effettuata sia col metodo analitico che con quello sintetico. Non incide sulla decisione la evidente incertezza tra indice territoriale -che, riguardando tutta la zona, non distingue tra aree edificabili ed aree pubbliche ed indice fondiario che attiene, invece, all'edificabilità del singolo terreno- perché l'esatta determinazione dell'indice influisce solo sul calcolo dell'indennità effettuato secondo il criterio analitico, mentre la stima sintetica, che utilizza valori di comparazione costituiti dal prezzo determinato dal mercato- di terreni equivalenti, non richiede di determinare la volumetria edificabile sul terreno espropriato perché tutti i parametri rimangono assorbiti dal valore unitario di mercato, che ne è la risultante. Ora, poiché la sentenza precisa che le due stime (analitica e sintetica) hanno condotto a risultati coincidenti, l'assenza di censure rispetto a tale secondo criterio determina l'inammissibilità del motivo, inidoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente poiché la quantificazione dell'indennità rimarrebbe comunque sorretta dalla stima sintetica. In effetti, il ricorrente afferma (ricorso, c.10) che "i valori indicati dal ctu non sono comprovati da dati concreti ed effettivi" ma, non essendo controverso che dinanzi alla Corte territoriale non furono sollevate "contestazioni sugli ulteriori parametri della valutazione peritale" oltre a quelli, già riferiti, sull'indice adottato nella 6 Caf stima analitica (sentenza, c. 3), tale ulteriore censura è inammissibile perché nuova. Col terzo motivo del ricorso si censura -per violazione di legge e vizio di motivazione- il mancato abbattimento dell'indennità di esproprio del 40% sostenendo che la riduzione rimane affidata ad una iniziativa conciliativa da parte degli espropriati e non-come afferma la sentenza impugnata- ad una offerta, da parte dell'amministrazione procedente, della indennità calcolata secondo i nuovi parametri o ad un rifiuto, da parte degli espropriati, della indennità calcolata dal c.t.u. La censura è infondata. I vari profili enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (efficacemente riassunte in Cass. 5283/00) si concretano, nel caso in esame (in cui ad una indennità offerta di lire 42.354.745 si contrappone una indennità stimata di lire 236.490.770) nel rilievo che non è mai intervenuta una proposta, da parte dell'espropriante, basata sui nuovi parametri (sentenza, c.3) e che, in assenza di una offerta, non è configurabile una accettazione del creditore. Per escludere l'applicabilità dell'art. 16.1 dlgs 504/92 la Corte territoriale ha rilevato che per le aree fabbricabili il valore di mercato è dato -ai sensi dell'art.
5.5. dello stesso decreto- dal valore venale in comune commercio al 12 [scilicet, 1°] gennaio dell'anno di imposizione. Poiché il terreno, in quanto incluso in piano di zona, non poteva considerarsi in comune commercio -secondo l'interpretazione giurisprudenziale allor a vigente- nessun rilievo poteva attribuirsi al valore (di lire 56.000/mq.) denunciato dal IE. Era anche da considerare la difficoltà, per il privato, di indicare con esattezza il valore dell'area. 7 Cof Col quarto motivo del ricorso, il Comune assume che la Corte territoriale è incorsa sia in violazione di legge che in vizio di motivazione nell'escludere ogni rilevanza ai valori i.c.i. denunciati dal IE, in base alla mera probabilità che fosse stato dichiarato un minor valore in considerazione dell'indirizzo giurisprudenziale dell'epoca ovvero per l'asserita difficoltà di valutazione. Il disposto dell'art. 16.1 digs 504/92 (In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti) va inteso distinguendo l'obbligo di dichiarazione che i soggetti destinatari sono tenuti ad osservare anche se la dichiarazione risulti negativa dall'obbligo di contribuzione -condizionato, invece, al possesso del bene. E' chiaro, inoltre, che per "ultima" dichiarazione la norma intende quella che precede immediatamente il provvedimento ablativo, non potendosi ipotizzare una comparazione tra elementi non omogenei come sono, indubitabilmente, quelli che si riferiscono a valori di mercato di epoche diverse. Ne consegue che la situazione in esame è del tutto congruente con quella definita da questa Corte con sentenza 5283/00 ovvero, in sintesi, che l'omessa dichiarazione non è prevista come termine di comparazione dalla norma richiamata e che è onere dell'espropriante -trattandosi di elemento modificativo del normale regime della indennità d'esproprio- provare sia che l'espropriato ha presentato l'ultima dichiarazione I.C.I., sia che il valore 8 Cof dichiarato è inferiore all'indennità stimata. Nel caso, il decreto d'esproprio fu pronunciato il 15.01.96 e doveva quindi essere invocata dal Comune non la dichiarazione del 1993 -anno in cui, nel marzo, il terreno fu occupato- ma quella del 1996 o del 1995. Per tali ragioni, così corretta la motivazione della sentenza impugnata, la censura va rigettata. Si deve aggiungere che tale soluzione non è in contrasto con quella accolta da questa Corte con la decisione 8360/00, relativamente ad altro terreno espropriato nello stesso contesto, data la differente impostazione, in tale sede, sia della sentenza impugnata che della censura del Comune ricorrente. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione degli artt. 1224, 1282, 1499 cc per aver la sentenza impugnata riconosciuto gli interessi sia sulla indennità di espropriazione, sia sull'indennità di occupazione, con decorrenza dalla domanda giudiziale, nell'assunto che la natura illiquida del credito escluderebbe, ai sensi dell'art. 1282 cc., il riconoscimento degli interessi compensativi o corrispettivi. La censura è fondata. L'indirizzo seguito dalla Corte territoriale trova un solo, remoto, precedente, nella sentenza 2042/68 della Cassazione, che dalla illiquidità del credito ed in applicazione dell'art. 1224.1 cc, fece discendere la decorrenza degli interessi sulla indennità di esproprio dalla messa in mora. Ma l'indirizzo contrario è, da tempo, assolutamente prevalente (S.U. 2468/1951; Cass. 1285/68; Cass. 4035/91; S.U. 4669/91; Cass. 1113/97; 4697/97; 9662/97; 11158/98; 5940/00 ecc.) su basi che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame. L'occupazione d'urgenza (o occupazione preliminare) determina, sul piano possessorio, lo stesso pregiudizio che conseguirà al decreto d'espropriazione 9 Caf. sul piano proprietario;
l'indennità di occupazione non è quindi che un riflesso di quella d'espropriazione e vengono determinate entrambe sulla medesima base, ovverosia "in misura percentuale della concreta indennità spettante (o che sarebbe spettata) per la preventiva espropriazione del bene occupato" (S.U. 493/98). Identiche sono, quindi, le ragioni che giustificano la corresponsione di interessi di pieno diritto anche sulle somme dovute a titolo di indennità; poiché, peraltro, l'indennità d'occupazione è esigibile solo a scadenza annuale (Cass. 13942/99) anche gli interessi sulle annualità avranno identica 109T12911 decorrenza.
P.Q.M.
456T riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, TOT. cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese. Roma, 27 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons. est. IL CANCELLIFRE Monia Nuors 2 Maria Di Num O A 2 L 7 DEPOSITATA IN CANGRU M - L 78 GTÜ 2012 0 1 O O - B 6 R 2 Oggi, I E L D T E ) . D A . A 2 IL CANCEL 4 R . T ) 4 T 6 S O e . 1 a 1 i N P O Mana Di r R i . 1 E P 1 P e r I / .P i . L ти S M E v I E 9 r D I F L v e I 2 V L B S 1 . D A E l l O a e ) D D a i e . z r N N e I I a E 3 t b r A A T H a a T 4 a G s J t t C Z N e t I N 2 o a 3 n m k Q E E 2 r Y e d a . S l C V g t 4 i C E r M A r g a i A F s 4 D a 1 3 n 1 M y r o . D a J P ( 10 ' Caf d w w w