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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26800 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) SS GE, nata a [...] il [...] 2) CC IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Marco Ripamonti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, chiedendo in via principale l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e in via subordinata l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26800 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato le condanne alle pene di legge degli imputati odierni ricorrenti in relazione al reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, loro ascritto per aver esercitato attività di raccolta di scommesse in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, gli imputati hanno proposto comune ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la conseguente violazione della legge penale incriminatrice per aver i giudici di merito omesso di valutare il provvedimento, acquisito agli atti, di diniego della richiesta di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. per l'esercizio di un CED in Napoli, Via Gianturco n. 131, reso in data 26 maggio 2014 dalla locale Questura. Si allega che detto provvedimento - depositato nel giudizio di primo grado ed allegato al ricorso - era esclusivamente fondato sull'assenza del titolo concessorio dei Monopoli dello Stato in capo alla società austriaca SKS365, allibratore straniero per conto del quale si richiedeva l'autorizzazione all'attività di raccolta di scommesse, poi comunque svolta e fatta oggetto della contestazione di reato. Affermando che i ricorrenti non avevano mai richiesto l'autorizzazione per il centro di Napoli, Via Gianturco n. 31, e conseguentemente omettendo di valutare le articolate doglianze dedotte nell'atto di appello con riguardo al profilo di discriminazione del bookmaker straniero ed alla conseguente inapplicabilità della legge penale domestica alla luce del diritto eurounitario in materia di concorrenza, la motivazione della sentenza era dunque viziata su un punto decisivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione della legge penale incriminatrice per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, illogicamente affermato sull'erroneo rilievo che i ricorrenti avevano svolto l'attività oggetto di contestazione presso il CED di Napoli, Via Gianturco n. 131 pur consapevoli dell'impossibilità di ottenere l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. in quanto l'anno precedente era stata respinta analoga richiesta di autorizzazione avanzata con riguardo ad un CED in Poggioreale, motivata dal fatto che l'imputato CC, marito della richiedente SS, aveva precedenti penali ritenuti ostativi. Tale rilievo era erroneo - e la motivazione conseguentemente illogica - perché, come osservato sub primo 2 motivo, l'autorizzazione per l'unità di Via Gianturco era invece stata respinta per altre ragioni. 4. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per essere stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto sul rilievo - come già allegato, erroneo - che i ricorrenti avevano manifestato assoluta indifferenza rispetto alla normativa di riferimento, avendo aperto un secondo CED a fronte del diniego opposto dalla Questura per l'apertura del primo CED. In ogni caso - si osserva - trattandosi di reato suscettibile d'essere considerato come avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, l'art. 131 bis cod. pen. non precluderebbe il riconoscimento della causa di non punibilità laddove i singoli fatti siano di particolare tenuità. 5. Con l'ultimo motivo, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., si richiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è manifestamente fondato in relazione al primo - assorbente - motivo. 2. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella nazionale (penale ed amministrativa) formatasi sul punto, nell'atto di appello gli imputati avevano evidenziano che il loro CED era affiliato alla rete di SKSE65, operatore comunitario illegittimamente discriminato, in violazione del diritto dell'Unione europea, nel rilascio di concessione per operare in Italia quale soggetto abilitato alla raccolta di scommesse, da ultimo nel c.d. Bando Monti (art. 10, comma 9-octies, d.l. n. 16 del 2012). Essendo stata conseguentemente negata, per difetto di concessione in capo a SKSE65, la richiesta di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., nei loro confronti non poteva pertanto essere applicata la sanzione penale prevista dall'art. 4, comma 4-bis, I. 401/1989, dovendo il giudice nazionale disapplicare tale disposizione in quanto contrastante con la disciplina di matrice euronitaria. 3. In effetti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e che va ribadita, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea, non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno 3 (2/? Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111 (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea citate anche in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica, Palazzese e Sorricchio c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, TA e CI c. Italia;
Terza Sezione, 28 gennaio 2016, EZ c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri Elaborazione (Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, Pavone, n.m.; Sez. 3, n. 50012 del 09/10/2019, n.m; Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, Viozzi e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tomassi, Rv. 267936; Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, De Bernardin, Rv. 267468). 4. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata - che ha peraltro fugacemente richiamato questa linea interpretativa, mostrando di aderirvi - non ha in alcun modo esaminato l'applicabilità dei suddetti principi al caso di specie, ritenendo dirimente il fatto che in relazione al CED di Napoli, Via Gianturco n. 131 non fosse stata richiesta l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. 4.1. Diversamente da quanto si allega a pag. 3 del ricorso, i giudici di merito non hanno travisato una prova acquisita in processo, poiché, accedendo agli atti, il Collegio ha verificato che l'istanza di autorizzazione relativa a quell'unità locale - ed il conseguente provvedimento di diniego, a detta dei ricorrenti motivato nei termini di cui sopra - non è mai stato prodotto nel giudizio di primo grado, non risultando, in particolare, nei documenti allegati all'ordinanza resa in giudizio di riesame, questa sì depositata nel corso del dibattimento (unitamente ad ulteriore documentazione tra la quale non si rinviene quella sopra indicata). Ne costituisce riprova il fatto che, a pag. 30 della dichiarazione di appello, gli imputati abbiano richiesto la rinnovazione istruttoria - ne fa cenno, nel riepilogo dei motivi d'appello, anche la sentenza impugnata (pag. 2, in fine) - con riguardo all'acquisizione di documenti non prodotti in primo grado, 4 specificamente indicando, tra l'altro, l'istanza di autorizzazione di polizia ed il provvedimento di rigetto, entrambi allegati all'atto di impugnazione. 4.2. Proprio per questa ragione, tuttavia, la Corte territoriale, specificamente investita dell'istanza di rinnovazione istruttoria (peraltro agevolmente accoglibile anche in fase decisoria, trattandosi di documenti allegati all'atto d'impugnazione), avrebbe dovuto provvedere in conformità, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e non avrebbe pertanto potuto affermare la responsabilità sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. non fosse stata richiesta. 5. Dovendo pertanto ritenersi correttamente radicato il giudizio di legittimità ed essendosi il reato medio tempore prescritto - assorbiti i restanti motivi di ricorso - la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per tale causa, non potendo allo stato dirsi evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ciò che richiederebbe una disamina di merito, non possibile in questo giudizio, per verificare se SKS365 fosse davvero stata discriminata nel rilascio delle concessioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 marzo 2023.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Marco Ripamonti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, chiedendo in via principale l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e in via subordinata l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26800 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato le condanne alle pene di legge degli imputati odierni ricorrenti in relazione al reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, loro ascritto per aver esercitato attività di raccolta di scommesse in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, gli imputati hanno proposto comune ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la conseguente violazione della legge penale incriminatrice per aver i giudici di merito omesso di valutare il provvedimento, acquisito agli atti, di diniego della richiesta di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. per l'esercizio di un CED in Napoli, Via Gianturco n. 131, reso in data 26 maggio 2014 dalla locale Questura. Si allega che detto provvedimento - depositato nel giudizio di primo grado ed allegato al ricorso - era esclusivamente fondato sull'assenza del titolo concessorio dei Monopoli dello Stato in capo alla società austriaca SKS365, allibratore straniero per conto del quale si richiedeva l'autorizzazione all'attività di raccolta di scommesse, poi comunque svolta e fatta oggetto della contestazione di reato. Affermando che i ricorrenti non avevano mai richiesto l'autorizzazione per il centro di Napoli, Via Gianturco n. 31, e conseguentemente omettendo di valutare le articolate doglianze dedotte nell'atto di appello con riguardo al profilo di discriminazione del bookmaker straniero ed alla conseguente inapplicabilità della legge penale domestica alla luce del diritto eurounitario in materia di concorrenza, la motivazione della sentenza era dunque viziata su un punto decisivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione della legge penale incriminatrice per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, illogicamente affermato sull'erroneo rilievo che i ricorrenti avevano svolto l'attività oggetto di contestazione presso il CED di Napoli, Via Gianturco n. 131 pur consapevoli dell'impossibilità di ottenere l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. in quanto l'anno precedente era stata respinta analoga richiesta di autorizzazione avanzata con riguardo ad un CED in Poggioreale, motivata dal fatto che l'imputato CC, marito della richiedente SS, aveva precedenti penali ritenuti ostativi. Tale rilievo era erroneo - e la motivazione conseguentemente illogica - perché, come osservato sub primo 2 motivo, l'autorizzazione per l'unità di Via Gianturco era invece stata respinta per altre ragioni. 4. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per essere stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto sul rilievo - come già allegato, erroneo - che i ricorrenti avevano manifestato assoluta indifferenza rispetto alla normativa di riferimento, avendo aperto un secondo CED a fronte del diniego opposto dalla Questura per l'apertura del primo CED. In ogni caso - si osserva - trattandosi di reato suscettibile d'essere considerato come avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, l'art. 131 bis cod. pen. non precluderebbe il riconoscimento della causa di non punibilità laddove i singoli fatti siano di particolare tenuità. 5. Con l'ultimo motivo, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., si richiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è manifestamente fondato in relazione al primo - assorbente - motivo. 2. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella nazionale (penale ed amministrativa) formatasi sul punto, nell'atto di appello gli imputati avevano evidenziano che il loro CED era affiliato alla rete di SKSE65, operatore comunitario illegittimamente discriminato, in violazione del diritto dell'Unione europea, nel rilascio di concessione per operare in Italia quale soggetto abilitato alla raccolta di scommesse, da ultimo nel c.d. Bando Monti (art. 10, comma 9-octies, d.l. n. 16 del 2012). Essendo stata conseguentemente negata, per difetto di concessione in capo a SKSE65, la richiesta di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., nei loro confronti non poteva pertanto essere applicata la sanzione penale prevista dall'art. 4, comma 4-bis, I. 401/1989, dovendo il giudice nazionale disapplicare tale disposizione in quanto contrastante con la disciplina di matrice euronitaria. 3. In effetti, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e che va ribadita, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea, non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno 3 (2/? Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111 (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Castelli, Rv. 279869). Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea citate anche in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica, Palazzese e Sorricchio c. Italia;
Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, TA e CI c. Italia;
Terza Sezione, 28 gennaio 2016, EZ c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri Elaborazione (Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, Pavone, n.m.; Sez. 3, n. 50012 del 09/10/2019, n.m; Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, Viozzi e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tomassi, Rv. 267936; Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, De Bernardin, Rv. 267468). 4. Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata - che ha peraltro fugacemente richiamato questa linea interpretativa, mostrando di aderirvi - non ha in alcun modo esaminato l'applicabilità dei suddetti principi al caso di specie, ritenendo dirimente il fatto che in relazione al CED di Napoli, Via Gianturco n. 131 non fosse stata richiesta l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. 4.1. Diversamente da quanto si allega a pag. 3 del ricorso, i giudici di merito non hanno travisato una prova acquisita in processo, poiché, accedendo agli atti, il Collegio ha verificato che l'istanza di autorizzazione relativa a quell'unità locale - ed il conseguente provvedimento di diniego, a detta dei ricorrenti motivato nei termini di cui sopra - non è mai stato prodotto nel giudizio di primo grado, non risultando, in particolare, nei documenti allegati all'ordinanza resa in giudizio di riesame, questa sì depositata nel corso del dibattimento (unitamente ad ulteriore documentazione tra la quale non si rinviene quella sopra indicata). Ne costituisce riprova il fatto che, a pag. 30 della dichiarazione di appello, gli imputati abbiano richiesto la rinnovazione istruttoria - ne fa cenno, nel riepilogo dei motivi d'appello, anche la sentenza impugnata (pag. 2, in fine) - con riguardo all'acquisizione di documenti non prodotti in primo grado, 4 specificamente indicando, tra l'altro, l'istanza di autorizzazione di polizia ed il provvedimento di rigetto, entrambi allegati all'atto di impugnazione. 4.2. Proprio per questa ragione, tuttavia, la Corte territoriale, specificamente investita dell'istanza di rinnovazione istruttoria (peraltro agevolmente accoglibile anche in fase decisoria, trattandosi di documenti allegati all'atto d'impugnazione), avrebbe dovuto provvedere in conformità, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e non avrebbe pertanto potuto affermare la responsabilità sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. non fosse stata richiesta. 5. Dovendo pertanto ritenersi correttamente radicato il giudizio di legittimità ed essendosi il reato medio tempore prescritto - assorbiti i restanti motivi di ricorso - la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per tale causa, non potendo allo stato dirsi evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ciò che richiederebbe una disamina di merito, non possibile in questo giudizio, per verificare se SKS365 fosse davvero stata discriminata nel rilascio delle concessioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 marzo 2023.