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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23175/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, XIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Marida Corso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g.23175\2024 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 nella sua qualità di tutrice del minore CodiceFiscale_1
nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
, giusto decreto di nomina emesso in data C.F._2
05.07.2024 dal Giudice Tutelare di Napoli in persona della Dott.ssa Maria Ilaria Romano, entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Novara n. 43 presso lo studio dell'Avv. Roberta Aria ( ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3 come da procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Questore pt Controparte_2 domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli alla via Diaz 11 RESISTENTI CONTUMACI PM INTERVENTORE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05.11.2024, la sig.ra , Parte_1 quale tutrice del minore ha impugnato il Persona_1 provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico emesso dalla Questura di Napoli il 07.10.2024, a seguito di istanza di rinnovo presentata il 24.07.2024. La ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 251/2007 e l'erroneità del provvedimento di rigetto, fondato sulla decadenza della potestà genitoriale della madre titolare di protezione internazionale, laddove la normativa citata prevede espressamente il riconoscimento dello status di protezione internazionale ai familiari che non hanno un diritto individuale, come nel caso del minore. Instaurato il contraddittorio, il e la Questura Controparte_1 di Napoli non si sono costituiti in giudizio. Il PM non ha concluso. All'udienza del 4.12.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione. Il ricorso è fondato. La controversia, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico, rientra nella competenza della Sezione Specializzata ex art. 3 d.l. 13/2017 (conv. in l. 46/2017), in quanto connessa alla materia della protezione internazionale. Il rito applicabile è quello semplificato monocratico (art. 3, co. 4, d.l. 13/2017; art. 281 decies c.p.c.). Il Tribunale, rileva che l'accertamento giurisdizionale in questa sede é strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo e non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio/diniego del permesso non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019) Il provvedimento impugnato di reiezione del permesso di soggiorno é stato motivato dal Questore di Napoli esclusivamente considerando che il minore fosse titolare di un diritto di status derivato dalla madre. Il Tribunale ritiene che il figlio minore mantenga lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale anche se il genitore titolare originario perde la responsabilità genitoriale. Dalla documentazione risulta che la Commissione Territoriale di Caserta, in data 21.03.2017, ha riconosciuto lo status di rifugiata alla madre , con estensione al figlio;
Parte_2 Persona_1 la relata di notifica del 06.09.2017 attesta l'estensione “per tutti i componenti inseriti nel fascicolo”. Conseguentemente furono rilasciati permessi di soggiorno per asilo in favore di entrambi.
- 2 - L'estinzione o revoca dello status di rifugiato è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 1 lett. C), dalla Direttiva 2011/95/UE (artt. 11 e 14) e, nel diritto interno, dagli artt. 9 e 13 d.lgs. 251/2007, con relative garanzie procedurali previste dagli artt. 33 e 35 d.lgs. 25/2008 e dagli artt. 44 ss. Dir. 2013/32/UE. Nel caso di specie non risulta avviato né concluso alcun procedimento di cessazione o revoca da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, autorità competente. Ne consegue che lo status di rifugiato del minore persiste e non può essere degradato sul piano amministrativo da un titolo diverso per minore età ad opera della Questura. L'assunto della CP_2 secondo cui l'estensione al minore avrebbe natura meramente
“familiare” e sarebbe venuta meno per effetto della decadenza dei genitori dalla responsabilità (decreto TM Napoli 14.02.2024), è giuridicamente infondato. Lo status di rifugiato è una qualifica personale del soggetto rispetto all'ordinamento (status libertatis), assistita da garanzie sovranazionali, e non dipende dal permanere della responsabilità del genitore cui l'originario riconoscimento è stato riferito. La decadenza dalla potestà genitoriale non elide il rapporto di filiazione né può comportare la perdita automatica o la trasformazione dello status del minore, che, ove riconosciuto (anche per estensione normativamente e amministrativamente ammessa per i figli minori presenti al momento della domanda), permane fino a formale cessazione o revoca nelle sedi competenti. Conforme è l'orientamento del Tribunale di Roma (sent. RG 58221/2023, 07.08.2024), che ha ritenuto illegittima la revoca/negazione di titoli connessi alla protezione in assenza di un procedimento formale di cessazione o revoca da parte della Commissione Nazionale;
nonché il decreto RG 35413/2021 (21.06.2024), che valorizza la prevalenza del superiore interesse del minore quando un'interpretazione restrittiva conduca a risultati incompatibili con le tutele sovranazionali. Inoltre, il permesso di soggiorno, anche se inizialmente derivato, non può essere revocato per fatti estranei alla posizione del titolare (es. perdita della potestà da parte del genitore). Non esistono norme che prevedano la revoca dello status al minore in caso di decadenza della potestà da parte del genitore.
- 3 - Per tutte le ragioni esposte, il ricorso è fondato. Conseguentemente deve essere accertato e dichiarato il diritto del minore Per_1 al rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico,
[...] con conseguente ordine alla Questura di Napoli di provvedere tempestivamente. La materia trattata e le questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, in persona della dott.ssa Marida Corso, così provvede: Accoglie il ricorso proposto nei confronti del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ed annulla il CP_1 provvedimento emesso dal Questore di Napoli, con il quale è stato pronunciato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico e, per l'effetto, ne dispone il rilascio in favore di nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, ferme restando le competenze C.F._2 amministrative;
Dichiara compensate le spese del giudizio. Napoli,19.12.2025 Il Giudice (dott.ssa Marida Corso)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, XIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Marida Corso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g.23175\2024 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 nella sua qualità di tutrice del minore CodiceFiscale_1
nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
, giusto decreto di nomina emesso in data C.F._2
05.07.2024 dal Giudice Tutelare di Napoli in persona della Dott.ssa Maria Ilaria Romano, entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Novara n. 43 presso lo studio dell'Avv. Roberta Aria ( ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3 come da procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Questore pt Controparte_2 domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli alla via Diaz 11 RESISTENTI CONTUMACI PM INTERVENTORE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05.11.2024, la sig.ra , Parte_1 quale tutrice del minore ha impugnato il Persona_1 provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico emesso dalla Questura di Napoli il 07.10.2024, a seguito di istanza di rinnovo presentata il 24.07.2024. La ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 251/2007 e l'erroneità del provvedimento di rigetto, fondato sulla decadenza della potestà genitoriale della madre titolare di protezione internazionale, laddove la normativa citata prevede espressamente il riconoscimento dello status di protezione internazionale ai familiari che non hanno un diritto individuale, come nel caso del minore. Instaurato il contraddittorio, il e la Questura Controparte_1 di Napoli non si sono costituiti in giudizio. Il PM non ha concluso. All'udienza del 4.12.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione. Il ricorso è fondato. La controversia, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico, rientra nella competenza della Sezione Specializzata ex art. 3 d.l. 13/2017 (conv. in l. 46/2017), in quanto connessa alla materia della protezione internazionale. Il rito applicabile è quello semplificato monocratico (art. 3, co. 4, d.l. 13/2017; art. 281 decies c.p.c.). Il Tribunale, rileva che l'accertamento giurisdizionale in questa sede é strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo e non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio/diniego del permesso non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019) Il provvedimento impugnato di reiezione del permesso di soggiorno é stato motivato dal Questore di Napoli esclusivamente considerando che il minore fosse titolare di un diritto di status derivato dalla madre. Il Tribunale ritiene che il figlio minore mantenga lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale anche se il genitore titolare originario perde la responsabilità genitoriale. Dalla documentazione risulta che la Commissione Territoriale di Caserta, in data 21.03.2017, ha riconosciuto lo status di rifugiata alla madre , con estensione al figlio;
Parte_2 Persona_1 la relata di notifica del 06.09.2017 attesta l'estensione “per tutti i componenti inseriti nel fascicolo”. Conseguentemente furono rilasciati permessi di soggiorno per asilo in favore di entrambi.
- 2 - L'estinzione o revoca dello status di rifugiato è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 1 lett. C), dalla Direttiva 2011/95/UE (artt. 11 e 14) e, nel diritto interno, dagli artt. 9 e 13 d.lgs. 251/2007, con relative garanzie procedurali previste dagli artt. 33 e 35 d.lgs. 25/2008 e dagli artt. 44 ss. Dir. 2013/32/UE. Nel caso di specie non risulta avviato né concluso alcun procedimento di cessazione o revoca da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, autorità competente. Ne consegue che lo status di rifugiato del minore persiste e non può essere degradato sul piano amministrativo da un titolo diverso per minore età ad opera della Questura. L'assunto della CP_2 secondo cui l'estensione al minore avrebbe natura meramente
“familiare” e sarebbe venuta meno per effetto della decadenza dei genitori dalla responsabilità (decreto TM Napoli 14.02.2024), è giuridicamente infondato. Lo status di rifugiato è una qualifica personale del soggetto rispetto all'ordinamento (status libertatis), assistita da garanzie sovranazionali, e non dipende dal permanere della responsabilità del genitore cui l'originario riconoscimento è stato riferito. La decadenza dalla potestà genitoriale non elide il rapporto di filiazione né può comportare la perdita automatica o la trasformazione dello status del minore, che, ove riconosciuto (anche per estensione normativamente e amministrativamente ammessa per i figli minori presenti al momento della domanda), permane fino a formale cessazione o revoca nelle sedi competenti. Conforme è l'orientamento del Tribunale di Roma (sent. RG 58221/2023, 07.08.2024), che ha ritenuto illegittima la revoca/negazione di titoli connessi alla protezione in assenza di un procedimento formale di cessazione o revoca da parte della Commissione Nazionale;
nonché il decreto RG 35413/2021 (21.06.2024), che valorizza la prevalenza del superiore interesse del minore quando un'interpretazione restrittiva conduca a risultati incompatibili con le tutele sovranazionali. Inoltre, il permesso di soggiorno, anche se inizialmente derivato, non può essere revocato per fatti estranei alla posizione del titolare (es. perdita della potestà da parte del genitore). Non esistono norme che prevedano la revoca dello status al minore in caso di decadenza della potestà da parte del genitore.
- 3 - Per tutte le ragioni esposte, il ricorso è fondato. Conseguentemente deve essere accertato e dichiarato il diritto del minore Per_1 al rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico,
[...] con conseguente ordine alla Questura di Napoli di provvedere tempestivamente. La materia trattata e le questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, in persona della dott.ssa Marida Corso, così provvede: Accoglie il ricorso proposto nei confronti del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ed annulla il CP_1 provvedimento emesso dal Questore di Napoli, con il quale è stato pronunciato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico e, per l'effetto, ne dispone il rilascio in favore di nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
, ferme restando le competenze C.F._2 amministrative;
Dichiara compensate le spese del giudizio. Napoli,19.12.2025 Il Giudice (dott.ssa Marida Corso)
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