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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12770 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 12056 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Lucantoni e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo e
, CP_2 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione,
rappresentata e difesa dall'avv.to M. Collà Ruvolo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa in favore dell e in € CP_2
1.000,00 oltre accessori in favore dell' CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249079281502000 limitatamente ai soli crediti vantati dall' CP_1 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: 397.2012.0023223440/000, 397.2013.0005840107/000, 397.2013.0012231227/000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti ossia degli avvisi di addebito e, comunque, l'estinzione dei relativi debiti per prescrizione.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'atto impugnato è stato notificato legalmente il 20.12.24 mentre il giudizio è stato depositato il 31.3.25.
La comunicazione è avvenuta attraverso il meccanismo dell'art. 140, c.p.c., ossia dopo vani tentativi con deposito dell'atto nella casa comunale e affissione del deposito sulla porta dell'abitazione: l'atto si ha per notificato trascorsi dieci giorni dall'invio di tale raccomandata del 10.12.24 (v. tutto il procedimento notificatorio nel fascicolo . CP_2
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Peraltro, anche l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9054949959000, è stata correttamente notificata nel gennaio 2020, e non è stata nei termini perentori impugnata, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di merito e formale, salva la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione successiva, che non è decorsa essendo stata l'intimazione impugnata notificata nel dicembre 2024 (e la normativa emergenziale allontana di molto il termine).
Quanto alla correttezza della notifica di tale intimazione si osserva quanto segue.
L'art. 14, l. 890/82 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.”.
Nel caso in esame il notificatore non solo non ha reperito il destinatario e il nominativo sul civico ma ha effettuato delle ricerche con esito negativo. A questo punto ha depositato l'atto nella Casa del Comune e ha provveduto alla sua affissione (v. processo notificatorio nel fascicolo . CP_2
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Lucantoni e
CP_1 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo e
, CP_2 in persona del legale rappresentante resistente all'opposizione,
rappresentata e difesa dall'avv.to M. Collà Ruvolo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa in favore dell e in € CP_2
1.000,00 oltre accessori in favore dell' CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249079281502000 limitatamente ai soli crediti vantati dall' CP_1 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: 397.2012.0023223440/000, 397.2013.0005840107/000, 397.2013.0012231227/000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti ossia degli avvisi di addebito e, comunque, l'estinzione dei relativi debiti per prescrizione.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'atto impugnato è stato notificato legalmente il 20.12.24 mentre il giudizio è stato depositato il 31.3.25.
La comunicazione è avvenuta attraverso il meccanismo dell'art. 140, c.p.c., ossia dopo vani tentativi con deposito dell'atto nella casa comunale e affissione del deposito sulla porta dell'abitazione: l'atto si ha per notificato trascorsi dieci giorni dall'invio di tale raccomandata del 10.12.24 (v. tutto il procedimento notificatorio nel fascicolo . CP_2
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Peraltro, anche l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9054949959000, è stata correttamente notificata nel gennaio 2020, e non è stata nei termini perentori impugnata, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di merito e formale, salva la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione successiva, che non è decorsa essendo stata l'intimazione impugnata notificata nel dicembre 2024 (e la normativa emergenziale allontana di molto il termine).
Quanto alla correttezza della notifica di tale intimazione si osserva quanto segue.
L'art. 14, l. 890/82 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.”.
Nel caso in esame il notificatore non solo non ha reperito il destinatario e il nominativo sul civico ma ha effettuato delle ricerche con esito negativo. A questo punto ha depositato l'atto nella Casa del Comune e ha provveduto alla sua affissione (v. processo notificatorio nel fascicolo . CP_2
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro