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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. AR PU RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 2845/2020 ed avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 regolarmente conferita, dall' avv. Ciro Paolo Ascione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Nicola la Strada, alla Via Palomba, n° 6. P.E.C:
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ATTORE
E
(P.IVA. in persona del legale rapp/te p.t., con sede in Marcianise CP_1 P.IVA_1 alla Via SS Sannitica Km.19,00.
CONVENUTA CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo”, salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , premesso di essere scivolato Parte_1 rovinosamente in terra, in data 04.10.2017, alle ore 19.30 circa, mentre si trovava all'interno dell'esercizio commerciale sito in Capodrise (CE), Viale Europa, s.n.c., a causa della CP_1
1 presenza sul pavimento di liquido scivoloso trasparente e della mancanza di qualsivoglia protezione antiscivolo, di aver riportato, a seguito della caduta – così come diagnosticato dai medici del pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
– una frattura scomposta testa e collo omerale a dx, citava in giudizio, innanzi all'intestato Con Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via CP_3 preliminare, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella CP_1 causazione dei fatti per cui è causa;
2. Per l'effetto condannare la al CP_1 risarcimento del danno per le lesioni fisiche subite dal sig. per le causali di Parte_1 cui in premessa e pertanto danno biologico, estetico, alla vita di relazione, morale, rimborso spese mediche, ITT, ITP, danni patrimoniali e non patrimoniali compreso danno esistenziale nulla escluso e precisamente: 1) Danno biologico per invalidità permanente 9% €
14.242,80; 2) I.T.P. 20 giorni al 75% € 712,35; 3) I.T.P. 15 giorni al 50% € 356,18; 4) I.T.P.
15 giorni al 25% € 178,09; 4) Danno morale (33,33%) € 5.162,62 per un totale di €
20.652,04 così come risultante dalla perizia di parte e dalla certificazione medica depositata in atti oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, ovvero quella somma che il giudicante riterrà opportuno liquidare anche alla stregua delle risultanze processuali e della CTU medico legale il tutto in ogni caso contenuto nei limiti di
€ 25.199,00; 3. Vittoria di spese, compensi professionali e spese generali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” Con Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la , che rimaneva contumace. CP_3
Espletata l'istruttoria con la prova per testi e la CTU, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
Ciò posto, la domanda attorea si ritiene fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie in esame va esaminata alla luce della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda di risarcimento dei danni causati dalla presenza di liquido sul pavimento, non segnalata, all'interno dell'esercizio commerciale convenuto
(Cass. Civ., Sez. III, n. 2482/2018).
Il gestore del supermercato – ai sensi della suddetta disposizione – è considerato custode del luogo e delle cose messe a disposizione del pubblico, per cui grava sullo stesso l'obbligo di prudenza e di diligenza nell'allestire i locali e nel mantenerli privi di insidie per la deambulazione, al fine di evitare il rischio di cadute dei clienti intenti ad esaminare la merce esposta sugli scaffali. Il custode, mediante l'esercizio di poteri di vigilanza, pertanto, deve adottare misure di sicurezza o comunque segnalare il pericolo (Cass. Civ., 02.09.2013, n.
20055).
2 Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva, nel senso che, nei casi di scivolamento dovuto al pavimento bagnato senza opportuna segnaletica, a residui di cibo o a liquidi presenti a terra, a cassette, a scatole o a bancali lasciati nel corridoio, a dislivelli, a gradini o a mattonelle rotte o alla cattiva illuminazione che impedisce la visione del pericolo, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode. La responsabilità, infatti, è esclusa solo dal caso fortuito, cioè da un fatto naturale del danneggiato o di un terzo imprevedibile ed inevitabile.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, gravando sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza (e l'entità) del danno e della sua derivazione causale della cosa in custodia, residuando, a carico del gestore l'onere di dimostrare che la caduta del cliente sia provocata da un'insidia o da un trabocchetto non visibili o altrimenti prevedibili, idonei ad interrompere il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice (Cass. Civ., Sezioni Unite, 30 giugno 2022, n. 20943).
Alla luce dei principi di diritto così come evidenziati, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, risultando provato – per testimoni ed accertato con consulenza tecnica – il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite dal stante la logica riconducibilità di queste ultime tra le conseguenze derivanti dalla Pt_1 normale utilizzazione della cosa.
In particolare, la realizzazione del fatto storico è stata pienamente accertata dalle prove testimoniali, in quanto il teste , escusso all'udienza del 17.10.2023, in Testimone_1 qualità di persona presente sul luogo al momento del sinistro, affermava che: “Si è vero, mi trovavo anche io all'interno dello stesso supermercato a fare la spesa, il signore che cadeva si trovava di fronte a me. Eravamo in una corsia del supermercato ed io stavo guardando dei prodotti […] improvvisamente il signore scivolava e avvicinatomi mi rendevo conto che scivolava a causa di un liquido presente sul pavimento del supermercato.”
La dichiarazione testimoniale, inoltre, è stata utile anche per accertare il danno patito dal in quanto il teste riferiva che: “mi avvicinavo per prestargli soccorso e lo Pt_1 Tes_1 stesso mi riferiva di avvertire forti dolori alla spalla destra e di aver bisogno di essere accompagnato in ospedale”. La presenza delle lesioni fisiche lamentata dall'attore trova, infine, pieno risconto nella scheda del pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna
e San Sebastiano di Caserta, in quanto i sanitari diagnosticavano all'attore una “frattura scomposta testa e collo omerale a dx”, con la necessità del desault molle.
Per quanto riguarda, invece, l'effettività del nesso causale tra l'evento dannoso e il
3 pavimento in custodia, essa risulta accertato sia in forza delle dichiarazioni testimoniali sia in forza della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni – stante la connotazione tecnica degli elementi necessari ai fini della decisione – vengono fatte proprie dal Giudicante, ritenendola, pertanto, un mezzo sostitutivo dell'onus probandi.
Nel dettaglio, all'esito delle prove raccolte nell'istruttoria, è emersa la mancata predisposizione da parte convenuta di strumenti idonei a segnalare la pericolosità del pavimento, quali, ad esempio, i cartelli indicanti “pavimento bagnato”, in quanto il teste dichiarava che: “il pavimento era lucido ed il liquido trasparente non si vedeva assolutamente, infatti io mi accorgevo dello stesso solo dopo essermi avvicinato alla persona caduta poiché vi erano strisciate a terra […] non vi era molta luce che illuminasse la zona dove cadeva il signore. Erano circa le 19,30 […] non vi erano avvisi, segnali o altro che avvisassero del pericolo”. Con La responsabilità civile per danni da cose in custodia in capo al supermercato CP_3 peraltro, trova conferma anche nella disamina della relazione CTU, in quanto il consulente tecnico d'ufficio, alla luce degli elementi raccolti, ha sostenuto testuali parole: “Il sig. Pt_1
, a seguito dell'infortunio del 04-10-2017, ha riportato una frattura scomposta della
[...] testa e del collo omerale a destra, trattata incruentemente. Appare comprovata la sussistenza del nesso causale tra la riferita dinamica dell'incidente e le lesioni riportate e fra queste e le menomazioni accertate”.
Accertata, pertanto, la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. deve ritenersi sussistente, in capo all'attore, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Al riguardo, in tema di risarcimento del danno alla persona, secondo l'indirizzo bipolare, si distingue tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, comprendendo quest'ultimo il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in modo unitario e complessivo, onde scongiurare duplicazioni risarcitorie (Cassazione SSUU, 11 novembre 2008, n.26972).
Alla luce di quanto evidenziato, residuano postumi invalidanti nella misura del 5%, un'inabilità temporanea parziale ITP (75%) di giorni trenta, un'inabilità temporanea parziale
ITP (50%) di giorni quindici e un'inabilità temporanea parziale (ITP 50%) di giorni quindici.
Devono, quindi, esser liquidate le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante:
IP 5%: € 6.105,55
ITP giorni 30 al 75%: € 1.264,05
ITP giorni 15 al 50%: € 421,35
4 Totale danno biologico: € 7.790,95
Nulla, invece, deve ritenersi dovuto a titolo di danno morale, il quale costituendo una categoria autonoma rispetto al danno biologico, ha ad oggetto uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, non suscettibile di alcun accertamento medico-legale (Si veda Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza 03.03.2023, n. 6443).
Nel caso in esame, infatti, l'attore non ha dimostrato in maniera puntuale ed adeguata la sofferenza interiore da lui patita, non avendo fornito un completo quadro probatorio comprovante l'ansia sofferta o l'eventuale depressione momentanea insorta a seguito della caduta.
Allo stesso modo, non può riconoscersi, in capo al la configurazione di un danno Pt_1 patrimoniale, in quanto, nella documentazione in atti, mancano elementi utili a provare, da un lato, l'esistenza di un danno al proprio patrimonio (c.d danno emergente) e, dall'altro lato, la mancanza di guadagno dovuto all'incidente (cd. lucro cessante).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c., di CP_1
− Conseguentemente condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di € € 7.790,95;
− Condanna sempre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che CP_1 liquida in complessivi € 2.818,50, di cui € 2.540,00 per compensi, ed € 278,50 per spese, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Con
− pone le spese di CTU esclusivamente a carico di A s.r.l.
Così deciso in Santa Maria C.V. 10/12/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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