Articolo 23 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 maggio 1975
Art. 23.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975