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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103/2024 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3774/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.p.A., già Ricorrente_1 S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dalla Dott.ssa Difensore_1, dall'Avv.to Difensore_2.
Contro la Città Metropolitana di Milano.
Avverso l' Avviso di accertamento n. 103 del 2024 emesso da Città Metropolitana di Milano e notificato a mezzo pec in data 30 dicembre 2024 relativo a Imposta Provinciale di Trascrizione anno 2019.
Con l'avviso de quo, la Città Metropolitana contesta la condotta della Società avendo riguardo allo stabilimento delle sede legale a Trento ai sensi dell'art. 10-bis Legge 212/2000, per l'anno di imposta 2019, richiedendo il versamento di una maggiore Imposta Provinciale di Trascrizione, in base al tariffario vigente nella Città Metropolitana di Milano per l'anno 2019, pari a euro 2.352.579,44 oltre a sanzioni nella misura del 30%, per omesso/tardivo versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, e interessi moratori, per un importo complessivo richiesto in pagamento di euro 3.272.989,81; - la maggiore imposta è stata calcolata senza alcuna considerazione di quanto già versato dalla Scrivente alla Provincia autonoma di Trento e pari a euro
964.286,00 (importo determinato applicando per le formalità oggetto di rideterminazione, in numero di 6.386,
l'imposta in misura fissa di 151 euro prevista dal tariffario vigente nella Provincia autonoma di Trento).
In fatto premette: Ricorrente_1 S.p.A., società interamente posseduta da Società_1
S.p.A. (già Società_1 S.p.A.), opera nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli attraverso la rete dei concessionari dei marchi Prodotto_1, Prodotto_2 e Prodotto_3 (“Prodotto_1_2_3”), mediante il canale di vendita diretto alle medie e grandi imprese e a privati. Ricorrente_1 è una società cosiddetta captive: esercita la propria attività nell'ambito del Gruppo di riferimento, con l'obiettivo di offrire un servizio al pari di altri concorrenti del settore del noleggio a lungo termine;
- la Società ha iniziato la propria attività nel 2007 presso la sede di Milano, Indirizzo_1 , ove aveva sede la propria società controllante. In data 9 ottobre 2018, in concomitanza con un riassetto organizzativo conseguente al passaggio di proprietà del 100% delle azioni da Società_2 SA all'allora Società_1 S.p.A., neonata joint venture tra il Gruppo_Societario_1 e il Gruppo_Societario_2, ha deliberato il trasferimento della propria sede legale a Trento, Indirizzo_2 con mantenimento della unità locale in Milano;
trasferimento iscritto, come da visura camerale, al Registro
Imprese preso la CCIAA di Trento in data 17 ottobre 2018; - in attuazione della delibera di trasferimento della sede legale, Ricorrente_1: acquisiva in locazione, a decorrere dal 15 ottobre 2018, un immobile ad uso ufficio, con annesso posto auto, immobile che veniva appositamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività; stipulava i contratti necessari per il funzionamento dello stesso;
assumeva e trasferiva presso la sede uno dei tre dipendenti in forza, il quale trasferiva a Trento anche la propria dimora abituale;
deputava la sede di
Trento allo svolgimento di una serie attività funzionali alla gestione corrente e allo sviluppo del business oltre che quale luogo delle adunanze dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di 3 amministrazione. La sede di Trento ha continuato ad operare ed è, tutt'oggi, una sede in cui viene svolta una attività economica effettiva, come meglio verrà dettagliato e dimostrato, così come risulta dal Processo Verbale redatto in data 15 marzo
2022 dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, a seguito di accesso finalizzato a verificare – così come è stata verificata – l'effettività della sede legale e operativa della Società in Trento, Indirizzo_2
, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 600/1972. Il Dipartimento Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Milano, ritenendo che il trasferimento della sede legale della Società presso la Provincia autonoma di
Trento integrasse un'ipotesi di abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della Legge 212/2000, finalizzata all'ottenimento di un asserito indebito risparmio di imposta relativamente all'IPT, ha notificato l'accertamento in contestazione.
La ricorrente contesta con ampi motivi riportati nel ricorso introduttivo la pretesa . In sintesi evidenzia : -
l'effettività del trasferimento della sede legale a Trento;
- lo svolgimento in tale sede dell'attività prevista dall'oggetto sociale;
- l'insussistenza dei presupposti per la configurazione di un'operazione abusiva per la dirimente ragione che il vantaggio ritratto dalla Società dalle più favorevoli tariffe IPT previste dalla Provincia autonoma di Trento non ha natura indebita;
- l'operatività del comma 6 dell'art. 10-bis L.212/2000, ai sensi del quale è legittima la scelta da parte del contribuente tra regimi opzionali offerti dalla legge e aventi pari dignità fiscale;
- la presenza, comunque, di valide ragioni economiche che hanno giustificato e continuano a giustificare il trasferimento effettivo della sede legale della Società a Trento.
Conclude la ricorrente: In via principale in accoglimento dei motivi di ricorso, che l'avviso di accertamento n. 103 del 2024, emesso dalla Città Metropolitana di Milano, sia annullato;
-
-in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione, che sia rideterminata la pretesa impositiva da euro 2.352.579,44 a euro 1.388.293,44, scomputando dalla maggiore imposta accertata quanto versato dalla Ricorrente alla Provincia autonoma di Trento, pari a euro 964.286,00;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione e della conseguente richiesta di rideterminazione della pretesa impositiva, che sia disposto il rimborso di quanto già versato alla Provincia autonoma di Trento;
-in via ulteriormente subordinata, che sia riconosciuta la non applicabilità/rideterminazione delle sanzioni e degli interessi moratori.
La Città Metropolitana di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni resiste a tutte le censure della ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso. Precisa e documenta che, Il 17.10.2018 – successivamente alla modifica dei criteri di determinazione dell'I.P.T. nelle Province a Statuto ordinario – la Società procedeva a: - cessare la sede secondaria di Indirizzo_3 a Trento;
- trasformare la sede legale di Milano a Indirizzo_1, in unità locale;
- trasferire la sede legale da Milano a Trento, alla Indirizzo_2
, la quale risultava munita di un unico dipendente. Dal trasferimento della sede legale nell'ottobre 2018,
Ricorrente_1 procedeva a iscrivere e immatricolare i propri veicoli al P.R.A. di Trento: più nel dettaglio, tutti i veicoli soggetti ad scrizione o annotazione nel corso dell'anno 2018, sono stati iscritti o annotati presso il P.R.A. territorialmente competente di Trento (tabella fornita da Aci,). Ciononostante, come risulta per tabulas, tutta l'attività operativa/gestoria/ amministrativa della società restava incardinata presso la sede di Milano dove aveva sede la società controllante, mentre la sede di Trento risultava essere sostanzialmente non operativa e priva di sostanza economica. Dalla documentazione raccolta e fornita dalla stessa società risulta la complessiva inconsistenza della sede legale di Trento la quale dispone esclusivamente un dipendente – su un totale di tre dipendenti complessivi – mentre i restanti due dipendenti sono allocati presso l'unità locale di Milano. La Controllante, nella sede di Milano, risultava invece disporre di un solido apparato amministrativo e organizzativo che contava nel 2019 ben 173 dipendenti, alcuni dei quali distaccati a Ricorrente_1 (cfr. costo bilancio 2019,); - la sede legale di Trento, non presenta le caratteristiche della sede operativa, direttiva, amministrativa o di rappresentanza, in particolare: è priva della domiciliazione per la carica dei membri del Consiglio di
Amministrazione che continuavano ad essere domiciliati presso il territorio della CMI;
in particolare i membri del Collegio sindacale sono domiciliati ovvero residenti presso la Città metropolitana di Milano;
è in assoluto priva di quadri o dirigenti i quali sono dipendenti della Controllante di Milano (cfr. Bilancio 2018); - la sede di Trento è del tutto priva di targhe o cartelli che la identifichino alla clientela e terzi soggetti (circostanza confermata dalle osservazioni prodotte dalla società ai sensi dell'art. 10-bis, L- 212/2000, doc. 29); - il Consiglio di Amministrazione continuava a riunirsi nel 2018 e 2019 presso la “sede amministrativa” di Milano,
Indirizzo_1, invece che nella sede legale (cfr. Verbale del CdA del 21.12.2018 svolto presso gli
“uffici amministrativi siti in Indirizzo_1”) (, verbali assemblee 2018); - tutti i procuratori, seppur nominati successivamente allo stabilimento della sede legale presso Trento, erano domiciliati per la carica presso la sede di Indirizzo_1 o presso il territorio della CM;
- la Società, ha sempre continuato ad avvalersi di professionisti collocati nel distretto territoriale della CM;
- da una analisi degli accordi di locazione con le altre Società di noleggio, seppur successivi alla data di trasferimento, emerge come Ricorrente_1 (anche attraverso il proprio marchio Società_3) chiuda tali accordi dalla sede di Milano, ove si domicilia a fini contrattuali;
- dai medesimi contratti, anch'essi successivi alla data di trasferimento, è possibile verificare che la Società per l'assicurazione della propria flotta si affidi ad Banca_1 S.p.A. divisione la Fondiaria di Milano, attraverso l'Agenzia n. Numero_1; - dal contratto di prestazione di servizi tra Ricorrente_1 e la Società Organizzazione Società_4 S.r.l. (“Società_4”), agenzia di pratiche auto, sita a Indirizzo_1
, Milano, emerge che le attività di gestione delle immatricolazioni dei veicoli rientrano nell'oggetto della prestazione. Le attività delegate alla Società di servizi sono del tutto sovrapponibili a quelle dell'unico dipendente in forza alla sede. Cita giurisprudenza favorevole alla CM .Conclude per il rigetto del ricorso.
Risultano depositate memorie da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, l'avviso di accertamento riporta in modo ampio e puntuali le ragioni che hanno portato la
CM a contestare l'abuso del diritto art 10 bis DPR 212/2000.
L'art. 10-bis, L. 212/2000 prevede che: "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norne fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti ". Si considerano a tal fine "operazioni prive di sostanza economica" i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
specificandosi che costituiscono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano, invece, "vantaggi fiscali indebiti" i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Tali operazioni, per l'effetto, non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Nel caso in esame, è provato che la sede di Trento non è dotata di sostanza economica, non solo dall'Ente impositore Città Metropolitana -Milano, ma anche dalla GdiF.
In particolare dal PVC della GdiF Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Trento del 15/02/20 risulta quanto segue pagg 16 e seguenti: Conclusioni: Dall'esito del controllo eseguito i verbalizzanti non hanno rilevato elementi di certezza in ordine all'effettività operative della sede legale presso l'unità dichiarata in Trento (TN), Indirizzo_2 in conseguenza del quale ritengono applicabile la procedura prevista dall'art.10 bis della Legge 27.07.2000, nr. 2000. Si ritiene infatti che la società abbia messo in atto l'operazione di stabilimento della sede legale in Trento (TN), Indirizzo_2 senza che vi sia una sostanza economica a supporto di tale operazione, ma esclusivamente al fine di beneficiare dell'applicazione IPT prevista nella
Provincia di Trento. In conclusione i verbalizzanti ritengono che la documentazione acquisita e le informazioni riscontrate attestino che il trasferimento della sede legale da Milano a Trento da parte della società controllata sia avvenuta essenzialmente al fine di avvantaggiarsi di un risparmio d'imposta in materia di IPT. Si conclude, pertanto, che la Ricorrente_1 S.p.a., dal 24 ottobre 2018, ha modificato l'ubicazione della propria sede legale, da Milano a Trento, applicando le tariffe IPT (più basse) vigenti in Provincia di Trento, senza alcun altro motivo di tipo economico, organizzativo o commerciale. La motivazione di tale spostamento, rinvenibile negli atti societari e nelle situazioni di fatto non sarebbe sufficiente a tale fine. Quanto sopra trova riscontro anche nelle dichiarazioni del dr. Nominativo_1, in cui si dichiara "che comunque la società esternalizza il servizio di immatricolazione alla società "Società_4 Snc, con sede in Milano (MI), Indirizzo_1, vicina la sede della Ricorrente_1 Ricorrente_1 Italia Spa". La domiciliazione della sede legale a Trento ha comportato, altresì, per l'azienda un inutile aggravio sia sotto l'aspetto organizzativo, sia per quanto attiene i costi gestionali, giacché la corposa corrispondenza inviata da terzi (in primis le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, inviate dai vari organi accertatori presso la sede legale del soggetto intestatario dei mezzi noleggiati), giunge a Trento, dove - senza essere aperta e visionata - viene raccolta, e spedita 3 volte a settimana, a mezzo corriere Società_5 alla sede di Milano dove viene gestita da uno specifico ufficio. Se ne conclude, pertanto, che la Ricorrente_1 Spa con sede legale di Trento, ha continuato ad avere il centro dei propri interessi, la direzione, l'amministrazione e la gestione operativa in Milano (MI), Indirizzo_1. - Appare evidente, quindi, che le dichiarazioni rese, circa la sede legale, farebbero emergere la carenza di elementi di certezza in ordine all'effettività e utilità della sede legale, dichiarata in Trento.
L'ente impositore CM ritiene di avere ampiamente provato che la sede di Trento, non aveva né poteva avere alcun carattere operativo né di direzione amministrativa dal momento che la società, come rilevato dalla stessa GdF, esternalizzava tutte le attività inerenti la gestione tecnico amministrativa del post vendita del renting auto, nonché la gestione delle tasse automobilistiche, essendo tutte queste attività oggetto del contratto di servizio appositamente stipulato con la società Società_4 avente sede a Milano.
Si osserva che gli elementi offerti ,dalla CM evidenziano l'artificiosità della sede legale di Trento, dimostrano la stessa irrilevanza degli argomenti della Societàposti a sostegno della propria tesi di parte ricorrente secondo la quale la sede di Trento sarebbe effettiva e operativa.
Viceversa per la CM risulta per tabulas, che tutta l'attività operativa/gestoria/amministrativa della società
è rimasta sempre incardinata presso la sede di Milano dove aveva sede la società. Dalla documentazione raccolta e fornita dalla stessa società risulta la complessiva inconsistenza della sede legale di Trento la quale è risultata avere esclusivamente un dipendente – su un totale di tre dipendenti complessivi – mentre i restanti due dipendenti erano allocati presso l'unità locale di Milano. La Controllante nella sede di Milano risultava invece disporre di un solido apparato amministrativo e organizzativo che contava nel 2019 ben 173 dipendenti;
la sede legale di Trento, è priva della domiciliazione per la carica dei membri del Consiglio di
Amministrazione che continuavano ad essere domiciliati presso il territorio della CMI;
in particolare i membri del Collegio sindacale sono domiciliati ovvero residenti presso la Città metropolitana di Milano;
la sede di Trento è in assoluto priva di quadri o dirigenti;
-tutti i procuratori, seppur nominati successivamente allo stabilimento della sede legale presso Trento, erano domiciliati per la carica presso la sede di Indirizzo_1
o presso il territorio della CMI;
- il Consiglio di Amministrazione nel 2018 e 2019 si è sempre riunito presso la “sede amministrativa” di Milano, Indirizzo_1, invece che nella sede legale (cfr. Verbale del CdA del 21.12.2018 svolto presso gli “uffici amministrativi siti in Indirizzo_1”) , verbali assemblee;
la sede è collocata presso il polo Prodotto_1 a Milano ove presso le altre Società del Gruppo è esternalizzata tutta l'attività . bilancio 2016); si rileva che dagli stessi bilanci non emergi alcun costo della locazione a Trento:
Ribadisce CM , che la domiciliazione dei componenti del CdA e dei procuratori, insieme al fatto che i medesimi risiedessero esclusivamente a Milano e hinterland , e che gli organi sociali si riunissero appunto presso la sede amministrativa a Milano, individua ancora una volta la vera sede direttiva e operativa della società nella Città Metropolitana di Milano, confermando l'assenza di sostanza economica della sede di
Trento.
Ed ancora la sede di Trento è del tutto priva di targhe o cartelli che la identifichino alla clientela e terzi soggetti (circostanza confermata dalle osservazioni prodotte dalla società ai sensi dell'art. 10-bis, L-
212/2000.
Corre l'obbligo rilevare che le foto prodotte dalla ricorrente con riferimento alla targa- cartello identificativo non è idoneo a dimostrare che nel 2018/2019 realmente esistesse. Certamente si tratta di un ufficio popsto in un condominio al primo piano, "che mal si presta per l'attività svolta".
La Società, ha sempre continuato ad avvalersi di professionisti collocati nel distretto territoriale della CMI, quali diversi notai;
- da una analisi degli accordi di locazione con le altre Società di noleggio, seppur successivi alla data di trasferimento, emerge come Ricorrente_1 (anche attraverso il proprio marchio Società_3) chiuda tali accordi dalla sede di Milano, ove si domicilia a fini contrattuali. Ed ancora per questi ultimi contratti , anch'essi successivi alla data di trasferimento, è possibile verificare che la Società per l'assicurazione della propria flotta si affidi ad Banca_1 divisione la Fondiaria di Milano, attraverso l'Agenzia n. Numero_1; - la società ha in essere un contratto di prestazione di servizi tra Ricorrente_1 e la Società Società_4 S.r.l. (“Società_4”), agenzia di pratiche auto, sita a Indirizzo_1 n. Milano.
Le citate risultanze senza alcun dubbio rilevano che le sede di Trento “non è operativa” , senza personale, priva di un apparato amministrativo e organizzativo nonché direttivo, creata al solo fine di un risparmio di imposta, nella specie IPT.
In materia, la Corte di legittimità tra le ultime (tra le ultime cass. 32303/24) precisa e ribadisce che “l'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella
Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali”.
Le prove offerte dalla CM risultano pregnanti, le stesse non sono state minimamente scalfite dalla ricorrente, che ha cercato solo di svilire in modo fragile l'accertamento e la pretesa impositiva.
Non trovano ingresso le domande subordinate. -in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione, che sia rideterminata la pretesa impositiva da euro 2.352.579,44
a euro 1.388.293,44, scomputando dalla maggiore imposta accertata quanto versato dalla Ricorrente alla
Provincia autonoma di Trento, pari a euro 964.286,00;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione e della conseguente richiesta di rideterminazione della pretesa impositiva, che sia disposto il rimborso di quanto già versato alla Provincia autonoma di Trento;
Si osserva che l'orientamento della Corte di Cassazione è costante (cass n. 4145/2013) nel senso che, “Il giudizio davanti alle Corti di Giustizia riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l'atto medesimo, non è possibile formulare domande riconvenzionali, poiché tale giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità, formale e sostanziale, dell'atto impositivo. (cass. n. 4145/13, conf. cass. n.25635/22).
Inoltre, nel caso in esame non risulta instaurato alcun contraddittorio con la provincia di Trento, non risulta neanche chiamata in causa.
Ritiene il collegio di potere accogliere la domanda posta -in via ulteriormente subordinata, limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni.
La complessa controversia nasce dalla normativa IPT, come rilevato dall'Ente impositore, in sintesi I.P.T. è stata sostituita da un regime di tassazione proporzionale basato sul numero dei Kw dei veicoli, le disposizioni applicano all'intero territorio nazionale. Senonché le Province autonome – tra cui la Provincia Autonoma di
Bolzano e Trento – si sono “sottratte” all'abrogazione del tariffario fisso e all'applicazione del regime di tassazione proporzionale.
Diverse società tra cui la ricorrente (con specifico riferimento a quelle operanti nel settore dei trasporti, del noleggio a lungo e breve termine, del leasing di autoveicoli) per trarre vantaggio dal diverso regime dell'imposta esistente tra Province autonome e Province a statuto ordinario, al fine di conseguire un risparmio fiscale, hanno iniziato a svolgere le formalità relative ai veicoli di proprietà presso i P.R.A. delle Province autonome di Trento e/o di Bolzano.
Nel caso in esame per l'anno d'imposta 2019 la ricorrente ha versato l'imposta (pur traendo un vantaggio fiscale), alla provincia autonoma di Trento. L'irrogazione della sanzione del 30% tardivo versamento, certamente confligge con l'imposta versata alla provincia di Trento nei termini, non sussistendo, certezza nell'eventuale rimborso (anche in altra sede) . Le citate risultanze rilevano che la condotta della ricorrente appare improntata su un errato legittimo affidamento, conseguentemente appare sproporzionata come tale non dovuta la sanzione irrogata dalla CM per l'anno 2019 e va annullata interamente, in applicazione degli artt. 7, e 6 dlgs 472/1997.
Alla luce di quanto sopra, si annullano le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 13 dlgs 471/1997. Si conferma lel resto la IPT accertata e conseguenti interessi:
Sussistono eccezionali motivi, per compensare le spese in considerazione della complessa controversia trattata ed accoglimento della domanda subordinata.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: annulla le sanzioni e conferma quanto al resto. Spese compensate.
Il Giudice est. Il presidente
LE SA AR EG
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103/2024 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3774/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.p.A., già Ricorrente_1 S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dalla Dott.ssa Difensore_1, dall'Avv.to Difensore_2.
Contro la Città Metropolitana di Milano.
Avverso l' Avviso di accertamento n. 103 del 2024 emesso da Città Metropolitana di Milano e notificato a mezzo pec in data 30 dicembre 2024 relativo a Imposta Provinciale di Trascrizione anno 2019.
Con l'avviso de quo, la Città Metropolitana contesta la condotta della Società avendo riguardo allo stabilimento delle sede legale a Trento ai sensi dell'art. 10-bis Legge 212/2000, per l'anno di imposta 2019, richiedendo il versamento di una maggiore Imposta Provinciale di Trascrizione, in base al tariffario vigente nella Città Metropolitana di Milano per l'anno 2019, pari a euro 2.352.579,44 oltre a sanzioni nella misura del 30%, per omesso/tardivo versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, e interessi moratori, per un importo complessivo richiesto in pagamento di euro 3.272.989,81; - la maggiore imposta è stata calcolata senza alcuna considerazione di quanto già versato dalla Scrivente alla Provincia autonoma di Trento e pari a euro
964.286,00 (importo determinato applicando per le formalità oggetto di rideterminazione, in numero di 6.386,
l'imposta in misura fissa di 151 euro prevista dal tariffario vigente nella Provincia autonoma di Trento).
In fatto premette: Ricorrente_1 S.p.A., società interamente posseduta da Società_1
S.p.A. (già Società_1 S.p.A.), opera nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli attraverso la rete dei concessionari dei marchi Prodotto_1, Prodotto_2 e Prodotto_3 (“Prodotto_1_2_3”), mediante il canale di vendita diretto alle medie e grandi imprese e a privati. Ricorrente_1 è una società cosiddetta captive: esercita la propria attività nell'ambito del Gruppo di riferimento, con l'obiettivo di offrire un servizio al pari di altri concorrenti del settore del noleggio a lungo termine;
- la Società ha iniziato la propria attività nel 2007 presso la sede di Milano, Indirizzo_1 , ove aveva sede la propria società controllante. In data 9 ottobre 2018, in concomitanza con un riassetto organizzativo conseguente al passaggio di proprietà del 100% delle azioni da Società_2 SA all'allora Società_1 S.p.A., neonata joint venture tra il Gruppo_Societario_1 e il Gruppo_Societario_2, ha deliberato il trasferimento della propria sede legale a Trento, Indirizzo_2 con mantenimento della unità locale in Milano;
trasferimento iscritto, come da visura camerale, al Registro
Imprese preso la CCIAA di Trento in data 17 ottobre 2018; - in attuazione della delibera di trasferimento della sede legale, Ricorrente_1: acquisiva in locazione, a decorrere dal 15 ottobre 2018, un immobile ad uso ufficio, con annesso posto auto, immobile che veniva appositamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività; stipulava i contratti necessari per il funzionamento dello stesso;
assumeva e trasferiva presso la sede uno dei tre dipendenti in forza, il quale trasferiva a Trento anche la propria dimora abituale;
deputava la sede di
Trento allo svolgimento di una serie attività funzionali alla gestione corrente e allo sviluppo del business oltre che quale luogo delle adunanze dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di 3 amministrazione. La sede di Trento ha continuato ad operare ed è, tutt'oggi, una sede in cui viene svolta una attività economica effettiva, come meglio verrà dettagliato e dimostrato, così come risulta dal Processo Verbale redatto in data 15 marzo
2022 dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, a seguito di accesso finalizzato a verificare – così come è stata verificata – l'effettività della sede legale e operativa della Società in Trento, Indirizzo_2
, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 600/1972. Il Dipartimento Ragioneria Generale della Città Metropolitana di Milano, ritenendo che il trasferimento della sede legale della Società presso la Provincia autonoma di
Trento integrasse un'ipotesi di abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della Legge 212/2000, finalizzata all'ottenimento di un asserito indebito risparmio di imposta relativamente all'IPT, ha notificato l'accertamento in contestazione.
La ricorrente contesta con ampi motivi riportati nel ricorso introduttivo la pretesa . In sintesi evidenzia : -
l'effettività del trasferimento della sede legale a Trento;
- lo svolgimento in tale sede dell'attività prevista dall'oggetto sociale;
- l'insussistenza dei presupposti per la configurazione di un'operazione abusiva per la dirimente ragione che il vantaggio ritratto dalla Società dalle più favorevoli tariffe IPT previste dalla Provincia autonoma di Trento non ha natura indebita;
- l'operatività del comma 6 dell'art. 10-bis L.212/2000, ai sensi del quale è legittima la scelta da parte del contribuente tra regimi opzionali offerti dalla legge e aventi pari dignità fiscale;
- la presenza, comunque, di valide ragioni economiche che hanno giustificato e continuano a giustificare il trasferimento effettivo della sede legale della Società a Trento.
Conclude la ricorrente: In via principale in accoglimento dei motivi di ricorso, che l'avviso di accertamento n. 103 del 2024, emesso dalla Città Metropolitana di Milano, sia annullato;
-
-in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione, che sia rideterminata la pretesa impositiva da euro 2.352.579,44 a euro 1.388.293,44, scomputando dalla maggiore imposta accertata quanto versato dalla Ricorrente alla Provincia autonoma di Trento, pari a euro 964.286,00;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione e della conseguente richiesta di rideterminazione della pretesa impositiva, che sia disposto il rimborso di quanto già versato alla Provincia autonoma di Trento;
-in via ulteriormente subordinata, che sia riconosciuta la non applicabilità/rideterminazione delle sanzioni e degli interessi moratori.
La Città Metropolitana di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni resiste a tutte le censure della ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso. Precisa e documenta che, Il 17.10.2018 – successivamente alla modifica dei criteri di determinazione dell'I.P.T. nelle Province a Statuto ordinario – la Società procedeva a: - cessare la sede secondaria di Indirizzo_3 a Trento;
- trasformare la sede legale di Milano a Indirizzo_1, in unità locale;
- trasferire la sede legale da Milano a Trento, alla Indirizzo_2
, la quale risultava munita di un unico dipendente. Dal trasferimento della sede legale nell'ottobre 2018,
Ricorrente_1 procedeva a iscrivere e immatricolare i propri veicoli al P.R.A. di Trento: più nel dettaglio, tutti i veicoli soggetti ad scrizione o annotazione nel corso dell'anno 2018, sono stati iscritti o annotati presso il P.R.A. territorialmente competente di Trento (tabella fornita da Aci,). Ciononostante, come risulta per tabulas, tutta l'attività operativa/gestoria/ amministrativa della società restava incardinata presso la sede di Milano dove aveva sede la società controllante, mentre la sede di Trento risultava essere sostanzialmente non operativa e priva di sostanza economica. Dalla documentazione raccolta e fornita dalla stessa società risulta la complessiva inconsistenza della sede legale di Trento la quale dispone esclusivamente un dipendente – su un totale di tre dipendenti complessivi – mentre i restanti due dipendenti sono allocati presso l'unità locale di Milano. La Controllante, nella sede di Milano, risultava invece disporre di un solido apparato amministrativo e organizzativo che contava nel 2019 ben 173 dipendenti, alcuni dei quali distaccati a Ricorrente_1 (cfr. costo bilancio 2019,); - la sede legale di Trento, non presenta le caratteristiche della sede operativa, direttiva, amministrativa o di rappresentanza, in particolare: è priva della domiciliazione per la carica dei membri del Consiglio di
Amministrazione che continuavano ad essere domiciliati presso il territorio della CMI;
in particolare i membri del Collegio sindacale sono domiciliati ovvero residenti presso la Città metropolitana di Milano;
è in assoluto priva di quadri o dirigenti i quali sono dipendenti della Controllante di Milano (cfr. Bilancio 2018); - la sede di Trento è del tutto priva di targhe o cartelli che la identifichino alla clientela e terzi soggetti (circostanza confermata dalle osservazioni prodotte dalla società ai sensi dell'art. 10-bis, L- 212/2000, doc. 29); - il Consiglio di Amministrazione continuava a riunirsi nel 2018 e 2019 presso la “sede amministrativa” di Milano,
Indirizzo_1, invece che nella sede legale (cfr. Verbale del CdA del 21.12.2018 svolto presso gli
“uffici amministrativi siti in Indirizzo_1”) (, verbali assemblee 2018); - tutti i procuratori, seppur nominati successivamente allo stabilimento della sede legale presso Trento, erano domiciliati per la carica presso la sede di Indirizzo_1 o presso il territorio della CM;
- la Società, ha sempre continuato ad avvalersi di professionisti collocati nel distretto territoriale della CM;
- da una analisi degli accordi di locazione con le altre Società di noleggio, seppur successivi alla data di trasferimento, emerge come Ricorrente_1 (anche attraverso il proprio marchio Società_3) chiuda tali accordi dalla sede di Milano, ove si domicilia a fini contrattuali;
- dai medesimi contratti, anch'essi successivi alla data di trasferimento, è possibile verificare che la Società per l'assicurazione della propria flotta si affidi ad Banca_1 S.p.A. divisione la Fondiaria di Milano, attraverso l'Agenzia n. Numero_1; - dal contratto di prestazione di servizi tra Ricorrente_1 e la Società Organizzazione Società_4 S.r.l. (“Società_4”), agenzia di pratiche auto, sita a Indirizzo_1
, Milano, emerge che le attività di gestione delle immatricolazioni dei veicoli rientrano nell'oggetto della prestazione. Le attività delegate alla Società di servizi sono del tutto sovrapponibili a quelle dell'unico dipendente in forza alla sede. Cita giurisprudenza favorevole alla CM .Conclude per il rigetto del ricorso.
Risultano depositate memorie da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, l'avviso di accertamento riporta in modo ampio e puntuali le ragioni che hanno portato la
CM a contestare l'abuso del diritto art 10 bis DPR 212/2000.
L'art. 10-bis, L. 212/2000 prevede che: "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norne fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti ". Si considerano a tal fine "operazioni prive di sostanza economica" i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
specificandosi che costituiscono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano, invece, "vantaggi fiscali indebiti" i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Tali operazioni, per l'effetto, non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Nel caso in esame, è provato che la sede di Trento non è dotata di sostanza economica, non solo dall'Ente impositore Città Metropolitana -Milano, ma anche dalla GdiF.
In particolare dal PVC della GdiF Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Trento del 15/02/20 risulta quanto segue pagg 16 e seguenti: Conclusioni: Dall'esito del controllo eseguito i verbalizzanti non hanno rilevato elementi di certezza in ordine all'effettività operative della sede legale presso l'unità dichiarata in Trento (TN), Indirizzo_2 in conseguenza del quale ritengono applicabile la procedura prevista dall'art.10 bis della Legge 27.07.2000, nr. 2000. Si ritiene infatti che la società abbia messo in atto l'operazione di stabilimento della sede legale in Trento (TN), Indirizzo_2 senza che vi sia una sostanza economica a supporto di tale operazione, ma esclusivamente al fine di beneficiare dell'applicazione IPT prevista nella
Provincia di Trento. In conclusione i verbalizzanti ritengono che la documentazione acquisita e le informazioni riscontrate attestino che il trasferimento della sede legale da Milano a Trento da parte della società controllata sia avvenuta essenzialmente al fine di avvantaggiarsi di un risparmio d'imposta in materia di IPT. Si conclude, pertanto, che la Ricorrente_1 S.p.a., dal 24 ottobre 2018, ha modificato l'ubicazione della propria sede legale, da Milano a Trento, applicando le tariffe IPT (più basse) vigenti in Provincia di Trento, senza alcun altro motivo di tipo economico, organizzativo o commerciale. La motivazione di tale spostamento, rinvenibile negli atti societari e nelle situazioni di fatto non sarebbe sufficiente a tale fine. Quanto sopra trova riscontro anche nelle dichiarazioni del dr. Nominativo_1, in cui si dichiara "che comunque la società esternalizza il servizio di immatricolazione alla società "Società_4 Snc, con sede in Milano (MI), Indirizzo_1, vicina la sede della Ricorrente_1 Ricorrente_1 Italia Spa". La domiciliazione della sede legale a Trento ha comportato, altresì, per l'azienda un inutile aggravio sia sotto l'aspetto organizzativo, sia per quanto attiene i costi gestionali, giacché la corposa corrispondenza inviata da terzi (in primis le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, inviate dai vari organi accertatori presso la sede legale del soggetto intestatario dei mezzi noleggiati), giunge a Trento, dove - senza essere aperta e visionata - viene raccolta, e spedita 3 volte a settimana, a mezzo corriere Società_5 alla sede di Milano dove viene gestita da uno specifico ufficio. Se ne conclude, pertanto, che la Ricorrente_1 Spa con sede legale di Trento, ha continuato ad avere il centro dei propri interessi, la direzione, l'amministrazione e la gestione operativa in Milano (MI), Indirizzo_1. - Appare evidente, quindi, che le dichiarazioni rese, circa la sede legale, farebbero emergere la carenza di elementi di certezza in ordine all'effettività e utilità della sede legale, dichiarata in Trento.
L'ente impositore CM ritiene di avere ampiamente provato che la sede di Trento, non aveva né poteva avere alcun carattere operativo né di direzione amministrativa dal momento che la società, come rilevato dalla stessa GdF, esternalizzava tutte le attività inerenti la gestione tecnico amministrativa del post vendita del renting auto, nonché la gestione delle tasse automobilistiche, essendo tutte queste attività oggetto del contratto di servizio appositamente stipulato con la società Società_4 avente sede a Milano.
Si osserva che gli elementi offerti ,dalla CM evidenziano l'artificiosità della sede legale di Trento, dimostrano la stessa irrilevanza degli argomenti della Societàposti a sostegno della propria tesi di parte ricorrente secondo la quale la sede di Trento sarebbe effettiva e operativa.
Viceversa per la CM risulta per tabulas, che tutta l'attività operativa/gestoria/amministrativa della società
è rimasta sempre incardinata presso la sede di Milano dove aveva sede la società. Dalla documentazione raccolta e fornita dalla stessa società risulta la complessiva inconsistenza della sede legale di Trento la quale è risultata avere esclusivamente un dipendente – su un totale di tre dipendenti complessivi – mentre i restanti due dipendenti erano allocati presso l'unità locale di Milano. La Controllante nella sede di Milano risultava invece disporre di un solido apparato amministrativo e organizzativo che contava nel 2019 ben 173 dipendenti;
la sede legale di Trento, è priva della domiciliazione per la carica dei membri del Consiglio di
Amministrazione che continuavano ad essere domiciliati presso il territorio della CMI;
in particolare i membri del Collegio sindacale sono domiciliati ovvero residenti presso la Città metropolitana di Milano;
la sede di Trento è in assoluto priva di quadri o dirigenti;
-tutti i procuratori, seppur nominati successivamente allo stabilimento della sede legale presso Trento, erano domiciliati per la carica presso la sede di Indirizzo_1
o presso il territorio della CMI;
- il Consiglio di Amministrazione nel 2018 e 2019 si è sempre riunito presso la “sede amministrativa” di Milano, Indirizzo_1, invece che nella sede legale (cfr. Verbale del CdA del 21.12.2018 svolto presso gli “uffici amministrativi siti in Indirizzo_1”) , verbali assemblee;
la sede è collocata presso il polo Prodotto_1 a Milano ove presso le altre Società del Gruppo è esternalizzata tutta l'attività . bilancio 2016); si rileva che dagli stessi bilanci non emergi alcun costo della locazione a Trento:
Ribadisce CM , che la domiciliazione dei componenti del CdA e dei procuratori, insieme al fatto che i medesimi risiedessero esclusivamente a Milano e hinterland , e che gli organi sociali si riunissero appunto presso la sede amministrativa a Milano, individua ancora una volta la vera sede direttiva e operativa della società nella Città Metropolitana di Milano, confermando l'assenza di sostanza economica della sede di
Trento.
Ed ancora la sede di Trento è del tutto priva di targhe o cartelli che la identifichino alla clientela e terzi soggetti (circostanza confermata dalle osservazioni prodotte dalla società ai sensi dell'art. 10-bis, L-
212/2000.
Corre l'obbligo rilevare che le foto prodotte dalla ricorrente con riferimento alla targa- cartello identificativo non è idoneo a dimostrare che nel 2018/2019 realmente esistesse. Certamente si tratta di un ufficio popsto in un condominio al primo piano, "che mal si presta per l'attività svolta".
La Società, ha sempre continuato ad avvalersi di professionisti collocati nel distretto territoriale della CMI, quali diversi notai;
- da una analisi degli accordi di locazione con le altre Società di noleggio, seppur successivi alla data di trasferimento, emerge come Ricorrente_1 (anche attraverso il proprio marchio Società_3) chiuda tali accordi dalla sede di Milano, ove si domicilia a fini contrattuali. Ed ancora per questi ultimi contratti , anch'essi successivi alla data di trasferimento, è possibile verificare che la Società per l'assicurazione della propria flotta si affidi ad Banca_1 divisione la Fondiaria di Milano, attraverso l'Agenzia n. Numero_1; - la società ha in essere un contratto di prestazione di servizi tra Ricorrente_1 e la Società Società_4 S.r.l. (“Società_4”), agenzia di pratiche auto, sita a Indirizzo_1 n. Milano.
Le citate risultanze senza alcun dubbio rilevano che le sede di Trento “non è operativa” , senza personale, priva di un apparato amministrativo e organizzativo nonché direttivo, creata al solo fine di un risparmio di imposta, nella specie IPT.
In materia, la Corte di legittimità tra le ultime (tra le ultime cass. 32303/24) precisa e ribadisce che “l'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella
Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali”.
Le prove offerte dalla CM risultano pregnanti, le stesse non sono state minimamente scalfite dalla ricorrente, che ha cercato solo di svilire in modo fragile l'accertamento e la pretesa impositiva.
Non trovano ingresso le domande subordinate. -in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione, che sia rideterminata la pretesa impositiva da euro 2.352.579,44
a euro 1.388.293,44, scomputando dalla maggiore imposta accertata quanto versato dalla Ricorrente alla
Provincia autonoma di Trento, pari a euro 964.286,00;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi di impugnazione e della conseguente richiesta di rideterminazione della pretesa impositiva, che sia disposto il rimborso di quanto già versato alla Provincia autonoma di Trento;
Si osserva che l'orientamento della Corte di Cassazione è costante (cass n. 4145/2013) nel senso che, “Il giudizio davanti alle Corti di Giustizia riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l'atto medesimo, non è possibile formulare domande riconvenzionali, poiché tale giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità, formale e sostanziale, dell'atto impositivo. (cass. n. 4145/13, conf. cass. n.25635/22).
Inoltre, nel caso in esame non risulta instaurato alcun contraddittorio con la provincia di Trento, non risulta neanche chiamata in causa.
Ritiene il collegio di potere accogliere la domanda posta -in via ulteriormente subordinata, limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni.
La complessa controversia nasce dalla normativa IPT, come rilevato dall'Ente impositore, in sintesi I.P.T. è stata sostituita da un regime di tassazione proporzionale basato sul numero dei Kw dei veicoli, le disposizioni applicano all'intero territorio nazionale. Senonché le Province autonome – tra cui la Provincia Autonoma di
Bolzano e Trento – si sono “sottratte” all'abrogazione del tariffario fisso e all'applicazione del regime di tassazione proporzionale.
Diverse società tra cui la ricorrente (con specifico riferimento a quelle operanti nel settore dei trasporti, del noleggio a lungo e breve termine, del leasing di autoveicoli) per trarre vantaggio dal diverso regime dell'imposta esistente tra Province autonome e Province a statuto ordinario, al fine di conseguire un risparmio fiscale, hanno iniziato a svolgere le formalità relative ai veicoli di proprietà presso i P.R.A. delle Province autonome di Trento e/o di Bolzano.
Nel caso in esame per l'anno d'imposta 2019 la ricorrente ha versato l'imposta (pur traendo un vantaggio fiscale), alla provincia autonoma di Trento. L'irrogazione della sanzione del 30% tardivo versamento, certamente confligge con l'imposta versata alla provincia di Trento nei termini, non sussistendo, certezza nell'eventuale rimborso (anche in altra sede) . Le citate risultanze rilevano che la condotta della ricorrente appare improntata su un errato legittimo affidamento, conseguentemente appare sproporzionata come tale non dovuta la sanzione irrogata dalla CM per l'anno 2019 e va annullata interamente, in applicazione degli artt. 7, e 6 dlgs 472/1997.
Alla luce di quanto sopra, si annullano le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 13 dlgs 471/1997. Si conferma lel resto la IPT accertata e conseguenti interessi:
Sussistono eccezionali motivi, per compensare le spese in considerazione della complessa controversia trattata ed accoglimento della domanda subordinata.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: annulla le sanzioni e conferma quanto al resto. Spese compensate.
Il Giudice est. Il presidente
LE SA AR EG