Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nico - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. GA, con sede in CaneLL (AT), in persona del legale rappresentante pro tempore LA LA CI, assistita e rappresentata dall'avv. Claudio TONIOLO (del Foro di Vicenza) in virtù di mandato speciale apposto in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 985/00 depositata il 26 giugno 2000 dalla Corte di Appello di Venezia. - udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 16 settembre dal Cons. Dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso nonché di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE il 26 settembre 2001 (depositato il 15 ottobre 2001), la s.p.a. GA, in base a due complessi motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 985/00 depositata il 26 giugno 2000 dalla Corte di Appello di Venezia, resa tra detto Ministero e la s.p.a. F.LL CI, esponendo che:
1) con atto di citazione notificato il 26 giugno 1995 (iscritto al n. 7563/95 di R.G.) essa società aveva adito il Tribunale di Torino al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate negli anni dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal n. 75, lett. A) della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, adducendo il contrasto della normativa nazionale con la Direttiva Comunitaria n. 335 del 17 luglio 1965;
2) con sentenza n. 2931/96, "decisa" il 12 marzo 1996 e depositata il 10 maggio 1996, il predetto Tribunale aveva accolto "integralmente" la sua domanda condannando l'Amministrazione Finanziaria dello Stato al pagamento della somma di L. 78.000.000, oltre interessi legali dalla data della citazione;
3) l'Amministrazione suddetta aveva impugnato la decisione del Tribunale "richiedendo tra l'altro che...venisse accolta l'eccezione di decadenza ex art. 13 DPR 641/1972, disattesa dal giudice di primo grado";
4) la Corte di Appello con la sentenza che gravava aveva accolto in parte detta impugnazione rideterminando in L. 63.000.000 la somma capitale dovuta "a parte appellata s.p.a. F.LL CI. & C. Nel controricorso notificato il 31 ottobre 2001 (depositato il 13 novembre 2001) il Ministero intimato chiedeva, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese, di respingere l'avversa impugnazione e di accogliere il ricorso incidentale, fondato su due motivi, che spiegava per l'applicazione (a) della norma dettata dall'art. 11 della legge n. 448/1998 e (b) della misura degli interessi prevista dal terzo comma del medesimo art. 11. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 26757/2001 del Registro Generale a quello, anteriore, iscritto al n. 24444/2001 dello stesso Registro essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. e la conseguente "inammissibilità dell'appello per mancanza di copia della sentenza impugnata" esponendo che dalla lettura della sentenza d'appello qui impugnata appare "del tutto chiaro ed evidente" che la Corte "ha reso il suo giudizio di riforma in un procedimento e su di una sentenza di primo grado resa nei confronti" della s.p.a. F.LL GA (cod. fiscale 00619260052), cioè di un soggetto diverso da essa società (cod. fiscale 00071630057) ivi appellata, tanto perché risultava allegata al fascicolo dell'ufficio la sentenza, "decisa" il 10 aprile 1996 e depositata lo stesso giorno 10 maggio 1996, pronunciata nel processo iscritto al n. 7567/95 di R.G., dal medesimo Tribunale nei confronti della detta s.p.a. F.LL CI.
Secondo la ricorrente, quindi, "erroneamente" il giudice a quo afferma che "l'appello in esame è stato proposto avverso la sentenza resa nel procedimento R.G. n. 7567/95...che condannava l'amministrazione al pagamento, in favore della s.p.a. F.LL CI della somma di L. 110.000.000" perché, a suo parere, l'impugnazione, come indicato nell'atto di appello, era stata proposta "nei confronti della sentenza emessa a conclusione del procedimento R.G. 7563/95" che disponeva la condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento della somma di L. 78.000.000.
Per la società ricorrente, quindi, "l'erroneo inserimento di altra sentenza nel fascicolo di parte appellante equivale ad omesso inserimento della sentenza appellata, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'appello proposto perché l'appellante non si è costituito regolarmente nei termini".
3. Con il secondo motivo di ricorso, espressamente subordinato al mancato accoglimento del precedente, la società allega violazione "del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato" (art. 112 c.p.c.) nonché "del principio devolutivo dell'appello" (art. 342 c.p.c.) oltre che, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., "motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia" adducendo che, "basandosi sulla sentenza allegata erroneamente al fascicolo di ufficio", il giudice di appello:
1) "riteneva comunque di censurare la sentenza resa in altro procedimento 7567/95, anche se non richiesto dalle parti" per aver queste, "concordemente", individuato "l'oggetto del giudizio di impugnazione nella sentenza...resa nel procedimento R.G. 7563/95";
2) "pur portando il proprio giudizio sulla sentenza resa nel procedimento R.G. 7567/95 relativa a F.LL CI s.p.a. (come espressamente riportato), per contro analizza documenti allegati ad altro procedimento, ovvero il n. 7563/95", relativo ad essa s.p.a. GA, atteso (a) che "tutti gli otto versamenti analizzati dal giudice di appello a pag. 15 della sentenza...si riferiscono tutti a versamenti effettuati dalla... GA s.p.a., come appare...dalla intestazione in tutti i bollettini postali allegati al...procedimento n. R.G. 7563/95" e (b) che "le istanze di rimborso richiamate dal giudice di appello a pag. 16 della sentenza impugnata...si riferiscono a documenti allegati...nel procedimento n. R.G. 7563/95, tutti redatti e prodotti" per essa s.p.a. GA.
4. L'esame di entrambi i riprodotti motivi è impedito dalla inammissibilità (rilevabile d'ufficio) che inficia il ricorso che li contiene perché proposto da soggetto (la s.p.a. GA ) priva di aderente legittimazione in quanto la sentenza impugnata - come riconosce la stessa ricorrente e, soprattutto, come risulta da detta sentenza - è stata pronunciata nei confronti della s.p.a. F.LL GA che è persona giuridica diversa.
In proposito va ricordato e confermato il principio (Cass., lav., 14 marzo 2002 n. 3756; id., 2^, 4 febbraio 2002, n. 1468; id., un., 28 novembre 2001 n. 15145; id., 2^, 13 luglio 2001 n. 9538; cfr., altresì, Cass., lav., 13 novembre 2002 n. 15902; id., lav., 13 luglio 2002 n. 10208) secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da chi, non risultando dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio conclusosi con quella sentenza e non avendo dedotto e provato la propria legittimatio ad causam, ovverosia la qualità di successore di una parte di quel giudizio, deve considerarsi estraneo al giudizio di legittimità. Nel caso la sentenza impugnata è stata resa sull'appello espressamente proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato nei confronti della s.p.a. F.LL GA con atto di citazione notificato a quest'ultima il 24 ottobre 1996 e nel quale tale società era chiaramente ed univocamente indicata come la parte appellata: l'atto di citazione in appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, quindi, conteneva con precisione la indicazione della parte (s.p.a. F.LL GA ) nei confronti della quale il gravame veniva proposto.
Discende da tanto che la attuale ricorrente s.p.a. GA non aveva titolo per costituirsi nel giudizio di appello non essendo stata chiamata in tale giudizio con l'atto di citazione del 24 ottobre 1996 diretto e notificato ad altra società.
L'attuale ricorrente deduce in ricorso che "al fascicolo d'ufficio" del giudizio di appello "risulta allegata la sentenza resa dal Tribunale di Torino nel procedimento R.G. 7567/95", cioè quella emessa nei confronti della s.p.a. F.LL GA : tanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non rappresenta affatto un errore ma costituisce la riprova che il soggetto passivo dell'atto di appello era proprio ed unicamente la s.p.a. F.LL GA - indicata in citazione, cui l'atto era stato notificato ed alla quale ineriva la sentenza prodotta - e non già essa s.p.a. GA.
La Corte territoriale, a pagina 17 della sua sentenza, ha specificato (1) che "l'appello in esame è stato proposto avverso la sentenza resa nel proc. R.G. 7567/95 resa dal Tribunale di Torino in data 10 maggio 1996 che condannava l'Amministrazione al pagamento, in favore della s.p.a. F.LL GA, della somma di L. 110.000.000" e (2) che "con altra sentenza, inserita nel fascicolo dell'Avvocatura dello Stato, emessa nel proc. R.G. 7563/95, resa tra le stesse parti dal Tribunale di Torino in data 10 maggio 1996, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento, in favore della s.p.a. F.LL GA della ulteriore somma di L. 78.000.000".
In base alla prospettazione dei fatti riportata in ricorso siffatta specificazione sarebbe materialmente errata, per erronea percezione da parte del giudice di appello delle afferenti risultanze documentali, solo nella asserzione (irrilevante ai fini della presente decisione) secondo la quale l'"altra sentenza" (ovverosia quella emessa nel "proc. R.G. 7563/95") sarebbe stata resa tra "le stesse parti" con condanna in favore della "s.p.a. F.LL GA " e non già tra l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e la s.p.a. GA.
Quest'ultima fonda il suo ricorso per Cassazione esclusivamente sul fatto (vero) che nell'atto di appello notificato all'altra società l'Amministrazione Finanziaria appellante abbia indicato come oggetto di gravame la "sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino il 10 maggio 1996 n. 7563/95": l'indicazione del numero di registro generale della sentenza che si intendeva appellare (n. 7563 anzi che 7567), costituisce errore materiale reso evidente e riconoscibile dal fatto che l'atto di appello è stato diretto e notificato a società diversa (estranea al processo n. 7563/95) nonché dal deposito della sentenza di primo grado resa nel processo n. 7567/95 proprio nei confronti della stessa parte appellata.
La s.p.a. GA, pertanto, si è inutilmente costituita nel giudizio di appello nel quale è stata pronunciata la sentenza qui gravata perché non chiamata in tale giudizio e, di conseguenza, non essendo stata parte dello stesso, non può proporre ricorso per Cassazione avverso una sentenza resa inter alios.
5. Con il primo motivo di ricorso il Ministero, assumendo che "il giudice di secondo grado non ha ritenuto di applicare l'art. 11 della legge 448/98 in quanto esso si riferisce testualmente e solamente alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo", deduce "formalmente", in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., l'operatività dello "ius superveniens" contenuto in detto art. 11 assumendo che per tale norma "la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli anni 1985-1992 in L. 500.000 per ogni tipo di società" e che "per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione degli altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, in misura forfetaria annuale".
Il ricorrente, pertanto, ritiene che "dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata vanno in ogni caso detratte le somme" dovute per "tassa di iscrizione dell'atto costitutivo" (L. 500.000) e "l'importo per la tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali" secondo i differenti importi previsti in base al tipo di società.
La doglianza - sorretta, come sopra esposto, da una mera esposizione del contenuto della norma di cui si invoca l'applicazione - deve essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., per totale mancanza di motivi e, quindi, per la sua inidoneità a criticare e ad infirmare la ratio che sorregge sul punto la decisione impugnata: dalla mera lettura della sentenza di appello, infatti, si evince che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale non ha in alcun modo ritenuto od affermato l'inapplicabilità dell'art. 11 detto "in quanto esso si riferisce testualmente e solamente alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo", avendo essa Corte, invece, peraltro rettamente, affermato (come riprodotto innanzi) che "la rideterminazione degli importi del tributo" operata dalla norma sopravvenuta, poiché prescinde dai costi, sia pure forfetari, dell'operazione, "si traduce in una tassa di manutenzione dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, non si sottrae all'irrimediabile contrasto con le disposizioni della direttiva comunitaria".
La Corte, quindi, non ha giudicato inapplicabile la norma per aver ritenuto (come sostenuto dal Ministero) che la stessa regolasse solamente la "tassa di iscrizione dell'atto costitutivo" ma per la diversa (e pregnante) ragione costituita dal contrasto della stessa ®con le disposizioni della direttiva comunitaria" per cui con la doglianza de qua il Ministero censura una interpretazione che il giudice di appello non ha ne' proposto ne' applicato.
6. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sostenendo che, avendo la Corte
di Giustizia CEE chiarito (con la sentenza Fantask del 2 dicembre 1997) che uno stato membro non è obbligato ad "estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso", al legislatore italiano è consentito disciplinare la fattispecie della restituzione di imposte indebitamente pagate con l'adozione di modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati per cui nella norma dettata dall'art. 11, terzo comma, detto deve vedersi la "speciale disciplina relativa agli interessi sui tributi indiretti" che questa Corte (sentenza n. 8651/1998) ha giudicato applicabile alle azioni di rimborso di tributi indebitamente pagati.
Il motivo va respinto perché infondato.
A. Il giudice nazionale - anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., 1^, 23 gennaio 1987 n. 634) -, come noto (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841; id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, 1^, 2542, tra le recenti), deve disapplicare le norme dell'ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso, interessante la fattispecie in decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di in-terpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., 1^, 28 marzo 1997 n. 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro ordinamento interno e determinano l'effetto della "non applicazione" della legge nazionale dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario col limite, beninteso, del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ineliminabili della persona umana considerato anche che l'art. 29, comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che,
quando la Corte di Giustizia delle CE dichiara incompatibile con le norme comunitarie un'agevolazione od una esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto) riguarda le modalità di attuazione con norme interne delle sentenze di detta Corte, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell'ordinamento comunitario, come interpretato dalle sentenze medesime, quali, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebitamente riscosse (Cass., 1^, 29 ottobre 1991 n. 11522). B. Con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C- 216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, 4^, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni (delle quali il Ministero ricorrente invoca l'applicazione) dettate dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, oltre a ribadire che "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale", ha, per quanto interessa la presente controversia, testualmente statuito che:
- "l'art. 10 della direttiva del Consiglio 11 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattiva dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva";
- "l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati";
- "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito";
- "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili";
- "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfetari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervaLL regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi". Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
C. Per effetto delle riprodotte statuizioni la norma dettata dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998 non può essere applicata alla specie perché la fissazione "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della...legge" (misura pari, quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 in vigore dal primo gennaio 1999) degli interessi sull'importo da rimborsare (perché corrisposto a titolo di tasse di concessioni governative sulle società contrastanti con disposizioni comunitarie) è contraria sia con la maggiore misura degli interessi dovuti in base al disposto dell'art. 1 (giusta il rinvio operato dall'art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tutte le ripetizioni di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari ritenute non dovute sia con queLL (anch'essi maggiori) fissati, in via generale, dall'art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile determinata in base al testo attualmente vigente della medesima norma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertanto, non rispettano il principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di "modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998", riguardanti "specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conservazione negli anni successivi", cioè il principio secondo il quale "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". Le considerazioni che precedono mostrano la totale infondatezza del motivo di ricorso che, come anticipato, deve essere respinto.
7. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004