CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LH (Cui 04 LIIHT) nato (MAROCCO) il 07/08/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Genova svolta la relazione dal Consigliere Gabriella LO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Mariella DE MASELLIS, con le quali si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2026 Presidente: AL LU Relatore: LO GA Data Udienza: 16/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di IA LH ha opposto il decreto penale di condanna n. 683/23, contestualmente formulando istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, cui il predetto era ammesso il 24/04/2024. Stante il mancato buon esito, fissata l’udienza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Genova provvedeva come da separato provvedimento, con il quale, revocata l’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, era dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il decreto penale risulta esecutivo come da annotazione del 30/06/2025. Con il ricorso, la difesa ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione degli artt. 464 septies e 464 octies, cod. proc. pen., per avere il giudice procedente disposto l’esecutività del decreto penale di condanna per effetto della revoca della messa alla prova, laddove, quale conseguenza della revoca del beneficio, il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento, con le forme del giudizio immediato. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha rilevato che la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato non potrebbe in alcun modo far rivivere un decreto penale ormai revocato ai sensi delle norme sopra indicate che impongono, al contrario, la prosecuzione del giudizio rimasto sospeso. 2. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Mariella DE MASELLIS, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. L’art. 464 bis, comma 1, cod. proc. pen. dispone che, nei casi previsti dall’art. 168 bis, cod. pen., l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e tale richiesta, a norma del successivo comma 2, nel caso di procedimento per decreto, è presentata con l’atto di opposizione. In caso di esito negativo della prova, il secondo comma dell’art. 464 septies, cod. proc. pen., stabilisce che «… 464 octies, cod. proc. pen. prevede inoltre che 3 l'inammissibilità dell’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273 – 01; n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068 – 01). Si è, infatti, spiegato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (vedi Sez. 4, n. 10080/2019 cit., in motivazione, là dove richiama Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 – 01). Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla richiesta di applicazione pena, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il cui mancato accoglimento, per qualsiasi causa, determina l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356 – 01; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866 – 01, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito di mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). Tali principi sono stati ribaditi anche in ipotesi, come nel caso all’esame, di esito negativo della messa alla prova, cui l’imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento: anche in tal caso, infatti, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, De Cataldis, Rv. 284646 – 01). 4 4. I principi sopra richiamati danno conto, dunque, della denunciata violazione di legge: con l’ordinanza impugnata, infatti, preso atto dell’esito negativo della messa alla prova, il giudice si è limitato a disporre la revoca della sospensione del procedimento, apertosi a seguito dell’interposta opposizione al decreto penale n. 683/2023, senza disporne la prosecuzione con le forme del rito immediato, da ciò derivando l’illegittima esecutività del decreto penale opposto (ricavabile dall’attestazione contenuta sul decreto medesimo). 5. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice non ha disposto la prosecuzione del procedimento, con conseguente revoca della dichiarazione di esecutività e trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha disposto la prosecuzione del procedimento. Per l'effetto revoca la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 683/23 del 5 settembre 2023 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così è deciso, 16/12/2025 La Consigliera est. La Presidente GA LO LU AL
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Mariella DE MASELLIS, con le quali si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2026 Presidente: AL LU Relatore: LO GA Data Udienza: 16/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di IA LH ha opposto il decreto penale di condanna n. 683/23, contestualmente formulando istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, cui il predetto era ammesso il 24/04/2024. Stante il mancato buon esito, fissata l’udienza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Genova provvedeva come da separato provvedimento, con il quale, revocata l’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, era dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il decreto penale risulta esecutivo come da annotazione del 30/06/2025. Con il ricorso, la difesa ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione degli artt. 464 septies e 464 octies, cod. proc. pen., per avere il giudice procedente disposto l’esecutività del decreto penale di condanna per effetto della revoca della messa alla prova, laddove, quale conseguenza della revoca del beneficio, il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento, con le forme del giudizio immediato. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha rilevato che la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato non potrebbe in alcun modo far rivivere un decreto penale ormai revocato ai sensi delle norme sopra indicate che impongono, al contrario, la prosecuzione del giudizio rimasto sospeso. 2. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Mariella DE MASELLIS, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. L’art. 464 bis, comma 1, cod. proc. pen. dispone che, nei casi previsti dall’art. 168 bis, cod. pen., l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e tale richiesta, a norma del successivo comma 2, nel caso di procedimento per decreto, è presentata con l’atto di opposizione. In caso di esito negativo della prova, il secondo comma dell’art. 464 septies, cod. proc. pen., stabilisce che «… 464 octies, cod. proc. pen. prevede inoltre che 3 l'inammissibilità dell’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273 – 01; n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068 – 01). Si è, infatti, spiegato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (vedi Sez. 4, n. 10080/2019 cit., in motivazione, là dove richiama Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648 – 01). Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla richiesta di applicazione pena, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il cui mancato accoglimento, per qualsiasi causa, determina l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356 – 01; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866 – 01, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito di mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). Tali principi sono stati ribaditi anche in ipotesi, come nel caso all’esame, di esito negativo della messa alla prova, cui l’imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento: anche in tal caso, infatti, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, De Cataldis, Rv. 284646 – 01). 4 4. I principi sopra richiamati danno conto, dunque, della denunciata violazione di legge: con l’ordinanza impugnata, infatti, preso atto dell’esito negativo della messa alla prova, il giudice si è limitato a disporre la revoca della sospensione del procedimento, apertosi a seguito dell’interposta opposizione al decreto penale n. 683/2023, senza disporne la prosecuzione con le forme del rito immediato, da ciò derivando l’illegittima esecutività del decreto penale opposto (ricavabile dall’attestazione contenuta sul decreto medesimo). 5. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice non ha disposto la prosecuzione del procedimento, con conseguente revoca della dichiarazione di esecutività e trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha disposto la prosecuzione del procedimento. Per l'effetto revoca la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 683/23 del 5 settembre 2023 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così è deciso, 16/12/2025 La Consigliera est. La Presidente GA LO LU AL