CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2893/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20190002005020000081535 BOLLO 2019 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002024000336302929 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002127721047223121 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17948/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 17 dello stesso mese, impugna tre provvedimenti di fermo amministrativo:
- iscritti da Municipia Spa
- Ente creditore: Regione Campania;
- anni d'imposta: vari;
- tributo: Tasse auto;
- data di stampa estratto cronologico del PRA: 26.1.2025;
- importo complessivo: € 1.596,57;
rappresenta di essere divenuto proprietario dell'autovettura targata Targa_1 per trasferimento di proprietà del 18.1.2023 in seguito al decesso della di lui madre avvenuto il 30.10.2021, poi, il 16.1.2025, per verificare lo stato di utilizzabilità del veicolo chiedeva ed otteneva il certificato cronologico dell'autovettura, dal quale veniva a conoscenza “della intervenuta iscrizione – tra le altre formalità – di tre fermi amministrativi, e precisamente:
fermo amministrativo n. 20190002005020000081535 dell'importo di € 612,45 del 09/11/2020, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2012 relativa al veicolo mercedes-benz tg. Targa_1;
fermo amministrativo n. 20200002024000336302929 dell'importo di € 620,20 del 18/02/2021, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2013 relativa al veicolo mercedes-benz tg. Targa_1;
fermo amministrativo n. 20230002127721047223121 dell'importo di € 363,92 del 13/05/2024, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2016 relativa al veicolo toyota-yaris tg. Targa_2”;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica degli accertamenti prodromici e del preavviso di fermo amministrativo;
-) prescrizione triennale;
Il 3.4.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse assunzioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso. All'udienza del 4.4.2025 fu rigettata l'istanza di sospensione e compensate le spese della fase cautelativa.
Il 7.4.2025, difesa da libero professionista, si costituisce Municipia che, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di certezza sul dies a quo in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la data di rilascio del documento da parte del PRA;
nel merito contesta le avverse assunzioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto asserito da Municipia, nell'estratto cronologico del PRA è chiaramente evidenziato che il documento è stato rilasciato il 16.1.2025, pertanto il ricorso risulta tempestivamente proposto.
Nel merito: tutti e tre i preavvisi di fermo versati in atti dalle resistenti sono sprovvisti delle dovute prove di notifica, pertanto, in assenza di ciò, essendo l'apposizione del fermo illegittimo in assenza del dovuto preavviso, si impone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei tre fermi impugnati e con assorbimento delle ulteriori questioni, non essendo, per quanto detto, rilevante l'indagine sulle attività pregresse.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Campania e Municipia alle spese in favore del ricorrente per € 463,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2893/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20190002005020000081535 BOLLO 2019 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002024000336302929 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002127721047223121 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17948/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 17 dello stesso mese, impugna tre provvedimenti di fermo amministrativo:
- iscritti da Municipia Spa
- Ente creditore: Regione Campania;
- anni d'imposta: vari;
- tributo: Tasse auto;
- data di stampa estratto cronologico del PRA: 26.1.2025;
- importo complessivo: € 1.596,57;
rappresenta di essere divenuto proprietario dell'autovettura targata Targa_1 per trasferimento di proprietà del 18.1.2023 in seguito al decesso della di lui madre avvenuto il 30.10.2021, poi, il 16.1.2025, per verificare lo stato di utilizzabilità del veicolo chiedeva ed otteneva il certificato cronologico dell'autovettura, dal quale veniva a conoscenza “della intervenuta iscrizione – tra le altre formalità – di tre fermi amministrativi, e precisamente:
fermo amministrativo n. 20190002005020000081535 dell'importo di € 612,45 del 09/11/2020, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2012 relativa al veicolo mercedes-benz tg. Targa_1;
fermo amministrativo n. 20200002024000336302929 dell'importo di € 620,20 del 18/02/2021, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2013 relativa al veicolo mercedes-benz tg. Targa_1;
fermo amministrativo n. 20230002127721047223121 dell'importo di € 363,92 del 13/05/2024, ente impositore Regione Campania per tassa auto per l'anno 2016 relativa al veicolo toyota-yaris tg. Targa_2”;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica degli accertamenti prodromici e del preavviso di fermo amministrativo;
-) prescrizione triennale;
Il 3.4.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse assunzioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso. All'udienza del 4.4.2025 fu rigettata l'istanza di sospensione e compensate le spese della fase cautelativa.
Il 7.4.2025, difesa da libero professionista, si costituisce Municipia che, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di certezza sul dies a quo in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la data di rilascio del documento da parte del PRA;
nel merito contesta le avverse assunzioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto asserito da Municipia, nell'estratto cronologico del PRA è chiaramente evidenziato che il documento è stato rilasciato il 16.1.2025, pertanto il ricorso risulta tempestivamente proposto.
Nel merito: tutti e tre i preavvisi di fermo versati in atti dalle resistenti sono sprovvisti delle dovute prove di notifica, pertanto, in assenza di ciò, essendo l'apposizione del fermo illegittimo in assenza del dovuto preavviso, si impone l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei tre fermi impugnati e con assorbimento delle ulteriori questioni, non essendo, per quanto detto, rilevante l'indagine sulle attività pregresse.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Campania e Municipia alle spese in favore del ricorrente per € 463,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.