Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 2
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147), nella parte in cui, a fronte di azione popolare non preceduta dalla contestazione nella fase amministrativa, non permette all'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio elettorale. Tale termine che, come avvertito dalla Corte Costituzionale, deve essere ragionevolmente breve, non deve superare, più in particolare, il limite temporale oltre il quale la soluzione della contesa sia potenzialmente ricollegabile all'espletamento, da parte dell'eletto, delle funzioni di organo municipale, e non al fisiologico superamento od esaurimento del conflitto.
Premesso il profilo per cui l'esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il Comune può essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, solo se le risultanze del relativo procedimento ne evidenzino prima facie il carattere meramente formale od artificioso, e non anche in esito a considerazioni e riscontri operati sui presupposti processuali e sulle condizioni dell'azione riservati - in quanto tali - al giudice competente, la circostanza per cui l'eletto si sia trovato nell'impossibilità o nella difficoltà di anticipare la definizione della lite (nella specie, derivanti dall'avvenuta costituzione del Comune quale parte civile nei suoi confronti nell'ambito di un processo penale, senza specificazione del quantum della domanda) non è conferente, perché le norme che assegnano influenza alla rimozione della situazione di incompatibilità non si traducono in eccezioni alla previsione dell'incompatibilità medesima, nel senso cioè di escluderne l'applicazione rispetto a fatti non emendabili, di modo che l'obiettiva sussistenza degli estremi per l'operatività di detta previsione produce - senza che ciò possa dare adito a dubbi di costituzionalità - effetto pure nell'eventualità che l'eletto non sia in grado di eliminarli (per la loro intrinseca natura o per altra ragione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Pellegrino Senofonte Presidente
" Giammarco Cappuccio Consigliere
" Ugo Riccardo Panebianco "
" Giulio Graziadei rel. "
" Mario Cicala "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RM De PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 9, presso l'avv. Emiliano Amato, difeso dal prof. avv. Mario Caldarera per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
LI e AS HE, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Villini n. 4, presso l'avv. Arturo Antonucci, difesi dal proL avv. Nazareno Saitta per procura a margine del controricorso;
resistenti e nei confronti di
Comune di Merì, in persona del Sindaco in carica;
NT ME, FR NA OL, NT CA, TE ER, AO LÌ, SE FF, UN RI, DA LI, VA SC, OS DA, DA UG, TT ND, TO AZ, NA TA, CE IE, OR GR;
intimati nonché
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di ME;
intimato per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ME n. 191 del 18/25 maggio 1998;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Caldarera, per il ricorrente;
l'avv. Antonucci, con delega, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, il rigetto del terzo, l'assorbimento del secondo e del quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI e AS HE, in qualità di cittadini-elettori del Comune di Merì, con ricorso del 19 dicembre 1997 hanno chiesto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di affermare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di RM De PA, eletto e proclamato sindaco in esito alla consultazione popolare del 30 novembre 1997, per effetto delle sue funzioni di dirigente di una sezione dell'Ufficio di collocamento di Milazzo, nonché della pendenza di lite con il Comune, costituitosi parte civile in un processo penale inerente al reato di abuso d'ufficio. Il Tribunale, con sentenza del 12 febbraio/3 marzo 1998, ha escluso l'ineleggibilità, ma ha ravvisato l'incompatibilità, dichiarando la decadenza del De PA dalla carica e condannandolo alle spese.
La Corte d'appello di ME, con sentenza del 18/25 maggio 1998, ha respinto i gravami proposti dai HE e dal De PA, confermando la pronuncia del Tribunale e compensando le spese del secondo grado del giudizio.
A confutazione dei motivi dell'appello del De PA, la Corte di ME ha osservato:
-che, in detto processo penale, instauratosi dopo una denuncia presentata nel 1990 da AS HE, il Comune si era costituito parte civile, in conformità di delibera adottata nel dicembre 1996 su proposta dell'allora vice-sindaco LI HE (figlio di AS), per ottenere il risarcimento del danno assertivamente provocato dall'irregolare rilascio di concessione edilizia;
-che tale costituzione aveva determinato la pendenza di lite civile, e con essa l'incompatibilità contemplata dall'art. 10 primo comma n. 4 della legge della regione Sicilia 24 giugno 1986 n. 31;
-che la tesi dell'inconsistenza e pretestuosità di quella domanda risarcitoria era esaminabile in via soltanto delibativa, senza alcuna possibilità di rilevare eventuali vizi di legittimità della menzionata delibera, e non trovava ictu oculi conforto negli atti del processo davanti al Giudice penale;
-che il verificarsi di lite pendente anche a fronte di domanda civile introdotta nel processo penale, indipendentemente dall'impossibilità per l'eletto di promuoverne la sollecita definizione, non ingenerava dubbi sulla legittimita della norma regionale in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione;
-che il mancato esperimento della procedura amministrativa di cui all'art. 14 della citata legge, con la contestazione della situazione d'incompatibilità e l'invito a rimuoverla entro dieci giorni, non precludeva l'esperimento dell'azione giudiziale per far valere l'incompatibilità medesima;
-che la conclusione del processo penale, con pronuncia d'assoluzione del De PA perché il fatto ascrittogli non costituiva reato (sulla scorta delle sopravvenute modificazioni dell'art. 323 cod. pen.), resa il 13 gennaio 1998 e divenuta irrevocabile il 2 maggio successivo in carenza d'impugnazione, non era di ostacolo alla declaratoria di decadenza, in quanto posteriore al termine ultimo per rimuovere la situazione d'incompatibilità, rappresentato dalla delibera di convalida dell'elezione (presa il 9 dicembre 1997).
Il De PA, con ricorso notificato il 16/17 giugno 1998 ed articolato in quattro censure, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello ed il riconoscimento della sua compatibilità con l'esercizio della carica di Sindaco.
I HE hanno replicato con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione si torna a sostenere che è d'impedimento alla declaratoria di decadenza il venir meno della situazione d'incompatibilità, anche dopo la convalida dell'elezione e l'esperimento dell'azione giudiziale, quantomeno nel caso in cui sia mancata la preventiva contestazione della situazione medesima nella ricordata fase amministrativa, e quando l'eletto non sia stato in condizione di rimuoverla, come nella specie, trattandosi di controversia nata da azione risarcitoria esperita in connessione con processo penale, senza la specificazione dell'ammontare della somma reclamata.
Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (modificato dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147), nella parte in cui, a fronte di azione popolare non preceduta da detta contestazione, non permette all'eletto di rimuovere la causa d'incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio elettorale.
Tale pronuncia opera nella vicenda in esame, in ragione della sua attinenza a norma dell'ordinamento nazionale che non trova deroga in quello regionale (nè potrebbe trovarla per la sua natura di regola del processo), ed esige una rettificazione della motivazione in diritto della pronuncia della Corte di ME, ma non ne infirma il decisum.
L'incompatibilità in questione ha base logica nel fatto che il conflitto d'interessi, insito alla lite pendente fra l'eletto e l'ente territoriale, implica la possibilità o comunque il sospetto che l'uno orienti o concorra ad orientare le scelte dell'altro a proprio vantaggio.
In coerenza con tale ratio deve essere stimata la congruità del termine entro il quale acquista rilevanza la cessazione della lite pendente.
Il termine medesimo, come avvertito dalla Corte costituzionale, deve essere "ragionevolmente breve", e, quindi, non deve superare il limite temporale oltre il quale la soluzione della contesa sia potenzialmente ricollegabile all'espletamento da parte dell'eletto delle funzioni di organo municipale, non al fisiologico superamento od esaurimento del conflitto.
Nel caso concreto l'indicato limite è stato scavalcato, essendosi la lite risarcitoria conclusasi alcuni mesi dopo l'inizio della causa elettorale e l'assunzione da parte del De PA della carica di sindaco.
La circostanza che l'eletto si sia trovato nell'impossibilità o nella difficoltà di anticipare la definizione della lite non è conferente, perché le norme che assegnano influenza alla rimozione della situazione d'incompatibilità non si traducono in eccezioni alla previsione dell'incompatibilità medesima, nel senso cioè di escluderne l'applicazione rispetto a fatti non emendabili, di modo che l'obiettiva sussistenza degli estremi per l'operatività di detta previsione produce effetto pure nell'eventualità che l'eletto non sia in grado di eliminarli (per la loro intrinseca natura o per altra ragione), senza che ciò possa dare adito a dubbi di costituzionalità (come si vedrà nell'esame del terzo motivo). Il secondo motivo del ricorso ripropone la tesi della pretestuosità dell'iniziativa del Comune, perché decisa con delibera consiliare viziata da un voto espresso in conflitto d'interessi (quello di LI HE, che l'aveva anche proposta), e mirante soltanto ad arrecare pregiudizio al De PA quale avversario politico.
Il motivo è infondato.
L'incompatibilità per lite in corso con il comune può essere negata, per apprezzamenti sulla consistenza delle domande in essa avanzate, se le risultanze del relativo procedimento ne evidenzino prima facie il carattere meramente formale od artificioso, non anche in esito a riscontri sul presupposti processuali e sulle condizione dell'azione riservati al giudice competente (v. Cass. n. 4724 del 17 aprile 1992). A questo principio, peraltro non contestato dal ricorrente, si è puntualmente attenuta la Corte di ME, ove ha escluso la possibilità di sindacare nella causa elettorale la ritualità della costituzione di parte civile nel processo penale per circostanze potenzialmente determinative d'annullabilità o disapplicabilità del relativo atto, non d'inesistenza o radicale nullità di esso. Parimenti da condividere è la sentenza impugnata quando ha rilevato che il ricadere della controversia in un quadro di non edificante battaglia politica non era sufficiente per dimostrarne la maliziosa instaurazione, al solo scopo di eliminare un concorrente dalla successiva competizione elettorale.
Al riguardo si appalesa decisivo, per relegare la tesi del De PA a semplice ipotesi non dimostrata, il risalire dell'iniziativa del Comune a quasi un anno prima del turno elettorale, nonché la sua connessione con atti officiosi del Giudice penale, a loro volta correlati a denuncia sporta nel lontano 1990.
Con il terzo motivo del ricorso si insiste nell'affermare che l'art. 10 n. 4 della legge regionale n. 31 del 1986, riguardando le liti civili od amministrative, non comprende la controversia insorta con costituzione di parte civile in un processo penale, e si aggiunge che la difforme lettura data alla norma dalla Corte d'appello, oltre a violare i parametri di "stretta" interpretazione che presiedono all'esegesi delle disposizioni limitative del diritto di elettorato passivo, pone la norma medesima in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, anche perché introduce un'ipotesi d'incompatibilità non eliminabile dall'eletto.
Il motivo è infondato.
Il predetto art. 10, al pari delle analoghe norme dell'ordinamento statale, riferendosi al "procedimento civile", assegna influenza, ai fini in discorso, all'obiettiva ed intrinseca natura della contesa, non al tipo di giurisdizione alla quale sia devoluta, e, pertanto, non può non includere il caso della pendenza davanti al giudice penale della domanda per le restituzioni od il risarcimento dei danni prodotti da reato, la quale è espressamente qualificata come azione civile (artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen.), ed il cui esercizio, per il tramite della costituzione ex art.76 cod. proc. pen., demanda a quel giudice l'accertamento di un'obbligazione civilistica (artt. 2043 e segg. cod. civ.) e la condanna del debitore all'adempimento.
I dubbi di costituzionalità, avanzati in relazione alla circostanza che l'imputato-eletto, non potendo disporre del rapporto processuale penale, non sarebbe in grado di far desistere il comune dall'azione civile esercitata nel processo penale (quantomeno per l'omessa specificazione del quantum), sono manifestamente infondati, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 48 del 17 febbraio 1987 (richiamata dalla Corte di ME).
La previsione di situazione d'ineleggibilità od incompatibilità esprime una valutazione del legislatore ordinario sulla preminenza, rispetto al diritto di candidarsi ed al diritto di assumere le funzioni per le quali si è stati eletti, di interessi pubblicistici, e, con particolare riguardo all'incompatibilità per lite pendente, integra una scelta di sacrificio del diritto alla carica, per evitare che l'eletto possa decidere come organo del comune optando per la tutela delle proprie posizioni anziché di quelle dell'ente rappresentato o gestito.
Detta previsione non esprime dunque una sanzione per l'inerzia dell'eletto che abbia in corso una controversia civile (od amministrativa) con il comune, e sussiste per il solo fatto della pendenza della lite, di per sè determinante il pericolo od il sospetto di un esercizio deviato delle funzioni, indipendentemente dalla circostanza che l'eletto medesimo abbia o meno la facoltà di attivarsi per elidere la causa.
L'impossibilità o la difficoltà di rimuovere la lite, peraltro, dipendono dalla natura delle posizioni processuali e dei rapporti sostanziali dedotti in giudizio, di modo che la disparità di trattamento, rispetto ai casi in cui l'eletto sia in grado di disporre della contesa (rinunciando alla domanda od agli atti, se parte attrice, ovvero ottemperando alla pretesa avversaria, se parte convenuta con richieste che consentano tale soluzione), non è qualificabile come irragionevole od arbitraria, trovando giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni fattuali.
Il quarto motivo del ricorso, attinente alle spese, critica la sentenza impugnata per non aver disposto la compensazione anche di quelle del procedimento di primo grado, nonostante la parziale soccombenza del HE pure in detta fase.
Il motivo è infondato.
L'accoglimento in parte della domanda attrice non priva il convenuto della qualità di soccombente, ai sensi ed agli effetti della condanna alle spese di cui all'art. 91 cod. proc. civ., ne' rende doverosa la compensazione;
questa, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ., rimane facoltà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è sindacabile in fase d'impugnazione, se non quando fondato su considerazioni illogiche o contraddittorie (ipotesi nella specie non sussistente e del resto non dedotta).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La consistenza della problematica affrontata e la rettifica motivazionale apportata alla pronuncia impugnata nell'esame del primo motivo del ricorso rendono equa l'integrale compensazione delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999