Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4533
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147), nella parte in cui, a fronte di azione popolare non preceduta dalla contestazione nella fase amministrativa, non permette all'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio elettorale. Tale termine che, come avvertito dalla Corte Costituzionale, deve essere ragionevolmente breve, non deve superare, più in particolare, il limite temporale oltre il quale la soluzione della contesa sia potenzialmente ricollegabile all'espletamento, da parte dell'eletto, delle funzioni di organo municipale, e non al fisiologico superamento od esaurimento del conflitto.

Premesso il profilo per cui l'esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il Comune può essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, solo se le risultanze del relativo procedimento ne evidenzino prima facie il carattere meramente formale od artificioso, e non anche in esito a considerazioni e riscontri operati sui presupposti processuali e sulle condizioni dell'azione riservati - in quanto tali - al giudice competente, la circostanza per cui l'eletto si sia trovato nell'impossibilità o nella difficoltà di anticipare la definizione della lite (nella specie, derivanti dall'avvenuta costituzione del Comune quale parte civile nei suoi confronti nell'ambito di un processo penale, senza specificazione del quantum della domanda) non è conferente, perché le norme che assegnano influenza alla rimozione della situazione di incompatibilità non si traducono in eccezioni alla previsione dell'incompatibilità medesima, nel senso cioè di escluderne l'applicazione rispetto a fatti non emendabili, di modo che l'obiettiva sussistenza degli estremi per l'operatività di detta previsione produce - senza che ciò possa dare adito a dubbi di costituzionalità - effetto pure nell'eventualità che l'eletto non sia in grado di eliminarli (per la loro intrinseca natura o per altra ragione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4533
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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