Art. 10.
La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento gia' avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1.
La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento gia' avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1.