Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
La sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile - per il rinvio operato dall'art. 442, primo comma, agli artt. 529 e segg. cod. proc. pen. - a quella dibattimentale: ne consegue che, ai fini delle impugnazioni, si osserva la disciplina sui termini prevista per la sentenza dibattimentale.
La sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile - per il rinvio operato dall'art. 442, primo comma, agli artt. 529 e segg. cod. proc. pen. - a quella dibattimentale: ne consegue che, ai fini delle impugnazioni, si osserva la disciplina sui termini prevista per la sentenza dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/1999, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 07/05/1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Ilario Martella " N. 1701
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio CO " N. 32530/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RE TO
avverso l'ordinanza emessa il giorno 15.07.1998 dal GIP del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 15.07.1998 il GIP del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta di giudizio immediato avanzata nell'interesse di RE TO, rilevando che la stessa non era stata presentata personalmente dal predetto ne' dal suo procuratore speciale e che, inoltre, la connessione della posizione processuale del RE con quella degli altri coimputati rendeva opportuna la trattazione unitaria del processo, del medesimo.
Propone ricorso il RE, deducendo che:
- il primo argomento di reiezione della richiesta è erroneo e pretestuoso, posto che al solo "deposito" della medesima aveva provveduto un collaboratore dello studio del procuratore speciale del RE;
- il secondo argomento è parimenti infondato, posto che l'invocata connessione preclusiva può operare, ex art. 18 cpp., solo in relazione ad un processo riunito ad altri e non quando, come nel caso di specie, trattisi di un unico procedimento.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'impugnato provvedimento è, invero, atto in sè inoppugnabile (Cass. cc. 13.07.1994 rv. 199358).
Nè lo stesso può essere considerato abnorme.
Pur dovendosi riconoscere, infatti, quanto alla questione relativa alle modalità di deposito della richiesta, che appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui la "presentazione" personale, o a mezzo di procuratore speciale, della richiesta di giudizio immediato, di cui all'art. 419, comma 5, cpp., si riferisce alla "dichiarazione" in quanto sostanziale manifestazione di volontà e non alla materiale attività di deposito in cancelleria della medesima, e, quanto alla questione relativa alle ragioni che possono consentire al giudice di respingere la richiesta di giudizio immediato presentata dall'imputato (non subordinata alle condizioni previste per quella avanzata dal P.M.), che le stesse si riducono, sotto un profilo sostanziale, alla sola ipotesi di assoluta necessità (mentre nella specie si parla solo di opportunità) della riunione (non importa, ovviamente, se originaria o meno) dei processi (v. in tal senso Cass. cc. 22.09.1994 rv. 200057 e cc. 19.06.1995 rv. 202247), come tale preclusiva, in base alla norma generale di cui all'art. 18, comma 1, cpp., della separazione che conseguirebbe all'accoglimento della richiesta stessa, cionondimeno i suillustrati vizi dell'impugnata ordinanza, risolvendosi nell'erroneo esercizio di esistenti poteri di verifica dei presupposti formali e sostanziali di accoglibilità di una istanza dell'imputato concretantesi in definitiva nella rinuncia ad una garanzia (quella dell'udienza preliminare) posta in suo favore, non possono considerarsi tali da renderla incompatibile con i principi generali del sistema (cfr., per conclusioni in senso conforme, Cass. cc. 22.09.1994 rv. 200057 cit., cc. 27.03.1992 rv. 190182, cc. 22.02.1996 rv. 204784). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (tale misura reputandosi equa in relazione al motivo di inammissibilità del ricorso) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999