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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 51 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 1.12.2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. LL MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 11/01/2019 al n. 51 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza 989/2018 pubblicata in data 29/11/2018 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RI TT, come da procura in atti Controparte_1
, in persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] RI TT, come da procura in atti
- appellanti - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MONTANELLI MARCO, come da procura in atti;
- appellata-
quale mandataria di in CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MONTANELLI MARCO., come da procura in atti;
- intervenuta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per le appellanti: “- dichiarare la legittimazione di Controparte_1
ed in concordato preventivo, in persona d
[...] Dott. non in proprio, ma quale liquidatore giudiziale della Controparte_5 [...]
ed in concordato preventivo;
- accertare e dichiarare Controparte_1 l'opponibilità nei confronti della dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter CP_2 c.c., ai rogiti del Notaio , in data 2.04.2015, trascritto presso Persona_1 l'Agenzia del Territorio in 5, posto in essere da
[...]
, avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_6 immobili: facenti parte di un complesso immobiliare composto da due corpi di fabbrica denominati “A” e “B”, posti nel Comune di Agliana, loc. San Niccolò, P.zza Binario Ventuno n. 5, 6 e 7, realizzati sopra il lotto edificabile “C” e precisamente: appartamento per civile abitazione posto al piano primo del corpo di fabbrica “A” con accesso dal numero civico 6, con ingresso dalla seconda porta a sinistra per chi arriva dal vano scale condominiale, composto da soggiorno -pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno, camerina, camera e due terrazzi, confinante con proprietà , parti condominiale s.s.a. e Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 rappresentato al catasto Fabbricati del Comune di Agliana al Foglio di Mappa 3, particella 1727 sub. 15, cat. A/3, classe 4, vani 5, rendita catastale euro 387,34;
- vano ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 12, al piano seminterrato con accesso dalla rampa carrabile che si diparte dal n. civico 5, confinante con proprietà – proprietà Project Invest S.r.l., parti condominiali, Per_4 Per_5 s.s.a. e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Agliana nel Foglio di Mappa 3, part. 1727 sub. 63, cat. C/6, classe 5, mq. 12, rendita catastale euro 34,09 (descrizione tratta dall'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. trascritto);
- per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della a Controparte_2 procedere e proseguire l'esecuzione immobiliare, oltre l'inesistenza del diritto del medesimo Istituto di credito ad iscrivere ipoteca;
- accertato e dichiarato che la trascrizione del pignoramento e l'iscrizione ipotecaria successive alla trascrizione dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sono inefficaci ed hanno procurato grave pregiudizio sul compendio vincolato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della con intralcio all'agevole liquidazione del Controparte_1 medesimo compendio in sede concordataria, condannare la al risarcimento CP_2 del danno in favore delle società comparenti, nella misura rà determinata anche ex art. 1226 c.c. in ragione della natura del danno, da ritenersi patrimoniale e non patrimoniale. Tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria e con condanna della ex art. 96, I, II Controparte_2 e III comma c.p.c. Per quanto occorrer possa, Voglia la Corte di Appello di Firenze adita ordinare/disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presentata in data 7.01.2016 – iscritta al n. reg. part. 7 – reg. gen. 68, con spese a carico della e disporre la cancellazione della trascrizione del Controparte_2 pignoramento immobiliare, trascritto in data 23.06.2016 presso l'Agenzia Provinciale di Pistoia – Reg. gen. 4886, reg. part. 3342. In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.””;
per l'appellata : “In via principale, Voglia Controparte_7 rigettare l'appello promosso da e da Controparte_6 Controparte_1
ed in concordato contro la sentenza del Tribunale di Pistoia n.
[...] 898/2018 del 29.11.2018, con conferma integrale della sentenza impugnata in ogni sua statuizione e con condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello delle società ed in Controparte_6 concordato, l uanto Controparte_2 recentemente statuito dalla Corte di Cassazione, sez II civile, con ordinanza del 03.01.2019 n. 6, ripropone integralmente le proprie conclusioni, anche in via istruttoria, così come rassegnate in primo grado, che integralmente si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, il difetto assoluto di legittimazione ad agire della Controparte_1
ed in concordato preventivo;
2) nel merito: 2.1) accertare e dichiarare
[...]
2 la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità, alla Controparte_2 del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per cui è causa, attesa la non meritevolezza di tutela degli interessi che il vincolo stesso mira a perseguire e per l'effetto 2.2) rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dalla società
[...] e dalla società e Controparte_6 Controparte_1 concordato preventivo 2.3) rigettare ogni loro ulteriore domanda avversaria, ivi inclusa la domanda di risarcimento danni -anche per lite temeraria- in quanto infondata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto e comunque non dimostrate e, infine, 2.4) revocare il provvedimento della Dott. di sospensione CP_8 dell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 180/2016; 3) in rdine e in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse meritevole di tutela l'interesse sotteso alla realizzazione del vincolo di destinazione per cui è causa, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito: 3.1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c, l'inefficacia nei confronti dell'opposta
[...] del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ai rogiti del Notaio Controparte_2
, costituito ad opera della sui beni di sua Persona_1 Controparte_6 proprietà rappresentati al catasto Fabbricati del Comune di Agliana (PT), foglio 3, particella 1727, sub 15 e sub 63 e trascritto in data 03.04.2015 presso l'Agenzia del Territorio e per l'effetto 3.2) rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dalla società e dalla società Controparte_6 Controparte_1
ed in concordato preventivo 3.3) rigettare ogni loro ulteriore domanda
[...] avversaria, ivi inclusa la domanda di risarcimento danni -anche per lite temeraria- in quanto infondata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto e comunque non dimostrate e, infine, 3.4) revocare il provvedimento della Dott. di CP_8 sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 180/2016 4) in ogni caso: Voglia l'Illm.mo Giudice adito rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presentata in data 07.02.2016 dalla ed iscritta al n. reg. part. 7 reg. gen. 68, in Controparte_2 la presente comparsa, del tutto infondata, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto 5) sempre con vittoria di spese di lite del presente giudizio di opposizione”
Per l'appellata quale mandataria di CP_3 CP_3 [...] s o controverso, così c Controparte_4 epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Voglia accogliere le proprie rassegnate conclusioni e quindi: In via preliminare chiede, che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di a contenuto restitutorio e risarcitorio e, comunque, il difetto di CP_3 passiva in capo alla cessionaria. Nel merito domanda il rigetto delle domande tutte degli opponenti e la conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Pistoia n. 989/2018 del 29.11.2018 (RG 2950/2017), per tutte le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi scritti difensivi, depositati nel presente giudizio dalla
[...] e dal alle quali Controparte_2 Controparte_7 orta.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_6
e , proponevano appello avverso la sentenza
[...] Controparte_1
3 n. 989/2018 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 23.11.2018 e pubblicata in data 29.11.2018.
Il giudizio di primo grado traeva origine dall'opposizione, promossa dalle società appellanti ex art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione immobiliare n.r.g. 180/2016, avviata dalla (ora Controparte_2 Controparte_7
nei confronti di
[...] Controparte_6
L'esecuzione insisteva sui beni immobili di proprietà di quest'ultima società, i quali erano stati vincolati ex art. 2645 ter c.c. in favore della massa dei creditori del concordato preventivo della CP_1
Le opponenti deducevano che il vincolo di destinazione era opponibile alla anche in considerazione dell'obbligatorietà del concordato. CP_2
Il G.E., nella fase cautelare antecedente l'introduzione del giudizio, sospendeva l'esecuzione, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e del terzo intervenuto, Dott. liquidatore Controparte_1 Controparte_5 giudiziale. Nel successivo giudizio di merito, definito con la sentenza gravata, il
Tribunale di Pistoia respingeva l'opposizione all'esecuzione avanzata dalle società, ritenendo che l'interesse del ceto creditorio di una società insolvente non rientrasse fra gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 ter c.c..
Il Tribunale sosteneva, in particolare, che il riferimento della norma a “persone con disabilità e pubbliche amministrazioni”, indicasse la necessità di riferirsi ad interessi di tipo solidaristico o superindividuale e di utilità sociale. Ritenuta, pertanto, l'invalidità ed inefficacia del vincolo per mancanza del requisito di meritevolezza degli interessi del conferente, respingeva le domande risarcitorie avanzate dalle società appellanti e dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale ex art. 2901 cc.c., proposta in via riconvenzionale dalla CP_2
Le spese venivano compensate integralmente fra le parti, in ragione della complessità e novità della questione trattata.
Avverso la sentenza suddetta proponevano appello e Controparte_6
, articolando i seguenti motivi di appello Controparte_9
1.Gli appellanti censuravano la decisione del Tribunale di Pistoia nella parte in cui aveva ritenuto non meritevoli di tutela gli interessi sottesi alla costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. a favore dei creditori del concordato preventivo della . Il giudice non aveva infatti tenuto CP_1 conto del parere espresso in data 28.06.2005 dalla Commissione permanente di
Giustizia, che individuava la meritevolezza nella non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Aveva inoltre violato gli artt. 12 disp. prel.
4 c.c.., 1322 c.c., 2645 ter c.c., e l'art. 2 Cost. per non averne considerato il principio di solidarietà economica e sociale nonché il combinato disposto degli artt. 2645 quater, 2644 e 2645 c.c., poiché la trascrizione non poteva più essere inefficace contro chi l'aveva effettuata.
2.Le appellanti censuravano la sentenza per non avere valutato i "plurimi profili di solidarietà" previsti dall'ordinamento. Affermavano che la destinazione di un bene alla soddisfazione dei creditori rispondeva a un profilo di utilità sociale superindividuale e rientrava nel principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost..
3. Le appellanti lamentavano ancora che la sentenza non esaminava la
"dirimente eccezione di giudicato e/o di obbligatorietà del concordato per tutti i creditori dello stesso". La sentenza di omologa del concordato preventivo, che recepiva il programma di liquidazione e pagamento comprensivo dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., obbligava tutti i creditori, inclusa la CP_2
, che non aveva formulato opposizione all'omologazione.
[...]
4-5. Ulteriore motivo di censura afferiva alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva di e del liquidatore giudiziale Controparte_1 CP_5
Deduceva parte appellante che la era titolare di un diritto CP_1 trascritto, o quantomeno di un diritto avente "effetto tipico reale", e che era legittimata ad agire ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Evidenziavano che l'atto di destinazione creava l'aspettativa, per i creditori del concordato, di giovarsi del ricavato della vendita, un diritto di credito riconducibile al concetto di
"proprietà" tutelato dalla CEDU. Riguardo al liquidatore affermavano CP_5 che l'opposizione aveva un evidente contenuto patrimoniale, contrariamente a quanto sosteneva il Tribunale.
6. Le società censuravano altresì la parte della sentenza che rigettava le domande risarcitorie, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e le richieste di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento. Chiedevano la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.. in conseguenza del comportamento illecito e imprudente della . . Controparte_2
7. Le appellanti censuravano, infine, la decisione del Tribunale per aver disposto la compensazione integrale delle spese legali, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. con conseguente richiesta di condanna della alle spese dei due gradi di giudizio CP_2
La si costituiva nel giudizio contestando i motivi Controparte_2 di gravame
5 Sosteneva che la sentenza esaminava approfonditamente la questione dell'assenza di meritevolezza degli interessi in questione. Rilevava che l'art. 2645 ter c.c. non faceva riferimento alla costituzione di un vincolo di destinazione a beneficio di una persona giuridica, quale era la Nuova Tessile S.r.l… Parte appellata sottolineava che la destinazione dei beni aveva come conseguenza unicamente quella di limitare la responsabilità patrimoniale della
[...] quale fideiussore, in relazione a debiti sorti prima della costituzione CP_6 del vincolo. La contestava quindi che la destinazione del bene alla CP_2 soddisfazione dei creditori nel caso specifico rispondesse alle caratteristiche di un valido vincolo ex art. 2645 ter c.c..
In ordine al terzo motivo di gravame sottolineava che la causa riguardava l'opposizione all'esecuzione avviata dal garante, e non aveva nulla a che vedere con il concordato. Contestava altresì la censura di omessa pronuncia sul punto, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto l'inopponibilità del vincolo come motivo dirimente, dichiarando irrilevante ogni altra difesa.
La contestava, ancora, la legittimazione attiva di CP_2 Controparte_1
e del Liquidatore. Rappresentava che la era del tutto
[...] CP_1 estranea alla procedura esecutiva e non era titolare di alcun diritto reale sui beni pignorati. Negava che il vincolo ex art. 2645 ter c.c. costituisse un diritto reale, rammentando che i diritti reali erano a numero chiuso. Sosteneva che la norma ex art. 619 c.p.c. faceva riferimento solo ai diritti reali, eccependo che il liquidatore non aveva dimostrato la titolarità di alcun diritto reale. CP_5
. In ordine alla censura sul diniego della domanda risarcitoria evidenziavache gli appellanti non avevano fornito prova della effettiva sussistenza del danno.
L'appellata chiedeva il rigetto del motivo concernente la regolamentazione delle spese legali ritenendo che la sentenza meritasse di essere riformata nel capo sulle spese in senso sfavorevole agli appellanti, risultati integralmente soccombenti.
Insisteva, infine, in caso di accoglimento dell'appello, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata, ex art. 2901 c.c.. ; sussistevano, infatti, i presupposti per la revocatoria, essendo il credito sorto antecedentemente al vincolo ed arrecando l'atto evidente pregiudizio.
La società quale cessionaria dei crediti della CP_3 [...]
interveniva volontariamente nel giudizio ex art. 111 Controparte_2
c.p.c..
6 Rilevava che la cessione del credito determinava la successione a titolo particolare solo nei rapporti giuridici attivi. Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità delle domande degli appellanti a contenuto restitutorio e risarcitorio nei confronti della cessionaria, o comunque il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
Nel merito, domandava il rigetto delle domande degli opponenti CP_3
e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pistoia.
In data 8.03.2022 la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'Avv. Valentini, procuratore di parte appellante
Con ricorso del 25.03.2022 e Controparte_6 Controparte_1 in concordato riassumevano, il giudizio;
in seguito, alla riassunzione del giudizio la procedura esecutiva RGE 180/2016 veniva dichiarata estinta con Ordinanza in data 19.12.2024, in quanto era stato revocato dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 663/22024, il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo della
Banca nei confronti della . Controparte_6
Le appellanti insistevano per la condanna della al risarcimento dei CP_2 danni, rilevando che la non aveva ottemperato alle cancellazioni CP_2 conseguenti alla revoca del titolo esecutivo, con persistenti danni per il
Concordato della e conseguentemente per tutti i suoi Controparte_1 creditori.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con riferimento ai primi tre motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello, in considerazione della sopravvenuta estinzione del giudizio di esecuzione forzata che aveva originariamente dato causa all'opposizione proposta dalle società appellanti, culminata nella sentenza gravata.
Nello specifico, la procedura esecutiva n.r.g.e.180/2016, all'origine dell'odierno contenzioso, è stata dichiarata estinta con ordinanza in data
19.12.2024. Come risulta dalla comparsa conclusionale di parte appellante, il provvedimento di estinzione del processo esecutivo ha contestualmente disposto la cancellazione del pignoramento a suo tempo iscritto in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 663/2024 della Corte d'Appello, che ha revocato
7 il decreto ingiuntivo precedentemente emesso in favore del
[...]
(già nei confronti di Controparte_7 CP_2 Controparte_2 [...]
Controparte_6
Le summenzionate circostanze, allegate dall'appellante e supportate dalla documentazione versata in atti, comportano un'evidente carenza di interesse delle parti a disquisire circa l'opponibilità del vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., che era stato apposto sui beni oggetto di pignoramento. Venendo meno il pignoramento stesso e la procedura esecutiva sottostante, ogni dibattito sulla validità, efficacia e opponibilità del predetto vincolo risulta superato. Per la medesima ragione, è altresì venuto meno il motivo sotteso all'originaria domanda di cancellazione del pignoramento, evento già verificatosi per effetto della menzionata ordinanza del G.E.
Deve, inoltre, rilevarsi il venir meno del titolo esecutivo che consacrava il credito vantato dalla Banca opposta in primo grado. L'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo appare dirimente e determina l'infondatezza della domanda avanzata in via subordinata dalla parte appellata ai sensi dell'articolo 2901 c.c..
L'azione revocatoria, infatti, presuppone quale condizione indefettibile la prova della sussistenza del credito che si intende tutelare contro atti di disposizione pregiudizievoli. In assenza di un titolo che accerti la pretesa creditoria, viene meno il presupposto fondamentale della domanda revocatoria, che, dunque, non è meritevole di accoglimento.
Quanto ai residui motivi di gravame va confermata la sentenza di primo grado. Appare innanzitutto corretta la pronuncia di carenza di legittimazione attiva sia con riferimento alla società che al Controparte_1 suo liquidatore giudiziale. Sul punto si ritiene di dover integralmente condividere l'orientamento espresso dal Giudice di prime cure, il quale ha rilevato che la legittimazione a promuovere le opposizioni in materia esecutiva, ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c., compete esclusivamente al soggetto esecutato o al terzo che asserisca di essere titolare della proprietà o di altro diritto reale sui beni sottoposti all'esecuzione.
Tale ultima ipotesi non è configurabile nella fattispecie in esame, atteso che il soggetto esecutato e proprietario dell'immobile oggetto della procedura era esclusivamente La società non Controparte_6 Controparte_1 risultava invece titolare di alcun diritto reale sui beni pignorati.
Analogamente, difettava la legittimazione attiva del Liquidatore giudiziale, Dott. Sebbene l'atto di costituzione del vincolo ex Controparte_5
8 art. 2645 ter c.c. potesse legittimare il liquidatore ad agire in giudizio, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che tale potere era testualmente circoscritto alle "azioni di carattere patrimoniale", tra le quali non potevano essere considerate le opposizioni in materia esecutiva.
Si deve parimenti respingere l'istanza avanzata dalla parte appellante con la quale è stata richiesta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sui beni oggetto del contendere.
Tale provvedimento, infatti, presuppone, l'accertamento definitivo della inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo in virtù del quale l'ipoteca stessa è stata originariamente iscritta. Nel caso di specie la pronuncia gravata si è limitata ad affrontare la questione della opponibilità del vincolo di destinazione, costituito ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., alla Banca procedente
L'ambito del giudizio di opposizione è stato, pertanto, circoscritto a tale specifica problematica, senza estendersi all'analisi dei presupposti sostanziali del credito azionato o della validità intrinseca del titolo esecutivo che ha legittimato l'iscrizione ipotecaria. Non essendo stata oggetto di accertamento giudiziale la caducazione del titolo esecutivo, non sussiste il presupposto per l'adozione del provvedimento di cancellazione ipotecaria.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante è dirimente rilevare che quest'ultima non ha fornito la prova della sussistenza del danno lamentato. Invero, la mera rimessione alla valutazione equitativa del
Giudice, sebbene ammessa dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1226 c.c., non può in alcun modo supplire all'onere probatorio gravante sulla parte che agisce per il risarcimento. Tale principio impone al richiedente di dimostrare non solo l'esistenza del pregiudizio, ma anche la sua entità, salvo i casi in cui l'accertamento del danno nella sua esistenza sia certo, ma la sua precisa quantificazione risulti oggettivamente impossibile o estremamente difficile. Nel caso di specie, la lacuna probatoria sulla consistenza del danno preclude l'applicazione del potere di liquidazione equitativa.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte appellata al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Non sono, infatti, ravvisabili comportamenti processuali improntati a mala fede o colpa grave in capo alla parte appellata. A supporto di tale esclusione, deve considerarsi la oggettiva complessità della materia trattata e, in particolare, la divergenza di orientamenti interpretativi che hanno caratterizzato, soprattutto in passato, l'applicazione e l'ambito di operatività dell'articolo 2645-ter c.c.. Tale
9 complessità e le conseguenti incertezze ermeneutiche escludono la configurabilità della colpa grave.
Le ulteriori doglianze formulate con i motivi di gravame devono ritenersi assorbite.
La parziale cessazione della materia del contendere e la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle residue istanze giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_1
e di in parziale Controparte_2 CP_3 accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al primo, secondo e terzo motivo di appello;
2. Rigetta la domanda ex art 2901 c.c. avanzata, in subordine, da
[...]
; Controparte_2
3. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. Compensa fra tutte le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
5. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'AM LL IA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 1.12.2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. LL MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 11/01/2019 al n. 51 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza 989/2018 pubblicata in data 29/11/2018 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RI TT, come da procura in atti Controparte_1
, in persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] RI TT, come da procura in atti
- appellanti - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MONTANELLI MARCO, come da procura in atti;
- appellata-
quale mandataria di in CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MONTANELLI MARCO., come da procura in atti;
- intervenuta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per le appellanti: “- dichiarare la legittimazione di Controparte_1
ed in concordato preventivo, in persona d
[...] Dott. non in proprio, ma quale liquidatore giudiziale della Controparte_5 [...]
ed in concordato preventivo;
- accertare e dichiarare Controparte_1 l'opponibilità nei confronti della dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter CP_2 c.c., ai rogiti del Notaio , in data 2.04.2015, trascritto presso Persona_1 l'Agenzia del Territorio in 5, posto in essere da
[...]
, avente ad oggetto i seguenti beni Controparte_6 immobili: facenti parte di un complesso immobiliare composto da due corpi di fabbrica denominati “A” e “B”, posti nel Comune di Agliana, loc. San Niccolò, P.zza Binario Ventuno n. 5, 6 e 7, realizzati sopra il lotto edificabile “C” e precisamente: appartamento per civile abitazione posto al piano primo del corpo di fabbrica “A” con accesso dal numero civico 6, con ingresso dalla seconda porta a sinistra per chi arriva dal vano scale condominiale, composto da soggiorno -pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno, camerina, camera e due terrazzi, confinante con proprietà , parti condominiale s.s.a. e Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 rappresentato al catasto Fabbricati del Comune di Agliana al Foglio di Mappa 3, particella 1727 sub. 15, cat. A/3, classe 4, vani 5, rendita catastale euro 387,34;
- vano ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 12, al piano seminterrato con accesso dalla rampa carrabile che si diparte dal n. civico 5, confinante con proprietà – proprietà Project Invest S.r.l., parti condominiali, Per_4 Per_5 s.s.a. e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Agliana nel Foglio di Mappa 3, part. 1727 sub. 63, cat. C/6, classe 5, mq. 12, rendita catastale euro 34,09 (descrizione tratta dall'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. trascritto);
- per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della a Controparte_2 procedere e proseguire l'esecuzione immobiliare, oltre l'inesistenza del diritto del medesimo Istituto di credito ad iscrivere ipoteca;
- accertato e dichiarato che la trascrizione del pignoramento e l'iscrizione ipotecaria successive alla trascrizione dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sono inefficaci ed hanno procurato grave pregiudizio sul compendio vincolato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori della con intralcio all'agevole liquidazione del Controparte_1 medesimo compendio in sede concordataria, condannare la al risarcimento CP_2 del danno in favore delle società comparenti, nella misura rà determinata anche ex art. 1226 c.c. in ragione della natura del danno, da ritenersi patrimoniale e non patrimoniale. Tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria e con condanna della ex art. 96, I, II Controparte_2 e III comma c.p.c. Per quanto occorrer possa, Voglia la Corte di Appello di Firenze adita ordinare/disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presentata in data 7.01.2016 – iscritta al n. reg. part. 7 – reg. gen. 68, con spese a carico della e disporre la cancellazione della trascrizione del Controparte_2 pignoramento immobiliare, trascritto in data 23.06.2016 presso l'Agenzia Provinciale di Pistoia – Reg. gen. 4886, reg. part. 3342. In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.””;
per l'appellata : “In via principale, Voglia Controparte_7 rigettare l'appello promosso da e da Controparte_6 Controparte_1
ed in concordato contro la sentenza del Tribunale di Pistoia n.
[...] 898/2018 del 29.11.2018, con conferma integrale della sentenza impugnata in ogni sua statuizione e con condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ritenesse anche solo parzialmente fondato l'appello delle società ed in Controparte_6 concordato, l uanto Controparte_2 recentemente statuito dalla Corte di Cassazione, sez II civile, con ordinanza del 03.01.2019 n. 6, ripropone integralmente le proprie conclusioni, anche in via istruttoria, così come rassegnate in primo grado, che integralmente si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, il difetto assoluto di legittimazione ad agire della Controparte_1
ed in concordato preventivo;
2) nel merito: 2.1) accertare e dichiarare
[...]
2 la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità, alla Controparte_2 del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per cui è causa, attesa la non meritevolezza di tutela degli interessi che il vincolo stesso mira a perseguire e per l'effetto 2.2) rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dalla società
[...] e dalla società e Controparte_6 Controparte_1 concordato preventivo 2.3) rigettare ogni loro ulteriore domanda avversaria, ivi inclusa la domanda di risarcimento danni -anche per lite temeraria- in quanto infondata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto e comunque non dimostrate e, infine, 2.4) revocare il provvedimento della Dott. di sospensione CP_8 dell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 180/2016; 3) in rdine e in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse meritevole di tutela l'interesse sotteso alla realizzazione del vincolo di destinazione per cui è causa, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito: 3.1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c, l'inefficacia nei confronti dell'opposta
[...] del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ai rogiti del Notaio Controparte_2
, costituito ad opera della sui beni di sua Persona_1 Controparte_6 proprietà rappresentati al catasto Fabbricati del Comune di Agliana (PT), foglio 3, particella 1727, sub 15 e sub 63 e trascritto in data 03.04.2015 presso l'Agenzia del Territorio e per l'effetto 3.2) rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dalla società e dalla società Controparte_6 Controparte_1
ed in concordato preventivo 3.3) rigettare ogni loro ulteriore domanda
[...] avversaria, ivi inclusa la domanda di risarcimento danni -anche per lite temeraria- in quanto infondata, sia in punto di fatto sia in punto di diritto e comunque non dimostrate e, infine, 3.4) revocare il provvedimento della Dott. di CP_8 sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 180/2016 4) in ogni caso: Voglia l'Illm.mo Giudice adito rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presentata in data 07.02.2016 dalla ed iscritta al n. reg. part. 7 reg. gen. 68, in Controparte_2 la presente comparsa, del tutto infondata, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto 5) sempre con vittoria di spese di lite del presente giudizio di opposizione”
Per l'appellata quale mandataria di CP_3 CP_3 [...] s o controverso, così c Controparte_4 epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Voglia accogliere le proprie rassegnate conclusioni e quindi: In via preliminare chiede, che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti di a contenuto restitutorio e risarcitorio e, comunque, il difetto di CP_3 passiva in capo alla cessionaria. Nel merito domanda il rigetto delle domande tutte degli opponenti e la conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Pistoia n. 989/2018 del 29.11.2018 (RG 2950/2017), per tutte le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi scritti difensivi, depositati nel presente giudizio dalla
[...] e dal alle quali Controparte_2 Controparte_7 orta.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_6
e , proponevano appello avverso la sentenza
[...] Controparte_1
3 n. 989/2018 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 23.11.2018 e pubblicata in data 29.11.2018.
Il giudizio di primo grado traeva origine dall'opposizione, promossa dalle società appellanti ex art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione immobiliare n.r.g. 180/2016, avviata dalla (ora Controparte_2 Controparte_7
nei confronti di
[...] Controparte_6
L'esecuzione insisteva sui beni immobili di proprietà di quest'ultima società, i quali erano stati vincolati ex art. 2645 ter c.c. in favore della massa dei creditori del concordato preventivo della CP_1
Le opponenti deducevano che il vincolo di destinazione era opponibile alla anche in considerazione dell'obbligatorietà del concordato. CP_2
Il G.E., nella fase cautelare antecedente l'introduzione del giudizio, sospendeva l'esecuzione, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della
[...]
e del terzo intervenuto, Dott. liquidatore Controparte_1 Controparte_5 giudiziale. Nel successivo giudizio di merito, definito con la sentenza gravata, il
Tribunale di Pistoia respingeva l'opposizione all'esecuzione avanzata dalle società, ritenendo che l'interesse del ceto creditorio di una società insolvente non rientrasse fra gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 ter c.c..
Il Tribunale sosteneva, in particolare, che il riferimento della norma a “persone con disabilità e pubbliche amministrazioni”, indicasse la necessità di riferirsi ad interessi di tipo solidaristico o superindividuale e di utilità sociale. Ritenuta, pertanto, l'invalidità ed inefficacia del vincolo per mancanza del requisito di meritevolezza degli interessi del conferente, respingeva le domande risarcitorie avanzate dalle società appellanti e dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale ex art. 2901 cc.c., proposta in via riconvenzionale dalla CP_2
Le spese venivano compensate integralmente fra le parti, in ragione della complessità e novità della questione trattata.
Avverso la sentenza suddetta proponevano appello e Controparte_6
, articolando i seguenti motivi di appello Controparte_9
1.Gli appellanti censuravano la decisione del Tribunale di Pistoia nella parte in cui aveva ritenuto non meritevoli di tutela gli interessi sottesi alla costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. a favore dei creditori del concordato preventivo della . Il giudice non aveva infatti tenuto CP_1 conto del parere espresso in data 28.06.2005 dalla Commissione permanente di
Giustizia, che individuava la meritevolezza nella non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Aveva inoltre violato gli artt. 12 disp. prel.
4 c.c.., 1322 c.c., 2645 ter c.c., e l'art. 2 Cost. per non averne considerato il principio di solidarietà economica e sociale nonché il combinato disposto degli artt. 2645 quater, 2644 e 2645 c.c., poiché la trascrizione non poteva più essere inefficace contro chi l'aveva effettuata.
2.Le appellanti censuravano la sentenza per non avere valutato i "plurimi profili di solidarietà" previsti dall'ordinamento. Affermavano che la destinazione di un bene alla soddisfazione dei creditori rispondeva a un profilo di utilità sociale superindividuale e rientrava nel principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost..
3. Le appellanti lamentavano ancora che la sentenza non esaminava la
"dirimente eccezione di giudicato e/o di obbligatorietà del concordato per tutti i creditori dello stesso". La sentenza di omologa del concordato preventivo, che recepiva il programma di liquidazione e pagamento comprensivo dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., obbligava tutti i creditori, inclusa la CP_2
, che non aveva formulato opposizione all'omologazione.
[...]
4-5. Ulteriore motivo di censura afferiva alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva di e del liquidatore giudiziale Controparte_1 CP_5
Deduceva parte appellante che la era titolare di un diritto CP_1 trascritto, o quantomeno di un diritto avente "effetto tipico reale", e che era legittimata ad agire ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Evidenziavano che l'atto di destinazione creava l'aspettativa, per i creditori del concordato, di giovarsi del ricavato della vendita, un diritto di credito riconducibile al concetto di
"proprietà" tutelato dalla CEDU. Riguardo al liquidatore affermavano CP_5 che l'opposizione aveva un evidente contenuto patrimoniale, contrariamente a quanto sosteneva il Tribunale.
6. Le società censuravano altresì la parte della sentenza che rigettava le domande risarcitorie, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e le richieste di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento. Chiedevano la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.. in conseguenza del comportamento illecito e imprudente della . . Controparte_2
7. Le appellanti censuravano, infine, la decisione del Tribunale per aver disposto la compensazione integrale delle spese legali, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. con conseguente richiesta di condanna della alle spese dei due gradi di giudizio CP_2
La si costituiva nel giudizio contestando i motivi Controparte_2 di gravame
5 Sosteneva che la sentenza esaminava approfonditamente la questione dell'assenza di meritevolezza degli interessi in questione. Rilevava che l'art. 2645 ter c.c. non faceva riferimento alla costituzione di un vincolo di destinazione a beneficio di una persona giuridica, quale era la Nuova Tessile S.r.l… Parte appellata sottolineava che la destinazione dei beni aveva come conseguenza unicamente quella di limitare la responsabilità patrimoniale della
[...] quale fideiussore, in relazione a debiti sorti prima della costituzione CP_6 del vincolo. La contestava quindi che la destinazione del bene alla CP_2 soddisfazione dei creditori nel caso specifico rispondesse alle caratteristiche di un valido vincolo ex art. 2645 ter c.c..
In ordine al terzo motivo di gravame sottolineava che la causa riguardava l'opposizione all'esecuzione avviata dal garante, e non aveva nulla a che vedere con il concordato. Contestava altresì la censura di omessa pronuncia sul punto, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto l'inopponibilità del vincolo come motivo dirimente, dichiarando irrilevante ogni altra difesa.
La contestava, ancora, la legittimazione attiva di CP_2 Controparte_1
e del Liquidatore. Rappresentava che la era del tutto
[...] CP_1 estranea alla procedura esecutiva e non era titolare di alcun diritto reale sui beni pignorati. Negava che il vincolo ex art. 2645 ter c.c. costituisse un diritto reale, rammentando che i diritti reali erano a numero chiuso. Sosteneva che la norma ex art. 619 c.p.c. faceva riferimento solo ai diritti reali, eccependo che il liquidatore non aveva dimostrato la titolarità di alcun diritto reale. CP_5
. In ordine alla censura sul diniego della domanda risarcitoria evidenziavache gli appellanti non avevano fornito prova della effettiva sussistenza del danno.
L'appellata chiedeva il rigetto del motivo concernente la regolamentazione delle spese legali ritenendo che la sentenza meritasse di essere riformata nel capo sulle spese in senso sfavorevole agli appellanti, risultati integralmente soccombenti.
Insisteva, infine, in caso di accoglimento dell'appello, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata, ex art. 2901 c.c.. ; sussistevano, infatti, i presupposti per la revocatoria, essendo il credito sorto antecedentemente al vincolo ed arrecando l'atto evidente pregiudizio.
La società quale cessionaria dei crediti della CP_3 [...]
interveniva volontariamente nel giudizio ex art. 111 Controparte_2
c.p.c..
6 Rilevava che la cessione del credito determinava la successione a titolo particolare solo nei rapporti giuridici attivi. Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità delle domande degli appellanti a contenuto restitutorio e risarcitorio nei confronti della cessionaria, o comunque il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
Nel merito, domandava il rigetto delle domande degli opponenti CP_3
e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pistoia.
In data 8.03.2022 la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'Avv. Valentini, procuratore di parte appellante
Con ricorso del 25.03.2022 e Controparte_6 Controparte_1 in concordato riassumevano, il giudizio;
in seguito, alla riassunzione del giudizio la procedura esecutiva RGE 180/2016 veniva dichiarata estinta con Ordinanza in data 19.12.2024, in quanto era stato revocato dalla Corte d'Appello, con sentenza n. 663/22024, il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo della
Banca nei confronti della . Controparte_6
Le appellanti insistevano per la condanna della al risarcimento dei CP_2 danni, rilevando che la non aveva ottemperato alle cancellazioni CP_2 conseguenti alla revoca del titolo esecutivo, con persistenti danni per il
Concordato della e conseguentemente per tutti i suoi Controparte_1 creditori.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con riferimento ai primi tre motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello, in considerazione della sopravvenuta estinzione del giudizio di esecuzione forzata che aveva originariamente dato causa all'opposizione proposta dalle società appellanti, culminata nella sentenza gravata.
Nello specifico, la procedura esecutiva n.r.g.e.180/2016, all'origine dell'odierno contenzioso, è stata dichiarata estinta con ordinanza in data
19.12.2024. Come risulta dalla comparsa conclusionale di parte appellante, il provvedimento di estinzione del processo esecutivo ha contestualmente disposto la cancellazione del pignoramento a suo tempo iscritto in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 663/2024 della Corte d'Appello, che ha revocato
7 il decreto ingiuntivo precedentemente emesso in favore del
[...]
(già nei confronti di Controparte_7 CP_2 Controparte_2 [...]
Controparte_6
Le summenzionate circostanze, allegate dall'appellante e supportate dalla documentazione versata in atti, comportano un'evidente carenza di interesse delle parti a disquisire circa l'opponibilità del vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., che era stato apposto sui beni oggetto di pignoramento. Venendo meno il pignoramento stesso e la procedura esecutiva sottostante, ogni dibattito sulla validità, efficacia e opponibilità del predetto vincolo risulta superato. Per la medesima ragione, è altresì venuto meno il motivo sotteso all'originaria domanda di cancellazione del pignoramento, evento già verificatosi per effetto della menzionata ordinanza del G.E.
Deve, inoltre, rilevarsi il venir meno del titolo esecutivo che consacrava il credito vantato dalla Banca opposta in primo grado. L'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo appare dirimente e determina l'infondatezza della domanda avanzata in via subordinata dalla parte appellata ai sensi dell'articolo 2901 c.c..
L'azione revocatoria, infatti, presuppone quale condizione indefettibile la prova della sussistenza del credito che si intende tutelare contro atti di disposizione pregiudizievoli. In assenza di un titolo che accerti la pretesa creditoria, viene meno il presupposto fondamentale della domanda revocatoria, che, dunque, non è meritevole di accoglimento.
Quanto ai residui motivi di gravame va confermata la sentenza di primo grado. Appare innanzitutto corretta la pronuncia di carenza di legittimazione attiva sia con riferimento alla società che al Controparte_1 suo liquidatore giudiziale. Sul punto si ritiene di dover integralmente condividere l'orientamento espresso dal Giudice di prime cure, il quale ha rilevato che la legittimazione a promuovere le opposizioni in materia esecutiva, ai sensi degli artt. 615 o 619 c.p.c., compete esclusivamente al soggetto esecutato o al terzo che asserisca di essere titolare della proprietà o di altro diritto reale sui beni sottoposti all'esecuzione.
Tale ultima ipotesi non è configurabile nella fattispecie in esame, atteso che il soggetto esecutato e proprietario dell'immobile oggetto della procedura era esclusivamente La società non Controparte_6 Controparte_1 risultava invece titolare di alcun diritto reale sui beni pignorati.
Analogamente, difettava la legittimazione attiva del Liquidatore giudiziale, Dott. Sebbene l'atto di costituzione del vincolo ex Controparte_5
8 art. 2645 ter c.c. potesse legittimare il liquidatore ad agire in giudizio, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che tale potere era testualmente circoscritto alle "azioni di carattere patrimoniale", tra le quali non potevano essere considerate le opposizioni in materia esecutiva.
Si deve parimenti respingere l'istanza avanzata dalla parte appellante con la quale è stata richiesta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sui beni oggetto del contendere.
Tale provvedimento, infatti, presuppone, l'accertamento definitivo della inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo in virtù del quale l'ipoteca stessa è stata originariamente iscritta. Nel caso di specie la pronuncia gravata si è limitata ad affrontare la questione della opponibilità del vincolo di destinazione, costituito ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., alla Banca procedente
L'ambito del giudizio di opposizione è stato, pertanto, circoscritto a tale specifica problematica, senza estendersi all'analisi dei presupposti sostanziali del credito azionato o della validità intrinseca del titolo esecutivo che ha legittimato l'iscrizione ipotecaria. Non essendo stata oggetto di accertamento giudiziale la caducazione del titolo esecutivo, non sussiste il presupposto per l'adozione del provvedimento di cancellazione ipotecaria.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante è dirimente rilevare che quest'ultima non ha fornito la prova della sussistenza del danno lamentato. Invero, la mera rimessione alla valutazione equitativa del
Giudice, sebbene ammessa dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1226 c.c., non può in alcun modo supplire all'onere probatorio gravante sulla parte che agisce per il risarcimento. Tale principio impone al richiedente di dimostrare non solo l'esistenza del pregiudizio, ma anche la sua entità, salvo i casi in cui l'accertamento del danno nella sua esistenza sia certo, ma la sua precisa quantificazione risulti oggettivamente impossibile o estremamente difficile. Nel caso di specie, la lacuna probatoria sulla consistenza del danno preclude l'applicazione del potere di liquidazione equitativa.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte appellata al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Non sono, infatti, ravvisabili comportamenti processuali improntati a mala fede o colpa grave in capo alla parte appellata. A supporto di tale esclusione, deve considerarsi la oggettiva complessità della materia trattata e, in particolare, la divergenza di orientamenti interpretativi che hanno caratterizzato, soprattutto in passato, l'applicazione e l'ambito di operatività dell'articolo 2645-ter c.c.. Tale
9 complessità e le conseguenti incertezze ermeneutiche escludono la configurabilità della colpa grave.
Le ulteriori doglianze formulate con i motivi di gravame devono ritenersi assorbite.
La parziale cessazione della materia del contendere e la reciproca soccombenza delle parti in relazione alle residue istanze giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_1
e di in parziale Controparte_2 CP_3 accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al primo, secondo e terzo motivo di appello;
2. Rigetta la domanda ex art 2901 c.c. avanzata, in subordine, da
[...]
; Controparte_2
3. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. Compensa fra tutte le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
5. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'AM LL IA
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