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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 89063 Melito Di Porto Salvo RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0345875 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione ottava di Reggio Calabria, quale erede di Nominativo_1, contro il Comune di Melito Porto Salvo e Soget l'ingiunzione di pagamento n° 0345874 del 27.11.2023, notificatagli all'indirizzo Email_4 ricevuta in data 08/12/2024 quale co-obbligato in solido in quanto erede del defunto Nominativo_1 relativamente e asseritamente al mancato pagamento IMU 2012 relativo all'anno 2012 per un totale di euro 938,00 comprensivo di sanzioni e interessi
Eccepiva:
1) Nullità dell'ingiunzione di pagamento- assenza del titolo- mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso – violazione di legge
L'Ingiunzione di pagamento era illegittima poiché non è stata proceduta dalla notifica dell' avviso di accertamento a cui la stessa fa riferimento.
2) Prescrizione
3) Omessa motivazione
Chiedeva l'annullamento e la condanna con distrazione in favore dei procuratori antistatari
In data 30 gennaio 2025 il ricorso veniva notificato al Comune di Melito all'indirizzo s. Email_5 e nella stessa data alla Soget all'indirizzo contenzioso. Email_6
Controparti non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica, letti gli atti e valutata la documentazione, ritiene il ricorso sia inammissibile.
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 0345874 assumendo che gli era stata notificata l'8 dicembre 2024 per imu anno 2012 In realtà tale elemento fattuale non è evincibile dall'atto impugnato (del quale non è stata prodotta la notifica:)
e il Collegio si trova nell'impossibilità di valutare la tempestività del ricorso.
Sull'atto è stato solo indicato a penna “8/12/24”, ma evidentemente tale nota non costituisce alcuna prova circa la data di consegna dell'atto impugnato
Il controllo di ammissibilità/inammissibilità del ricorso è peraltro un obbligo del giudice, non condizionato a contestazioni sollevate da parte resistente
Tale principio è stato stabilito dalla sezione 6 della Corte di Cassazione con ordinanza nr 26022 del 2 settembre 2022.
Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione delle controparti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica
(già Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria), definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Nominativo_2 lo dichiara inammissibile. Nulla sulle spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze 89063 Melito Di Porto Salvo RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0345875 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione ottava di Reggio Calabria, quale erede di Nominativo_1, contro il Comune di Melito Porto Salvo e Soget l'ingiunzione di pagamento n° 0345874 del 27.11.2023, notificatagli all'indirizzo Email_4 ricevuta in data 08/12/2024 quale co-obbligato in solido in quanto erede del defunto Nominativo_1 relativamente e asseritamente al mancato pagamento IMU 2012 relativo all'anno 2012 per un totale di euro 938,00 comprensivo di sanzioni e interessi
Eccepiva:
1) Nullità dell'ingiunzione di pagamento- assenza del titolo- mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso – violazione di legge
L'Ingiunzione di pagamento era illegittima poiché non è stata proceduta dalla notifica dell' avviso di accertamento a cui la stessa fa riferimento.
2) Prescrizione
3) Omessa motivazione
Chiedeva l'annullamento e la condanna con distrazione in favore dei procuratori antistatari
In data 30 gennaio 2025 il ricorso veniva notificato al Comune di Melito all'indirizzo s. Email_5 e nella stessa data alla Soget all'indirizzo contenzioso. Email_6
Controparti non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica, letti gli atti e valutata la documentazione, ritiene il ricorso sia inammissibile.
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 0345874 assumendo che gli era stata notificata l'8 dicembre 2024 per imu anno 2012 In realtà tale elemento fattuale non è evincibile dall'atto impugnato (del quale non è stata prodotta la notifica:)
e il Collegio si trova nell'impossibilità di valutare la tempestività del ricorso.
Sull'atto è stato solo indicato a penna “8/12/24”, ma evidentemente tale nota non costituisce alcuna prova circa la data di consegna dell'atto impugnato
Il controllo di ammissibilità/inammissibilità del ricorso è peraltro un obbligo del giudice, non condizionato a contestazioni sollevate da parte resistente
Tale principio è stato stabilito dalla sezione 6 della Corte di Cassazione con ordinanza nr 26022 del 2 settembre 2022.
Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione delle controparti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica
(già Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria), definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Nominativo_2 lo dichiara inammissibile. Nulla sulle spese