Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 726
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità dell'ingiunzione di pagamento - assenza del titolo - mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso - violazione di legge

    La Corte non è in grado di valutare la tempestività del ricorso poiché la notifica dell'atto impugnato non è stata prodotta e la data indicata a penna sull'atto non costituisce prova della data di consegna.

  • Inammissibile
    Prescrizione

    Non applicabile data l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della notifica.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione

    Non applicabile data l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 726
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 726
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo