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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7544 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 21.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 23522/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Naso Domenico Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
– in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, C.F. , elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134 Napoli, PEC:
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.11.2024 la ricorrente esponeva:
- di aver prestato il servizio civile universale con il progetto curato dall'ente AMESCI “Anziani in movimento” nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018;
- che nel corso del predetto rapporto giuridico veniva emanato il d.lgs. 40 del 6.03.2017 (Istituzione
e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- che con la predetta norma veniva istituito, secondo l'art. 2, “il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione”; - che l'art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale) prevedeva espressamente che “1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attivita' previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale”;
- che la predetta norma legislativa indicava espressamente le disposizioni transitorie applicabili, ovvero all'art. 26 (Norme transitorie e finali) stabiliva: “1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
- che nel medio termine completava senza demerito il periodo di servizio civile ed otteneva pertanto il rilascio del relativo attestato, il quale riportava espressamente la dicitura “servizio civile universale”;
- che successivamente il emanava l'Ordinanza ministeriale n. Controparte_1
88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure “di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, C e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente educativo”;
- che con tale Ordinanza Ministeriale n. 88/2023 l'Amministrazione dava atto che “il decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito,
“fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001” e all'articolo 5, commi da 5 a 17”; - che conseguentemente presentava tempestivamente presso l' Controparte_4 la domanda di inserimento/aggiornamento in tali graduatorie per le classi di concorso “A046
[...]
– Scienze Giuridico-economiche” e “ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado”;
- che in tale domanda dichiarava pertanto di aver completato tale servizio civile senza demerito;
- che successivamente l'A.T. di Napoli emanava la nota n. 15390 del 12.09.2024 con la quale disponeva l'assegnazione di un incarico di supplenza alla medesima, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l'IPSEOA di Pozzuoli;
Parte_2
- che pur tuttavia l' emanava successivamente la nota n. 16054 del Controparte_5
23.09.2024, con la quale disponeva la revoca di tale incarico di supplenza, nei suoi confronti e di altri docenti, in virtù della seguente motivazione “TENUTO CONTO delle verifiche effettuate da quest'Ufficio e dalle II. SS. relativamente all'effettivo possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio della riserva “S” servizio civile universale”;
- che tale decreto risultava illegittimo, in quanto sull'attestato rilasciatole risultava presente, collocato in alto a destra di tale documento, proprio la dicitura “Servizio civile universale” e, per altro verso,
l'art. 26 (Norme transitorie e finali) del d.lgs. 40 del 6.03.2017 stabiliva che “1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”, con conseguente piena validità del servizio civile da ella prestato;
- che successivamente, in virtù di tale erronea interpretazione dell'attestato in suo possesso, quest'ultima non beneficiava della quota pari al 15 per cento dei posti riservata in favore degli operatori volontari che concludevano il servizio civile universale senza demerito e, conseguentemente, la medesima non risultava destinataria di un'ulteriore proposta di assunzione;
La ricorrente deduceva l'erronea valutazione dell'attestato in suo possesso relativo al servizio civile senza demerito, evidenziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 40 del
6.03.2017, la violazione dell'art. 52 della Costituzione, nonché la violazione del legittimo affidamento.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva nel seguente modo: “
1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE
E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del Controparte_6
n. 16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta
[...] la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
2. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
3. Ordinare e condannare
l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018; 4. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal
10.01.2017 al 9.01.2018. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Stante la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia di parte convenuta.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
L'art. 1, al comma 9 bis del DL n.44/2023 (convertito in L. n.74/23) stabilisce che: Al comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 40/2017 sono aggiunte le seguenti parole: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, dalle aziende speciali e dagli enti”…[omissis…].
La formulazione letterale della norma depone, senza ragionevoli dubbi, nel prescrivere che -al fine di avvalersi della riserva del 15% dei posti- il servizio civile universale sia stato concluso e che sia stato concluso senza demerito.
Si tratta a ben vedere di un duplice requisito: la conclusione del servizio civile e la valutazione dell'organo preposto dell'assenza di demerito, la cui indispensabilità deriva ragionevolmente dalla natura volontaria del servizio civile universale e dalla elettività della domanda formulata, rendendo quindi dirimente che tale servizio effettuato per libera scelta del cittadino sia portato a compimento e non abbia dato luogo a censure di carattere etico e/o comportamentale a suo carico. Tali considerazioni inducono a ritenere insufficiente il solo attestato di partecipazione (progetto di servizio civile ANZIANI IN MOVIMENTO dal 10.01.2017 al 09.01.2018) che, in quanto tale, assume solo il valore di ricognizione, da parte dell'organo preposto, della frequentazione da parte del soggetto della struttura preposta al servizio civile universale nel periodo ivi indicato.
Tale difetto di allegazione comporta il rigetto del ricorso
Nulla per le spese essendo parte convenuta contumace
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 21.10.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 23522/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Naso Domenico Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
– in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, C.F. , elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134 Napoli, PEC:
Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.11.2024 la ricorrente esponeva:
- di aver prestato il servizio civile universale con il progetto curato dall'ente AMESCI “Anziani in movimento” nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018;
- che nel corso del predetto rapporto giuridico veniva emanato il d.lgs. 40 del 6.03.2017 (Istituzione
e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- che con la predetta norma veniva istituito, secondo l'art. 2, “il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione”; - che l'art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale) prevedeva espressamente che “1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attivita' previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale”;
- che la predetta norma legislativa indicava espressamente le disposizioni transitorie applicabili, ovvero all'art. 26 (Norme transitorie e finali) stabiliva: “1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
- che nel medio termine completava senza demerito il periodo di servizio civile ed otteneva pertanto il rilascio del relativo attestato, il quale riportava espressamente la dicitura “servizio civile universale”;
- che successivamente il emanava l'Ordinanza ministeriale n. Controparte_1
88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure “di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, C e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente educativo”;
- che con tale Ordinanza Ministeriale n. 88/2023 l'Amministrazione dava atto che “il decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito,
“fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001” e all'articolo 5, commi da 5 a 17”; - che conseguentemente presentava tempestivamente presso l' Controparte_4 la domanda di inserimento/aggiornamento in tali graduatorie per le classi di concorso “A046
[...]
– Scienze Giuridico-economiche” e “ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado”;
- che in tale domanda dichiarava pertanto di aver completato tale servizio civile senza demerito;
- che successivamente l'A.T. di Napoli emanava la nota n. 15390 del 12.09.2024 con la quale disponeva l'assegnazione di un incarico di supplenza alla medesima, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l'IPSEOA di Pozzuoli;
Parte_2
- che pur tuttavia l' emanava successivamente la nota n. 16054 del Controparte_5
23.09.2024, con la quale disponeva la revoca di tale incarico di supplenza, nei suoi confronti e di altri docenti, in virtù della seguente motivazione “TENUTO CONTO delle verifiche effettuate da quest'Ufficio e dalle II. SS. relativamente all'effettivo possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio della riserva “S” servizio civile universale”;
- che tale decreto risultava illegittimo, in quanto sull'attestato rilasciatole risultava presente, collocato in alto a destra di tale documento, proprio la dicitura “Servizio civile universale” e, per altro verso,
l'art. 26 (Norme transitorie e finali) del d.lgs. 40 del 6.03.2017 stabiliva che “1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”, con conseguente piena validità del servizio civile da ella prestato;
- che successivamente, in virtù di tale erronea interpretazione dell'attestato in suo possesso, quest'ultima non beneficiava della quota pari al 15 per cento dei posti riservata in favore degli operatori volontari che concludevano il servizio civile universale senza demerito e, conseguentemente, la medesima non risultava destinataria di un'ulteriore proposta di assunzione;
La ricorrente deduceva l'erronea valutazione dell'attestato in suo possesso relativo al servizio civile senza demerito, evidenziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 40 del
6.03.2017, la violazione dell'art. 52 della Costituzione, nonché la violazione del legittimo affidamento.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva nel seguente modo: “
1. ANNULLARE E/O SOSPENDERE
E/O RETTIFICARE E/O DISAPPLICARE la Nota del Controparte_6
n. 16054 del 23.09.2024, nella parte in cui è stata disposta
[...] la revoca nei confronti della ricorrente del precedente incarico di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sul posto di sostegno presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli;
2. Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del
6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, a poter beneficiare della riserva pari al 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018, essendo tale servizio parificato al servizio civile universale;
3. Ordinare e condannare
l'Amministrazione resistente a riassegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza sul posto di sostegno, fino al termine delle attività didattiche, presso l' IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli o, in subordine, ad attribuire alla ricorrente un altro incarico di supplenza presso una sede disponibile tra quelle indicate e rispettando la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili, stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 40 del 6.03.2017 e dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal 10.01.2017 al 9.01.2018; 4. Ordinare e condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente a riconoscere in suo favore, in tutte le successive procedure di assegnazioni di incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024, la quota di riserva in suo favore del 15 per cento dei posti disponibili per aver prestato di servizio civile nel periodo compreso dal
10.01.2017 al 9.01.2018. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Stante la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia di parte convenuta.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
L'art. 1, al comma 9 bis del DL n.44/2023 (convertito in L. n.74/23) stabilisce che: Al comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 40/2017 sono aggiunte le seguenti parole: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, dalle aziende speciali e dagli enti”…[omissis…].
La formulazione letterale della norma depone, senza ragionevoli dubbi, nel prescrivere che -al fine di avvalersi della riserva del 15% dei posti- il servizio civile universale sia stato concluso e che sia stato concluso senza demerito.
Si tratta a ben vedere di un duplice requisito: la conclusione del servizio civile e la valutazione dell'organo preposto dell'assenza di demerito, la cui indispensabilità deriva ragionevolmente dalla natura volontaria del servizio civile universale e dalla elettività della domanda formulata, rendendo quindi dirimente che tale servizio effettuato per libera scelta del cittadino sia portato a compimento e non abbia dato luogo a censure di carattere etico e/o comportamentale a suo carico. Tali considerazioni inducono a ritenere insufficiente il solo attestato di partecipazione (progetto di servizio civile ANZIANI IN MOVIMENTO dal 10.01.2017 al 09.01.2018) che, in quanto tale, assume solo il valore di ricognizione, da parte dell'organo preposto, della frequentazione da parte del soggetto della struttura preposta al servizio civile universale nel periodo ivi indicato.
Tale difetto di allegazione comporta il rigetto del ricorso
Nulla per le spese essendo parte convenuta contumace
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, il 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia