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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALIA NZ, Presidente
UN NZ, OR
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arena Po - Piazza Vittorio Emanuele 14 27040 Arena Po PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 2982 DEL 07/05/2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare integralmente l'avviso impugnato con vittoria di spese ed onorari. Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio R.G.R. 244/2025, relativo al prodromico sollecito di pagamento del 7 maggio 2025 n. 2982, per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992, a spese di lite compensate tra le parti, avendo avuto conferma dell'effettivo intervenuto versamento dell'importo accertato a titolo di TARI 2020 da parte di Società_1 S.p.A., C.F. P.IVA_2, a mezzo modello F24 in data 30 dicembre 2020, soltanto in data 13 novembre 2025 da parte del servizio di assistenza SOGEI, per quanto tale importo non risulti ancora accreditato a favore del Comune di Arena Po e dovrà formare di conseguenza oggetto di regolazione contabile con l'Agenzia delle Entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. (c.f. e p.iva P.IVA_1), rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 (c.f. CF_Difensore_2, ha presentato ricorso contro il Comune di Arena Po avverso l'avviso di mancato pagamento n. 2982 emesso il 7 maggio 2025 e notificato a mezzo p.e.c. il 9 giugno 2025 con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di
€ 14.699,00 per asserito omesso pagamento TARI.
La società ha impugnato l'atto formulando i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”, di seguito, lo Statuto). L'accertamento è illegittimo per non essere stato annullato dal Comune in via di autotutela obbligatoria;
2. Violazione dell'art. 9 bis dello Statuto, degli artt. 53, comma 1 Cost. e 1, comma 642 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del Regolamento TARI del comune approvato con delibera n. 4 del 3 giugno
2020. La pretesa è illegittima ed infondata per avere il comune chiesto il versamento di somme già in precedenza liquidate da controparte stessa e pagate dalla Società.
Il Comune di Arena Po rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, si è costituito in giudizio facendo presente di avere adottato provvedimento di autotutela dopo aver riscontrato l'avvenuto pagamento, effettuato da parte della società Società_1 S.p.A., incorporata dalla ricorrente e chiede che sia pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione delle spese a causa delle lungaggini procedurali della Sogei che hanno ritardato l'acquisizione del pagamento .
All'udienza odierna nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione emettendo il dispositivo infra trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il provvedimento di autotutela depositato dalla parte resistente, constatato che è venuta a cessare la cessazione della materia del contendere riconosce la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Viste le argomentazioni del Comune sui motivi che hanno ritardato l'acquisizione e la conoscenza dell'avvenuto pagamento, senza repliche sul punto da parte della ricorrente, ritiene che sussistono i motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio perche' cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Cos' deciso in Pavia il 27/01/2026
Il OR Il Presidente
NZ NT NZ CA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALIA NZ, Presidente
UN NZ, OR
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arena Po - Piazza Vittorio Emanuele 14 27040 Arena Po PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 2982 DEL 07/05/2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 17/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare integralmente l'avviso impugnato con vittoria di spese ed onorari. Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio R.G.R. 244/2025, relativo al prodromico sollecito di pagamento del 7 maggio 2025 n. 2982, per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992, a spese di lite compensate tra le parti, avendo avuto conferma dell'effettivo intervenuto versamento dell'importo accertato a titolo di TARI 2020 da parte di Società_1 S.p.A., C.F. P.IVA_2, a mezzo modello F24 in data 30 dicembre 2020, soltanto in data 13 novembre 2025 da parte del servizio di assistenza SOGEI, per quanto tale importo non risulti ancora accreditato a favore del Comune di Arena Po e dovrà formare di conseguenza oggetto di regolazione contabile con l'Agenzia delle Entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. (c.f. e p.iva P.IVA_1), rappresentata e difesa dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 (c.f. CF_Difensore_2, ha presentato ricorso contro il Comune di Arena Po avverso l'avviso di mancato pagamento n. 2982 emesso il 7 maggio 2025 e notificato a mezzo p.e.c. il 9 giugno 2025 con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di
€ 14.699,00 per asserito omesso pagamento TARI.
La società ha impugnato l'atto formulando i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”, di seguito, lo Statuto). L'accertamento è illegittimo per non essere stato annullato dal Comune in via di autotutela obbligatoria;
2. Violazione dell'art. 9 bis dello Statuto, degli artt. 53, comma 1 Cost. e 1, comma 642 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del Regolamento TARI del comune approvato con delibera n. 4 del 3 giugno
2020. La pretesa è illegittima ed infondata per avere il comune chiesto il versamento di somme già in precedenza liquidate da controparte stessa e pagate dalla Società.
Il Comune di Arena Po rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, si è costituito in giudizio facendo presente di avere adottato provvedimento di autotutela dopo aver riscontrato l'avvenuto pagamento, effettuato da parte della società Società_1 S.p.A., incorporata dalla ricorrente e chiede che sia pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione delle spese a causa delle lungaggini procedurali della Sogei che hanno ritardato l'acquisizione del pagamento .
All'udienza odierna nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione emettendo il dispositivo infra trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il provvedimento di autotutela depositato dalla parte resistente, constatato che è venuta a cessare la cessazione della materia del contendere riconosce la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Viste le argomentazioni del Comune sui motivi che hanno ritardato l'acquisizione e la conoscenza dell'avvenuto pagamento, senza repliche sul punto da parte della ricorrente, ritiene che sussistono i motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio perche' cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Cos' deciso in Pavia il 27/01/2026
Il OR Il Presidente
NZ NT NZ CA