Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli0 149 6 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto Lavoro ŋg. Jag Prati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 16229/1 Consigliere - Cron. 3170 Dott. Paolino DELL'ANNO : Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ud.12/11/02 Rel. Consigliere DOLL. OV GIACALONE ha pronunciato la sequente S ENTE NZA Bul ricorso proposto da: TT GI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presao lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO LEONARDI, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA S. M. MEDIATRICE 1, presso lo studio 4505 -1- dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
1 avverso la sentenza n. 529/00 del Tribunale di PESARO, depositata il 16/05/00 R.G. N. 111/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere DoLt. OV GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per ilGeneralc Dott. Marco : rigetto del ricorso. ⠀ ! : ! : -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 16 maggio 2000, il Tribunale di Pesaro, pronunciando quale giudice di rinvio, rigettava l'appello incidentale, proposto dalle Ferrovie dello Stato, nei confronti di OV TT, avverso la sentenza del Pretore di Ancona, sez. distaccata di Senigallia, del 22 maggio 1992, e condannava le Ferrovie dello Stato a rimborsare al TT le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado in lire 50.000 per spese, lire 800.000 per diritti di avvocato e lire 1200.000 per onorario, quanto al giudizio di secondo grado avanti al Tribunale di Ancone in lire 50.000 per spese, line 800.000 per diritto e lire 1.500.000 per onorari di avvocato, quanto al giudizio di legittimità in lire 100.000 per spese, lire 1.000.000 per diritti e lire 1800.000 per onorari di avvocato, nonché quanto al giudizio di rinvia in lire 50,000 per spese, lire 800.000 per diritti e lire 1.000.000 per onorari, il tutto oltre a spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. Avverso la decisione del Tribunale, il TT propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste con controricorso la Società Ferrovie M [dello Stato, che ha presentato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione. Con l'unico motivo del ricorso, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 794/42, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, per avere il Tribunale liquidato le spese, i diritti di procuratore e gli onorari di avocato relativi ai quattro gradi del giudizio senza dare ragione della riduzione operata rispetto alle somme indicate nelia nota spese depositata all'udienza di discussione del 3 maggio 2000, e senza tenere conto dei limiti minimi fissati dalla tariffa professionale. La censura è infondata. Per quanto attiene alla liquidazione dei diritti, è igiurisprudenza costante che il ricorrente per- cassazione che si dolga della liquidazione dei diritti medesimi ha l'onere, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza procedere alla diretta consultazione degli atti, posto che l'eventuale forr violazione delle tariffe professionali integra un error in iudicando e non in procedendo (Cass. 29 ottobre 2001 n. 13417; Cass. 12 aprile 2001 n. 5467; Cass. 25 maggio 2000 n. 6864; Cass. 24 marzo 2000 n. 3536; Cass. 18 agosto 1999 n. 8721; Cass. 3 aprile 1999 n. 3267; Cass. 5 maggio 1998 n. 14522; Cass. 21 aprile 1998 n. 4053). L'omissione in proposito comporta l'inammissibilità della doglianza in parte qua. Per quanto attiene, in particolare, agli onorari, lo stesso ricorrente ammette che essi sono stati liquidati dal giudice di rinvio in misura superiore al minimi, dal che discende il rispetto dei minimi di tariffa, trattandosi di soluzione conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la determinazione degli onorari e-dei diritti costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, qualora_sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa. non richiede una specifica motivazione e può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità solo previo assolvimento dell'indicato onere di specificazione delle voci (si vedano, oltre alle richiamate Cass. n. 8721 e n. 3267 del 1999, Cass. 26 novembre 1998 n. 11994; Cass. 18 aprile 1998 n. 3982; Cass. 19 ottobre 1993 n. 10350) Sulla base delle precedenti considerazioni, il (ricorso si rivela infondato e va rigettato Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione. Il 12 novembre 2002. L'estensore. fi Presidente. Gangliction / mult fowawfully ✓ CANCELLIERE Pantelleria CANCELLIERE