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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2258/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230024552168000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1408/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella n. 29120230024552168000 - notificata in data 28/3/2024 - di euro 1.227,36 conseguente al mancato pagamento del Contributo unificato e spese processuali riferite al procedimento civile n. rg.
17/2021 della Corte di Appello di Palermo (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento e della pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Con successiva istanza ha chiesto il rinvio della trattazione al fine di potere eventualmente accedere alla c.
d. “rottamazione quinques” (cfr. istanza di rinvio in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e del proprio credito, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna
Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa: evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Tar Veneto, sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
Nella fattispecie nessuna norma prevede o consente al Giudice il rinvio della trattazione della controversia al fine accedere ad una eventuale e futura c.d. “rottamazione” che – per stessa ammissione della parte ricorrente – alla data odierna non ha ancora avuto ingresso nell'Ordinamento.
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Cartella in esame è stata notificata in data 28 marzo 2024 (circostanza non contestata – cfr. ricorso introduttivo). Il Contributo unificato (anno 2023) è suscettibile di prescrizione decennale.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 12614 del 10 maggio 2023) ha chiarito che la “decadenza”
(art. 25 dpr 602 del 1973) trova applicazione in relazione alle pretese erariali.
Con altra pronuncia di legittimità (Cassazione, n. 2999/2022) è stato ritenuto che il “Contributo unificato”
è suscettibile di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
2.- L'eventuale omessa – erronea indicazione delle modalità di impugnazione del provvedimento determina una mera “irregolarità” (Cassazione n. 23010 del 2009).
La cartella indica le generalità del responsabile del procedimento (Nominativo_1).
In applicazione dell'art. 21 octies della legge 241 del 1990 non potrebbe (comunque) ritenersi nulla o annullabile la cartella priva dell'indicazione della firma del responsabile del procedimento.
Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 2007 è improprio: il Giudice delle leggi non ha affermato la nullità delle cartelle prive dell'indicazione in parola.
3.- Eventuali irregolarità nel procedimento notificatorio devono ritenersi “sanate” ex art. 156 cpc dall'avvenuta impugnazione.
La cartella in esame indica l'an ed il quantum della pretesa che vengono richiamati anche dal ricorrente.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022) ha chiarito che la cartella non è impugnabile per “insufficienza” della motivazione in quanto è atto avente natura vincolata.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità, eterogeneità e novità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2258/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230024552168000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1408/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella n. 29120230024552168000 - notificata in data 28/3/2024 - di euro 1.227,36 conseguente al mancato pagamento del Contributo unificato e spese processuali riferite al procedimento civile n. rg.
17/2021 della Corte di Appello di Palermo (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento e della pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Con successiva istanza ha chiesto il rinvio della trattazione al fine di potere eventualmente accedere alla c.
d. “rottamazione quinques” (cfr. istanza di rinvio in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e del proprio credito, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna
Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa: evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Tar Veneto, sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
Nella fattispecie nessuna norma prevede o consente al Giudice il rinvio della trattazione della controversia al fine accedere ad una eventuale e futura c.d. “rottamazione” che – per stessa ammissione della parte ricorrente – alla data odierna non ha ancora avuto ingresso nell'Ordinamento.
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Cartella in esame è stata notificata in data 28 marzo 2024 (circostanza non contestata – cfr. ricorso introduttivo). Il Contributo unificato (anno 2023) è suscettibile di prescrizione decennale.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 12614 del 10 maggio 2023) ha chiarito che la “decadenza”
(art. 25 dpr 602 del 1973) trova applicazione in relazione alle pretese erariali.
Con altra pronuncia di legittimità (Cassazione, n. 2999/2022) è stato ritenuto che il “Contributo unificato”
è suscettibile di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
2.- L'eventuale omessa – erronea indicazione delle modalità di impugnazione del provvedimento determina una mera “irregolarità” (Cassazione n. 23010 del 2009).
La cartella indica le generalità del responsabile del procedimento (Nominativo_1).
In applicazione dell'art. 21 octies della legge 241 del 1990 non potrebbe (comunque) ritenersi nulla o annullabile la cartella priva dell'indicazione della firma del responsabile del procedimento.
Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 2007 è improprio: il Giudice delle leggi non ha affermato la nullità delle cartelle prive dell'indicazione in parola.
3.- Eventuali irregolarità nel procedimento notificatorio devono ritenersi “sanate” ex art. 156 cpc dall'avvenuta impugnazione.
La cartella in esame indica l'an ed il quantum della pretesa che vengono richiamati anche dal ricorrente.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 21065 del 4 luglio 2022) ha chiarito che la cartella non è impugnabile per “insufficienza” della motivazione in quanto è atto avente natura vincolata.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità, eterogeneità e novità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN RO