Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 574
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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La norma dell'art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 574
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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