Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
La norma dell'art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET IZ, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati VINCENZO BARBA, NICOLA BELSITO quest'ultimo con studio in 84100 SALERNO VIA NIZZA 134, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEL CORSO AMELIO, GENERALI ASSIC NQ IMP DESIGNATA INA FON, SAN REMO ASSIC IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 239/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 20/02/97 e depositata il 29/04/97 (R.G.160/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28 - 30.1.1989 CO AU, premesso d'essere incorso in un sinistro stradale quale trasportato nell'autovettura condotta dal proprietario DE RS Amelio ed assicurata dalla San Remo Assicurazioni spa, lamentò di aver subito lesioni personali e convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Salerno il DE RS e la San Remo per "sentir riconoscere" il primo "responsabile del sinistro e per "sentir condannare" la seconda al risarcimento del danno. Entrambi i convenuti si resero contumaci ed in corso di causa la San Remo fu posta in liquidazione coatta amministrativa. Il CO integrò il contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore della San Remo e della Generali Assicurazioni spa, impresa designata per la liquidazione del sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, "per sentir condannare i convenuti al risarcimento del danno". All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni l'attore, nella persistente contumacia del DE RS, concluse "per l'accoglimento della domanda nei confronti dei convenuti chiamati in prima istanza e della Generali Assicurazioni, nella qualità, successivamente chiamata". Alla stessa udienza il commissario liquidato della San Remo, costituitosi, oppose la mancanza di prove del rapporto assicurativo dedotto dall'attore. Il Tribunale, sul rilievo che non era stata provata la colpa del conducente, rigettò la domanda. Il CO ha proposto appello, insistendo nell'affermare che la responsabilità del conducente era stata provata e chiedendone la condanna. Il Commissario liquidatore della San Remo ha insistito nel sostenere la mancanza di prova del rapporto assicurativo. Il DE RS si è reso contumace. Con sentenza del 29.4.1997 la Corte di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che la domanda di condanna del DE RS al risarcimento del danno era stata proposta dal CO per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado e non era stata notificata al convenuto contumace, onde il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne anche di ufficio la nullità; 2) che tale nullità era rilevabile di ufficio anche nel giudizio di appello;
3) che il rapporto assicurativo dedotto dal CO a sostegno della domanda proposta nei confronti della San Remo e della Generali non era stato provato. Ricorre il CO con due motivi. Gli, intimati DE RS, Commissario liquidatore della San Remo e Generali Assicurazioni non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 184 cod.proc.civ., lamentando che la Corte di merito abbia rilevato di ufficio la nullità, ex art. 292 cod.proc.civ. della domanda nuova non notificata al contumace DE RS nel precedente grado di giudizio, quantunque la nullità non fosse stata dedotta dall'interessato DE RS, resosi contumace anche nel giudizio di appello. La doglianza è fondata.
La norma dell'art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace (Cass.
3.3.1987 n. 3040). Ne consegue che la inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa, che non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma va dedotta dallo stesso contumace (Cass. 29.12.1987 n. 9656; Cass. 14.3.1986 n. 1737; Cass. 21.11.1983 n. 6944) all'atto della sua eventuale, successiva costituzione, ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziato sul merito della domanda nuova non notificata (Cass. 11.10.1983 n. 5910; Cass. 28.8.1997 n. 8160;
Cass. 14.2.1975 n. 564. Nella specie la domanda nuova non notificata è stata rigettata nel merito dal Tribunale nella persistente contumacia del convenuto, sicché, avendo l'attore soccombente appellato la sentenza, la questione pregiudiziale concernente la inosservanza dell'obbligo di notificazione e la conseguente nullità della domanda nuova avrebbe dovuto essere prospettata dal convenuto, contumace e vittorioso, mediante appello incidentale, che, invece, non è stato proposto, atteso che la parte legittimata a proporlo si è resa contumace anche nel giudizio di secondo grado. La nullità della domanda nuova è stata, pertanto, erroneamente rilevata di ufficio dal giudice del gravame di merito.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 356 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà o insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente la prova del rapporto assicurativo dedotto in giudizio, quantunque la prova fosse desumibile dal fatto che la Generali Assicurazioni, sollecitata stragiudizialmente al pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 22 della legge 24.12.1969, n. 990, non aveva immediatamente negato l'esistenza della copertura assicurativa. La doglianza non ha fondamento, perché la circostanza dedotta dal ricorrente non soltanto non risulta dalla sentenza impugnata, ma non può neppure farsi corrispondere ad un punto decisivo della controversia che avrebbe richiesto una specifica motivazione.
Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che la Corte salernitana abbia illogicamente denegato l'interrogatorio formale del DE RS, inteso ad ottenere da quest'ultimo la confessione dell'esistenza del rapporto assicurativo. La doglianza è infondata, giacché la Corte territoriale ha esaurientemente motivato la propria pronunzia sul punto, osservando che le posizioni di prova apparivano irrilevanti, dal momento che la confessione del preteso assicurato non avrebbe potuto farsi valere come prova contro l'assicuratore. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo. Cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001