Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen.,fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale. Il primo di detti reati, infatti, assorbe soltanto quel minimo di violenza che si sostanzia nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da detto limite minimo, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita o all'incolumità del pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 9607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9607 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/01/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 8
Dott. URBNAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023711/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RM N. IL 20/06/1969;
avverso SENTENZA del 15/10/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. LORIS D'AMBROSIO che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 6.11.2001 il Tribunale di Napoli dichiarava IT RM ed altri soggetti, la cui posizione non rileva perché non ricorrenti, responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, legati dal vincolo della continuazione, condannando il sunnominato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Assolveva invece il UC dal reato di tentato omicidio - contestatogli per avere, al fine di eseguire il delitto di resistenza, correndogli contro ad alta velocità con l'autovettura della quale era alla guida, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dell'assistente di Polizia ZO Francesco, evento non verificatosi per la pronta schivata di quest'ultimo - perché il fatto non costituiva reato. Osservava il Tribunale che non emergeva dagli atti che l'imputato avesse perseguito intenzionalmente il fine di investire il predetto ZO, essendo dubbio che egli avesse agito accettando l'eventualità che la sua condotta potesse cagionare l'investimento della p.o. e, quindi, anche la morte, e dovendosi ritenere che fosse piuttosto sua intenzione allontanarsi velocemente dalla zona.
A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica, con sentenza del 15.10.2002 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il UC colpevole anche del reato di tentato omicidio, legato dalla continuazione agli altri delitti ascrittigli e, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione I giudici di secondo grado osservavano che l'esatta analisi delle risultanze processuali - consistenti nelle concordi dichiarazioni dei tre agenti di Polizia, che avevano costituito un posto di blocco ed avevano affermato che il conducente dell'autovettura, al quale lo ZO aveva intimato l'alt con la paletta di ordinanza, anziché arrestare la marcia, aveva accelerato, mantenendo la propria traiettoria in direzione del tutore dell'ordine, il quale sarebbe stato sicuramente investito se non si fosse prontamente scansato, buttandosi a terra lateralmente - induceva a ritenere la sussistenza del dolo diretto, dal momento che l'impatto non si era verificato solo grazie alla prontezza di riflessi dell'agente e l'imputato aveva cambiato la sua direzione di marcia solo dopo avere superato il punto nel quale si trovava la parte offesa, svoltando verso una strada a senso unico. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e illogicità di motivazione in ordine alla individuazione dell'elemento psicologico del tentativo di omicidio, sul rilievo che l'affermazione di responsabilità si basava su una serie di congetture ed affermazioni apodittiche, dovendosi escludere che egli avesse coscientemente voluto la morte dell'agente di polizia, dovendosi invece ritenere che la sua unica intenzione era quella di sottrarsi al blocco ed allontanarsi dalla zona, come correttamente affermato dal primo giudice, e dovendosi ritenere inattendibili le dichiarazioni dello ZO, che era stato l'unico degli agenti ad affermare che gli occupanti della macchina avevano fatto uso di una pistola, della quale però non era stata trovata alcuna traccia.
Il ricorso ha prospettato doglianze del tutto infondate, per cui va respinto. Il principale motivo di gravame si basa sulla tesi che l'azione posta in essere dall'imputato (e cioè l'avere accelerato la marcia del veicolo, dirigendolo comunque verso l'assistente di Polizia) non sarebbe stata determinata dalla volontà di cagionare la morte del tutore dell'ordine, ma soltanto dall'intento di fuggire, per cui egli doveva essere assolto dalla imputazione di tentato omicidio.
La tesi presuppone, anche se non è stata adeguatamente sviluppata dal ricorrente, che l'imputato non si sarebbe prospettata l'idea che dalla sua condotta potesse derivare la morte dello stesso. I giudici di merito hanno invece spiegato che, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti - così come è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni della parte offesa e dei testi e le prospettazioni del medesimo imputato - le modalità della condotta del UC e, in particolare, l'avere diretto la marcia dell'autovettura in direzione dell'agente, anche a costo di investirlo, deponeva chiaramente per la cosciente accettazione, da parte sua del rischio di cagionare la morte del predetto.
Ritiene questa Corte assolutamente corretta l'impostazione scelta dai giudici di merito, i quali, per trarre le giuste conseguenze di carattere giuridico dall'episodio criminoso in questione, hanno ritenuto di dover partire dalle modalità del fatto e dal tipo di condotta mantenuta dall'imputato, che non si curò affatto della incolumità dell'agente che gli aveva intimato l'alt, il quale evitò l'impatto solo grazie alla sua prontezza di riflessi, per dimostrare, valutando globalmente anche gli altri elementi emersi, che l'intenzione dello imputato era quella di sottrarsi in qualsiasi modo al posto di blocco anche a costo di travolgere l'ZO e provocarne la morte.
È tutt'altro che illogica quindi, ed appare anzi pienamente condivisibile, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui nel caso in esame l'intenzione di provocare la morte dell'assistente di polizia era rilevabile da numerosi dati esterni, obiettivamente apprezzabili, ed aventi alto valore significante.
Può quindi condividersi l'affermazione della Corte di Appello di Napoli, secondo cui l'imputato si prospettò sicuramente l'alta probabilità di un epilogo mortale, ed il suo comportamento fu tale da far fondatamente ritenere che egli agì nel convincimento che la sua azione, nei modi in cui fu posta in essere, poteva avere, qualora l'impatto non fosse stato abilmente evitato, conseguenze ben più gravi di quelle che si sono poi verificate. In tal modo, l'avere ravvisato nella condotta dell'imputato l'esistenza del dolo diretto alternativo appare conclusione ampiamente corretta. Per ciò che riguarda, in particolare, l'argomento del ricorrente secondo cui il gesto, anche se astrattamente idoneo a provocare la morte, era equivoco con riguardo alla intenzione, va rilevato che la direzione della volontà non può che essere rilevata dai comportamenti esterni dell'agente; e nella specie i suddetti comportamenti, valutati nel loro complesso e nel contesto nel quale vennero attuati, sono stati correttamente interpretati come integranti la figura del tentativo in tutti i suoi aspetti. Allorché deve prendere in esame la sussistenza o meno della volontà omicidiaria, il giudice è chiamato a fare una valutazione comparativa di tutte le circostanze del fatto e dare una convincente spiegazione delle sue conclusioni, ed A tale dovere ha puntualmente adempiuto la Corte territoriale.
Nè vale osservare, come fa il ricorrente, che la corte suddetta avrebbe utilizzato elementi scarsamente indicativi, perché, a prescindere dal fatto che gli elementi sopra evidenziati, per la loro intrinseca forza e sintomaticità, svuotano di significato qualsiasi altra considerazione formulabile in favore della difesa, nel ricorso proposto non si rinvengono considerazioni tali da mettere in dubbio o semplicemente inficiare le affermazioni dei giudici di merito. È stato infatti opportunamente messo in luce che vi erano molteplici elementi - come la breve distanza tra l'autovettura condotta dall'imputato e l'agente; l'avere il UC deciso repentinamente di accelerare costringendo il predetto tutore dell'ordine, colto di sorpresa, a lanciarsi lateralmente per salvaguardare la propria incolumità; non avere deviato la marcia del veicolo e l'avere svoltato non per evitare l'impatto, ma perché costretto dalla esistenza di un muro, dopo avere superato il punto in cui l'agente si trovava - per ritenere che l'imputato si era certamente rappresentato l'evento morte come altamente probabile e, quindi, indifferentemente perseguito in alternativa a quello di sottrarsi al blocco o a quello di ferirlo.
Si tratta di considerazioni del tutto plausibili, saldamente agganciate agli elementi processuali, correttamente applicative di principi reiteratamente affermati da questa Corte, e delle quali i giudici dell'appello hanno reso compiuta ragione nel discorso motivazionale in proposito offerto, che ha individuato elementi ben precisi, la cui portata non può non essere apprezzata, come correttamente fatto dai giudici di merito, nella loro significatività e nella loro reciproca coordinazione. E, poiché, quando il soggetto prevede e, quindi, in definitiva vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, sia l'evento meno grave (fuga o ferimento) sia quello più grave (nella specie l'evento morte), egli deve necessariamente rispondere di tentativo di omicidio, in quanto causalmente ricollegabile alla sua condotta. Per altro, questa Corte ha più volte statuito che "Sussiste ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen., fra il reato di resistenza a.p.u., di cui all'art. 337 cod. pen., ed il reato di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme, e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale;
pertanto non può ritenersi operante alcuna preclusione processuale a giudicare separatamente, in distinti processi, le plurime violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe, infatti, soltanto quel minimo di violenza, al limite delle percosse e non già quegli atti che esorbitando tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od all'incolumità del pubblico ufficiale. Ne consegue che, accertata la sussistenza di una condotta criminosa che, benché unitaria, abbia leso beni aventi distinta oggettività giuridica, deve ritenersi sussistere un concorso formale eterogeneo di reati" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3354 del 24-1-1995). Chiaramente attinenti al merito appaiono poi le doglianze concernenti l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni dello ZO, avendone la Corte di merito dimostrato, con motivazione logica e coerente, la piena credibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004