Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 3 12 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT E SI Oggetto SUZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 6559/99 -MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron.3611 Dott. Fabrizio Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 05/10/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LL GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO, giusta VOLTATTORNI delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 3788 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso l'ordinanza del Tribunale di PIACENZA, emessa il 08/04/98 R.G.N. 1798/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1 aprile 1993 il Pretore di Parma dichiarava il diritto di IN AN TE, titolare di pensione di reversibilità, all'integrazione al minimo di tale trattamento in misura cristallizzata a far tempo dal 1 ottobre 1983. In grado di appello il Tribunale della stessa città confermava tale pronuncia con decisione del 31 dicembre 1993, annullata da questa Corte con sentenza del 9 maggio 1995. Con ordinanza in data 8 aprile 1998 il Tribunale di Piacenza, pronunciando quale giudice di rinvio, dichiarava l'estinzione del processo. Avverso questo provvedimento IN AN TE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art.307 quarto comma cod.proc.civ. e dell'art.24 secondo comma Cost., la ricorrente rileva che il Tribunale adito quale giudice del rinvio ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183 della legge 23 dicembre 1996 n.662, pronunciando nelle forme dell'ordinanza anziché con sentenza;
che a tale errore si aggiunge la lesione del principio del contraddittorio per la mancata concessione alla ricorrente di un termine per controdedurre sull'applicazione della suddetta norma. Si deduce poi che l'ordinanza, nonostante la forma erroneamente adottata, 3 ha il contenuto di una sentenza per il suo carattere di decisione che definisce il giudizio sui diritti fatti valere. Il secondo mezzo, con la denuncia dei vizi di violazione degli artt. 3, 24, 25, 36, 38, 101, 102, 103, 104, 108, 113 Cost., 1 legge costituzionale n.1/1948, nonché difetto di motivazione, propone sotto diversi profili la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art.1, comma 183 della legge 23 dicembre 1996 n.662, relativa all'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti considerati da tale norma. La Corte osserva che il provvedimento con cui il giudice del rinvio ha dichiarato l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza collegiale pronunciata all'udienza del giorno 8 aprile 1998, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art.306 ultimo comma cod.proc.civ. (v. per casi analoghi Cass. 18 novembre 2000 n.14936, 2 gennaio 2001 n.29). Al contenuto sostanziale della decisione non corrisponde peraltro la forma del provvedimento adottato, sottoscritto solo dal presidente del collegio al quale, secondo il verbale di udienza, non risulta attribuita la qualità di relatore o estensore. Ricorrono dunque nella specie gli estremi dell'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dall'art. 161, secondo comma, cod.proc.civ.; il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa sensi degli art. 354, secondo comma, 360 n. 4 e 383, ultime alla Corte medesimo giudice che ha comme, cod-proepiv. Unde cia, come quindice di appelle, sentenza carente di sottoscrizione, quale dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della decisione impugnata. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 Il Presidente Vincenzoincenzo Miles Consigliere e Fabrion Miami Laura IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 FEB. 2002 I D , SA O L S 0 L A 1 IL CANCELLIERE , T O . 3 B T 3 I SA R Shille 5 D 'A E . SP A L N T L I S E 3 N O D G -7 P I O S IM -8 N A 1 E D A 1 S D K I , E E A O T G R O N G T T E E IS S IT L E G IR E R A D L L O E D 5