Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC06-4 36 /02 IN NOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 16334/99 Consigliere Cron. 18398 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere- Ud. 29/01/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato PE DI PRIMA, giusta delega in atti;
390 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 335/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 29/03/99 - R.G.N. 2207/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato RITA RASPANTI;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI per delega ENRICO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 febbraio 1990, il sig. PP FA adiva il Pretore di Pordenone chiedendo il riconoscimento della malattia professionale (eczema cronico al palmo delle mani da contatto con guaine di resina sintetica dei cavi elettrici), già invano richiesto all'INAIL con denuncia del 21 marzo 1988. Il Pretore, esperita consulenza tecnica, rigettava la domanda, ritenendo scaduto alla data del 30 febbraio 1985 (in relazione a denuncia di malattia professionale pervenuta all'INAIL il 30 settembre 1981) il termine di prescrizione di tre anni e centocinquanta giorni ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. Contro tale decisione il FA proponeva appello che il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 9 febbraio 1993, rigettava rilevando che la domanda del FA soggiaceva alla prescrizione triennale decorrente dalla denuncia all'INAIL della prima manifestazione della malattia (in data 30 settembre 1981), in quanto il mancato riconoscimento dell'esistenza della Catald malattia professionale a seguito della denuncia inoltrata all'INAIL nel 1981 non consentiva di ancorare la decorrenza del termine prescrizionale al raggiungimento del minimo indennizzabile, come imposto dall'art.112 del D.P.R. n.1124 del 1965, quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 1969, riferendosi tale pronuncia alle ipotesi di aggravamento - fino ai limiti della indennizzabilità dell'inabilità che derivi - da malattia professionale già riconosciuta. Avverso tale decisione il FA proponeva ricorso per cassazione deducendo che, atteso l'andamento alterno della malattia professionale, denunciata inizialmente nel 1981 e consolidatasi in grado indennizzabile solo nel 1988, da tale data - anziché da quella di presentazione dell'iniziale denuncia di malattia - decorreva, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 1969, il dies a quo del termine di prescrizione triennale, tenuto anche conto che solo nel 1988 poteva considerarsi acquisita, da parte del ricorrente, la certezza dell'esistenza dello stato morboso indennizzabile. Con sentenza n. 2886 del 1995, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata rinviando al Tribunale di Udine. La Corte stabiliva che l'azione per il conseguimento della rendità per inabilità permanente da malattia professionale soggiaceva, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 1969, a prescrizione triennale con decorrenza non Cataldi dalla data di manifestazione della malattia ma (nella sussistenza della normale conoscibilità del relativo evento dal parte dell'assicurato) dal giorno in cui la malattia aveva dato luogo al postumo indennizzabile, raggiungendo la soglia inabilitante (fissata in misura superiore al 10% a norma dell'art.74, secondo comma dello stesso D.P.R., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionalen.93 del 1977) non essendo necessario, ai fini dell'anzidetta decorrenza della prescrizione, che la sopravvenuta indennizzabilità derivasse da malattia già riconosciuta di natura professionale. Veniva demandato al giudice di rinvio di accertare (eventualmente anche mediante ulteriori indagini tecniche) non solo il carattere professionale della malattia, ma anche la data in cui essa aveva raggiunto il grado di indennizzabilità, atteso, secondo il principio suesposto, che da tale data, nella sussistenza della normale conoscibilità dello stato morboso da parte dell'assicurato, decorre il termine 2 prescrizionale in questione. Riassunta la causa dinanzi al giudice designato, veniva disposta consulenza medico legale dalla quale era emerso che il FA era affetto da "dermatite da contatto di natura irritativa e di molto probabile origine professionale" con un grado di invalidità permanente per riduzione delle generiche capacità lavorative del 18-20% e che, già quando l'assicurato aveva proposto la prima domanda all'INAIL, egli presentava uno stato di invalidità superiore al minimo grado indennizzabile cioè uguale o superiore all'11%. Il Tribunale aveva poi ricordato le ripetute pronuncie della Corte Costituzionale sugli artt. 135 e 112 del D.P.R. n.1124 del 1965, nonché i precedenti giurisprudenziali ai quali aveva fatto riferimento la sentenza della Corte di Cassazione che aveva operato il rinvio concludendo che, sulla base delle varie decisioni richiamate, la manifestazione della malattia da cui decorre la prescrizione si ha dal momento in cui questa emerga con segni e sintomi univoci, tali da rendere edotto l'assicurato della sua esistenza e della sua incidenza sull'attitudine Catalo lavorativa, ciò che normalmente avviene con la diagnosi medica la quale dia certezza non solo dell'eziologia professionale della malattia, ma anche del raggiungimento della misura minima indennizzabile. Riguardo alla fattispecie in esame il Tribunale osservava che prima dell'anno 1988, in cui era stata formulata, a seguito di approfonditi esami, la diagnosi definitiva di “eczema cronico al palmo delle mani di verosimile origine irritativa", nella precedente incertezza delle cause della malattia, che sembravano escludere il nesso causale, e tenuto conto dall'andamento altalenante della stessa, l'assicurato non poteva avere la certezza sull'origine professionale della malattia e del suo consolidamento, sicchè nessun rilievo poteva essere attribuito alla 3 presentazione della precedente denuncia di malattia professionale. Di conseguenza, non essendosi verificata la prescrizione triennale al momento della proposizione della domanda giudiziale avvenuta il 23 febbraio 1990, il Tribunale accoglieva la domanda a decorrere dal marzo 1988. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine l'INAIL propone ricorso fondandolo su un unico motivo. Il FA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché degli artt.2934 e 2935 C.C. anche in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n.116 Cataldr del 1969 e n.31 del 1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.; contraddittoria ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, vizi denunciabili ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., I'INAIL censura la sentenza impugnata per non aver fatto seguire le logiche e dovute conseguenze giuridiche da premesse corrette. Osserva il ricorrente che compito del Tribunale era quello di accertare quando si era determinata la circostanza oggettiva della emersione dell'affezione e se questa si era esteriorizzata con elementi propri e caratteristici tali da far acquisire al patrimonio patologico ed alla cultura personale dell'assicurato l'esistenza della malattia e da quel momento computare il termine triennale della speciale prescrizione prevista dall'art. 112 T.U.1124 del 1965; deduce che nel caso in esame la manifestazione della malattia,da intendersi in senso obiettivo e integrante il requisito della consapevolezza da parte dell'assicurato della certa esistenza della malattia stessa in senso professionale e della sua incidenza A sull'attitudine lavorativa, si era sicuramente verificata già nel 1981, nel momento in cui il FA aveva richiesto per la prima volta le prestazioni previdenziali. Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente riconosce che le premesse giuridiche su cui è fondata la sentenza del Tribunale sono corrette. E' pertanto sufficiente ricordare che costituisce giurisprudenza ormai consolidata che, al fine di stabilire il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per malattia professionale, occorre far riferimento alla conoscibilità del relativo evento che richiede la prova della consapevolezza da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del grado invalidante utile secondo la legge a Catald supportare la pretesa (Cass. 12 giugno 1998 n.5914; 20 marzo 1999 n.2631; 18 agosto 2000 n.10951). Tale conoscibilità, cui vien fatto specifico riferimento nella sentenza n.2886/ 1995 con la quale è stato fatto rinvio al Tribunale di Udine, è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale designato il quale, pur avendo accertato che l'assicurato già nel 1981 aveva raggiunto il grado minimo di inabilità indennizzabile, rileva che alla data indicata lo stesso non aveva ancora raggiunto la certezza dell'origine professionale della malattia e del suo definitivo consolidarsi in quanto gli era stato diagnosticato un possibile eczema da resine fenoliche, diagnosi che escludeva la natura professionale della malattia, atteso che era risultato che nella sua attività lavorativa il lavoratore non era venuto in contatto con tale tipo di sostanza;
solo nel 1988,a seguito di ricovero presso l'istituto di Medicina del Lavoro di Verona, veniva diagnosticato al lavoratore un "eczema cronico al palmo delle mani di ང 7 verosimile origine irritativa", diagnosi a seguito della quale il FA aveva presentato, in data 21 marzo 1988, denuncia di malattia professionale da "eczema al palmo della mano da contatto con guaina in resina sintetica dei cavi elettrici". Tenuto conto della non sicura diagnosi iniziale, il Tribunale ha ritenuto che, solo con i più approfonditi esami effettuati presso l'Ospedale di Verona, l'assicurato aveva potuto conseguire la consapevolezza di tutti e tre i requisiti richiesti e cioè dell'esistenza consolidata dei postumi invalidanti, del riferimento all'eziologia professionale e del raggiungimento della soglia invalidante. Tale valutazione di fatto non è censurabile in sede di legittimità in quanto sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Le ragioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto non verificata la prevista prescrizione triennale dell'azione si basano, dunque, su una corretta interpretazione della normativa, conforme a consolidata giurisprudenza, e su una valutazioni di fatto, sorretta da congrua motivazione: sicchè la sentenza impugnata non merita le censure rivoltele. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dell'INAIL soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10, S- (oltre euro 1500 per onorari. Così deciso il 29 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenzo Miles grazia Cataldi IL CANCELL Depositato Oggi, 6/15/02 IL CANCELLIERE