Ordinanza presidenziale 22 novembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10576 del 2022, proposto da BE Di IO, UR GI, RE EV, LI DA, BE OR e RO LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per accertare e dichiarare
la responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) delle intimate amministrazioni per non aver attivato la previdenza complementare per i lavoratori/pensionati dei Vigili del fuoco;
nonché per condannare
le anzidette amministrazioni: (i) ad avviare negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali preposte al fine di istituire la suddetta previdenza complementare (con la previsione dei relativi fondi necessari alla sua concretizzazione), eventualmente nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta ; (ii) al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. FA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso i ricorrenti, dipendenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, con sede di servizio nell’ambito della Regione Lazio, hanno agito per contestare il mancato riconoscimento della previdenza complementare.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni che, con memoria resa in prossimità dell'udienza, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
3. Il 2 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso.
4. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia ex art. 35, c. 2, lett. c), c.p.a., tenuto conto del rispetto delle formalità di cui all'art. 84, c.p.a. e della mancata opposizione della parte resistente.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della natura degli interessi sottoposti all’attenzione del decidente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
EN PP, Presidente FF
FA AR, Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AR | EN PP |
IL SEGRETARIO