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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent.n.129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. AI SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo iscritto al n. 67 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, in virtù Parte_2
1 di procura in atti, dall'Avv.to Carmine Di Risio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vasto, alla via Giambattista Vico, n.5;
RECLAMANTI
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso di primo CP_1
grado, dall'Avv.to Palo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza, alla via Giovanni XXIII, n.7.
RECLAMATO
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento - Reclamo avverso la sentenza n. 287/2025
del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per le reclamanti: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, accogliere il reclamo come proposto e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto dal lavoratore;
in via gradata, convertire il licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo con obbligo di pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento, intimato con lettre del 9
settembre 2021, con condanna del reclamato alla restituzione di quanto, eventualmente ricevuto, oltre accessori;
in subordine, adottare ogni altra diversa condanna rispetto a
2 quella di cui alla sentenza di primo grado, decurtando l'aliunde perceptum, con vittoria delle spese di lite”;
Per il reclamato: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16 febbraio 2022, in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t. proponeva opposizione avverso l'ordinanza del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza del 12 gennaio 2022 con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a con CP_1
lettera del 24 luglio 2018, con tutte le conseguenze di cui all'art.18 comma 4 della Legge
n.300/1970, chiedendo, previa revoca e/o annullamento totale dell'ordinanza impugnata,
dichiararsi la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento intimato con lettera del 24
luglio 2018, con conseguente integrale rigetto della domanda azionata dal lavoratore, in via gradata, chiedeva convertirsi il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustiticato motivo soggettico con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il tutto con vittoria delle spese.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, CP_1
, concludendo per il rigetto dell'opposizione come proposta dalla società datrice di
[...]
lavoro.
Con sentenza n.287/2025 del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, il giudice adito respingeva l'opposizione come proposta, confermando confermando l'ordinanza opposta, con
3 condanan della società al pagamento delle psese di lite, in favore del lavoratore, liquidate in complessivi euro 4.700,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Avverso tale sentenza, proponeva reclamo la in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 29 aprile 2025, con cui censurava la sentenza di primo grado, ribadendo come la condotta contestata a , CP_1
contrariamente all'assunto dei primo giudice, risultasse confermata dalle dichiarazione dei testi escussi, risultando così provato che il lavoratore in data 19 luglio 2018, durante il turno lavorativo, avesse eseguiti lavori sul proprio scooter, utilizzando la pistola pneumatica aziendale.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente della sezione lavoro fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato alla parte reclamata e questa si costituiva in giudizio, a sua volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile perchè tardivamente depositato.
La società reclamante non smentisce la circostanza che il reclamo è stato depositato in data 29
aprile 2025, precisando, però, così come rappresentato anche nell'istanza di rimessione in termini depositata il 6 maggio 2025, di aver depositato l'ultimo giorno utile del 28 aprile 2025,
ma, a causa dell'ora tarda e della conseguente chiusura dei canali bancari, il deposito era
4 avvenuto senza il prescritto pagamento del contributo unificato.
La Cancelleria il giorno successivo, il 29 aprile 2025, alle 8,45 rifiutava l'iscrizione a ruolo e,
quindi, la società effettuava il nuovo deposito, allegando la ricevuta relativa al pagamento del contributo unificato.
Come già anticipato nel decreto di questo Collegio del 19 maggio 2025, depositato il 20 maggio
2025, non era possibile autorizzare la rimessione in termini richiesta dal difensore delle società
reclamanti, con conseguente tardività del proposto reclamo, tenuto conto che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del reclamo ex art.1, comma 58 della Legge n.92/2012
decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo pec del difensore dell'odierne reclamanti, comunicazione avvenuta il 28 marzo 2025, come risulta dall'allegato 13) di cui alla memoria difensiva del lavoratore.
Con la Circolare del 24 marzo 2025 il Ministero della Giustizia ha precisato che l'art. 14,
comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede testualmente che “Fermi i casi di esenzione previsti
dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo
dovuto per legge” e non lascia alcun margine per ipotizzare che il mancato pagamento possa determinare una sospensione dell'iscrizione a ruolo, tanto più che non è previsto dalla legge alcun termine entro cui dovrebbe essere regolarizzato il pagamento omesso o effettuato per un importo inferiore a quello stabilito dalla norma in esame.
Lo stesso Dipartimento per l'innovazione tecnologica (rif. prot. DDSC 24/12/2024 n.9458.U),
in una nota indirizzata anche al Dipartimento per gli affari di giustizia in vista
5 dell'approvazione del d.d.l. Bilancio di previsione dello Stato 2025, ha precisato che
“attualmente tutti i depositi telematici – ormai da tempo obbligatori ex lege – degli atti
introduttivi da parte dei difensori, non prevedono ancora una forma di c.d. “accettazione
automatica” da parte dei sistemi medesimi. Sicché è sempre il cancelliere che è chiamato ad
accettare manualmente il deposito telematico effettuato tramite PEC dal difensore e,
successivamente, a curare l'iscrizione della causa sul ruolo generale, con la generazione
automatica del relativo numero di iscrizione;
con il risultato che, una volta verificato l'omesso
o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima prevista dal d.d.l. in
esame, sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della
causa sul ruolo generale, così di fatto impedendone la futura trattazione come voluto dalla
norma (…), senza che operi alcun automatismo nei sistemi informatici”.
Da quanto appena esposto discende che, tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett.
a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile.
Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato determina l'improcedibilità
dell'appello.
Il reclamo di cui si discute, depositato il 29 aprile 2025 ed accettato dalla Cancelleria stante l'avvenuto pagamento del contributo unificato è inammissibile perchè tardivo ex art.1, comma
58, della Legge n.92/2012, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 28
6 marzo 2025, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di reclamo vanno poste a carico delle società reclamanti, in solido tra loro e vanno liquidate come in dispositivo, valore indeterminabile complessità bassa,
scaglione medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n° 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025,
promosso da in persona del legale rappresentante p.t. e di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 287/2025 del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo come proposto;
2) Condanna parte reclamante al pagamento in favore del reclamato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte reclamante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quarter del DPR
n.115/2002.
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. AI Sabbato) ( dr. Roberto Spagnuolo)
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REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. AI SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo iscritto al n. 67 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, in virtù Parte_2
1 di procura in atti, dall'Avv.to Carmine Di Risio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vasto, alla via Giambattista Vico, n.5;
RECLAMANTI
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso di primo CP_1
grado, dall'Avv.to Palo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza, alla via Giovanni XXIII, n.7.
RECLAMATO
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento - Reclamo avverso la sentenza n. 287/2025
del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per le reclamanti: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, accogliere il reclamo come proposto e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto dal lavoratore;
in via gradata, convertire il licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo con obbligo di pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento, intimato con lettre del 9
settembre 2021, con condanna del reclamato alla restituzione di quanto, eventualmente ricevuto, oltre accessori;
in subordine, adottare ogni altra diversa condanna rispetto a
2 quella di cui alla sentenza di primo grado, decurtando l'aliunde perceptum, con vittoria delle spese di lite”;
Per il reclamato: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16 febbraio 2022, in Parte_3
persona del legale rappresentante p.t. proponeva opposizione avverso l'ordinanza del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza del 12 gennaio 2022 con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a con CP_1
lettera del 24 luglio 2018, con tutte le conseguenze di cui all'art.18 comma 4 della Legge
n.300/1970, chiedendo, previa revoca e/o annullamento totale dell'ordinanza impugnata,
dichiararsi la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento intimato con lettera del 24
luglio 2018, con conseguente integrale rigetto della domanda azionata dal lavoratore, in via gradata, chiedeva convertirsi il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustiticato motivo soggettico con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il tutto con vittoria delle spese.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, CP_1
, concludendo per il rigetto dell'opposizione come proposta dalla società datrice di
[...]
lavoro.
Con sentenza n.287/2025 del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, il giudice adito respingeva l'opposizione come proposta, confermando confermando l'ordinanza opposta, con
3 condanan della società al pagamento delle psese di lite, in favore del lavoratore, liquidate in complessivi euro 4.700,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Avverso tale sentenza, proponeva reclamo la in persona del legale Parte_3
rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 29 aprile 2025, con cui censurava la sentenza di primo grado, ribadendo come la condotta contestata a , CP_1
contrariamente all'assunto dei primo giudice, risultasse confermata dalle dichiarazione dei testi escussi, risultando così provato che il lavoratore in data 19 luglio 2018, durante il turno lavorativo, avesse eseguiti lavori sul proprio scooter, utilizzando la pistola pneumatica aziendale.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente della sezione lavoro fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato alla parte reclamata e questa si costituiva in giudizio, a sua volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., depositate le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile perchè tardivamente depositato.
La società reclamante non smentisce la circostanza che il reclamo è stato depositato in data 29
aprile 2025, precisando, però, così come rappresentato anche nell'istanza di rimessione in termini depositata il 6 maggio 2025, di aver depositato l'ultimo giorno utile del 28 aprile 2025,
ma, a causa dell'ora tarda e della conseguente chiusura dei canali bancari, il deposito era
4 avvenuto senza il prescritto pagamento del contributo unificato.
La Cancelleria il giorno successivo, il 29 aprile 2025, alle 8,45 rifiutava l'iscrizione a ruolo e,
quindi, la società effettuava il nuovo deposito, allegando la ricevuta relativa al pagamento del contributo unificato.
Come già anticipato nel decreto di questo Collegio del 19 maggio 2025, depositato il 20 maggio
2025, non era possibile autorizzare la rimessione in termini richiesta dal difensore delle società
reclamanti, con conseguente tardività del proposto reclamo, tenuto conto che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del reclamo ex art.1, comma 58 della Legge n.92/2012
decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo pec del difensore dell'odierne reclamanti, comunicazione avvenuta il 28 marzo 2025, come risulta dall'allegato 13) di cui alla memoria difensiva del lavoratore.
Con la Circolare del 24 marzo 2025 il Ministero della Giustizia ha precisato che l'art. 14,
comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede testualmente che “Fermi i casi di esenzione previsti
dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo
dovuto per legge” e non lascia alcun margine per ipotizzare che il mancato pagamento possa determinare una sospensione dell'iscrizione a ruolo, tanto più che non è previsto dalla legge alcun termine entro cui dovrebbe essere regolarizzato il pagamento omesso o effettuato per un importo inferiore a quello stabilito dalla norma in esame.
Lo stesso Dipartimento per l'innovazione tecnologica (rif. prot. DDSC 24/12/2024 n.9458.U),
in una nota indirizzata anche al Dipartimento per gli affari di giustizia in vista
5 dell'approvazione del d.d.l. Bilancio di previsione dello Stato 2025, ha precisato che
“attualmente tutti i depositi telematici – ormai da tempo obbligatori ex lege – degli atti
introduttivi da parte dei difensori, non prevedono ancora una forma di c.d. “accettazione
automatica” da parte dei sistemi medesimi. Sicché è sempre il cancelliere che è chiamato ad
accettare manualmente il deposito telematico effettuato tramite PEC dal difensore e,
successivamente, a curare l'iscrizione della causa sul ruolo generale, con la generazione
automatica del relativo numero di iscrizione;
con il risultato che, una volta verificato l'omesso
o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima prevista dal d.d.l. in
esame, sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della
causa sul ruolo generale, così di fatto impedendone la futura trattazione come voluto dalla
norma (…), senza che operi alcun automatismo nei sistemi informatici”.
Da quanto appena esposto discende che, tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett.
a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile.
Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato determina l'improcedibilità
dell'appello.
Il reclamo di cui si discute, depositato il 29 aprile 2025 ed accettato dalla Cancelleria stante l'avvenuto pagamento del contributo unificato è inammissibile perchè tardivo ex art.1, comma
58, della Legge n.92/2012, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 28
6 marzo 2025, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di reclamo vanno poste a carico delle società reclamanti, in solido tra loro e vanno liquidate come in dispositivo, valore indeterminabile complessità bassa,
scaglione medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n° 67 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025,
promosso da in persona del legale rappresentante p.t. e di Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 287/2025 del 25 marzo 2025, pubblicata il 28 marzo 2025, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo come proposto;
2) Condanna parte reclamante al pagamento in favore del reclamato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte reclamante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quarter del DPR
n.115/2002.
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. AI Sabbato) ( dr. Roberto Spagnuolo)
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