Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
In tema di spese relative a sequestro penale, qualora il procedimento si sia concluso con decreto di archiviazione, il "magistrato che procede", al quale, ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia, è attribuita la competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal custode delle cose sequestrate, va individuato nel giudice per le indagini preliminari e non nel P.M. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato, qualificandola come abnorme, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta la trasmissione al P.M., per competenza, della richiesta di liquidazione del compenso).
Commentario • 1
- 1. Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentariGiuseppe Cuzzocrea · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 27915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27915 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/04/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 755
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 044850/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
1) DITTA "TRUCH CARS" DI SORRENTINO;
avverso ORDINANZA del 02/10/2004 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
In data 2/10/2004 il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, decidendo sulla istanza di liquidazione delle spese relative alla custodia ed alla conservazione di un veicolo sequestrato presentata dalla Truch Cars srl di Sorrentino Claudia, disponeva l'invio della stessa al Pubblico Ministero, ritenendo la competenza di questo a provvedere. Proponeva ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica di Civitavecchia deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. art. 168 D.P.R. 115 del 2002 nonché l'abnormità del provvedimento adottato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Risulta dagli atti che il G.I.P. in data 6/7/2004 ha disposto per mancata identificazione dei responsabili l'archiviazione del procedimento, nel cui ambito è stata poi presentata l'istanza di liquidazione dell'indennità di custodia, e ha ordinato il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto, con spese a carico dell'Erario. In data 14/9/2004 è stata depositata dal custode presso la Procura della Repubblica l'istanza detta che è stata trasmessa al G.I.P. per le determinazioni di competenza. L'intervenuta definizione del procedimento con il decreto di archiviazione dimostra l'infondatezza dell'assunto del P.M. secondo cui la competenza spetterebbe al P.M. in applicazione degli stessi criteri attributivi della competenza nella fase delle indagini preliminari di cui all'art. 263 co. 4 e 5 C.P.P. Con il provvedimento di archiviazione del G.I.P. è venuta definitivamente meno la competenza del P.M., chiamato a provvedere sulla restituzione delle cose sequestrate ex art. 263 co. 4 C.P.P. solo nella fase delle indagini preliminari la cui chiusura è avvenuta con la richiesta di archiviazione, poi accolta. Le disposizioni adottate dal G.I.P. sul corpo del reato, restituito all'avente diritto previo dissequestro, evidenziano poi che debba essere quest'ultimo che ha emesso il relativo provvedimento di restituzione a decidere sull'istanza, alla luce del disposto dell'art. 168 D.P.R. 115/2002 che attribuisce la competenza ai fini della liquidazione delle indennità di custodia al magistrato che procede. Questo va individuato nel GIP che ha emesso il provvedimento conclusivo e, quindi, ha assunto una deliberazione che estende la competenza a provvedere, oltre che sull'istanza di restituzione di cose sequestrate in qualsiasi momento distinto dalla fase delle indagini preliminari, anche su quella di liquidazione delle spese di custodia dello stesso bene sulla cui restituzione il G.I.P. è chiamato a decidere. Poiché il provvedimento con cui il G.I.P. ha disposto la trasmissione per competenza al P.M. della domanda del custode giudiziario intesa ad ottenere la liquidazione della relativa indennità di custodia è abnorme per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005