Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 27915
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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Massime1

In tema di spese relative a sequestro penale, qualora il procedimento si sia concluso con decreto di archiviazione, il "magistrato che procede", al quale, ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia, è attribuita la competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal custode delle cose sequestrate, va individuato nel giudice per le indagini preliminari e non nel P.M. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato, qualificandola come abnorme, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta la trasmissione al P.M., per competenza, della richiesta di liquidazione del compenso).

Commentario1

  • 1Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari
    Giuseppe Cuzzocrea · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 27915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27915
Data del deposito : 13 aprile 2005

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