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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13514 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, NEL SENSO DEL RIGETTO DEL RICORSO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13514 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ES RA avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a fattispecie in materia di usura e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in ordine ai quali è stata assolta in primo grado con statuizione confermata in appello con sentenza irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ES RA, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con esso si deducono violazione di legge e vizia motivazionale per aver la Corte territoriale reso motivazione apparente e comunque lacunosa in merito alla ritenuta condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, in assenza, peraltro, di un accertamento di essa autonomo e sorretto dalle regole di giudizio proprie del procedimento in esame. 3. Ha concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura, che peraltro non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, anche al netto del tentativo della ricorrente di sostituire a quelle del giudice della riparazione proprie valutazioni degli elementi emergenti delle sentenze assolutorie. 2. in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'auto -ità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedinnentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dal''indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità cori il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260:397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, 3 Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente la condotta della richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argonnentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. L'ordinanza impugnata muove dagli elementi sottesi all'ordinanza cautelare emessa anche a carico della richiedente e accerta, per poi valutarla come sinergica rispetto al detto intervento dell'autorità, la condotta extraprocedinnentale gravemente colposa della stessa in considerazione dei fatti emersi e comunque non esclusi dalla sentenza assolutoria, fondatasi, quest'ultima, non sull'accertamento dell'insussistenza della condotta ostativa di seguito evidenziata ma sulla ritenuta non attendibilità delle indicate vittime delle fattispecie di usura, in realtà operanti con taluni indagati per la realizzazione di illeciti tributari. Si evidenzia, in particolare, quale condotta caratterizzata perlomeno da colpa grave, la disponibilità da parte della richiedente di diversi conti correnti tramite i quali sono stati movimentati dalla stessa e dal proprio marito (coindagato/coimputato), cui i conti sono stati messi a disposizione dalla ricorrente, somme di denaro rilevanti e non in linea con le disponibilità economiche dei coniugi, in un caso anche per oltre 500.000,00 euro. Trattasi di somme, ritenute di provenienza e causalLinc:ertél - e le cui movimentazioni hanno evidenziato collegamenti proprio con le dette indicate vittime di usura (talune peraltro intrattenenti rapporti illeciti con il marito di RA nella disponibilità dei conti correnti). 4 FUNZ!OW MARIO 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023
lette le conclusioni del PG, NEL SENSO DEL RIGETTO DEL RICORSO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13514 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ES RA avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a fattispecie in materia di usura e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in ordine ai quali è stata assolta in primo grado con statuizione confermata in appello con sentenza irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ES RA, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con esso si deducono violazione di legge e vizia motivazionale per aver la Corte territoriale reso motivazione apparente e comunque lacunosa in merito alla ritenuta condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, in assenza, peraltro, di un accertamento di essa autonomo e sorretto dalle regole di giudizio proprie del procedimento in esame. 3. Ha concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura, che peraltro non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, anche al netto del tentativo della ricorrente di sostituire a quelle del giudice della riparazione proprie valutazioni degli elementi emergenti delle sentenze assolutorie. 2. in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'auto -ità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedinnentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dal''indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità cori il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260:397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, 3 Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente la condotta della richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argonnentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. L'ordinanza impugnata muove dagli elementi sottesi all'ordinanza cautelare emessa anche a carico della richiedente e accerta, per poi valutarla come sinergica rispetto al detto intervento dell'autorità, la condotta extraprocedinnentale gravemente colposa della stessa in considerazione dei fatti emersi e comunque non esclusi dalla sentenza assolutoria, fondatasi, quest'ultima, non sull'accertamento dell'insussistenza della condotta ostativa di seguito evidenziata ma sulla ritenuta non attendibilità delle indicate vittime delle fattispecie di usura, in realtà operanti con taluni indagati per la realizzazione di illeciti tributari. Si evidenzia, in particolare, quale condotta caratterizzata perlomeno da colpa grave, la disponibilità da parte della richiedente di diversi conti correnti tramite i quali sono stati movimentati dalla stessa e dal proprio marito (coindagato/coimputato), cui i conti sono stati messi a disposizione dalla ricorrente, somme di denaro rilevanti e non in linea con le disponibilità economiche dei coniugi, in un caso anche per oltre 500.000,00 euro. Trattasi di somme, ritenute di provenienza e causalLinc:ertél - e le cui movimentazioni hanno evidenziato collegamenti proprio con le dette indicate vittime di usura (talune peraltro intrattenenti rapporti illeciti con il marito di RA nella disponibilità dei conti correnti). 4 FUNZ!OW MARIO 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023