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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 9 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI DA sono comparsi l'avv. Cinzia Luperto per la parte attrice, l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Ivan Capaldo per il , l'avv. Parte_1
IA ET NI in sostituzione dell'avv. Leonardo Ricci per la parte convenuta soci e per e in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 proprio, l' esiano in v o Cesareo per l'assicurazione Lloyd's e l'avv. Piermaria Sciullo in sostituzione dell'avv. Paolo Gelli per HDI Assicurazioni spa.
L'Avv. Luperto, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Bruno, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Mesiano, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Donti, per la parte convenuta , precisa le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Sciullo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria memoria conclusionale.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1146 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) ed Parte_3 C.F._1 Parte_4 omicili
[...] C.F._2 vv. Ci erbo alla Piazza dei Caduti n. 16, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) ità C.F._4 della (P.I. Controparte_3 rdo P.IVA_1 rbo alla Via della Ferrovia n. 40, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_2 icilia dio dell'avv. Ivan Capaldo, sito in Cassino (FR) alla via Riccardo Da San Germano n. 58, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elet iciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, sito in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_4 ivam presso lo studio dell'avv. Monica Mesiano, sito in Civitavecchia al viale G. Matteotti n. 19, ma rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Romano Cesareo;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_3 onvenivano in giudizio i Parte_4 Parte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_1 qualità di soci amministratori della Controparte_3
e HDI ASSI
[...]
in qualità di dipendente della società F.lli Parte_3 AV snc di e era impegnato Controparte_1 Controparte_2 nell'attività di sfalcio dell'erba nelle banchine della carreggiata della S.P. SE (appaltata dal ), allorquando, alle 9,30 Parte_1 circa, rice agricola lungo la Controparte_1 carreg à della banchina e tenendo il decespugliatore sbracciato oltre il guard-rail lo aveva colpito violentemente alla testa;
-che veniva trasportato in elisoccorso presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove veniva ricoverato con la diagnosi di “trauma cranico commotivo, frattura progresso trasverso, istmo apofisi art. inf, sin di c7, ipodensità IV e VI segmento, FLL cuoio capelluto, frattura alveolare superiore”; -che la responsabilità per gli eventi era da ascrivere a per non Controparte_1 avere prestato la dovuta attenzione, per non ccio del decespugliatore idraulico dentro la sagoma della trattrice e per non aver avuto, all'epoca dei fatti, l'attestato di abilitazione per la conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote;
-che a carico di era in corso un Controparte_1 procedimento penale “perché, in qualità gale della F.lli AV snc per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e viola- zione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – artt. 20,71 e 73 D.L.vo 81/2008, reati per i quali si è proceduto separatamente - ed in particolare ponendosi alla guida di una trattrice agricola con decespugliatore idraulico in assenza di abilitazione alla conduzione, omettendo di utilizzare detta attrezzatura correttamente e di verificare, prima di spostare la trattrice, che nel raggio di azione del braccio del decespugliatore non vi fossero lavoratori – o di ritirare detto braccio prima dello spostamento -, omettendo altresì di adottare misure organizzative volte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività dell'attrezzatura suddetta, cagionava a , colpito dal Parte_3 braccio del decespugliatore in movimento alla testa, lesioni alle quali conseguiva uno stato di malattia superiore a 40 gg” (gg. ; -che doveva ritenersi CP_5 responsabile anche il n quanto l'infortunio si Parte_1 era verificato durante getto di appalto da parte di quest'ultimo e questo non aveva adempiuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma 8, D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; -che a seguito dell'infortunio aveva ottenuto da parte dell' il riconoscimento di una rendita Parte_3 CP_6 ri ad euro 215.334,95; -ch guito di visita presso il proprio medico di fiducia la menomazione dell'integrità psicofisica riportata era risultata non inferiore al 70%, e che doveva essere riconosciuto anche il danno da lesione del rapporto parentale subito da moglie del Parte_4
Parte_3
a delle considerazioni che precedono, concludevano nel seguente modo: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso al signor Parte_3
in data 9.4.2015 in si è verificato per
[...] Parte_1 nza ed imperizia del nella conduzione della Controparte_1 trattrice agricola tg. BM608C, nonch le norme a tutela della sicurezza sul lavoro da parte della società datrice Parte_5 [...]
e per l'effett Controparte_3
, la società Controparte_1 Controparte_2 [...] ssicurazio Controparte_3 legale rappresentante p.t., ed il , in persona del Parte_1 sindaco pro-tempore, in solido tr itolo a risarcire il danno subito dal signor , così come descritto in narrativa;
Parte_3 danno che si quantifica nella somma complessiva di € 424.025,05 a titolo di danno biologico differenziale, oltre ad € 7.224,31 per spese, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito di una espletanda CTU medico legale. Voglia altresì condannare, il signor CP_1
, il signor , la società
[...] Controparte_2 Controparte_3
nonché la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale
[...]
d il , in persona del sindaco Parte_1 pro-tempore, in solido tr itolo a risarcire il danno subito dalla signora per le ragioni tutte dedotte in narrativa;
Parte_4 danno che si quantifica in € 300.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche all'esito della espletanda CTU medico-legale”.
2.Si costituiva in giudizio il chiedendo la Parte_1 sospensione del processo ci eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto fatto valere da Parte_4
[...]
o chiedendo il rigetto delle domande e, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia LLOYD'S.
3.Si costituivano in giudizio e in Controparte_1 Controparte_2 proprio ed in qualità di soci
[...]
contestando le domande sia nell'an che Controparte_3
di legittimazione attiva di Parte_4
e la prescrizione del diritto fatto valere.
[...] no, in ogni caso, la condanna di HDI ASSICURAZIONI SPA alla manleva in ipotesi di condanna.
4.Si costituiva in giudizio HDI ASSICURAZIONI SPA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché assicuratrice della sola responsabilità da circolazione stradale del mezzo coinvolto e, di conseguenza, estranea al rapporto di lavoro e non suscettibile, nel caso di specie, di essere chiamata tramite azione diretta dal danneggiato. Contestava poi le domande sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il rigetto.
5.Si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_4 scorretta scelta del rito e c civile ai sensi dell'art. 75 co. 3 cpp. Nel merito contestava tanto le domande principali che la domanda di garanzia.
6.In seguito al mutamento del rito, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, interrogatorio formale e di CTU medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
7.Relativamente alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti va osservato quanto segue. La sospensione del giudizio ex art. 75 comma 3 c.p.p. – come già rilevato all'udienza del 27.10.2025 – è priva dei presupposti, stante il principio della Suprema Corte secondo cui “La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento” (Cass. Civ. n. 9066/2020). Allo stesso modo infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., poiché – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto – non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che gli attori hanno promosso una domanda di risarcimento del danno fondata sull'asserita esclusiva responsabilità del sinistro in capo a evidenza Controparte_1 ulteriormente confermata dalle puntuali difese svolte dai convenuti. In ultimo, deve osservarsi che anche l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da deve essere respinta, in ragione della previsione Parte_4 di cui all' o il quale “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Nel caso in esame, gli eventi sono ascrivibili alla fattispecie delle lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. – per cui è imputato in Controparte_1 autonomo procedimento penale – e, di conseguenza, il termine prescrizionale deve essere individuato in sei anni dal fatto (non decorsi al momento dell'istaurazione del giudizio). Non vi è, poi, dubbio circa l'applicazione dell'esposta disciplina anche a favore dell'attrice, in quanto, sul punto, la Suprema Corte è nel senso che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. Civ. Ord. n. 16481 del 05/07/2017).
8.Muovendo al merito, va in primo luogo riconosciuta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. di il quale si è posto – su strada pubblica Controparte_1
– alla guida di ola ( tg. BM608C) con CP_7 decespugliatore idraulico estensibile senza essere in possesso del necessario attestato di abilitazione (patente conseguita solo in seguito al sinistro) e non prestando la dovuta attenzione nella manovra ha colpito l'operario
[...] con il braccio idraulico, il quale, in violazione del manuale Parte_3
era stato ritratto prima di iniziare ogni spostamento. La riconducibilità dell'illecito alla disciplina del sinistro stradale è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass. Ord. n. 1812 del 25/01/2025). Allo stesso modo pacifica appare la responsabilità di il quale Controparte_1 ha evidentemente condotto il mezzo – oltre che se stando la dovuta cautela ed andando a colpire l'attore. Tutti i testimoni escussi sul punto sono stati concordi nella ricostruzione della dinamica narrata dall'attore, pur avendo dichiarato tutti –compresi i due fratelli di non ricordare il momento preciso dell'impatto. Parte_6
Particolarmente utile appare la testimonianza di , all'epoca Testimone_1 tecnico della prevenzione ed ufficiale di PG della A tervenuto nell'immediatezza nei luoghi di causa, il quale ha dichiarato che “Dalla ricostruzione che ho fatto, ascoltando a sommarie informazioni i testimoni, è emerso che stava guidando una trattrice agricola Johnn Deere, mod. CP_1
6100 MC, tg con applicato un decespugliatore con braccio estensibile e nello spostarsi ha colpito il che si trovava sulla traiettoria del braccio Parte_3 esteso. Per come mi è stato nico che lo ha visto nel momento in cui l'ha colpito è stato il fratello , per come mi ha detto lui stesso (…) Controparte_2 che il trattore aveva il braccio esteso me lo ha riferito Credo Controparte_2 di ricordare che anche lo stesso ato a Controparte_1 spontanee dichiarazioni” ed anc e alla domanda circa l'inconsapevolezza dell'impatto in capo a , ha affermato “me Controparte_1 lo ha riferito lui, e anche il fratello me lo ha riferito, che lo vedeva continuare e quindi gli strillava da lontano per farlo fermare”. Tanto premesso deve essere riconosciuta la responsabilità solidale tra in veste di conducente e di Controparte_1 Controparte_3 CP_1 quale proprietaria del mezzo, nonché di
[...] Controparte_2 Parte_7
e quali soci illimitatamente responsabili
[...] Controparte_2 ndano anche la sussistenza della responsabilità di e ai sensi dell'art. 2087 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
c.c., e di e quali soci illimitatamente responsabili, CP_1 Controparte_2 avendo to trattrice agricola con decespugliatore idraulico in assenza di abilitazione alla conduzione, omettendo la vigilanza sul corretto utilizzo di tali attrezzature, nonché di adottare misure organizzative volte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività dell'attrezzatura suddetta. Anche laddove si voglia accogliere la dinamica secondo cui Controparte_1 provenisse da altro cantiere poco distante con direzione magazzino, infatti, la circostanza che a bordo senza Controparte_1 regolare patente della trattrice agricola, trato all'interno del cantiere ove erano a lavoro gli operai della società convenuta, tra cui fa in ogni caso insorgere una situazione di pericolo per i Parte_3 dipendenti sulla quale la società datrice di lavoro, per la quale erano presenti entrambi gli amministratori legali (uno a bordo proprio della trattrice), doveva vigilare ed intervenire per la tutela degli operai.
[...
9.Relativamente all'invocata corresponsabilità del Parte_1
per aver omesso agli obblighi di verifica imposti dall'art. 90 comma 9 Pt_1
del D. Lgs. 81/2008 va osservato che la richiamata norma recita che “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico- professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”. Ai sensi del citato art. 90, comma 9, lett. a), queste disposizioni incontrano una deroga "nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allegato Xl". Anche in questi casi, la verifica dell'idoneità tecnico professionale di chi riceve l'appalto deve essere compiuta, ma è sufficiente che l'impresa o l'artigiano incaricato dei lavori presentino al committente "il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato" oltre al "documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII". Questa disposizione, facendo rinvio all'allegato XVII, richiede, oltre alla iscrizione alla Camera di commercio, anche una verifica, almeno documentale. Il documento di valutazione rischi contiene, infatti, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e quindi consente al committente di effettuare una valutazione sull'adeguatezza dell'impresa a cui affidare i lavori anche sotto il profilo della sicurezza. La funzione dell'art. 90 D.Lgs 81/2008 appare in effetti strettamente correlata alla soddisfazione delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'indicazione di una soglia minima di verifica documentale da eseguirsi anche in ipotesi di cantieri con minima presenza giornaliera di addetti (cantieri c.d. “sotto soglia”). Il controllo da esercitarsi sulla scorta della esibizione di tale documentazione è strettamente collegato alla realizzazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ove così non fosse, non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore ha imposto il trasferimento di una tale mole di informazioni dal datore di lavoro al committente (Cass. pen., sez. IV, 09/02/2016, n 23171). L'art. 90, comma 9, lett. a) D.Lgs. n. 81/08 impone ai committenti particolare diligenza nella scelta dei soggetti ai quali appaltare lavori e indica, quale cautela minima obbligatoria, proprio quella di verificare l'iscrizione alla C.C.I. A., nonché la verifica (eventualmente anche mediante autocertificazione) della disponibilità di attrezzature adeguate a fini di prevenzione e, quando ciò non avviene, il committente assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza. L'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/08, infatti, vieta di affidare l'esecuzione di opere a soggetti, se gli stessi non sono in grado di documentare nelle forme di legge la possibilità di eseguire quelle opere in condizioni di sicurezza e in questo senso deve essere interpretata la verifica della idoneità tecnico- professionale che il legislatore richiede al committente. In altri termini, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/07/2025) 28/07/2025, n. 27685; Cass. Pen. Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020). I requisiti tecnico-professionali dell'impresa sono consistenti non solo nell'iscrizione alla Camera di Commercio ma anche nella regolarità dell'assunzione degli operai impiegati, nell'adozione dei dispositivi antinfortunistici e nella predisposizione dei documenti legalmente prescritti quali il DVR. Conseguentemente, la scelta di un'impresa, senza verificare la sua idoneità, equivale a un'ingerenza nei lavori che fa assumere al committente una posizione di garanzia, dato che può determinare il loro svolgimento in condizioni di insicurezza. L'orientamento della Suprema Corte, infatti, è nel senso che il committente che affidi in appalto lavori, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, art. 14, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Cass. pen., sent. n.21072/2022; Cass. Pen., sez. IV, 21/04/2021, n. 26335; Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/12/2024) 19/12/2024, n. 46718). Valutazioni, accertamenti e controlli che non sono stati posti in essere dal con l'acquisizione dell'autocertificazione in Pt_1 Parte_1 redisposizione del documento di valutazione rischi. Se tale informativa documentale non avviene, l'obbligo di verifica in questione non può considerarsi soddisfatto. E' evidente che se questa norma fosse stata rispettata la società non avrebbe potuto ricevere l'incarico e l'evento non si sarebbe verificato.
10.L'azione di garanzia proposta dal nei Parte_1 confronti della propria assicurazione Llo 952 c.c. secondo cui “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. L'assicurazione ha fatto menzione che il Comune di aveva Parte_1 ricevuto già in data 23.08.2016 una lettera con ggiato chiedeva, oltre che al datore di lavoro, anche al Comune il risarcimento di tutti i danni in conseguenza del sinistro, in particolare richiamando la costituzione di parte civile nel processo penale nella quale si dava atto, a pagina 4, dell'invio della richiesta risarcitoria. L'assicurazione ha poi dedotto che la prima comunicazione ricevuta del sinistro è avvenuta con la chiamata in causa nel giudizio, avvenuta in data 6.10.2021. A fronte dell'eccezione di prescrizione promossa dall'assicurazione, è rimasto privo di contestazione la circostanza che il abbia ricevuto la richiesta Pt_1 risarcitoria dal danneggiato già in data 23.08.2016, sicché tale circostanza deve ritenersi dimostrata e provata in virtù del principio di non contestazione. Viceversa, ha contestato, ma non ha provato, di avere inviato l'informativa della suddetta richiesta risarcitoria all'assicurazione. Onere della prova che trattandosi di atto interruttivo era in capo al Pt_1
In conclusione, la domanda di manle svolta verso Pt_1
l'assicurazione Lloyd's va respinta per l'intervenuta p e.
11.Nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 25/06/2025) 09/07/2025, n. 18813).
12.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 39 anni, Parte_3 secondo la CTU, immune da i ritiene di aderire, sono da quantificare (esiti permanenti da “− Grave trauma cranico commotivo con ampia ferita lacero-contusa frontoparietale destra. Frattura parietale destra. − Grave trauma facciale con frattura lineare del versante antero-mediale del palato osseo ed avulsione parziale degli elementi dentari centrali del mascellare (11,12,21,22). − Trauma cervicale con frattura sostanzialmente composta del processo trasverso dx e dell'istmo ed apofisi articolare inferiore sn di C7 e avvallamento somatico di D1”), nella misura di 34 punti percentuali. L'invalidità permanente complessiva va calcolata applicando i consolidati criteri medico-legali, ossia il criterio c.d. salomonico per le malattie concorrenti e la formula riduzionistica (cd formula di Balthazard) per la valutazione dell'invalidità complessiva per esiti coesistenti (v. D.M. 5 febbraio 1992, il quale com'è noto integra il D.Lgs. n. 509 del 1988 ed è vincolante per il giudice: cfr. Cass. n. 22953 del 2016). La formula riduzionistica opera mediante la seguente formula espressa in decimali (IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. La formula invece, calcola la percentuale complessiva con la Parte_8 media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale. Nel caso di specie, quindi, va applicata la formula riduzionistica sulle percentuali dei singoli esiti permanenti (coesistenti) indicati nella ctu, con un risultato del 34% (in luogo della mera sommatoria aritmetica tra le percentuali del 40% e di quella indicata in ctu del 30%). Non vanno, invece, riviste le percentuali assegnate dal ctu ai singoli postumi permanenti. Il ctu ha, infatti, condivisibilmente affermato in ordine al disturbo post traumatico da stress cronico che “La valutazione minima è giustificata proprio dalla preponderanza della sindrome organica encefalo-vestibolare che rappresenta a tutt'oggi la sequela di maggiore gravità (con ulteriore valutazione del 12%)” e che “Il nesso di causalità è spiegato molto bene dallo specialista psichiatra che lo ha sottoposto a visita: − 23/9/2016. V. Psichiatrica.
“…Disturbo depressivo di tipo reattivo di grado grave associato a Disturbo post- traumatico da stress…Il soggettivo divario tra l'attuale condizione medica e lo stato precedente al politrauma occorsogli sono motivo della sintomatologia sopramenzionata”. Quanto alla percentuale del 12% ascritta alla sintomatologia vertiginosa, il ctu ha precisamente replicato che “Il valore del 12% da me assegnato nasce dal fatto che la sintomatologia attuale è leggermente più grave, con la presenza di impaccio motorio e difficoltà nella deambulazione”. Quanto ai postumi patiti alla sfera sessuale il ctu nulla ha riscontrato e anche il ctp di parte attrice nulla ha dedotto ed osservato nel corso delle operazioni peritali e in fase di presentazione delle proprie osservazioni. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 226.628,00 (euro 151.086,00 componente dinamico relazionale + euro 75.542,00 componente morale). Nel caso di specie, infatti, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono state allegate con la citazione circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 60 giorni vanno riconosciuti euro 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per 30 giorni vanno riconosciuti euro 2.587,50, a titolo di ITP al 50% per 60 giorni vanno riconosciuti euro 3.450,00 e a titolo di ITP al 25% per 60 giorni vanno riconosciuti euro 2.070,00 per un totale di euro 15.007,50. Vanno poi aggiunte le spese mediche per euro 7.246,51 oltre le spese future per euro 3.000,00.
13.In relazione alla decurtazione delle somme indicate dall' per la CP_6 posizione di deve essere richiamato il olidato Parte_3 orientamento ondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicchè dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore CP_6 capitale della quota di essa destinata a ristorare, del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/06/2021, n. 17967; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/05/2020, n. 9083; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2019, n. 10230; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015; Corte d'Appello Torino, 15/05/2019; Tribunale Lecce Sent., 29/09/2020). Dall'elenco riportato dall' si rinvengono somme erogate CP_6 corrispondenti a poste di natura patrimo non richieste o riconosciute nel presente giudizio. Va detratto, quindi, il solo importo a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 148.613,42 (ossia euro 112.316,84 + euro 36.296,58) riconosciuto dall' a quale infortunio in itinere. In definitiva, infatti, CP_6 Parte_3 la s al valore capitale della rendita maggiorato di quello dei ratei già erogati di essa, ossia appunto euro 112.316,84 + euro 36.296,58. L'importo di euro 148.613,42 andrà ad essere detratto integralmente alla somma di euro 226.628,00, con il residuo di euro 78.015,00, al quale va detratto ancora l'importo di euro 21.000,00 già versato in acconto da HDI Assicurazioni spa in acconto, con il residuo finale a tale titolo dovuto di euro 57.015,00. Va, poi, aggiunto l'importo per danno biologico temporaneo di euro 15.007,50 oltre le spese mediche di euro 7.246,51 e quelle future di euro 3.000,00.
14.Con ulteriore domanda è stato richiesto l'accertamento del danno non patrimoniale subito dalla moglie n conseguenza delle gravi Parte_4 lesioni subite dal marito. In tema di danno parentale per lesione del congiunto l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “sia affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute” puntualizzando inoltre che “non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (cfr Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 ed anche Cass. Civ. n. 1752/2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 02/07/2025) 12/09/2025, n. 25113). Il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi (cfr anche Cass. Civ. sez. 3, 31 gennaio 2019 n. 2788). Tale danno non può però considerarsi in re ipsa e, pertanto, la parte che deduca di averlo subito deve provare - anche per via presuntiva - che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, il quale si concretizza in una condizione di “patema d'animo e sconvolgimento delle abitudini di vita” e non è accertabile con metodi scientifici, ma può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, avuto in particolare riguardo al rapporto di stretta parentela e alle caratteristiche del danno subito dal prossimo congiunto. Premesso che lo stretto rapporto affettivo è emerso evidente dalle prove documentali dalle quali si evince che al momento del fatto gli attori erano da molti anni conviventi (dal 2009) e poco più di un anno dopo hanno contratto matrimonio, quest'ultima circostanza a dimostrazione della stabile convivenza già al momento del sinistro fondata proprio su una progettazione di vita famigliare comune, basata su reciproco sostegno e solidarietà affettiva. Non appare, però, sussistere e dimostrato un rilevante e duraturo sconvolgimento delle abitudini di vita e del rapporto parentale, considerando che la ctu ha evidenziato che verte in una condizione di Parte_3 autosufficienza. Diversamente, invece, deve essere riconosciuto il danno parentale per lesione del congiunto in termini di pregiudizio e sofferenza morale provocata dalla evidente paura, ansia, la pena e il senso di incertezza delle sorti del proprio convivente more uxorio (e poco più di un anno dopo divenuto marito) necessariamente provate dal momento della notizia del sinistro, avendo interessato le lesioni anche il capo dell'uomo ed avendo ingenerato un pericoloso ed inquietante stato di incoscienza con il rischio connesso della perdita della vita. Patimento d'animo dell'attrice successivamente protrattosi e mantenuto in considerazione dei gravi esiti permanenti ancora oggi riportati dal marito, in termini di deficit di deambulazione, di danno estetico, di compromissione della sua integrità psichica. La Suprema Corte ha specificato che nella liquidazione di tale danno “il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma”. Facendo applicazione delle Tabelle di Roma sono da riconoscere 32 punti a (ossia 20 + 7 + 5). Tenuto conto del danno biologico Parte_4 permanente del 30% in capo al danneggiato primario e applicando la formula prevista dalle richiamate Tabelle (tenuto conto della sola prima componente del punto per il danno morale senza la seconda componente del punto in quanto relativa al profilo dinamico relazionale escluso per le ragioni appena esposte, nonché tenuto conto del coefficiente “1” relativo alla posizione di coniuge per i quali sussiste il riconoscimento del danno) per Parte_4
(32 x 1 x 3.000 x 34%) spettano euro 32.640,00.
[...]
15.In conclusione, in favore di vanno condannati in solido Parte_3 al risarcimento del danno 1) la Controparte_3
quale datore di lavoro
[...] ei anche i soci e illimitatamente Controparte_1 Controparte_2 responsabili, 2) cente, Controparte_1 [...]
anche ai sensi dell'art. 2054 Controparte_3 Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_2 illimitatamente responsabili, nonché p 144 cod ass., quale assicurazione del veicolo per la rca, 3) il
[...]
in violazione degli obblighi di cui all'art. 90 comma 9 lett. Parte_1
008: -il danno non patrimoniale pari ad euro 72.022,00 (ossia euro 78.015,00 + euro 15.007,50 – euro 21.000,00 già versato a titolo di acconto da HDI Assicurazioni spa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 7.246,51 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese future pari ad euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo. Invece, in favore di vanno condannati in solido al Parte_4 risarcimento del danno 1) la Controparte_3
quale datore di lavo
[...]
e illimitatamente responsabili, 2) Controparte_1 Controparte_2
e cente, Controparte_1 [...]
anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., e con lei anche i Controparte_3
responsabili, Controparte_1 Parte_9 nonc oni ass., quale assicurazione del veicolo per la rca, 3) il ai sensi Parte_1 dell'art. 2043 c.c.:
-il danno non patrimoniale pari ad euro 32.640,00. Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va accolta la domanda di manleva svolta da Controparte_3
nonché di e in proprio
[...] Controparte_1 Controparte_2
DI Assicu t dannati a pagare agli attori ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Va respinta, invece, la domanda di manleva del svolta nei confronti di Pt_1
Lloyd' . Controparte_4
16.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della somma riconosciuta con la sentenza. Le spese di ctu vanno poste a carico di tutte le parti costituite in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro, ad eccezione di Controparte_4
[...]
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda e DICHIARA la responsabilità dei convenuti in ragione dei titoli di cui in motivazione e CONDANNA in solido Controparte_3 nonché
[...] Controparte_3 Controparte_2
HDI ASSICURAZIONI SPA e il Controparte_1 Parte_1 per le rispettive causali di
[...]
in favore di 1) del danno non Parte_3 patrimoniale pari ad euro 72 ivalutazione come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 7.246,51, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) del danno patrimoniale per le spese future pari ad euro 3.000,00 oltre interessi come da motivazione;
-CONDANNA, altresì, in solido Controparte_3 nonché
[...] Controparte_2 Controparte_1
A e il Parte_1 le rispettive causali di cui n favore di 1) del danno non patrimoniale pari ad euro 32.640,00, Parte_4 zione come da motivazione;
-RIGETTA la domanda di manleva del nei Parte_1 confronti di;
Controparte_4
-CONDANNA Controparte_3 nonché Controparte_2 Controparte_1
e il al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite da liqui Parte_3 Parte_4 es i cui euro 545,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-CONDANNA il al pagamento in favore di Parte_1
i lite da liquidarsi nella Controparte_4 somma di euro 7.100,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA HDI ASSICURAZIONI SPA a manlevare e tenere indenne nonché Controparte_3 er tutto quanto saranno tenuti a Controparte_2 Controparte_1
all'art. 2054 c.c., in favore di e di in ragione dei capi del Parte_3 Parte_4
(iv );
-PONE le spese di ctu a carico di tutte le parti costituite in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro, ad eccezione di Controparte_4
[..
.
Si comunichi.
Il giudice
NI DA
All'udienza del giorno 9 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. NI DA sono comparsi l'avv. Cinzia Luperto per la parte attrice, l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Ivan Capaldo per il , l'avv. Parte_1
IA ET NI in sostituzione dell'avv. Leonardo Ricci per la parte convenuta soci e per e in Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 proprio, l' esiano in v o Cesareo per l'assicurazione Lloyd's e l'avv. Piermaria Sciullo in sostituzione dell'avv. Paolo Gelli per HDI Assicurazioni spa.
L'Avv. Luperto, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Bruno, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Mesiano, per la parte terza chiamata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Donti, per la parte convenuta , precisa le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Sciullo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria memoria conclusionale.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. NI DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1146 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) ed Parte_3 C.F._1 Parte_4 omicili
[...] C.F._2 vv. Ci erbo alla Piazza dei Caduti n. 16, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) ità C.F._4 della (P.I. Controparte_3 rdo P.IVA_1 rbo alla Via della Ferrovia n. 40, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_2 icilia dio dell'avv. Ivan Capaldo, sito in Cassino (FR) alla via Riccardo Da San Germano n. 58, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elet iciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, sito in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_4 ivam presso lo studio dell'avv. Monica Mesiano, sito in Civitavecchia al viale G. Matteotti n. 19, ma rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gerardo Romano Cesareo;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_3 onvenivano in giudizio i Parte_4 Parte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_1 qualità di soci amministratori della Controparte_3
e HDI ASSI
[...]
in qualità di dipendente della società F.lli Parte_3 AV snc di e era impegnato Controparte_1 Controparte_2 nell'attività di sfalcio dell'erba nelle banchine della carreggiata della S.P. SE (appaltata dal ), allorquando, alle 9,30 Parte_1 circa, rice agricola lungo la Controparte_1 carreg à della banchina e tenendo il decespugliatore sbracciato oltre il guard-rail lo aveva colpito violentemente alla testa;
-che veniva trasportato in elisoccorso presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove veniva ricoverato con la diagnosi di “trauma cranico commotivo, frattura progresso trasverso, istmo apofisi art. inf, sin di c7, ipodensità IV e VI segmento, FLL cuoio capelluto, frattura alveolare superiore”; -che la responsabilità per gli eventi era da ascrivere a per non Controparte_1 avere prestato la dovuta attenzione, per non ccio del decespugliatore idraulico dentro la sagoma della trattrice e per non aver avuto, all'epoca dei fatti, l'attestato di abilitazione per la conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote;
-che a carico di era in corso un Controparte_1 procedimento penale “perché, in qualità gale della F.lli AV snc per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e viola- zione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – artt. 20,71 e 73 D.L.vo 81/2008, reati per i quali si è proceduto separatamente - ed in particolare ponendosi alla guida di una trattrice agricola con decespugliatore idraulico in assenza di abilitazione alla conduzione, omettendo di utilizzare detta attrezzatura correttamente e di verificare, prima di spostare la trattrice, che nel raggio di azione del braccio del decespugliatore non vi fossero lavoratori – o di ritirare detto braccio prima dello spostamento -, omettendo altresì di adottare misure organizzative volte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività dell'attrezzatura suddetta, cagionava a , colpito dal Parte_3 braccio del decespugliatore in movimento alla testa, lesioni alle quali conseguiva uno stato di malattia superiore a 40 gg” (gg. ; -che doveva ritenersi CP_5 responsabile anche il n quanto l'infortunio si Parte_1 era verificato durante getto di appalto da parte di quest'ultimo e questo non aveva adempiuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma 8, D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; -che a seguito dell'infortunio aveva ottenuto da parte dell' il riconoscimento di una rendita Parte_3 CP_6 ri ad euro 215.334,95; -ch guito di visita presso il proprio medico di fiducia la menomazione dell'integrità psicofisica riportata era risultata non inferiore al 70%, e che doveva essere riconosciuto anche il danno da lesione del rapporto parentale subito da moglie del Parte_4
Parte_3
a delle considerazioni che precedono, concludevano nel seguente modo: “accertare e dichiarare che il sinistro occorso al signor Parte_3
in data 9.4.2015 in si è verificato per
[...] Parte_1 nza ed imperizia del nella conduzione della Controparte_1 trattrice agricola tg. BM608C, nonch le norme a tutela della sicurezza sul lavoro da parte della società datrice Parte_5 [...]
e per l'effett Controparte_3
, la società Controparte_1 Controparte_2 [...] ssicurazio Controparte_3 legale rappresentante p.t., ed il , in persona del Parte_1 sindaco pro-tempore, in solido tr itolo a risarcire il danno subito dal signor , così come descritto in narrativa;
Parte_3 danno che si quantifica nella somma complessiva di € 424.025,05 a titolo di danno biologico differenziale, oltre ad € 7.224,31 per spese, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito di una espletanda CTU medico legale. Voglia altresì condannare, il signor CP_1
, il signor , la società
[...] Controparte_2 Controparte_3
nonché la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale
[...]
d il , in persona del sindaco Parte_1 pro-tempore, in solido tr itolo a risarcire il danno subito dalla signora per le ragioni tutte dedotte in narrativa;
Parte_4 danno che si quantifica in € 300.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche all'esito della espletanda CTU medico-legale”.
2.Si costituiva in giudizio il chiedendo la Parte_1 sospensione del processo ci eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto fatto valere da Parte_4
[...]
o chiedendo il rigetto delle domande e, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia LLOYD'S.
3.Si costituivano in giudizio e in Controparte_1 Controparte_2 proprio ed in qualità di soci
[...]
contestando le domande sia nell'an che Controparte_3
di legittimazione attiva di Parte_4
e la prescrizione del diritto fatto valere.
[...] no, in ogni caso, la condanna di HDI ASSICURAZIONI SPA alla manleva in ipotesi di condanna.
4.Si costituiva in giudizio HDI ASSICURAZIONI SPA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché assicuratrice della sola responsabilità da circolazione stradale del mezzo coinvolto e, di conseguenza, estranea al rapporto di lavoro e non suscettibile, nel caso di specie, di essere chiamata tramite azione diretta dal danneggiato. Contestava poi le domande sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il rigetto.
5.Si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_4 scorretta scelta del rito e c civile ai sensi dell'art. 75 co. 3 cpp. Nel merito contestava tanto le domande principali che la domanda di garanzia.
6.In seguito al mutamento del rito, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, interrogatorio formale e di CTU medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
7.Relativamente alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti va osservato quanto segue. La sospensione del giudizio ex art. 75 comma 3 c.p.p. – come già rilevato all'udienza del 27.10.2025 – è priva dei presupposti, stante il principio della Suprema Corte secondo cui “La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento” (Cass. Civ. n. 9066/2020). Allo stesso modo infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., poiché – ai sensi dell'art. 164 c.p.c. – la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto – non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che gli attori hanno promosso una domanda di risarcimento del danno fondata sull'asserita esclusiva responsabilità del sinistro in capo a evidenza Controparte_1 ulteriormente confermata dalle puntuali difese svolte dai convenuti. In ultimo, deve osservarsi che anche l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da deve essere respinta, in ragione della previsione Parte_4 di cui all' o il quale “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Nel caso in esame, gli eventi sono ascrivibili alla fattispecie delle lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. – per cui è imputato in Controparte_1 autonomo procedimento penale – e, di conseguenza, il termine prescrizionale deve essere individuato in sei anni dal fatto (non decorsi al momento dell'istaurazione del giudizio). Non vi è, poi, dubbio circa l'applicazione dell'esposta disciplina anche a favore dell'attrice, in quanto, sul punto, la Suprema Corte è nel senso che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Cass. Civ. Ord. n. 16481 del 05/07/2017).
8.Muovendo al merito, va in primo luogo riconosciuta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. di il quale si è posto – su strada pubblica Controparte_1
– alla guida di ola ( tg. BM608C) con CP_7 decespugliatore idraulico estensibile senza essere in possesso del necessario attestato di abilitazione (patente conseguita solo in seguito al sinistro) e non prestando la dovuta attenzione nella manovra ha colpito l'operario
[...] con il braccio idraulico, il quale, in violazione del manuale Parte_3
era stato ritratto prima di iniziare ogni spostamento. La riconducibilità dell'illecito alla disciplina del sinistro stradale è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass. Ord. n. 1812 del 25/01/2025). Allo stesso modo pacifica appare la responsabilità di il quale Controparte_1 ha evidentemente condotto il mezzo – oltre che se stando la dovuta cautela ed andando a colpire l'attore. Tutti i testimoni escussi sul punto sono stati concordi nella ricostruzione della dinamica narrata dall'attore, pur avendo dichiarato tutti –compresi i due fratelli di non ricordare il momento preciso dell'impatto. Parte_6
Particolarmente utile appare la testimonianza di , all'epoca Testimone_1 tecnico della prevenzione ed ufficiale di PG della A tervenuto nell'immediatezza nei luoghi di causa, il quale ha dichiarato che “Dalla ricostruzione che ho fatto, ascoltando a sommarie informazioni i testimoni, è emerso che stava guidando una trattrice agricola Johnn Deere, mod. CP_1
6100 MC, tg con applicato un decespugliatore con braccio estensibile e nello spostarsi ha colpito il che si trovava sulla traiettoria del braccio Parte_3 esteso. Per come mi è stato nico che lo ha visto nel momento in cui l'ha colpito è stato il fratello , per come mi ha detto lui stesso (…) Controparte_2 che il trattore aveva il braccio esteso me lo ha riferito Credo Controparte_2 di ricordare che anche lo stesso ato a Controparte_1 spontanee dichiarazioni” ed anc e alla domanda circa l'inconsapevolezza dell'impatto in capo a , ha affermato “me Controparte_1 lo ha riferito lui, e anche il fratello me lo ha riferito, che lo vedeva continuare e quindi gli strillava da lontano per farlo fermare”. Tanto premesso deve essere riconosciuta la responsabilità solidale tra in veste di conducente e di Controparte_1 Controparte_3 CP_1 quale proprietaria del mezzo, nonché di
[...] Controparte_2 Parte_7
e quali soci illimitatamente responsabili
[...] Controparte_2 ndano anche la sussistenza della responsabilità di e ai sensi dell'art. 2087 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
c.c., e di e quali soci illimitatamente responsabili, CP_1 Controparte_2 avendo to trattrice agricola con decespugliatore idraulico in assenza di abilitazione alla conduzione, omettendo la vigilanza sul corretto utilizzo di tali attrezzature, nonché di adottare misure organizzative volte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività dell'attrezzatura suddetta. Anche laddove si voglia accogliere la dinamica secondo cui Controparte_1 provenisse da altro cantiere poco distante con direzione magazzino, infatti, la circostanza che a bordo senza Controparte_1 regolare patente della trattrice agricola, trato all'interno del cantiere ove erano a lavoro gli operai della società convenuta, tra cui fa in ogni caso insorgere una situazione di pericolo per i Parte_3 dipendenti sulla quale la società datrice di lavoro, per la quale erano presenti entrambi gli amministratori legali (uno a bordo proprio della trattrice), doveva vigilare ed intervenire per la tutela degli operai.
[...
9.Relativamente all'invocata corresponsabilità del Parte_1
per aver omesso agli obblighi di verifica imposti dall'art. 90 comma 9 Pt_1
del D. Lgs. 81/2008 va osservato che la richiamata norma recita che “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico- professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”. Ai sensi del citato art. 90, comma 9, lett. a), queste disposizioni incontrano una deroga "nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allegato Xl". Anche in questi casi, la verifica dell'idoneità tecnico professionale di chi riceve l'appalto deve essere compiuta, ma è sufficiente che l'impresa o l'artigiano incaricato dei lavori presentino al committente "il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato" oltre al "documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII". Questa disposizione, facendo rinvio all'allegato XVII, richiede, oltre alla iscrizione alla Camera di commercio, anche una verifica, almeno documentale. Il documento di valutazione rischi contiene, infatti, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e quindi consente al committente di effettuare una valutazione sull'adeguatezza dell'impresa a cui affidare i lavori anche sotto il profilo della sicurezza. La funzione dell'art. 90 D.Lgs 81/2008 appare in effetti strettamente correlata alla soddisfazione delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'indicazione di una soglia minima di verifica documentale da eseguirsi anche in ipotesi di cantieri con minima presenza giornaliera di addetti (cantieri c.d. “sotto soglia”). Il controllo da esercitarsi sulla scorta della esibizione di tale documentazione è strettamente collegato alla realizzazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ove così non fosse, non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore ha imposto il trasferimento di una tale mole di informazioni dal datore di lavoro al committente (Cass. pen., sez. IV, 09/02/2016, n 23171). L'art. 90, comma 9, lett. a) D.Lgs. n. 81/08 impone ai committenti particolare diligenza nella scelta dei soggetti ai quali appaltare lavori e indica, quale cautela minima obbligatoria, proprio quella di verificare l'iscrizione alla C.C.I. A., nonché la verifica (eventualmente anche mediante autocertificazione) della disponibilità di attrezzature adeguate a fini di prevenzione e, quando ciò non avviene, il committente assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza. L'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/08, infatti, vieta di affidare l'esecuzione di opere a soggetti, se gli stessi non sono in grado di documentare nelle forme di legge la possibilità di eseguire quelle opere in condizioni di sicurezza e in questo senso deve essere interpretata la verifica della idoneità tecnico- professionale che il legislatore richiede al committente. In altri termini, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/07/2025) 28/07/2025, n. 27685; Cass. Pen. Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020). I requisiti tecnico-professionali dell'impresa sono consistenti non solo nell'iscrizione alla Camera di Commercio ma anche nella regolarità dell'assunzione degli operai impiegati, nell'adozione dei dispositivi antinfortunistici e nella predisposizione dei documenti legalmente prescritti quali il DVR. Conseguentemente, la scelta di un'impresa, senza verificare la sua idoneità, equivale a un'ingerenza nei lavori che fa assumere al committente una posizione di garanzia, dato che può determinare il loro svolgimento in condizioni di insicurezza. L'orientamento della Suprema Corte, infatti, è nel senso che il committente che affidi in appalto lavori, pur non essendo tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, art. 14, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Cass. pen., sent. n.21072/2022; Cass. Pen., sez. IV, 21/04/2021, n. 26335; Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/12/2024) 19/12/2024, n. 46718). Valutazioni, accertamenti e controlli che non sono stati posti in essere dal con l'acquisizione dell'autocertificazione in Pt_1 Parte_1 redisposizione del documento di valutazione rischi. Se tale informativa documentale non avviene, l'obbligo di verifica in questione non può considerarsi soddisfatto. E' evidente che se questa norma fosse stata rispettata la società non avrebbe potuto ricevere l'incarico e l'evento non si sarebbe verificato.
10.L'azione di garanzia proposta dal nei Parte_1 confronti della propria assicurazione Llo 952 c.c. secondo cui “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. L'assicurazione ha fatto menzione che il Comune di aveva Parte_1 ricevuto già in data 23.08.2016 una lettera con ggiato chiedeva, oltre che al datore di lavoro, anche al Comune il risarcimento di tutti i danni in conseguenza del sinistro, in particolare richiamando la costituzione di parte civile nel processo penale nella quale si dava atto, a pagina 4, dell'invio della richiesta risarcitoria. L'assicurazione ha poi dedotto che la prima comunicazione ricevuta del sinistro è avvenuta con la chiamata in causa nel giudizio, avvenuta in data 6.10.2021. A fronte dell'eccezione di prescrizione promossa dall'assicurazione, è rimasto privo di contestazione la circostanza che il abbia ricevuto la richiesta Pt_1 risarcitoria dal danneggiato già in data 23.08.2016, sicché tale circostanza deve ritenersi dimostrata e provata in virtù del principio di non contestazione. Viceversa, ha contestato, ma non ha provato, di avere inviato l'informativa della suddetta richiesta risarcitoria all'assicurazione. Onere della prova che trattandosi di atto interruttivo era in capo al Pt_1
In conclusione, la domanda di manle svolta verso Pt_1
l'assicurazione Lloyd's va respinta per l'intervenuta p e.
11.Nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 25/06/2025) 09/07/2025, n. 18813).
12.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 39 anni, Parte_3 secondo la CTU, immune da i ritiene di aderire, sono da quantificare (esiti permanenti da “− Grave trauma cranico commotivo con ampia ferita lacero-contusa frontoparietale destra. Frattura parietale destra. − Grave trauma facciale con frattura lineare del versante antero-mediale del palato osseo ed avulsione parziale degli elementi dentari centrali del mascellare (11,12,21,22). − Trauma cervicale con frattura sostanzialmente composta del processo trasverso dx e dell'istmo ed apofisi articolare inferiore sn di C7 e avvallamento somatico di D1”), nella misura di 34 punti percentuali. L'invalidità permanente complessiva va calcolata applicando i consolidati criteri medico-legali, ossia il criterio c.d. salomonico per le malattie concorrenti e la formula riduzionistica (cd formula di Balthazard) per la valutazione dell'invalidità complessiva per esiti coesistenti (v. D.M. 5 febbraio 1992, il quale com'è noto integra il D.Lgs. n. 509 del 1988 ed è vincolante per il giudice: cfr. Cass. n. 22953 del 2016). La formula riduzionistica opera mediante la seguente formula espressa in decimali (IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. La formula invece, calcola la percentuale complessiva con la Parte_8 media tra la somma delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale. Nel caso di specie, quindi, va applicata la formula riduzionistica sulle percentuali dei singoli esiti permanenti (coesistenti) indicati nella ctu, con un risultato del 34% (in luogo della mera sommatoria aritmetica tra le percentuali del 40% e di quella indicata in ctu del 30%). Non vanno, invece, riviste le percentuali assegnate dal ctu ai singoli postumi permanenti. Il ctu ha, infatti, condivisibilmente affermato in ordine al disturbo post traumatico da stress cronico che “La valutazione minima è giustificata proprio dalla preponderanza della sindrome organica encefalo-vestibolare che rappresenta a tutt'oggi la sequela di maggiore gravità (con ulteriore valutazione del 12%)” e che “Il nesso di causalità è spiegato molto bene dallo specialista psichiatra che lo ha sottoposto a visita: − 23/9/2016. V. Psichiatrica.
“…Disturbo depressivo di tipo reattivo di grado grave associato a Disturbo post- traumatico da stress…Il soggettivo divario tra l'attuale condizione medica e lo stato precedente al politrauma occorsogli sono motivo della sintomatologia sopramenzionata”. Quanto alla percentuale del 12% ascritta alla sintomatologia vertiginosa, il ctu ha precisamente replicato che “Il valore del 12% da me assegnato nasce dal fatto che la sintomatologia attuale è leggermente più grave, con la presenza di impaccio motorio e difficoltà nella deambulazione”. Quanto ai postumi patiti alla sfera sessuale il ctu nulla ha riscontrato e anche il ctp di parte attrice nulla ha dedotto ed osservato nel corso delle operazioni peritali e in fase di presentazione delle proprie osservazioni. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 226.628,00 (euro 151.086,00 componente dinamico relazionale + euro 75.542,00 componente morale). Nel caso di specie, infatti, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono state allegate con la citazione circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 60 giorni vanno riconosciuti euro 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per 30 giorni vanno riconosciuti euro 2.587,50, a titolo di ITP al 50% per 60 giorni vanno riconosciuti euro 3.450,00 e a titolo di ITP al 25% per 60 giorni vanno riconosciuti euro 2.070,00 per un totale di euro 15.007,50. Vanno poi aggiunte le spese mediche per euro 7.246,51 oltre le spese future per euro 3.000,00.
13.In relazione alla decurtazione delle somme indicate dall' per la CP_6 posizione di deve essere richiamato il olidato Parte_3 orientamento ondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicchè dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore CP_6 capitale della quota di essa destinata a ristorare, del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/06/2021, n. 17967; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/05/2020, n. 9083; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2019, n. 10230; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015; Corte d'Appello Torino, 15/05/2019; Tribunale Lecce Sent., 29/09/2020). Dall'elenco riportato dall' si rinvengono somme erogate CP_6 corrispondenti a poste di natura patrimo non richieste o riconosciute nel presente giudizio. Va detratto, quindi, il solo importo a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 148.613,42 (ossia euro 112.316,84 + euro 36.296,58) riconosciuto dall' a quale infortunio in itinere. In definitiva, infatti, CP_6 Parte_3 la s al valore capitale della rendita maggiorato di quello dei ratei già erogati di essa, ossia appunto euro 112.316,84 + euro 36.296,58. L'importo di euro 148.613,42 andrà ad essere detratto integralmente alla somma di euro 226.628,00, con il residuo di euro 78.015,00, al quale va detratto ancora l'importo di euro 21.000,00 già versato in acconto da HDI Assicurazioni spa in acconto, con il residuo finale a tale titolo dovuto di euro 57.015,00. Va, poi, aggiunto l'importo per danno biologico temporaneo di euro 15.007,50 oltre le spese mediche di euro 7.246,51 e quelle future di euro 3.000,00.
14.Con ulteriore domanda è stato richiesto l'accertamento del danno non patrimoniale subito dalla moglie n conseguenza delle gravi Parte_4 lesioni subite dal marito. In tema di danno parentale per lesione del congiunto l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “sia affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute” puntualizzando inoltre che “non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (cfr Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 ed anche Cass. Civ. n. 1752/2023; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 02/07/2025) 12/09/2025, n. 25113). Il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi (cfr anche Cass. Civ. sez. 3, 31 gennaio 2019 n. 2788). Tale danno non può però considerarsi in re ipsa e, pertanto, la parte che deduca di averlo subito deve provare - anche per via presuntiva - che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, il quale si concretizza in una condizione di “patema d'animo e sconvolgimento delle abitudini di vita” e non è accertabile con metodi scientifici, ma può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, avuto in particolare riguardo al rapporto di stretta parentela e alle caratteristiche del danno subito dal prossimo congiunto. Premesso che lo stretto rapporto affettivo è emerso evidente dalle prove documentali dalle quali si evince che al momento del fatto gli attori erano da molti anni conviventi (dal 2009) e poco più di un anno dopo hanno contratto matrimonio, quest'ultima circostanza a dimostrazione della stabile convivenza già al momento del sinistro fondata proprio su una progettazione di vita famigliare comune, basata su reciproco sostegno e solidarietà affettiva. Non appare, però, sussistere e dimostrato un rilevante e duraturo sconvolgimento delle abitudini di vita e del rapporto parentale, considerando che la ctu ha evidenziato che verte in una condizione di Parte_3 autosufficienza. Diversamente, invece, deve essere riconosciuto il danno parentale per lesione del congiunto in termini di pregiudizio e sofferenza morale provocata dalla evidente paura, ansia, la pena e il senso di incertezza delle sorti del proprio convivente more uxorio (e poco più di un anno dopo divenuto marito) necessariamente provate dal momento della notizia del sinistro, avendo interessato le lesioni anche il capo dell'uomo ed avendo ingenerato un pericoloso ed inquietante stato di incoscienza con il rischio connesso della perdita della vita. Patimento d'animo dell'attrice successivamente protrattosi e mantenuto in considerazione dei gravi esiti permanenti ancora oggi riportati dal marito, in termini di deficit di deambulazione, di danno estetico, di compromissione della sua integrità psichica. La Suprema Corte ha specificato che nella liquidazione di tale danno “il giudice dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma”. Facendo applicazione delle Tabelle di Roma sono da riconoscere 32 punti a (ossia 20 + 7 + 5). Tenuto conto del danno biologico Parte_4 permanente del 30% in capo al danneggiato primario e applicando la formula prevista dalle richiamate Tabelle (tenuto conto della sola prima componente del punto per il danno morale senza la seconda componente del punto in quanto relativa al profilo dinamico relazionale escluso per le ragioni appena esposte, nonché tenuto conto del coefficiente “1” relativo alla posizione di coniuge per i quali sussiste il riconoscimento del danno) per Parte_4
(32 x 1 x 3.000 x 34%) spettano euro 32.640,00.
[...]
15.In conclusione, in favore di vanno condannati in solido Parte_3 al risarcimento del danno 1) la Controparte_3
quale datore di lavoro
[...] ei anche i soci e illimitatamente Controparte_1 Controparte_2 responsabili, 2) cente, Controparte_1 [...]
anche ai sensi dell'art. 2054 Controparte_3 Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_2 illimitatamente responsabili, nonché p 144 cod ass., quale assicurazione del veicolo per la rca, 3) il
[...]
in violazione degli obblighi di cui all'art. 90 comma 9 lett. Parte_1
008: -il danno non patrimoniale pari ad euro 72.022,00 (ossia euro 78.015,00 + euro 15.007,50 – euro 21.000,00 già versato a titolo di acconto da HDI Assicurazioni spa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 7.246,51 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese future pari ad euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo. Invece, in favore di vanno condannati in solido al Parte_4 risarcimento del danno 1) la Controparte_3
quale datore di lavo
[...]
e illimitatamente responsabili, 2) Controparte_1 Controparte_2
e cente, Controparte_1 [...]
anche ai sensi dell'art. 2054 c.c., e con lei anche i Controparte_3
responsabili, Controparte_1 Parte_9 nonc oni ass., quale assicurazione del veicolo per la rca, 3) il ai sensi Parte_1 dell'art. 2043 c.c.:
-il danno non patrimoniale pari ad euro 32.640,00. Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va accolta la domanda di manleva svolta da Controparte_3
nonché di e in proprio
[...] Controparte_1 Controparte_2
DI Assicu t dannati a pagare agli attori ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Va respinta, invece, la domanda di manleva del svolta nei confronti di Pt_1
Lloyd' . Controparte_4
16.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della somma riconosciuta con la sentenza. Le spese di ctu vanno poste a carico di tutte le parti costituite in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro, ad eccezione di Controparte_4
[...]
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda e DICHIARA la responsabilità dei convenuti in ragione dei titoli di cui in motivazione e CONDANNA in solido Controparte_3 nonché
[...] Controparte_3 Controparte_2
HDI ASSICURAZIONI SPA e il Controparte_1 Parte_1 per le rispettive causali di
[...]
in favore di 1) del danno non Parte_3 patrimoniale pari ad euro 72 ivalutazione come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 7.246,51, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) del danno patrimoniale per le spese future pari ad euro 3.000,00 oltre interessi come da motivazione;
-CONDANNA, altresì, in solido Controparte_3 nonché
[...] Controparte_2 Controparte_1
A e il Parte_1 le rispettive causali di cui n favore di 1) del danno non patrimoniale pari ad euro 32.640,00, Parte_4 zione come da motivazione;
-RIGETTA la domanda di manleva del nei Parte_1 confronti di;
Controparte_4
-CONDANNA Controparte_3 nonché Controparte_2 Controparte_1
e il al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite da liqui Parte_3 Parte_4 es i cui euro 545,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-CONDANNA il al pagamento in favore di Parte_1
i lite da liquidarsi nella Controparte_4 somma di euro 7.100,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA HDI ASSICURAZIONI SPA a manlevare e tenere indenne nonché Controparte_3 er tutto quanto saranno tenuti a Controparte_2 Controparte_1
all'art. 2054 c.c., in favore di e di in ragione dei capi del Parte_3 Parte_4
(iv );
-PONE le spese di ctu a carico di tutte le parti costituite in solido, nei rapporti interni in uguale misura tra loro, ad eccezione di Controparte_4
[..
.
Si comunichi.
Il giudice
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