Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2025, proposto da
TE US, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Pietrastorta, n. 30;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 488/2024 pubblicata il 29/03/2024 nel proc. RG n. 489/2023 del Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza, che ha condannato il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del giudizio liquidate complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte opposta (Avv. TE US);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con atto, ritualmente notificato al Comune di Reggio Calabria in data 2/02/2026, parte ricorrente ha dichiarato “ Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. di rinunciare al presente ricorso con richiesta di compensazione delle spese ”;
- il Comune di Reggio Calabria, cui pure il ricorso è stato precedentemente ritualmente notificato, nei termini di cui all’art. 84 c.p.a. non si è costituito in giudizio e, dunque, non si è opposto;
- alla camera di consiglio dell’11/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RO | ER SC |
IL SEGRETARIO