Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 2
Il danno conseguente alla violazione delle norme del cod. civ. e integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tale principio, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che - nel presupposto della mancata prova del danno - aveva rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, ed ha deciso nel merito su detta domanda, accogliendola).
Quando le norme regolamentari (come le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori) stabiliscono determinate distanze dal confine, poiché tali norme si caratterizzano come norme integratrici di quelle del codice civile in materia di distanze, non è consentito edificare sul confine medesimo e, di conseguenza, non opera il principio di prevenzione, salvo che la stessa normativa regolamentare contenga una previsione derogativa ovvero tale previsione venga adottata con una successiva deliberazione, la quale può essere ritenuta applicabile soltanto dopo che sia giunto a compimento - con la pubblicazione nell'albo pretorio, dopo l'approvazione dell'autorità tutoria - il procedimento all'uopo prescritto dalla legge per renderla operante.
Commentari • 4
- 1. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 2. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 3. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza minima dal confineAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 novembre 2016
Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze fissate dalla legge 765/1967. Il Tribunale riteneva applicabili le distanze previste dal regolamento edilizio del comune e non quelle della legge 765. La Corte di Appello riteneva applicabile la regola della prevenzione, di cui all'art. 873 e seguenti del codice civile. In base al principio della prevenzione, il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire: al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine …
Leggi di più… - 4. Cosa succede se i regolamenti locali non stabiliscono la distanza minima dal confine?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2016
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Civile, Immobiliare Parole chiave: #distanze, #edifici, #prevenzione, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Un proprietario proponeva domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/1999, n. 10600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10600 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IC, VO CORSIGNANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso, lo studio dell'avvocato IC BATTISTA, difesi dall'avvocato LUCIO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN MA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 02468/97 proposto da:
AN MA D'LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, difesa dall'avvocato SPINELLI MICHELE FU MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CO DO O IC, VO CORSIGNANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3955/96 del Tribunale di BARI depositata il 22/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO
udito l'Avvocato RICCARDI Luigi, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato SPINELLI Michele, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Bari del 12/3/90 MA AN denunciò che i proprietari del fondo confinante al suo, signori ME PO e LA AN, stavano costruendo sul confine e in aderenza al fabbricato di sua proprietà. Poiché la costruzione violava le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Bari che all'art.49 stabiliva per la zona B7 il distacco di dieci metri tra edifici frontistanti e di cinque metri dal confine, chiese l'immediata sospensione dei lavori, la condanna dei convenuti a demolire il fabbricato e a risarcire i danni.
I convenuti, costituitisi, sostennero che mancavano i requisiti per la tutela possessoria, essendo trascorso oltre un anno dall'inizio della costruzione. Nel merito, dedussero l'infondatezza della domanda, perché la scelta di costruire sul confine era stata operata originariamente dall'attrice e che, stante la prevenzione, essi si erano legittimamente adeguati in applicazione dell'art.877 cod.civ. Ordinata in via urgente la sospensione dei lavori il pretore, con sentenza 19/5/93, in accoglimento della domanda attorea, ordinò ai convenuti la demolizione delle opere costruite a meno di cinque metri dal confine e dieci dalla costruzione della AN. Rigettò la domanda di risarcimento danni e la domanda riconvenzionale di danni proposta dai convenuti.
La decisione fu confermata dal Tribunale di Bari, che, con sentenza 1-22/10/96, rigettò sia l'appello principale dei convenuti che quello incidentale dell'attrice.
La decisione è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione basato su tre motivi illustrati da una memoria. L'intimata ha resistito con controricorso e ha, inoltre, proposto ricorso incidentale basato su un motivo unico illustrato da una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale.
I - Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (art. 1170 cd.civ.) e vizi di motivazione, deducendo che:
a) non era stata presa in considerazione la richiesta di prova testimoniale dei convenuti, tesa a dimostrare che la domanda di manutenzione era stata proposta dalla AN oltre l'anno dall'inizio della costruzione;
b) la tutela possessoria era stata concessa pur mancando la prova, incombente all'attrice, dell'animus turbandi;
c) la AN non era legittimata all'azione, perché per prima aveva violato le distanze legali costruendo sul confine. Le doglianze vanno disattese.
Quella sub a) perché i ricorrenti lungi dal contestare le ragioni per le quali il giudice d'appello ha ritenuto ammissibile l'azione possessoria proposta dalla AN e, quindi superflua la prova testimoniale dedotta dai convenuti, non hanno specificato il contenuto del mezzo di prova, rendendo in tal modo impossibile il controllo sulla sua decisività da parte di questa Corte. Quanto alla doglianza sub b), perché, in relazione all'accertata situazione di fatto, il giudice d'appello non si è discostato dai principi più volte affermati da questa Corte in materia di tutela del possesso molestato dalla violazione delle distanze legali, secondo cui, nell'azione di manutenzione l'elemento psichico in cui si concreta l'animus turbandi consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell'altrui possesso e deve pertanto "presumersi" ogni qual volta si dimostrino gli estremi della turbativa (Cass. 4817/94). Nè può valere ad escludere tale "animus" la valutazione favorevole da parte degli organi comunali, in quanto l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione delle prescrizioni urbanistiche (v. Cass. 11404/98, 4208/87). Quanto, infine, alla doglianza sub e), perché rilevando che la AN aveva edificato sul confine prima dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche di attuazione, il giudice d'appello ha esattamente ritenuto che la stessa ben poteva invocare il rispetto dello ius superveniens da parte dei confinanti, posto che le norme sopravvenute non consentivano l'applicazione della prevenzione. II - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (art.1170 cod.civ. e 49 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale in vigore nel comune di Bari), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la norma tecnica, nel prescrivere la distanza di cinque metri dal confine e dieci tra fabbricati frontistanti escludeva la possibilità di costruire sul confine, in aderenza alla costruzione preesistente della AN. Secondo i ricorrenti, poiché tale possibilità non era esclusa espressamente, essi ben potevano costruire sul confine, dove, prima che entrasse in vigore la norma tecnica, la AN aveva già edificato. In tal senso si era, peraltro, espressa una delibera interpretativa adottata dal Comune di Bari (la n.2767 del 5/11//86), approvata dall'organo di controllo, la quale aveva precisato che nella zona B7 (di rinnovamento urbano), dove appunto si trovano gli immobili di causa, l'art.49 non doveva essere osservato per le aree di modeste dimensioni, com'era quella di proprietà dei convenuti. La censura è infondata.
In relazione alla zona B7 di rinnovamento urbano prevista dal piano regolatore del comune di Bari questa corte, con le sentenze n. 10938/93 e n. 10935/96, riguardanti casi analoghi a quello in esame, ha affermato che l'art.49 delle norme tecniche di attuazione del predetto piano regolatore - il quale prescrive che, in tale zona, le costruzioni devono osservare la distanza di cinque metri "dal confine" - ha funzione integrativa delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni e pertanto implica il divieto di costruire sul confine in appoggio o in aderenza a preesistenti costruzioni non essendo operante il principio della prevenzione. Non vi è motivo per discostarsi dalle precedenti pronunzie. Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa corte che, quando le norme regolamentari (tali dovendosi intendere le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori) stabiliscono determinate distanze dal confine, non è consentito edificare sul confine medesimo e, di conseguenza, la prevenzione non è operante, trattandosi di norme integrative del codice civile (Cass.nn. 3873/74, 1517/89, 5339/97). In particolare, perché, in determinati casi la prevenzione possa ritenersi operante, pur in presenza di una norma regolamentare che stabilisca una determinata distanza dal confine, occorre un'espressa previsione derogativa, che, se adottata con successive delibere modificatrici è operante soltanto dopo che è giunto a compimento - con la pubblicazione, dopo l'approvazione dell'autorità tutoria, nell'albo pretorio - l'iter procedurale previsto dalla legge.
Nel caso di specie, non risultano norme derogatrici della distanza stabilita dall'art.49 delle norme tecniche di attuazione. Nè risulta giunto a compimento l'iter procedurale necessario a rendere operante la delibera interpretativa, adottata successivamente dal comune ed invocata dai ricorrenti.
III - Col terzo motivo si lamenta violazione di legge (art.5 legge n.22/48), deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto disapplicare la norma tecnica, in quanto comprimeva il diritto soggettivo di proprietà, costituzionalmente garantito. La doglianza va disattesa.
È bensì vero che davanti al giudice ordinario può porsi un problema di disapplicazione delle disposizioni regolamentari in tema di distanze tra le costruzioni per eventuali vizi di legittimità;
ma, come precisa la stessa sentenza citata dai ricorrenti (Cass. 3361/85), occorre tener presente che, in un campo come quello della disciplina del territorio, nel quale la tutela del pubblico interesse comporta valutazioni di ampia discrezionalità amministrativa, non è configurabile una possibilità di disapplicazione per ragioni attinenti all'intrinseco contenuto della norma, anziché ai vizi formali dell'atto.
Nella specie, non ravvisandosi, ne' essendo stati dedotti vizi formali dell'art.49 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, non vi è motivo per disapplicare la norma stessa.
Il ricorso principale va, perciò, rigettato.
IV - Con il ricorso incidentale, basato su un unico motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato per difetto di prova la domanda risarcitoria proposta dalla AN. Osserva la ricorrente che, nel caso di accertata violazione delle norme edilizie, il danno è "in re ipsa"; pertanto, avrebbe dovuto essere accolta la domanda di condanna generica da lei formulata nel giudizio di primo grado.
La censura è fondata.
Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria .
In base a tale principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. 1665/68, 10775/94), la corte barese avrebbe dovuto accogliere, e non rigettare per difetto di prova del danno, il gravame proposto sul punto dalla AN. Costei infatti si era doluta, con l'appello, che il pretore avesse disatteso per "mancata prova dell'esistenza del pregiudizio" la domanda generica di risarcimento danni così come da lei precisata all'udienza del 6/10/92.
L'appello incidentale va, perciò, accolto e, potendo la causa essere decisa anche nel merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al motivo accolto condannando i ricorrenti principali, PO ME e LA AN, al risarcimento dei danni liquidarsi in separata sede, in favore della AN. Quanto alle spese, sembra equa, in relazione all'esito complessivo della lite, la compensazione delle spese relative al giudizio d'appello, ed equa altresì la compensazione di quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale, cassa senza rinvio, in relazione all'accoglimento, la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ., condanna i ricorrenti PO ME e LA AN al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999