Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IA SA, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1275/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/03/01 R.G.N. 44292/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da MA RO TR, invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento, contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell'appellante volta a far dichiarare il suo diritto a vedersi corrisposta l'indennità anzidetta nella stessa misura di quella goduta dai grandi invalidi di guerra appartenenti alla categoria cui alla lettera A bis della tabella E del DPR n. 915 del 1978 e successive modificazioni ed aveva altresì respinto la richiesta subordinata di rimessione alla Corte Costituzionale.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione sulla base delle considerazioni che seguono. Premesso che a fronte di una adeguata motivazione della sentenza di primo grado l'appellante si era limitato a riprodurre pedissequamente il ricorso di primo grado aggiungendo, quale motivo di appello, una generica lamentela su un presunto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia, il Tribunale ha sostanzialmente ribadito che con l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656 mentre continuano ad estendere automaticamente, in forza dell'art. 2 della legge 392/1984 le nuove misure dell'indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3 comma 2^ della menzionata legge 656 del 1986, non sono invece applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per gli invalidi civili, l'adeguamento resta ancora computato secondo la normativa per loro ancora vigente. Le successive norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili dettate dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 hanno inoltre comportato il superamento della disparità di trattamento sotto il profilo economico, lamentata dall'appellante. Quanto ai trattamento differenziato sotto il profilo della possibilità riconosciuta ai soli invalidi di guerra di munirsi degli accompagnatori, si tratta di diversità che non inducono disparità di rilievo costituzionale, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 193 del 1994. Contro questa sentenza viene proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione di legge il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver dato, per il periodo fino al 1988 un interpretazione errata della legge 18/80 ritenendo che l'equiparazione abbia "riguardo esclusivamente alle misure della indennità e le relative modalità di adeguamento automatico" e di aver, del pari erroneamente, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Il primo motivo è infondato.
Vale ricordare che la questione oggetto della controversia è stata già affrontata da questa Corte ed ha ricevuto una soluzione che la Corte intende anche qui ribadire, dal momento che il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a discostarsi da essa. Deve quindi ritenersi, in conformità dell'orientamento espresso, fra l'altro con la sentenza 10 giugno 1998, n. 5768 (oltreché con altre precedenti, fra le quali Cass. 13 marzo 1996, n. 2063) di cui appare opportuno riportare parte della motivazione, che "il preteso adeguamento automatico, per "relationem", non sempre è stato sancito dalle varie norme che si sono susseguite per la disciplina della materia. Al riguardo, il principio della equiparazione delle due categorie, afferente alla estensione delle indennità migliorative accordate agli invalidi di guerra anche a quelli civili totalmente inabili, non ha operato costantemente con il sistema dell'adeguamento ipso iure, posto che, per effetto delle singole disposizioni che periodicamente hanno disciplinato la materia, talora i miglioramenti accordati ai primi sono stati automaticamente, e con gli stessi meccanismi previsti per essi, applicati ai secondi;
altre volte, invece, ferma restando la fruizione da parte di questi ultimi dei medesimi benefici ottenuti dagli invalidi di guerra, le modalità di applicazione sono state diverse da quelle dell'adeguamento automatico;
talora, infine, gli invalidi civili totalmente inabili sono stati del tutto esclusi dai miglioramenti accordati all'altra categoria, ovvero le nuove indennità da questa percepite sono state assorbite in specifiche provvidenze appositamente previste per essi. Il che induce a ritenere fondatamente che in subiecta materia il richiamo costante al principio del sistema "per relationem" non sempre è valido, e che, nella congerie delle norme che sul punto si sono susseguite, detto principio non ha avuto una continuità operativa.
Ed invero, in base al combinato disposto degli artt. 1 Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e 1 Legge 26 luglio 1984, n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti, spetta, a partire dall'1^ gennaio 1983, la indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le medesime modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra;
con l'entrata in vigore della Legge 6 ottobre 1986, n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi, automaticamente, in forza dell'art. 2 della citata legge n. 392 del 1984, le nuove misure della indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3, comma secondo, della Legge n. 656/1986, non sono, invece, applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per i totalmente inabili civili, l'adeguamento resta computato secondo la normativa per loro ancora vigente;
successivamente, a partire dall'1^ gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di cui alla Legge 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento a favore degli stessi è predeterminata nel suo ammontare di L. 539.000, comprensivo, per l'anno 1988, dell'adeguamento automatico previsto dal comma secondo dell'art. 12 citata legge n. 656/1986. L'adeguamento, poi, per gli anni successivi, va calcolato con riferimento alla indennità di accompagnamento percepita all'1 gennaio 1986, ai sensi del comma secondo dell'art. 3 della ripetuta Legge n. 656/1986, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A - bis, allegata alla Legge stessa, non quindi automaticamente e con le stesse modalità previste per questi ultimi, come è dato dedurre anche dalla Legge 10 ottobre 1989, n. 342, il cui ari 1, previa sostituzione dell'art. 1, terzo comma, della menzionata Legge n. 656/86, ha esteso l'adeguamento automatico esclusivamente ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, con esclusione di tutte le altre categorie di invalidi civili (cfr., per tutte: Cass. n. 7383/94 e n. 7919/94)". Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato nel motivo,è infondato.
Come la Corte Cost. ha già avuto modo di mettere in luce, in più di una occasione (v. sent. 193/94 e prima ancora ord. 487/88) la differenza di disciplina fra gli invalidi civili e di guerra dipende dalla obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai fatti bellici, il che implica un profilo risarcitorio estraneo alla invalidità civile. Queste considerazioni valgono a mostrare la infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente con riguardo art. 3 della legge n. 656 del 1986, nella parte in cui non estende anche agli invalidi civili gli automatismi negli aumenti per gli invalidi di guerra.
Quanto alla illegittimità derivante dal fatto che per gli invalidi civili sia previsto il diritto ad una somma a titolo di indennità anziché la disponibilità di un accompagnatore, si tratta con tutta evidenza di una scelta del legislatore, cui spetta di declinare nei modi da lui ritenuti più opportuni il diritto all'assistenza sociale garantito dall'art. 38 Cost.. Con il secondo motivo di ricorso denunziando errore "in procedendo", violazione e falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione, contraddizione tra motivazione e dispositivo, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver, erroneamente, ritenuto generico l'appello sul capo della domanda riguardante il periodo successivo al 1988 e di avere, ad ogni modo, nel dispositivo, contraddicendosi, rigettato l'appello nel merito, dal che, secondo il ricorrente, una autonoma ragione di "riforma" della sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.
Anche questo motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata non vi è una esplicita statuizione nel senso indicato dal ricorrente.
Ove comunque si volesse interpretare nel senso della inammissibilità il già riferito rilievo del Tribunale circa la pedissequa riproduzione del ricorso introduttivo di primo grado, dalla lettura degli atti processuali, che questa Corte, dato il tipo di vizio denunziato deve compiere direttamente, risulta che il capo della domanda in questione (il secondo) è stato impugnato esclusivamente in questi termini: " Relativamente al secondo capo della domanda la sentenza è completamente carente di motivazione ", ossia in modo incompatibile con la specificità che deve necessariamente accompagnare i motivi di appello, sicché la decisione del Tribunale, per l'aspetto in esame, è esente dal vizio denunziato. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese, data la natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004