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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6453 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice TO ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4/6/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33110/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti RAIMONDI FEDERICA e Parte_1
AR AN
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. MANNO ALESSANDRO
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 24.10.2022,
[...] ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo:
1 - accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento sin dall'inizio, dal 24.4.1998 e fino al 28.3.2022, nel “1° livello della categoria lavorativa prevista dal CCNL Turismo-Pubblici Esercizi”;
- condannarsi, per l'effetto, la Controparte_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di €
[...]
40.165,76 a titolo di minimo contrattuale, € 1.754,23 a titolo di indennità di contingenza, € 2.121,80 a titolo di scatti di anzianità, € 5.504,31 a titolo di 14a mensilità, € 5.002,09 a titolo di 13a mensilità, € 796,56 a titolo di festività non godute, € 185,48 a titolo di lavoro supplementare, € 9,34 a titolo di lavoro straordinario diurno, € 20,19 a titolo di lavoro notturno, oltre ad € 22.361,35 a titolo di TFR, per un importo complessivo, inclusi accessori come per legge, di € 103.698,93;
- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del recesso anticipato per la insussistenza del giustificato motivo addotto e, comunque, perché intimato in assenza di giusta causa e/o giustificato motivo e, comunque, in violazione dell'obbligo di ricollocamento all'interno dell'azienda;
- condannarsi, per l'effetto, la Controparte_1 alla propria riassunzione entro tre giorni o, in
[...] mancanza, al versamento di una indennità non soggetta a contribuzione d'importo pari al massimo delle mensilità previste dalla legge e commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto cui avrebbe avuto diritto in ragione del superiore livello richiesto o al diverso parametro ritenuto di giustizia e secondo quanto meglio precisato in ricorso. La ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- ella ha lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 24.4.1998 al 28.3.2022 con contratto a
[...] tempo indeterminato, “dapprima part time e successivamente trasformato in full time”, con mansioni di impiegata;
- è stata inquadrata nel V livello del CCNL “Turismo-Pubblici Esercizi” fino al 30.9.2000 lavorando 24 ore settimanali, poi nel IV livello fino al 31.1.2002, con orario di 36 ore settimanali, nel III livello fino al 31.3.2004, sempre con orario di 36 ore settimanali, e, infine, nel II livello, con orario di 40 ore settimanali;
- già in precedenza, dal 1988/89, aveva prestato la propria attività di lavoro con mansioni di responsabile della segreteria;
- all'atto dell'assunzione le sono state assegnate mansioni “di informazione, consulenze, promozione ed assistenza in campo
2 turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale nell'ambito della solidarietà e del volontariato nonché attività di segreteria per le associate”;
- successivamente, in data 31.3.1998, ha instaurato un nuovo contratto di lavoro di “collaborazione” limitatamente alle attività inerenti al periodico “Arcobaleno”;
- nonostante il formale inquadramento, ella ha svolto dall'assunzione e fino a tutto il 2016 le mansioni di responsabile dell'Ufficio di Segreteria con poteri di coordinamento dei compiti assegnati ai dipendenti dell'ufficio, impiegati di IV e V livello;
- in particolare, nelle attività di coordinamento e organizzazione amministrativa dell'ufficio di segreteria, meglio descritte nell'atto introduttivo, è stata coadiuvata dalla dipendente Parte_2
- ella ha, inoltre, fornito un “qualificato e fondamentale” contributo per la realizzazione degli obiettivi dell' costituendo, per CP_2 tutte le manifestazioni o eventi dettati dal Calendario Nazionale, la
“persona di collegamento” fra tutte le segreterie regionali e la struttura nazionale, tra gli ospiti e i Dirigenti;
- nel 2015 è stata l'ideatrice del “ ” proponendo per il Parte_3 periodo natalizio ad alcuni dei dirigenti regionali UNPLI “di attivarsi presso i loro fornitori per donare all'Unpli un centinaio di confezioni del prodotto locale… offrendo per contro la promozione della ditta 'donatrice' attraverso l'inserimento del marchio identificativo sul sito nazionale…”;
- a lei si deve la ideazione nel 1992 dell'iniziativa Pro Loco Donna, poi affidata, nel 2007, al Presidente del Comitato Regionale UNPLI Piemonte;
- ella ha realizzato il design delle cartelline dell'UNPLI che “per un lungo periodo sono state in uso”, di alcune brochure in uso e delle agende per le quali curava anche la promozione e la vendita, ha realizzato anche un database contenente tutte le sagre ed eventi di tutte le ed è stata l'unica dipendente abilitata ad Controparte_1 eseguire tutte le operazioni bancarie;
- in riscontro ad una richiesta di modifica del livello d'inquadramento, con comunicazione del 23.5.2017, l'Associazione, nel confermare la correttezza del livello attribuitole, le ha proposto comunque la revisione del superminimo contro la rinuncia a future rivendicazioni,
“accordo mai definito tra le parti”;
- a decorrere dal 2017, l' ha iniziato a porre in essere nei CP_2 suoi confronti una condotta ingiustificata ed illegittima
3 precludendole la partecipazione alle riunioni della Segreteria e della Giunta, del Consiglio, del Revisore dei Conti dei Probiviri e ad ogni evento istituzionale, sostituendo a lei quale riferimento per il nuovo Presidente la sig.ra e assegnando Parte_4 Parte_2 compiti fino a quel momento da lei svolti alle sig.re Parte_5
e , assunte in data 4.2.2019 con contratti
[...] Parte_6 di apprendistato;
- già a febbraio del 2020, l'avv. Di Giovanna Ignazio, poi nominato responsabile dei dipendenti, dopo una riunione con il Presidente, le ha comunicato chiaramente l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro e l'ha invitata a recarsi all'INPS per verificare la possibilità di un prepensionamento;
- il processo di demansionamento è proseguito nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 durante il quale è risultato impossibile connettersi da remoto al pc dell'ufficio a causa del
“distacco manuale della presa di alimentazione del PC” con conseguenti notevoli disagi;
- alla riapertura degli uffici, il 21.6.2021, ella è stata trasferita in un nuovo ufficio della sede di Roma, “da risanare” e sprovvisto di adeguate risorse materiali;
- nel mese di luglio 2021, è stato concordato un incontro informale con il consulente del lavoro dott. finalizzato Persona_1 all'esame della sua posizione e nel corso del quale le è stata offerta una somma quale incentivo alle dimissioni volontarie;
- al dicembre 2021 le sue mansioni erano limitate a “rispondere al telefono, archiviare dati e ritirare le raccomandate alla posta oltre che a inviare per conoscenza al Segretario tutte le comunicazioni che continuavano ad arrivare all'indirizzo mail segreteria. nfo; Email_1
- a novembre 2021, in qualità di amministratore di sostegno del fratello disabile, ha chiesto ed ottenuto di poter fruire del congedo parentale “in forma orizzontale, lavorando due giorni a settimana a scelta del Datore, e con tre giorni di astensione”;
- malgrado gli accordi, è stata licenziata, con comunicazione del 28.3.2022, durante tale periodo;
si evidenzia che il licenziamento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo;
- il recesso è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale. Ciò dedotto e considerato che, per le mansioni svolte dalla ricorrente, ella aveva diritto di essere inquadrata nel 1° livello del CCNL applicabile, che la ricorrente ha maturato perciò differenze retributive a vario titolo per
4 un ammontare complessivo di € 103.698,93, che ella è stata vittima di una condotta illegittima dell' resistente finalizzata alla sua CP_2 estromissione dal posto di lavoro, che la comunicazione di licenziamento è estremamente generica, che l'insussistenza o infondatezza del giustificato motivo addotto rendono nullo e/o illegittimo e/o inesistente il licenziamento, che non è stato assolto l'obbligo di repêchage, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda e facendo rilevare quanto segue:
- la ricorrente non ha mai rivestito il ruolo e le funzioni di responsabile dell'ufficio di Segreteria e non ha mai coordinato altre risorse;
- dall'assunzione e fino al 2004, la sig.ra ha esclusivamente Pt_1 svolto mansioni d'ordine, occupandosi di attività di segreteria, “quali la sistemazione della documentazione, l'invio o lo smistamento della posta oppure fornire informazioni circa il funzionamento dell'associazione”;
- la sig.ra non l'ha mai coadiuvata e agiva “con ampia Parte_2 autonomia”;
- con la sempre maggiore informatizzazione dei processi, la ricorrente aveva “grosse e sempre crescenti difficoltà nella gestione di tutti gli strumenti telematici…”;
- la rivista “Arcobaleno” ha sempre avuto un proprio Direttore Responsabile giornalista professionista;
- rispetto all'organizzazione di eventi rappresentativi a livello nazionale e regionale, la non ha mai avuto un ruolo di Pt_1
“iniziativa autonomo” limitandosi a fare da “collettore” delle richieste delle segreterie regionali e “in uscita” delle indicazioni che a queste,
“su impulso e decisione degli organi”, dovevano essere impartite;
- la non ha mai svolto funzioni di rappresentanza della Pt_1 segreteria e non ha elaborato “autonomamente” alcuna proposta di riorganizzazione;
si sottolinea il rilievo marginale dell'iniziativa del
“ ”; Parte_3
- in coincidenza con l'avvento della nuova Presidenza, a partire dal 2017, è stato avviato un processo di riorganizzazione finalizzato a colmare le gravi lacune amministrative, gestionali e organizzative;
- si è dimessa nel 2018, prima del licenziamento della Parte_2 ricorrente;
5 - la ricorrente non è mai stata privata di alcuno strumento di lavoro né costretta ad interrompere la partecipazione agli eventi;
- non corrisponde al vero che l'avv. Di Giovanna abbia comunicato alla sig.ra la volontà dell'Associazione di porre Pt_1 unilateralmente fine al rapporto di lavoro;
- la stessa ricorrente ha chiesto di essere spostata in altro ufficio il quale “non era né spoglio né da risanare”;
- il recesso è stato imposto dalla soppressione della posizione lavorativa della;
si evidenzia che l'accesso all'archivio Pt_1 digitale, l'organizzazione di esso, l'inserimento e la catalogazione dei dati furono affidati a ciascun dipendente “per quanto di competenza e, dunque, non più accorpate in una sola posizione lavorativa, facendo sì che non si rendesse più necessaria la figura di raccordo…”;
- non sussistevano, al momento del licenziamento, altre posizioni vacanti del medesimo livello “né a diverso livello”;
- solo a settembre 2022, dopo oltre cinque mesi dal licenziamento, sono state assunte due apprendiste, per funzioni diverse, e un addetto informatico. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La controversia verte, in primo luogo, sull'accertamento del diritto di all'inquadramento nel primo livello del CCNL Parte_1
“Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi” fin dalla data di assunzione, il “24/04/1998”, superiore rispetto all'inquadramento ricevuto inizialmente, il quinto, ed a quelli via via conseguiti durante il rapporto di lavoro, fino al secondo (dal 1.4.2004), e delle differenze economiche che ne derivano. Ha ad oggetto, poi, l'accertamento del demansionamento subito a decorrere dal 2017, “a seguito dell'elezione del Dott. quale nuovo Presidente Parte_7 dell'UNPLI Nazionale”, che ha condotto al licenziamento del 28.3.2022, motivato pretestuosamente dalla soppressione della figura professionale di impiegata di secondo livello con mansioni di “addetta all'archiviazione in formato digitale degli archivi cartacei”.
1. Ciò premesso, è opportuno anzitutto richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti. Emerge dalla documentazione allegata al ricorso che la sig.ra Pt_1 sia stata assunta in data 24.2.1998 “per svolgere attività di informazione, consulenza, promozione e assistenza in campo turistico,
6 culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato, nonché attività di segreteria per le consociate”, con inquadramento nel “5° liv.” del CCNL “Turismo” (vd. il contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, orario di lavoro di
“n° 4 ore giornaliere per n° 6 giorni lavorativi settimanali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato”, in all. 1) e che sia transitata al livello “4” in data 1.10.2000, al livello “3” in data 1.2.2002 e al livello “2” in data 1.4.2004 (vd. attestazione dei livelli del 24.11.2006, con timbro del rag. Per_2
, consulente del lavoro, in all. 2).
[...]
Al quinto livello d'iniziale inquadramento appartengono “i lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Vi rientrano profili esemplificativi riconducibili, tra gli altri, all'impiegato d'ordine. Al quarto livello appartengono “i lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute”. Tra i profili esemplificativi rientra quello di “segretario, cioè quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza”. Al terzo livello appartengono “- i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
- i lavoratori specializzati provetti che, con autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono attività che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenute mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
- i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”. Al secondo livello appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa nel campo ed in applicazione delle direttive generali ricevute, essi hanno altresì funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di uffici, impianti, reparti, per le quali è necessaria una specifica competenza professionale”. Tra le figure professionali sono inclusi il “responsabile di amministrazione (ex
7 segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto)”, il “capo C.E.D.” e lo “analista - programmatore C.E.D.”. Al livello primo cui ambisce la ricorrente appartengono “i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, contraddistinte da autonomia operativa ed iniziativa ed ai quali, all'interno delle responsabilità ad essi affidate, sono attribuiti funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole importanza aziendale”; tra i profili professionali esemplificati figura il profilo di “ispettore amministrativo (incluso l'ispettore amministrativo catena d'esercizi)”. La ricorrente ha dedotto di aver svolto fin dal principio diverse mansioni, non limitate all'ufficio di segreteria ma relative a diversi settori dell'UNPLI e consistenti, in prevalenza, nell'attività di
“Coordinatrice e Responsabile di livello generale per l'Ufficio di Presidenza”, nella stretta collaborazione con il Presidente dell'UNPLI, nell'iniziativa per l'organizzazione dell'ospitalità negli eventi e manifestazioni, nella partecipazione a riunioni, consigli e, in genere, ad ogni evento riferibile all'UNPLI. L'espletata istruttoria orale non ha consentito di acquisire elementi concreti a supporto delle deduzioni attoree. In base alle dichiarazioni dei testi intimati dalla parte ricorrente, i sig.ri
, sentito all'udienza del 28.11.2023, il quale ha Testimone_1 premesso di essere “consigliere nazionale dell' resistente da CP_2
7 anni e da 11 Presidente Regionale delle Pro-loco dell'Umbria”, e
, sentito all'udienza del 24.9.2024, che ha premesso Testimone_2 di aver svolto un'attività volontaria in favore dell' resistente della CP_1 quale ha ricoperto la “carica di segretario generale, dai primi anni '90 fino all'anno 2020”, può ritenersi provato lo svolgimento dei seguenti compiti:
- compiti di segretaria nei vari incontri del Consiglio Nazionale e dei Presidenti regionali;
- referente delle varie;
CP_1
- almeno fino a tutto il 2016 mansioni di “Responsabile dell'Ufficio di Segreteria dell'UNPLI Nazionale” con poteri di coordinamento dei compiti dei vari componenti dell'ufficio, tra i quali i sig.ri
[...]
, , e , Pt_8 Persona_3 Persona_4 Persona_5 tutti impiegati di quarto livello (il relativo capitolo, cap. n. 11, è stato confermato dal teste mentre non è stato in Tes_2 Tes_1 condizione di precisare come fosse organizzato l'ufficio e ha potuto solo affermare che il riferimento della “sua” segreteria regionale
8 nonché la persona alla quale egli faceva riferimento quale consigliere nazionale era la ); i testi hanno confermato, altresì, la Pt_1 circostanza che la sig.ra anch'essa impiegata di quarto Parte_2 livello, ha coadiuvato la fino alle dimissioni, nell'anno 2019; Pt_1
- attività di coordinamento e organizzazione amministrativa dell'Ufficio di Presidenza fino alla fine del 2016 di cui al cap. 14; nel capitolo sono riportati, tra gli altri compiti, la “lettura e preparazione cartellina” della corrispondenza del Presidente, lo smistamento delle richieste prevenute dalle Segreterie dei Comitati Regionali, dalle singole , dai Presidenti regionali, provinciali, dai Consiglieri CP_1 nazionali o da organi istituzionali, “esperti in Promozioni, proposte Pubblicitarie” e con le aziende con cui l'UNPLI collaborava, la trasmissione dei comunicati del Presidente o delle disposizioni del Segretario Generale ai Dirigenti nazionali e ai Responsabili dei Dipartimenti “unitamente alle informazioni necessarie…, relative ad eventuali adempimenti… con indicazione della tempistica…”, la verifica dei versamenti in particolare della quota associativa annuale da parte delle la predisposizione e l'aggiornamento CP_1 trimestrale del data base relativo a tutte le Pro Loco associate, il controllo delle inserzioni pubblicitarie sul sito web istituzionale dell'associazione e del versamento da parte degli inserzionisti delle somme pattuite, la responsabilità per i pagamenti e l'invio di tutte le spedizioni di pacchi, agende, riviste, tessere card, etc., da effettuarsi attraverso l'applicazione “CRONO” di Poste Italiane ai Comitati ed alle , l'attività di informazione alle segreterie regionali e sub- CP_1 regionali in ordine alle procedure per il tesseramento, l'acquisizione degli spazi pubblicitari e l'utilizzo della modulistica per eventuali richieste, l'effettuazione su delega dei pagamenti inerenti ai contratti con soggetti pubblici e privati (tra i quali, le retribuzioni dei dipendenti dell'associazione, le utenze, i rimborsi ai dirigenti UNPLI per la partecipazione alle riunioni;
ha confermato questa Tes_1 parte del capitolo limitatamente ai rimborsi ai dirigenti UNPLI), l'accredito ai Dipartimenti del fondo spese (su tale aspetto, Tes_1 ha detto di non sapere), il rimborso spese dei componenti della Giunta, la vendita e la promozione di spazi pubblicitari per il periodico “l'ARCOBALENO”, per le agende UNPLI e la vigilanza sul corretto pagamento delle sponsorizzazioni ( non ha saputo Tes_1 riferire su tale aspetto);
- il raccordo tra la struttura nazionale e le strutture periferiche in relazione ai vari eventi e/o manifestazioni e/o incontri “dettati dal
9 Calendario Nazionale”, la preparazione sino a tutto il 2016 della documentazione relativa all'ordine del giorno e la partecipazione, insieme al Segretario Nazionale, , alle “Giunte Testimone_2
Nazionali, ai Consigli Nazionali, alle riunioni del Collegio dei Probiviri, alle riunioni dei Revisori dei Conti e della Verifica Poteri” ( ha potuto riferire con certezza della partecipazione della Tes_1
alle “riunioni del Consiglio Nazionale… e della Consulta dei Pt_1
Presidenti Regionali”;
- la predisposizione dei data base, di cui uno con i dati personali dei Dirigenti Nazionali, uno con quelli dei Dirigenti Provinciali e un altro con l'indicazione, regione per regione, di tutte le Pro Loco associate ( tuttavia, ha precisato che dalla regione fornivano alla Tes_1
Segreteria i “dati riguardanti gli associati regionali” e ha Tes_2 detto di non sapere se la predisposizione di questi data base sia stata una “iniziativa” della ); Pt_1
- la cura degli aspetti organizzativi dell'ospitalità per eventi quali Consigli e Giunte Nazionali, assemblee regionali elettive, etc. ( Tes_1
è stato in grado di riferire per alcuni eventi ai quali è stato presente, la “Fiera di Bergamo” e la “Bit di Milano (Borsa del turismo,…”; RE ha dichiarato che la si occupava, in particolare, di Pt_1
“prenotazione alberghi, pranzi, trasferimenti”);
- il reperimento della documentazione necessaria per la preparazione delle varie riunioni, dell'Assemblea Nazionale, della Giunta, del Consiglio, etc.;
- l'effettuazione delle spese relative all'organizzazione su delega del Presidente (RE);
- attività di collaborazione relativamente al periodico
“l'ARCOBALENO” benché i testi non ne abbiano specificato la durata;
in atti è documentato il conferimento, a marzo del 1998, ai sensi dell'art. 2222 c.c., dell'incarico di collaborazione in questione che si estrinseca “attraverso i contatti pubblicitari e lo studio della veste grafica e dell'impaginazione dei contenuti in stretta collaborazione con Presidente dell'UNPLI e con Consigliere Nazionale nominato referente editoriale al fine di ottenere un prodotto editoriale consono all'immagine esterna dell'UNPLI”, incarico la cui durata è “strettamente correlata alla prosecuzione delle pubblicazioni del periodico… e non potrà in ogni caso travalicare la durata dell'attuale mandato del Presidente dell'UNPLI” (all. 5 al fasc.
) e la prosecuzione della collaborazione, che – si legge a pg. 3 Pt_1 del ricorso – sarebbe cessata “formalmente nel 2008/2009…, ben
10 oltre detta data”, come si ricava da un'e-mail del 3.4.2017 con la quale (“Comunicazione e Marketing”) ha Testimone_3 trasmesso alla alcuni documenti, tra cui la “base aggiornata Pt_1 della proposta pubblicitaria per , il sito web, la Parte_9 pagina Facebook e la nuova newsletter dell'UNPLI” dandole indicazioni sugli allegati alle e-mail che avrebbe dovuto inviare alle aziende (all.5bis al fascicolo). Il teste , impiegato presso l'Unione resistente dal febbraio Parte_8
2004, premesso di occuparsi del “sito web istituzionale dell'Unione e della grafica”, ha dichiarato che la aveva compiti di “segreteria Pt_1 generica” e si occupava dei “contatti con i comitati regionali, con i dirigenti dell' della gestione delle varie occasioni di incontro, CP_1 delle comunicazioni per l'organizzazione degli incontri,…”, del pagamenti dello stipendio ai dipendenti tramite bonifico e di fornire, relativamente alla contabilità, alla commercialista i documenti giustificativi “forse all'inizio soltanto”, dal 2004 al 2008, dopodiché è stata assunta la sig.ra Parte_2
Il teste si è poi soffermato sull'assunzione, in un momento successivo al licenziamento della ricorrente, di “due apprendiste” di cui al cap. n. 37) della memoria difensiva, nessuna delle quali però per funzioni “simili a quelle della signora ” e motivate dal “vuoto organizzativo” Pt_1 lasciato dalla sig.ra e sull'assunzione, a settembre 2022, del Parte_5 sig. “tecnico informatico professionale dedicato Parte_10 esclusivamente alla gestione dell'infrastruttura informatica della piattaforma MyUnpli con la quale vengono gestite telematicamente iscrizioni, pagamenti, servizio civile etc”, di cui al cap. n. 38); sulla prima circostanza, il teste ha detto di non poter precisare né tempi di assunzione né identità delle neoassunte (verbale udienza del 2.4.2024). Il teste premesso di essere stato “consigliere Testimone_4 nazionale dell' resistente,… in giunta nazionale dal 2004 al 2012 CP_1
e successivamente dal 2016 ad oggi” e di essere dal 2019
“vicepresidente dell'Unione”, ha confermato il fatto che la Pt_1 seguisse un po' tutte le attività dell'associazione, sotto le indicazioni del Presidente, mentre “con il crescere dell'Unione e l'avvento del dott.
[...]
, dal 2016 in poi cioè, e con l'aumento dei componenti dell'ufficio Pt_4 di segreteria e dei dipendenti in genere, sono state ridotte le funzioni della ”, più esattamente, sono stati dati “incarichi specifici” ai Pt_1 dipendenti. Il teste ha ridimensionato il ruolo della , di fatto negandole la Pt_1 veste di responsabile dell'ufficio di segreteria (“non c'era uno che
11 organizzava e dirigeva, erano un pò tutti interscambiabili secondo le esigenze e le richieste del Presidente”) e si è soffermato sulle lamentele della ricorrente per la difficoltà di gestione dei programmi informatici e sulla distribuzione di funzioni come l'accesso all'archivio digitale, l'organizzazione dello stesso, l'inserimento e la catalogazione di dati nell'ultimo periodo a ciascun dipendente per quanto di competenza – è il contenuto del cap. 33) della memoria – cosicché è divenuta superflua la figura di raccordo impersonata fino a quel momento dalla con Pt_1 conseguente soppressione della stessa (il teste ha puntualizzato, però, che anche in precedenza quelle funzioni non erano svolte dalla Pt_1 in via esclusiva;
verbale udienza del 28.1.2025). È evidente che, nonostante la molteplicità dei compiti svolti, le attività descritte e documentate consistano in mansioni di concetto caratterizzate da “iniziativa ed autonomia operativa nel campo ed in applicazione delle direttive generali ricevute”, da funzioni di raccordo tra struttura centrale e strutture periferiche cosicché il livello di inquadramento appropriato sembra essere il secondo. Non ricorrono, nella specie, le caratteristiche proprie del primo livello rivendicato, ovvero l'elevato contenuto professionale, il maggior grado di autonomia operativa e di iniziativa, la funzione di direzione di un settore organizzativo di notevole importanza. Come ha sottolineato l'associazione resistente, le attività disimpegnate, di segreteria, di informazione e raccordo organizzativo con le strutture periferiche, erano viceversa di contenuto piuttosto semplice e non richiedevano competenze particolari come può desumersi, anche, dalla mancata spendita ai fini dell'assunzione di titoli di studio o di formazione specifica. Peraltro, dall'istruttoria sono emerse le difficoltà riscontrate dalla nell'utilizzo delle applicazioni informatiche. Pt_1
Inoltre, quanto all'altra più importante nota che caratterizza il livello richiesto, ovvero la funzione di direzione, pur a prescindere dalla genericità dell'allegazione di cui in ricorso – al cap. 11 si legge che la
“dall'atto dell'assunzione e almeno per tutto il 2016” avrebbe Pt_1 coordinato i compiti assegnati ai dipendenti dell'ufficio di segreteria tra i quali “ , , , Parte_11 Persona_6 Persona_7 [...]
”, senz'altra specificazione – non solo non è stato provato in Persona_8 cosa si sostanziasse l'asserito coordinamento ma, ancor prima, se la abbia mai impartito direttive ad alcuno dei soggetti menzionati. Pt_1
12 Dalla testimonianza di , piuttosto, risulta che ciascun Tes_4 componente dell'ufficio si occupasse di un particolare aspetto dell'attività associativa: “il sig. seguiva le questioni di tipo Per_3 culturale, rapporti con l'UNESCO, e quanto alle pro-loco dava indicazioni su questi temi specifici, il sig. seguiva la parte delle Pt_8 iscrizioni delle , data base delle e anche la parte CP_1 CP_1 relativa alla grafica e, quanto al data base, era affiancato dal sig.
[...]
, il sig. che lavorava inizialmente con un contratto Per_5 Per_4 part time, era il fotografo, selezionava le foto, non aveva all'inizio un grande ruolo,… non c'era uno che organizzava e dirigeva, erano un po' tutti interscambiabili secondo le esigenze e le richieste del Presidente”. Se ne trae conferma anche dalla testimonianza del sig. che si è Pt_8 soffermato sull'ultimo periodo: “ ,… unitamente alla Parte_5 ricorrente si occupava della segreteria”, e Persona_3 Per_4
il primo era preposto al settore dei progetti, si occupava
[...] Per_4 della “newsletter” e della “sagra di qualità”, si occupava Persona_9 del servizio civile, e lo stesso che gestiva il settore della grafica. Per_10
In definitiva, le funzioni, prevalentemente di segretaria, di referente informativo per le strutture periferiche, di smistamento di richieste, di trasmissione di comunicati, di mera preparazione e collazione di documentazione per le riunioni, di verifica di versamenti, di aggiornamento di data base, inducono a ritenere corretto l'inquadramento nel secondo livello del CCNL di categoria acquisito ad aprile 2004, dopo pochi anni di esperienza lavorativa. La parte ricorrente, esplicitamente onerata dal Tribunale, ha ricalcolato in complessivi € 9.358,47 le differenze retributive in rapporto al secondo livello anche per il periodo iniziale del rapporto di lavoro, ovvero per il periodo compreso fra il “luglio 1998” – in base alla indicazione di cui al conteggio in all. 54 al proprio fasc. – e il mese di marzo 2004, e in complessivi € 6.001,21 le differenze sul TFR per lo stesso periodo, per complessivi € 15.359,68 (nota depositata in data 23.5.2025). All'udienza immediatamente successiva, parte ricorrente, anche sulla scorta della replica della controparte (“non si tiene in considerazione del fatto che il TFR per tali anni è già stato erogato mentre nella voce di TFR già erogato risulta riportato il valore 0 Euro”; vd. la nota depositata in data 30.5.2025), ha precisato che “l'importo del TFR differenziale è pari ad € 693,22”. Al totale delle differenze retributive, di € 9.358,47, va sommato il TFR
“differenziale” pari ad € 693,22, per un importo complessivo dovuto di € 10.051,69.
13 2. Sul demansionamento subito a decorrere dal 2017 sfociato nel licenziamento, si osserva quanto segue. Nella lettera di licenziamento del 28.3.2022, si legge:
“La presente per notificarLe la risoluzione per giustificato motivo oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2118 de! Codice Civile, e delle Leggi 604/66, 300/70, 108/90 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché dagli artt. 207 e 213 lettera b del vigente C.C.N.L. Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo a Lei applicato per i seguenti motivi: Da un'attenta analisi della sede di Roma Piazza Flavio Biondo, 13 e emersa la volontà della scrivente di procedere ad una riorganizzazione del lavoro, rendendolo più snello, immediato e dinamico. In quest'ottica è stato deciso di procedere ad una revisione della struttura dell'Unpli Nazionale con l'adozione di un diverso modello organizzativo che preveda che le persone ivi occupate inseriscano direttamente nell'archivio digitale i documenti cartacei delle pratiche da loro seguite con la conseguente soppressione dell'area archivio così come sinora strutturata, la quale risulta oggi superata ed anacronistica. Dalla suddetta riorganizzazione deriva la decisione di sopprimere dal nostro organico la Sua figura professionale di impiegata a tempo indeterminata, tempo pieno, 2° livello del CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo con mansioni di addetta all'archiviazione in formato digitale degli archivi cartacei. Pertanto, verificata l'incollocabilità occupazionale in altri posti di lavoro e non disponendo di posizioni alternative a cui assegnarLa siamo costretti a risolvere il Suo rapporto di lavoro ad ogni effetto di legge e di contratto con effetto da oggi 28/03/2022 per giustificato motivo oggettivo.
…” (all. 48 al fasc. ). Pt_1
Il motivo sarebbe pretestuoso non potendo circoscriversi le funzioni della a quelle di “archivista”, neppure a seguito del Pt_1 demansionamento subito. Il demansionamento avrebbe avuto inizio “a seguito dell'elezione del Dott. quale nuovo Presidente dell'UNPLI Nazionale” Parte_7 ed avrebbe condotto al licenziamento del 28.3.2022, motivato pretestuosamente dalla soppressione della figura professionale di impiegata di secondo livello con mansioni di “addetta all'archiviazione in formato digitale degli archivi cartacei”. Il teste ha dichiarato: Tes_1
14 “…, ricordo che dal 2017/2018, tempo dopo il cambio della Presidenza dell'UNPLI, non ricordo di preciso, è pian piano scemata la partecipazione della ”. Pt_1
Sulla privazione nel corso dell'anno 2019 di tutti gli strumenti necessari per svolgere le consuete attività e sul fatto che sia stata costretta ad interrompere la partecipazione agli eventi, non ha saputo dire (cap. 49). Il teste ha detto che la ha sostituito la che si era Parte_5 Pt_2 dimessa per le attività contabili e la per il tesseramento. Pt_1
Il teste non ha saputo descrivere precisamente le caratteristiche dell'ufficio nel quale la era stata trasferita al rientro dopo Pt_1
l'emergenza sanitaria di Covid-19 essendoci stato solo una volta (stanza, secondo il cap. 80, “piccola…, spoglia e da risanare”, priva di materiale di cancelleria che la ha dovuto acquistare da sola) né ha saputo Pt_1 riferire delle spese affrontate personalmente dalla per risanare Pt_1
l'ufficio (si parla, nel cap. 81, della chiusura di fori sulla parete, di tinteggiatura e del montaggio di un pannello di protezione sul muro alle spalle della poltrona della scrivania) e del mancato riscontro ad una richiesta di intervento per la riparazione dell'infisso che presentava gravi segni di usura (cap. 82). RE non ha saputo riferire specificamente sulla riduzione delle funzioni della e, in merito al nuovo ufficio, ha dichiarato Pt_1 soltanto che era di dimensioni ridotte e che c'era una fotocopiatrice in rete condivisa fra tutti i dipendenti che in quel periodo erano 5 o 6. Il teste ha dichiarato solo che la “si era lamentata del Tes_4 Pt_1 fatto che dal 2016 in poi era in un ufficio nel quale c'erano altri dipendenti, che non riusciva a lavorare per la rumorosità dell'ambiente ed ha chiesto di essere spostata in un ufficio attiguo che si stava allestendo,…, poi è stata spostata in quest'ufficio attiguo e nel giro di qualche tempo è stato completato l'allestimento, probabilmente per un piccolo periodo l'allestimento era ancora in corso”; non ha saputo dir nulla sulle attività di risanamento che la avrebbe personalmente Pt_1 posto in essere nella stanza. In definitiva, se per un verso non risultano elementi a riprova di una
“condotta illegittima… finalizzata all'estromissione della lavoratrice dal contesto lavorativo” (come denunciato a pg. 25 del ricorso), per altro verso la società non ha offerto elementi a supporto del giustificato motivo oggettivo. Sotto tale assorbente profilo, non è stato dimostrato non soltanto l'esaurimento della realtà lavorativa di fatto della alle mansioni Pt_1 descritte nella comunicazione di licenziamento, di “addetta
15 all'archiviazione in formato digitale degli archivi cartacei”, ma, altresì, l'effettività del processo riorganizzativo cui allude l' e che CP_2 avrebbe reso superflua la posizione lavorativa della dipendente ed impossibile la sua adizione ad altre mansioni. Ne discende che il licenziamento sia ingiustificato e che l' CP_2 sia tenuta, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, a riassumere Parte_1
“entro il termine di tre giorni” o, in mancanza, a risarcirle il
[...] danno versandole un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo segnatamente all'elevata anzianità di servizio della sig.ra , di oltre vent'anni. Pt_1
***
Per i motivi esposti, il ricorso va accolto in parte, in primo luogo con l'accertamento e la declaratoria del diritto di Parte_1 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi ratione temporis applicabile dalla data di assunzione e fino al mese di marzo 2004 e del suo diritto alle conseguenti differenze retributive quantificate in complessivi € 10.051,69, di cui € 9.358,47 per differenze retributive ed € 693,22 per differenze sul TFR;
al pagamento del predetto importo, oltre accessori come per legge, va condannata Va, Controparte_1 inoltre, accertata e dichiarata la illegittimità del recesso intimato a
[...]
perché ingiustificato e condannata Parte_1 [...]
) a riassumere Controparte_1 Parte_1
“entro il termine di tre giorni” o, in mancanza, a risarcirle il danno versandole un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.388,00, di oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.796,00, a carico di Controparte_1
restando i residui 2/3 compensati.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- in primo luogo, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Turismo,
[...] pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi ratione temporis applicabile dalla data di assunzione e fino al mese
16 di marzo 2004 e il suo diritto alle conseguenti differenze retributive quantificate in complessivi € 10.051,69, di cui € 9.358,47 per differenze retributive ed € 693,22 per differenze sul TFR;
- condanna, di conseguenza, Controparte_1
( al pagamento del predetto importo, oltre accessori
[...] CP_1 come per legge;
- accerta e dichiara la illegittimità del recesso intimato a
[...]
perché ingiustificato e condanna Parte_1 [...]
a riassumere Controparte_1 Parte_1
“entro il termine di tre giorni” o, in mancanza, a risarcirle
[...] il danno versandole un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 5.388,00, di oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.796,00.
Così deciso in Roma il 4/6/2025
IL GIUDICE
TO ZZ
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