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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5580/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5580/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 Pt_1
, e ROMANO MICAELA
[...] Parte_2 C.F._2
( ) e con elezione di domicilio in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO C.F._3
presso gli avv.ti suddetti
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GALLO CARMELA e con elezione di domicilio presso il difensore in via S. CATERINA – cap 88047 - NOCERA TERINESE (CZ )
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.01.2021 l'Avv. ha convenuto in Pt_1 giudizio la signora chiedendo di: Controparte_2
“a) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto a favore e su mandato di Pt_1 Controparte_2 tutte le attività professionali indicate nell'atto di citazione e nei documenti prodotti a sostegno;
b) accertare e dichiarare che la non ha versato somma alcuna e condannare la stessa al CP_2 pagamento a favore dell'Avv. della reclamata somma di € 134.982,70, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria;
c) condannare la al risarcimento dei danni per aver affermato che l'Avv. ha agito CP_2 Pt_1 nei di lei confronti con negligenza professionale ed in violazione dei doveri degli avvocati.
I danni vengono reclamati nella misura di € 50.000,00 con espressa dichiarazione che saranno devoluti in beneficenza;
”
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo: Controparte_2
“A) in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione in relazione alle richieste di cui ai punit a) e b) delle conclusioni dell'atto di citazione;
nonché l'inammissibilità della domanda di cui al punto c) delle conclusioni dell'atto di citazione, oltre che per la errata scelta del rito azionato, non previsto da alcuna norma per il recupero delle spese di un legale, ed ancora voglia dichiarare, l'On.le Tribunale adito, la nullità della citazione per mancanza assoluta degli elementi di fatto e di diritto, ovvero degli elementi di prova posti a fondamento delle proprie richieste di cui alle lettere a, b e c delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, e conseguentemente condannare l'avv. alla refusione delle spese legali Parte_1
a favore di , nonché alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c.;
B) nel merito ed in subordine rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque accogliere la eccezione di prescrizione dei crediti professionali, e conseguentemente condannare l'avv. alla refusione delle spese legali a favore di , Parte_1 Controparte_2 nonché alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
C) accogliere la domanda riconvenzionale ed accertatane la responsabilità professionale ex artt. 12,
14, 27 e 29 Cod. Deontologico Forense, dichiararla e per l'effetto condannare l'Avv. Parte_1
pagina 2 di 11 al pagamento della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia considerando la perdita patrimoniale subita dalla che sicuramente non potrà recuperare le somme Controparte_1 spettantile dal sig. che è deceduto senza lasciare beni immobili, nonché alla somma che Per_1 sarà ritenuta equa e di giustizia per averla diffamata definendola ed additandola in un atto di causa come persona che non avrebbe mai pagato il suo legale per le varie attività svolte su suo mandato.”
Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 l'Avv. ha precisato le proprie domande come Pt_1 segue:
“IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni di nullità della citazione, di improcedibilità dell'azione per inosservanza del rito e per mancanza di preventivo esperimento della mediazione e della negoziazione assistita in quanto infondate in fatto ed in diritto
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva perché infondata in fatto ed in diritto anche in applicazione dell'art. 2959 cc
NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto a favore e su mandato di Pt_1 Controparte_2 tutte le attività professionali indicate nell'atto di citazione e nei documenti prodotti a sostegno;
b) accertare e dichiarare che la non ha versato somma alcuna e condannare la stessa al CP_2 pagamento a favore dell'Avv. della reclamata somma di € 134.982,70, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria;
c) condannare la al risarcimento dei danni per aver affermato che l'Avv. ha agito CP_2 Pt_1 nei di lei confronti con negligenza professionale ed in violazione dei doveri degli avvocati da quantificarsi in € 50.000.
Respingere le domande riconvenzionali svolte nei confronti dell'Avv. perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto. In caso di loro accoglimento anche parziale effettuare la compensazione con quanto risulterà dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese”.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni è stata rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni
Con comparsa del 10.06.2023 si è costituito il nuovo difensore della signora che ha CP_2 rinunciato alle eccezioni preliminari contenute nell'atto introduttivo, alle richieste istruttorie avanzate con le memorie ex art. 183 n. 1 e 2 c.p.c. e si è riportato alle conclusioni sub B) e C) della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 11 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., respinte le richieste istruttorie della convenuta e ammesse quelle di parte attrice per interrogatorio formale e per testimoni dedotte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., all'udienza dell'08.05.2024 sono state sentite l'Avv. Mara Calembo e la sig.ra . Parte_3
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, l'Avv. ha citato in giudizio la signora chiedendo il pagamento dei Pt_1 CP_2 propri compensi professionali per le attività svolte a favore di controparte, sia in sede penale che in sede civile, a partire dal 2001 sino al 2019 per un totale di € 134.982,70.
Ha, inoltre, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per avere affermato infondatamente che l'avvocato avrebbe agito nei suoi confronti con negligenza e in violazione dei doveri deontologici.
si è costituita in giudizio sollevando diverse eccezioni preliminari poi Controparte_2 rinunciate in sede di costituzione di nuovo difensore.
Nel merito la convenuta ha affermato di aver sempre pagato l'Avvocato e ha eccepito la prescrizione presuntiva ai sensi degli articoli 2956 e 2957 c.c.
Ha contestato lo svolgimento negligente dell'attività difensiva sostenendo che l'avv. Pt_1 non le avrebbe mai proposto il patrocinio a spese dello Stato, nonostante ne avesse diritto, che il difensore non avrebbe presenziato in diversi procedimenti, affidando la difesa ad altri legali, che nella vertenza nei confronti del sig. non avrebbe eseguito il mandato Per_1 professionale diligentemente, non agendo tempestivamente in sede esecutiva per il recupero del credito e, per di più, assumendo la difesa del sig. in altro procedimento in conflitto di Per_1 interessi con la propria assistita. Infine ha contestato che l'attore avrebbe trattenuto indebitamente somme a lei spettanti tra cui risarcimenti e canoni di locazione.
L'Avv. si è difeso eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per avere la Pt_1 convenuta contestato l'esistenza del credito e il corretto espletamento dell'attività professionale, decadendo dall'eccezione proposta;
ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando di avere assistito il sig. in un incarico del tutto indipendente dalla Per_1 vicenda giudiziaria con la sig.ra e di avere proceduto a esecuzione forzata su tutti i beni CP_2 aggredibili del sig. anche presso terzi;
ha negato di avere indebitamente trattenuto Per_1 delle somme spettanti alla convenuta, sostenendo che vi fosse un espresso accordo in base al pagina 4 di 11 quale l'Avvocato avrebbe incassato parte dei canoni di locazione spettanti alla sig. a CP_2 titolo di acconto per il pagamento dei compensi professionali;
quanto all'asserita mancata informazione circa la possibilità per la convenuta di accedere al patrocinio a spese dello stato, ha contestato il difetto di prova circa la ricorrenza in capo a quest'ultima delle condizioni per accedere al beneficio.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Le eccezione pregiudiziali formulate dalla convenuta con la costituzione in giudizio sono state espressamente rinunciata dal nuovo difensore e non saranno pertanto esaminate dal Tribunale.
In merito all'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva si osserva che tale eccezione è incompatibile con l'ammissione di non aver effettuato il pagamento ( art. 2959 c.c. ) e che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione del credito è sintomatica del mancato pagamento e comporta il rigetto della relativa eccezione ( cfr ex multis
Cass. n. 17980 del 28.8.2020 “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che
l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”. ).
Dunque la contestazione della debenza delle competenze professionali, in ragione dell'asserito negligente svolgimento della prestazione professionale, così come quella dell'ammontare del credito per compensi professionali non sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nel caso di specie, la sig.ra si è costituita in giudizio sollevando entrambe le eccezioni CP_2 contestando l'ammontare dei compensi pretesi dal difensore (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione
“l'Avv. ha violato finanche l'art. 29 comma 4 del Codice Deont. Forense richiedendo somme Pt_1
pagina 5 di 11 sproporzionate per le attività svolte, per un totale di Euro 134.982,70, senza preventivi, senza giustificazione alcuna”; pag. 5 “l'Avv. ha preteso i pagamenti per tutti i processi seguiti Pt_1 nonostante i processi tenutisi in Calabria furono di fatto e concretamente seguiti e svolti da altri avvocati” ) e lo svolgimento negligente dell'attività professionale ( cfr p. 8 “ non ha ottenuto il ristorno per l'ingiusta detenzione patita dalla seppure alla stessa sarebbe spettato in Parte_4 quanto non sono stati evidenziati ultronei motivi sostegno della richiesta, seppur vi erano da allegare … “ p. 9 “ E' un diritto innegabile della convenuta… quello di poter essere risarcita dei danni patrimoniali e di perdita di chances che l'avv. le ha provocato non Parte_1 procedendo nell'immediato dell'incarico professionale della causa civile
contro
Per_1 adoperarsi per una iscrizione ipotecaria dei beni dello stesso debitore … “ ).
Tali contestazioni sono incompatibile con l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva trattandosi di comportamento del debitore che importa implicitamente l'ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito (Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez.
2, ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, sentenza n. 3105 del 03/03/2001).
Essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione in senso stretto, come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, invero essa “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia
“conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”. ( Cass.
5413/2021), deve proporsi a pena di decadenza con la comparsa di risposta.
Risulta pertanto tardiva l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dalla convenuta solo con la memoria di costituzione del nuovo difensore depositata in data 11.6.2023 dopo lo spirare anche dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Infatti la prescrizione ordinaria ( art. 2946 c.c. ) non comporta semplicemente un diverso termine prescrizionale rispetto a quella presuntiva ( art. 2954 e ss c.c. ) ma si fonda su presupposti completamente diversi, sicchè si tratta di istituti ontologicamente differenti. Infatti la prescrizione ordinaria consegue al mancato esercizio del diritti per un determinato periodo di tempo ed ha lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici, mentre la prescrizione presuntiva ha una diversa struttura e finalità in quanto parte dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o si sia comunque estinto per altra causa, così introducendo pagina 6 di 11 una presunzione iuris tantum di estinzione del credito che il creditore può vincere solo con il giuramento decisorio ( art. 2960 c.c. ).
Venendo al merito dell'oggetto del presente giudizio si osserva quanto segue.
L'Avv. dato prova dello svolgimento dell'attività professionale nei diversi procedimenti Pt_1 civili e penali che hanno coinvolto la convenuta producendo le nomine a difensore (doc. 2, 8, 10,
19, 22, 25, 30, 34, 38) e gli atti redatti nei diversi giudizi (doc. 3, 8, 10, 13, 15, 23, 26, 30, 31, 36,
40, 42, 43, 50, 56, 58, 63).
Le contestazioni sollevate da parte convenuta circa la negligenza dell'Avv. per non aver Pt_1 segnalato la possibilità di accedere al beneficio del gratuito patrocinio non investono l'attività di patrocinio svolta dal difensore e sono assolutamente generiche, non avendo la convenuta neppure indicato, con riferimento ad un patrocinio che ha coperto un periodo di 18 anni, i giudizi in relazione ai quali avrebbe potuto usufruire del beneficio e di avere le condizioni per poterne beneficiare.
Parimenti infondata è la contestazione relative alle prestazioni professionali svolte dall'avv. con riferimento alla procedura di esecuzione forzata sui beni del sig. l'avv. Pt_1 Per_1 in forza della pronuncia della Corte d'Appello di Milano ( sentenza del 29.4.2013 sub. Pt_1 doc. 41) ha ottenuto la condanna del sig. a restituire alla signora le Per_1 Controparte_2 somma di euro 361.519,82 oltre interessi ed ha dimostrato di avere messo in esecuzione la sentenza producendo gli atti di precetto ed i pignoramenti immobiliari ( cui è seguita la vendita doc. 45 e la distribuzione delle somme doc. 47 ) , anche presso terzi (doc. 42, 43, 50, 56, 70, 71 di parte attrice ), così dando prova di aver compiutamente eseguito il proprio incarico. La convenuta che assume che l'avv. non avrebbe aggredito tutti i beni immobili del debitore Pt_1 non ha dimostrato che quest'ultimo fosse proprietario al momento al momento del Per_1 sorgere del credito e della procedura esecutiva di ulteriori beni a quelli sottoposti a pignoramento. Infatti i documenti prodotti dalla convenuta sono costituiti da visure catastali ed atti di trascrizione di vendite di beni immobili che attestano la proprietà in capo a terzi di cespiti immobiliari ( cfr doc. 2.3., 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.e e 2.9 , 2.25 , ) oppure la vendita a terzi di immobili da parte del sig. in data molto anteriore al pignoramento immobiliare ( cfr sub. doc. Per_1
2.30 trascrizione di atto di compravendita del 30.7.1977, sub. doc.
2.29 trascrizione di compravendita del 13.3.1991, sub. doc. 26 e 27 trascrizione vendita del 13.6.1984 , sub. doc. 28 trascrizione vendita del 1982 cfr anche doc. 2.16 , 2.17 , 2.20, 2.21, 2.22 ) o la trascrizione pagina 7 di 11 dell'accettazione dell'eredità della madre e del padre del sig. in data 22.9.1990 ( doc. Per_1
2.1. e 2.2. ). In sostanza i documenti in esame dimostrano che il sig. era proprietario Per_1 di diversi immobili che poi vennero ceduti a terzi negli anni 1970/1990. Mentre le visure catastali prodotte sub. doc. 2.10, 2.11 e 2.12. hanno ad oggetto i beni pignorati.
In conclusione difetta la prova che l'attore non avrebbe pignorato tutti i beni immobili del debitore così facendo perdere alla cliente la possibilità di soddisfare il proprio credito.
Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ingiusta detenzione della convenuta ( cfr procedimento sub. B ) non dimostra affatto una negligenza del difensore nell'espletamento del mandato, essendo l'obbligazione del professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato e non avendo la convenuta allegato specifiche omissioni o negligenze del difensore, indicando quali “ fatti “ o “atti “ il difensore avrebbe dovuto allegare, così da determinare l'esito negativo del giudizio ( cfr p.8 della comparsa “ non erano stati evidenziati ulteriori motivi a sostegno della richiesta, seppure vi erano da allegare …” ).
Infondate sono anche le contestazioni secondo cui l'Avv. avrebbe trattenuto Pt_1 indebitamente delle somme di spettanza della sig.ra ed avrebbe negligentemente e in CP_2 violazione dei doveri deontologici assunto la difesa del sig. in un diverso e separato Per_1 giudizio.
In merito alla prima contestazione si evidenzia la sua genericità, non avendo la convenuta neppure indicato di quali procedure esecutive si tratterebbe e risulta dimostrato, come da documentazione prodotta da parte attrice che, a seguito del pignoramento immobiliare dell'19.11.2014 (doc. 43 attore), la signora ha ottenuto la liquidazione e il versamento CP_2 sul proprio conto corrente di quanto indicato nel progetto di distribuzione redatto dall'Avv.
Calembo in qualità di delegata alla vendita e custode giudiziario (doc. 47, 48, 49 attore). Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Avv. Calembo all'udienza dell'8.05.2024 nella quale ha specificato che “La somma di euro 26.216,85 è stata bonificata alla signora alle CP_2 coordinate bancarie che mi sono state indicate dall'avv. , procuratore della stessa”. Parte_1
Quanto ai canoni di locazione versati da a seguito del positivo esperimento del Parte_5 pignoramento presso terzi (doc. 50, 52 attore), parte attrice ha fornito prova di essersi accordata con la convenuta affinché i canoni di locazione venissero accreditati sul conto corrente dell'avvocato e parzialmente trattenuti a titolo di acconto sui compensi dovuti dalla convenuta.
Ciò emerge dalla comunicazione del 03.12.2019 (doc. 6 memoria 183 n. 2 c.p.c. convenuta) ed è stato confermato dal teste all'udienza dell'08.05.2024. La teste ha parimenti Parte_3
pagina 8 di 11 confermato che le somme corrisposte dalla conduttrice in forza della procedura Parte_5 esecutiva sono quelle del prospetto prodotto sub. doc. 53. Da tale prospetto, redatto dalla stessa testimone, si evince che la ha corrisposto la somma complessiva di euro 5.700,00 e che Parte_5 di tale importo euro 2.700,00 sono stati versati alla convenuta, con bonifico effettuato sul conto corrente della figlia della signora ( cfr doc. 55 di parte attrice ) ed il resto, pari ad euro CP_2
3.000,00, è stato trattenuto dall'avv a titolo di acconto sulle prestazioni svolte in favore Pt_1 della convenuta.
In merito alla circostanza, nota ed accettata dalla convenuta , con atto sottoscritto in data
11.10.2018 a distanza di 4 anni dall'inizio delle procedure esecutive nei confronti del sig.
(doc. 90 attore) , che quest'ultimo avesse conferito mandato professionale all'Avv. Per_1
si evidenzia come non sia stata neppure allegata la data di conferimento dell'incarico Pt_1 professionale ed il tipo di controversia patrocinata dall'avv. dunque difetta la stessa Pt_1 allegazione di elementi da cui poter desumere che la controversia avesse qualche connessione con la signora e la difesa fosse stata assunta in conflitto di interessi con la propria CP_2 assistita.
Passando alla liquidazione dei compensi professionali, si osserva quanto segue.
I compensi sono stati esposti nelle parcelle versate in atti ed il pagamento è stato sollecitato con lettera del 9.9.2020 nella quale sono stati quantificati con riferimento a ciascuna pratica con descrizione dettagliata delle attività svolte. ( cfr. doc. 88 )
Le prestazioni professionali rese dall'attore sono state compiutamente provate con i documenti versati in atti. Le contestazioni svolte dalla convenuta che assume che l'avv. non avrebbe Pt_1 svolto “ tutte le attività “nei processi che si sono tenuti in Calabria per essere stato affiancato o sostituito da altri avvocati sono assolutamente generiche, difettando l'indicazione dei giudizi e degli avvocati che avrebbero sostituito/affiancato l'avv. ed assolutamente generiche Pt_1 sono le relative prove orali ( cfr cap. B , C, S, T, U,V,W, Z ) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c. ). Comunque l'affiancamento di altro difensore non esime la parte dall'obbligo di remunerare il difensore cui ha conferito il mandato.
Le parcelle sono state redatte in modo preciso e analitico e la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna sulla quantificazione dei compensi esposti dall'avv. né con Pt_1 riferimento alle tabelle applicabili, né quanto allo scaglione tariffario applicato, né in relazione alle singole voci esposte ed alla loro quantificazione.
pagina 9 di 11 In assenza di accordo tra le parti sulla determinazione dei compensi professionali, gli stessi vanno determinati a norma dell'art. 2233 c.c. sulla base delle tariffe professionali.
Quanto alle tariffe applicabili , deve trovare applicazione per ciascuna pratica il D.M. vigente alla data di ultimazione delle prestazioni professionali ( ex multis Cass. 17405/2012 , da ultimo ordinanza Cass. 33482 del 25.10.2022 ).
Dunque i compensi per le prestazioni giudiziali rese con riferimento ai giudizi di cui alle lettere A
– Giudizio penale avanti il Tribunale di Reggio Calabria - attività consistita nella presentazione,
a seguito dell'emissione da parte del Gip di Reggio Calabria delle misura cautelari personali, di istanza di revoca della misura , cui è seguita l'ordinanza del GIP, la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare avanti il Tribunale di Reggio Calabria, l'assistenza nel giudizio fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione, con sentenza pronunciata il 23.1.2004
- lettera B – domanda di riparazione per ingiusta detenzione, attività consistita nella presentazione della domanda di riparazione presentata alla Corte d'Appello di Reggio, cui è seguita l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello , nella presentazione del ricorso davanti alla
Corte di Cassazione e sentenza di rigetto della Corte pronunciata il 3.2.2009 – lett. E - assistenza prestata in un giudizio civile promosso nei confronti della convenuta per occupazione abusiva di un immobile, l'attività difensiva è consistita nella redazione della comparsa di risposto e nell'assistenza nella stipulazione di un accordo transattivo in data 19.1.2011 - vanno determinati applicando il d.m. 127 del 8.4.2004 avuto riguardo alla data di ultimazione dell'attività . Con riferimento al procedimento di cui alla lettera C – giudizio di separazione e divorzio che si è concluso con la sentenza di divorzio pronunciata il 25.3.2014 - trova applicazione il D.M. 140/2012. Per gli altri giudizi si applica il d.m. 55/2014.
Risulta provato dai documenti prodotti dall'attore lo svolgimento dell'attività professionale e la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna sulla quantificazione dei compensi esposti nelle parcelle analitiche prodotte dall'avv. Pt_1
Pertanto, avuto riguardo all'attività svolta, al valore delle controversie quale emerge dagli atti difensivi ed applicati i diversi D.M. riferiti all'epoca di conclusione dei vari incarichi, si liquidano i compensi professionali nella misura richiesta dall'attore pari alla somma di euro 134.982,70 comprensiva di rimborso forfettario per spese generali e degli oneri di legge.
L'eccezione di pagamento formulata dalla convenuta non risulta fondata, non avendo la parte mai depositato in giudizio i documenti comprovanti i pagamenti effettuati ( cfr p 8 della comparsa ) né avendo offerto prova orale di pagamenti ( le prove orali dedotte dalla convenuta pagina 10 di 11 sono assolutamente generiche, mancando ogni indicazione della data e delle circostanze dei singoli pagamenti e dell'ammontare della somme corrisposte in contanti al difensore cfr cap. A,
M, N, O,P, Q,,R ). Va portata in detrazione unicamente la somma di euro 3.000,00 trattenuta dall'avv. sui canoni di locazione versati dalla . Pt_1 Parte_5
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 131.982,70, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 9.9.2020 all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. per il periodo successivo fino saldo.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico della convenuta le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (52.001/260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede: condanna la convenuta a pagare all'avv. , a titolo di compensi Controparte_2 Parte_1 professionali, la somma di euro 131.982,70, maggiorata degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla mora ed al tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5580/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 Pt_1
, e ROMANO MICAELA
[...] Parte_2 C.F._2
( ) e con elezione di domicilio in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO C.F._3
presso gli avv.ti suddetti
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GALLO CARMELA e con elezione di domicilio presso il difensore in via S. CATERINA – cap 88047 - NOCERA TERINESE (CZ )
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 11
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.01.2021 l'Avv. ha convenuto in Pt_1 giudizio la signora chiedendo di: Controparte_2
“a) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto a favore e su mandato di Pt_1 Controparte_2 tutte le attività professionali indicate nell'atto di citazione e nei documenti prodotti a sostegno;
b) accertare e dichiarare che la non ha versato somma alcuna e condannare la stessa al CP_2 pagamento a favore dell'Avv. della reclamata somma di € 134.982,70, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria;
c) condannare la al risarcimento dei danni per aver affermato che l'Avv. ha agito CP_2 Pt_1 nei di lei confronti con negligenza professionale ed in violazione dei doveri degli avvocati.
I danni vengono reclamati nella misura di € 50.000,00 con espressa dichiarazione che saranno devoluti in beneficenza;
”
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo: Controparte_2
“A) in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione in relazione alle richieste di cui ai punit a) e b) delle conclusioni dell'atto di citazione;
nonché l'inammissibilità della domanda di cui al punto c) delle conclusioni dell'atto di citazione, oltre che per la errata scelta del rito azionato, non previsto da alcuna norma per il recupero delle spese di un legale, ed ancora voglia dichiarare, l'On.le Tribunale adito, la nullità della citazione per mancanza assoluta degli elementi di fatto e di diritto, ovvero degli elementi di prova posti a fondamento delle proprie richieste di cui alle lettere a, b e c delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, e conseguentemente condannare l'avv. alla refusione delle spese legali Parte_1
a favore di , nonché alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c.;
B) nel merito ed in subordine rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque accogliere la eccezione di prescrizione dei crediti professionali, e conseguentemente condannare l'avv. alla refusione delle spese legali a favore di , Parte_1 Controparte_2 nonché alla somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
C) accogliere la domanda riconvenzionale ed accertatane la responsabilità professionale ex artt. 12,
14, 27 e 29 Cod. Deontologico Forense, dichiararla e per l'effetto condannare l'Avv. Parte_1
pagina 2 di 11 al pagamento della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia considerando la perdita patrimoniale subita dalla che sicuramente non potrà recuperare le somme Controparte_1 spettantile dal sig. che è deceduto senza lasciare beni immobili, nonché alla somma che Per_1 sarà ritenuta equa e di giustizia per averla diffamata definendola ed additandola in un atto di causa come persona che non avrebbe mai pagato il suo legale per le varie attività svolte su suo mandato.”
Con la propria memoria ex art. 183 n. 1 l'Avv. ha precisato le proprie domande come Pt_1 segue:
“IN VIA PRELIMINARE: rigettare le eccezioni di nullità della citazione, di improcedibilità dell'azione per inosservanza del rito e per mancanza di preventivo esperimento della mediazione e della negoziazione assistita in quanto infondate in fatto ed in diritto
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva perché infondata in fatto ed in diritto anche in applicazione dell'art. 2959 cc
NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto a favore e su mandato di Pt_1 Controparte_2 tutte le attività professionali indicate nell'atto di citazione e nei documenti prodotti a sostegno;
b) accertare e dichiarare che la non ha versato somma alcuna e condannare la stessa al CP_2 pagamento a favore dell'Avv. della reclamata somma di € 134.982,70, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria;
c) condannare la al risarcimento dei danni per aver affermato che l'Avv. ha agito CP_2 Pt_1 nei di lei confronti con negligenza professionale ed in violazione dei doveri degli avvocati da quantificarsi in € 50.000.
Respingere le domande riconvenzionali svolte nei confronti dell'Avv. perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto. In caso di loro accoglimento anche parziale effettuare la compensazione con quanto risulterà dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese”.
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni è stata rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni
Con comparsa del 10.06.2023 si è costituito il nuovo difensore della signora che ha CP_2 rinunciato alle eccezioni preliminari contenute nell'atto introduttivo, alle richieste istruttorie avanzate con le memorie ex art. 183 n. 1 e 2 c.p.c. e si è riportato alle conclusioni sub B) e C) della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.
pagina 3 di 11 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., respinte le richieste istruttorie della convenuta e ammesse quelle di parte attrice per interrogatorio formale e per testimoni dedotte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., all'udienza dell'08.05.2024 sono state sentite l'Avv. Mara Calembo e la sig.ra . Parte_3
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, l'Avv. ha citato in giudizio la signora chiedendo il pagamento dei Pt_1 CP_2 propri compensi professionali per le attività svolte a favore di controparte, sia in sede penale che in sede civile, a partire dal 2001 sino al 2019 per un totale di € 134.982,70.
Ha, inoltre, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno per avere affermato infondatamente che l'avvocato avrebbe agito nei suoi confronti con negligenza e in violazione dei doveri deontologici.
si è costituita in giudizio sollevando diverse eccezioni preliminari poi Controparte_2 rinunciate in sede di costituzione di nuovo difensore.
Nel merito la convenuta ha affermato di aver sempre pagato l'Avvocato e ha eccepito la prescrizione presuntiva ai sensi degli articoli 2956 e 2957 c.c.
Ha contestato lo svolgimento negligente dell'attività difensiva sostenendo che l'avv. Pt_1 non le avrebbe mai proposto il patrocinio a spese dello Stato, nonostante ne avesse diritto, che il difensore non avrebbe presenziato in diversi procedimenti, affidando la difesa ad altri legali, che nella vertenza nei confronti del sig. non avrebbe eseguito il mandato Per_1 professionale diligentemente, non agendo tempestivamente in sede esecutiva per il recupero del credito e, per di più, assumendo la difesa del sig. in altro procedimento in conflitto di Per_1 interessi con la propria assistita. Infine ha contestato che l'attore avrebbe trattenuto indebitamente somme a lei spettanti tra cui risarcimenti e canoni di locazione.
L'Avv. si è difeso eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per avere la Pt_1 convenuta contestato l'esistenza del credito e il corretto espletamento dell'attività professionale, decadendo dall'eccezione proposta;
ha contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando di avere assistito il sig. in un incarico del tutto indipendente dalla Per_1 vicenda giudiziaria con la sig.ra e di avere proceduto a esecuzione forzata su tutti i beni CP_2 aggredibili del sig. anche presso terzi;
ha negato di avere indebitamente trattenuto Per_1 delle somme spettanti alla convenuta, sostenendo che vi fosse un espresso accordo in base al pagina 4 di 11 quale l'Avvocato avrebbe incassato parte dei canoni di locazione spettanti alla sig. a CP_2 titolo di acconto per il pagamento dei compensi professionali;
quanto all'asserita mancata informazione circa la possibilità per la convenuta di accedere al patrocinio a spese dello stato, ha contestato il difetto di prova circa la ricorrenza in capo a quest'ultima delle condizioni per accedere al beneficio.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Le eccezione pregiudiziali formulate dalla convenuta con la costituzione in giudizio sono state espressamente rinunciata dal nuovo difensore e non saranno pertanto esaminate dal Tribunale.
In merito all'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva si osserva che tale eccezione è incompatibile con l'ammissione di non aver effettuato il pagamento ( art. 2959 c.c. ) e che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione del credito è sintomatica del mancato pagamento e comporta il rigetto della relativa eccezione ( cfr ex multis
Cass. n. 17980 del 28.8.2020 “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che
l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”. ).
Dunque la contestazione della debenza delle competenze professionali, in ragione dell'asserito negligente svolgimento della prestazione professionale, così come quella dell'ammontare del credito per compensi professionali non sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nel caso di specie, la sig.ra si è costituita in giudizio sollevando entrambe le eccezioni CP_2 contestando l'ammontare dei compensi pretesi dal difensore (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione
“l'Avv. ha violato finanche l'art. 29 comma 4 del Codice Deont. Forense richiedendo somme Pt_1
pagina 5 di 11 sproporzionate per le attività svolte, per un totale di Euro 134.982,70, senza preventivi, senza giustificazione alcuna”; pag. 5 “l'Avv. ha preteso i pagamenti per tutti i processi seguiti Pt_1 nonostante i processi tenutisi in Calabria furono di fatto e concretamente seguiti e svolti da altri avvocati” ) e lo svolgimento negligente dell'attività professionale ( cfr p. 8 “ non ha ottenuto il ristorno per l'ingiusta detenzione patita dalla seppure alla stessa sarebbe spettato in Parte_4 quanto non sono stati evidenziati ultronei motivi sostegno della richiesta, seppur vi erano da allegare … “ p. 9 “ E' un diritto innegabile della convenuta… quello di poter essere risarcita dei danni patrimoniali e di perdita di chances che l'avv. le ha provocato non Parte_1 procedendo nell'immediato dell'incarico professionale della causa civile
contro
Per_1 adoperarsi per una iscrizione ipotecaria dei beni dello stesso debitore … “ ).
Tali contestazioni sono incompatibile con l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva trattandosi di comportamento del debitore che importa implicitamente l'ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito (Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez.
2, ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, sentenza n. 3105 del 03/03/2001).
Essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione in senso stretto, come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, invero essa “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia
“conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”. ( Cass.
5413/2021), deve proporsi a pena di decadenza con la comparsa di risposta.
Risulta pertanto tardiva l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dalla convenuta solo con la memoria di costituzione del nuovo difensore depositata in data 11.6.2023 dopo lo spirare anche dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Infatti la prescrizione ordinaria ( art. 2946 c.c. ) non comporta semplicemente un diverso termine prescrizionale rispetto a quella presuntiva ( art. 2954 e ss c.c. ) ma si fonda su presupposti completamente diversi, sicchè si tratta di istituti ontologicamente differenti. Infatti la prescrizione ordinaria consegue al mancato esercizio del diritti per un determinato periodo di tempo ed ha lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici, mentre la prescrizione presuntiva ha una diversa struttura e finalità in quanto parte dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o si sia comunque estinto per altra causa, così introducendo pagina 6 di 11 una presunzione iuris tantum di estinzione del credito che il creditore può vincere solo con il giuramento decisorio ( art. 2960 c.c. ).
Venendo al merito dell'oggetto del presente giudizio si osserva quanto segue.
L'Avv. dato prova dello svolgimento dell'attività professionale nei diversi procedimenti Pt_1 civili e penali che hanno coinvolto la convenuta producendo le nomine a difensore (doc. 2, 8, 10,
19, 22, 25, 30, 34, 38) e gli atti redatti nei diversi giudizi (doc. 3, 8, 10, 13, 15, 23, 26, 30, 31, 36,
40, 42, 43, 50, 56, 58, 63).
Le contestazioni sollevate da parte convenuta circa la negligenza dell'Avv. per non aver Pt_1 segnalato la possibilità di accedere al beneficio del gratuito patrocinio non investono l'attività di patrocinio svolta dal difensore e sono assolutamente generiche, non avendo la convenuta neppure indicato, con riferimento ad un patrocinio che ha coperto un periodo di 18 anni, i giudizi in relazione ai quali avrebbe potuto usufruire del beneficio e di avere le condizioni per poterne beneficiare.
Parimenti infondata è la contestazione relative alle prestazioni professionali svolte dall'avv. con riferimento alla procedura di esecuzione forzata sui beni del sig. l'avv. Pt_1 Per_1 in forza della pronuncia della Corte d'Appello di Milano ( sentenza del 29.4.2013 sub. Pt_1 doc. 41) ha ottenuto la condanna del sig. a restituire alla signora le Per_1 Controparte_2 somma di euro 361.519,82 oltre interessi ed ha dimostrato di avere messo in esecuzione la sentenza producendo gli atti di precetto ed i pignoramenti immobiliari ( cui è seguita la vendita doc. 45 e la distribuzione delle somme doc. 47 ) , anche presso terzi (doc. 42, 43, 50, 56, 70, 71 di parte attrice ), così dando prova di aver compiutamente eseguito il proprio incarico. La convenuta che assume che l'avv. non avrebbe aggredito tutti i beni immobili del debitore Pt_1 non ha dimostrato che quest'ultimo fosse proprietario al momento al momento del Per_1 sorgere del credito e della procedura esecutiva di ulteriori beni a quelli sottoposti a pignoramento. Infatti i documenti prodotti dalla convenuta sono costituiti da visure catastali ed atti di trascrizione di vendite di beni immobili che attestano la proprietà in capo a terzi di cespiti immobiliari ( cfr doc. 2.3., 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.e e 2.9 , 2.25 , ) oppure la vendita a terzi di immobili da parte del sig. in data molto anteriore al pignoramento immobiliare ( cfr sub. doc. Per_1
2.30 trascrizione di atto di compravendita del 30.7.1977, sub. doc.
2.29 trascrizione di compravendita del 13.3.1991, sub. doc. 26 e 27 trascrizione vendita del 13.6.1984 , sub. doc. 28 trascrizione vendita del 1982 cfr anche doc. 2.16 , 2.17 , 2.20, 2.21, 2.22 ) o la trascrizione pagina 7 di 11 dell'accettazione dell'eredità della madre e del padre del sig. in data 22.9.1990 ( doc. Per_1
2.1. e 2.2. ). In sostanza i documenti in esame dimostrano che il sig. era proprietario Per_1 di diversi immobili che poi vennero ceduti a terzi negli anni 1970/1990. Mentre le visure catastali prodotte sub. doc. 2.10, 2.11 e 2.12. hanno ad oggetto i beni pignorati.
In conclusione difetta la prova che l'attore non avrebbe pignorato tutti i beni immobili del debitore così facendo perdere alla cliente la possibilità di soddisfare il proprio credito.
Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da ingiusta detenzione della convenuta ( cfr procedimento sub. B ) non dimostra affatto una negligenza del difensore nell'espletamento del mandato, essendo l'obbligazione del professionista un'obbligazione di mezzi e non di risultato e non avendo la convenuta allegato specifiche omissioni o negligenze del difensore, indicando quali “ fatti “ o “atti “ il difensore avrebbe dovuto allegare, così da determinare l'esito negativo del giudizio ( cfr p.8 della comparsa “ non erano stati evidenziati ulteriori motivi a sostegno della richiesta, seppure vi erano da allegare …” ).
Infondate sono anche le contestazioni secondo cui l'Avv. avrebbe trattenuto Pt_1 indebitamente delle somme di spettanza della sig.ra ed avrebbe negligentemente e in CP_2 violazione dei doveri deontologici assunto la difesa del sig. in un diverso e separato Per_1 giudizio.
In merito alla prima contestazione si evidenzia la sua genericità, non avendo la convenuta neppure indicato di quali procedure esecutive si tratterebbe e risulta dimostrato, come da documentazione prodotta da parte attrice che, a seguito del pignoramento immobiliare dell'19.11.2014 (doc. 43 attore), la signora ha ottenuto la liquidazione e il versamento CP_2 sul proprio conto corrente di quanto indicato nel progetto di distribuzione redatto dall'Avv.
Calembo in qualità di delegata alla vendita e custode giudiziario (doc. 47, 48, 49 attore). Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Avv. Calembo all'udienza dell'8.05.2024 nella quale ha specificato che “La somma di euro 26.216,85 è stata bonificata alla signora alle CP_2 coordinate bancarie che mi sono state indicate dall'avv. , procuratore della stessa”. Parte_1
Quanto ai canoni di locazione versati da a seguito del positivo esperimento del Parte_5 pignoramento presso terzi (doc. 50, 52 attore), parte attrice ha fornito prova di essersi accordata con la convenuta affinché i canoni di locazione venissero accreditati sul conto corrente dell'avvocato e parzialmente trattenuti a titolo di acconto sui compensi dovuti dalla convenuta.
Ciò emerge dalla comunicazione del 03.12.2019 (doc. 6 memoria 183 n. 2 c.p.c. convenuta) ed è stato confermato dal teste all'udienza dell'08.05.2024. La teste ha parimenti Parte_3
pagina 8 di 11 confermato che le somme corrisposte dalla conduttrice in forza della procedura Parte_5 esecutiva sono quelle del prospetto prodotto sub. doc. 53. Da tale prospetto, redatto dalla stessa testimone, si evince che la ha corrisposto la somma complessiva di euro 5.700,00 e che Parte_5 di tale importo euro 2.700,00 sono stati versati alla convenuta, con bonifico effettuato sul conto corrente della figlia della signora ( cfr doc. 55 di parte attrice ) ed il resto, pari ad euro CP_2
3.000,00, è stato trattenuto dall'avv a titolo di acconto sulle prestazioni svolte in favore Pt_1 della convenuta.
In merito alla circostanza, nota ed accettata dalla convenuta , con atto sottoscritto in data
11.10.2018 a distanza di 4 anni dall'inizio delle procedure esecutive nei confronti del sig.
(doc. 90 attore) , che quest'ultimo avesse conferito mandato professionale all'Avv. Per_1
si evidenzia come non sia stata neppure allegata la data di conferimento dell'incarico Pt_1 professionale ed il tipo di controversia patrocinata dall'avv. dunque difetta la stessa Pt_1 allegazione di elementi da cui poter desumere che la controversia avesse qualche connessione con la signora e la difesa fosse stata assunta in conflitto di interessi con la propria CP_2 assistita.
Passando alla liquidazione dei compensi professionali, si osserva quanto segue.
I compensi sono stati esposti nelle parcelle versate in atti ed il pagamento è stato sollecitato con lettera del 9.9.2020 nella quale sono stati quantificati con riferimento a ciascuna pratica con descrizione dettagliata delle attività svolte. ( cfr. doc. 88 )
Le prestazioni professionali rese dall'attore sono state compiutamente provate con i documenti versati in atti. Le contestazioni svolte dalla convenuta che assume che l'avv. non avrebbe Pt_1 svolto “ tutte le attività “nei processi che si sono tenuti in Calabria per essere stato affiancato o sostituito da altri avvocati sono assolutamente generiche, difettando l'indicazione dei giudizi e degli avvocati che avrebbero sostituito/affiancato l'avv. ed assolutamente generiche Pt_1 sono le relative prove orali ( cfr cap. B , C, S, T, U,V,W, Z ) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c. ). Comunque l'affiancamento di altro difensore non esime la parte dall'obbligo di remunerare il difensore cui ha conferito il mandato.
Le parcelle sono state redatte in modo preciso e analitico e la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna sulla quantificazione dei compensi esposti dall'avv. né con Pt_1 riferimento alle tabelle applicabili, né quanto allo scaglione tariffario applicato, né in relazione alle singole voci esposte ed alla loro quantificazione.
pagina 9 di 11 In assenza di accordo tra le parti sulla determinazione dei compensi professionali, gli stessi vanno determinati a norma dell'art. 2233 c.c. sulla base delle tariffe professionali.
Quanto alle tariffe applicabili , deve trovare applicazione per ciascuna pratica il D.M. vigente alla data di ultimazione delle prestazioni professionali ( ex multis Cass. 17405/2012 , da ultimo ordinanza Cass. 33482 del 25.10.2022 ).
Dunque i compensi per le prestazioni giudiziali rese con riferimento ai giudizi di cui alle lettere A
– Giudizio penale avanti il Tribunale di Reggio Calabria - attività consistita nella presentazione,
a seguito dell'emissione da parte del Gip di Reggio Calabria delle misura cautelari personali, di istanza di revoca della misura , cui è seguita l'ordinanza del GIP, la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare avanti il Tribunale di Reggio Calabria, l'assistenza nel giudizio fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione, con sentenza pronunciata il 23.1.2004
- lettera B – domanda di riparazione per ingiusta detenzione, attività consistita nella presentazione della domanda di riparazione presentata alla Corte d'Appello di Reggio, cui è seguita l'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello , nella presentazione del ricorso davanti alla
Corte di Cassazione e sentenza di rigetto della Corte pronunciata il 3.2.2009 – lett. E - assistenza prestata in un giudizio civile promosso nei confronti della convenuta per occupazione abusiva di un immobile, l'attività difensiva è consistita nella redazione della comparsa di risposto e nell'assistenza nella stipulazione di un accordo transattivo in data 19.1.2011 - vanno determinati applicando il d.m. 127 del 8.4.2004 avuto riguardo alla data di ultimazione dell'attività . Con riferimento al procedimento di cui alla lettera C – giudizio di separazione e divorzio che si è concluso con la sentenza di divorzio pronunciata il 25.3.2014 - trova applicazione il D.M. 140/2012. Per gli altri giudizi si applica il d.m. 55/2014.
Risulta provato dai documenti prodotti dall'attore lo svolgimento dell'attività professionale e la convenuta non ha sollevato contestazione alcuna sulla quantificazione dei compensi esposti nelle parcelle analitiche prodotte dall'avv. Pt_1
Pertanto, avuto riguardo all'attività svolta, al valore delle controversie quale emerge dagli atti difensivi ed applicati i diversi D.M. riferiti all'epoca di conclusione dei vari incarichi, si liquidano i compensi professionali nella misura richiesta dall'attore pari alla somma di euro 134.982,70 comprensiva di rimborso forfettario per spese generali e degli oneri di legge.
L'eccezione di pagamento formulata dalla convenuta non risulta fondata, non avendo la parte mai depositato in giudizio i documenti comprovanti i pagamenti effettuati ( cfr p 8 della comparsa ) né avendo offerto prova orale di pagamenti ( le prove orali dedotte dalla convenuta pagina 10 di 11 sono assolutamente generiche, mancando ogni indicazione della data e delle circostanze dei singoli pagamenti e dell'ammontare della somme corrisposte in contanti al difensore cfr cap. A,
M, N, O,P, Q,,R ). Va portata in detrazione unicamente la somma di euro 3.000,00 trattenuta dall'avv. sui canoni di locazione versati dalla . Pt_1 Parte_5
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 131.982,70, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 9.9.2020 all'introduzione del giudizio ed interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. per il periodo successivo fino saldo.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico della convenuta le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (52.001/260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede: condanna la convenuta a pagare all'avv. , a titolo di compensi Controparte_2 Parte_1 professionali, la somma di euro 131.982,70, maggiorata degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla mora ed al tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale fino al saldo, condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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