CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: HI SE, n. a Casalnuovo Monterotaro il 23/11/1939, avverso la ordinanza del 06/06/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3533 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, adita quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse del condannato con la quale era richiesta la restituzione della somma contante di euro 250.000, sequestrata nell'ambito del processo di cognizione a carico di ignoti, atteso che nel merito era rimasto accertato che l'odierno ricorrente aveva solo trasportato la somma in sequestro dall'Italia alla Svizzera, per conto terzi. Con l'ordinanza impugnata, altra sezione della Corte di appello di Milano, investita della opposizione al provvedimento di rigetto adottato dal giudice della esecuzione, la rigettava, valorizzando, tra gli altri motivi, la qualità di terzo (irrevocabilmente accertata nel merito) di SE NE rispetto alla titolarità della somma sequestrata. Soggetto che, dunque, non essendo titolare della somma non può invocarne la restituzione. La Corte infine, nel merito, valuta anche irrilevanti ai fini del decidere le nuove evidenze atte a dimostrare la legittimità della detenzione della detta somma. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il condannato denunciando i seguenti vizi: 2.1. inosservanza della legge processuale, travisamento dell'iter processuale, in quanto il giudice della opposizione non si è avveduto che, non di confisca irrevocabile si tratta, quanto piuttosto di sequestro ultrattivo rispetto al giudicato di condanna, atteso che la confisca della somma di denaro contante in sequestro, disposta in primo grado, fu revocata dalla Corte di appello della cognizione, che rinnovò il sequestro sulla medesima res"... a disposizione di chi proverà di aver diritto alla restituzione delle stesse". Non è pertanto questione di inammissibilità della richiesta di revoca, in sede di esecuzione, della confisca disposta in sede di cognizione, quanto piuttosto di apprezzare le ragioni del legittimo possesso di quelle somme in sequestro. 2.2. inosservanza della legge processuale, atteso che la Corte adita in sede di opposizione ha sviluppato argomenti congetturali, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive, con la nuova documentazione prodotta;
con la dimostrazione del legittimo possesso di quella somma contante in capo al condannato;
sulla inesistenza del terzo nel cui interesse la somma contante sarebbe stata trasportata dal condannato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, né si confronta con la principale ratio spesa dalla Corte (giudice della opposizione avverso il rigetto della istanza di restituzione rivolta al giudice della esecuzione) in tema di ravvisato difetto di legittimazione del soggetto "terzo" alla restituzione di quanto in sequestro, atteso che nel giudizio di cognizione è calato il giudicato sull'accertamento della alterità della somma sequestrata al "mero" trasportatore di somma contante, per conto terzi. 3.1. La Corte ha correttamente ritenuto che SE NE non avesse titolo alcuno alla richiesta di restituzione della somma contante in sequestro. Lo stesso è stato infatti colto nell'atto di trasportare, per conto e nell'interesse di terzi, una somma di denaro contante. La somma in sequestro non può pertanto esser posta in alcuna relazione con l'attività lavorativa asseritamente 2 svolta dal ricorrente in Paesi extra UE. Con tale argomento dirimente la difesa non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già proposte al giudice della cognizione, che non colgono il fulcro dell'argomento che sostiene il rigetto: l'attività di trasporto svolta per conto terzi. La restituzione delle cose sequestrate va infatti operata solo in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi" (Sez. 2, n. 3788, del 11/9/2019, Rv. 278236). 3.2. Il difetto di legittimazione alla restituzione delle somme in sequestro rende recessivi gli ulteriori argomenti di doglianza, in quanto la somma di denaro contante, ancorché ritenuta dal ricorrente astretta al processo in virtù di titolo illegittimo non può comunque essere restituita al terzo non legittimato. 4. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in considerazione della colpa ravvisata nella proposizione di una impugnazione inammissibile, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3533 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, adita quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse del condannato con la quale era richiesta la restituzione della somma contante di euro 250.000, sequestrata nell'ambito del processo di cognizione a carico di ignoti, atteso che nel merito era rimasto accertato che l'odierno ricorrente aveva solo trasportato la somma in sequestro dall'Italia alla Svizzera, per conto terzi. Con l'ordinanza impugnata, altra sezione della Corte di appello di Milano, investita della opposizione al provvedimento di rigetto adottato dal giudice della esecuzione, la rigettava, valorizzando, tra gli altri motivi, la qualità di terzo (irrevocabilmente accertata nel merito) di SE NE rispetto alla titolarità della somma sequestrata. Soggetto che, dunque, non essendo titolare della somma non può invocarne la restituzione. La Corte infine, nel merito, valuta anche irrilevanti ai fini del decidere le nuove evidenze atte a dimostrare la legittimità della detenzione della detta somma. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il condannato denunciando i seguenti vizi: 2.1. inosservanza della legge processuale, travisamento dell'iter processuale, in quanto il giudice della opposizione non si è avveduto che, non di confisca irrevocabile si tratta, quanto piuttosto di sequestro ultrattivo rispetto al giudicato di condanna, atteso che la confisca della somma di denaro contante in sequestro, disposta in primo grado, fu revocata dalla Corte di appello della cognizione, che rinnovò il sequestro sulla medesima res"... a disposizione di chi proverà di aver diritto alla restituzione delle stesse". Non è pertanto questione di inammissibilità della richiesta di revoca, in sede di esecuzione, della confisca disposta in sede di cognizione, quanto piuttosto di apprezzare le ragioni del legittimo possesso di quelle somme in sequestro. 2.2. inosservanza della legge processuale, atteso che la Corte adita in sede di opposizione ha sviluppato argomenti congetturali, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive, con la nuova documentazione prodotta;
con la dimostrazione del legittimo possesso di quella somma contante in capo al condannato;
sulla inesistenza del terzo nel cui interesse la somma contante sarebbe stata trasportata dal condannato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, né si confronta con la principale ratio spesa dalla Corte (giudice della opposizione avverso il rigetto della istanza di restituzione rivolta al giudice della esecuzione) in tema di ravvisato difetto di legittimazione del soggetto "terzo" alla restituzione di quanto in sequestro, atteso che nel giudizio di cognizione è calato il giudicato sull'accertamento della alterità della somma sequestrata al "mero" trasportatore di somma contante, per conto terzi. 3.1. La Corte ha correttamente ritenuto che SE NE non avesse titolo alcuno alla richiesta di restituzione della somma contante in sequestro. Lo stesso è stato infatti colto nell'atto di trasportare, per conto e nell'interesse di terzi, una somma di denaro contante. La somma in sequestro non può pertanto esser posta in alcuna relazione con l'attività lavorativa asseritamente 2 svolta dal ricorrente in Paesi extra UE. Con tale argomento dirimente la difesa non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già proposte al giudice della cognizione, che non colgono il fulcro dell'argomento che sostiene il rigetto: l'attività di trasporto svolta per conto terzi. La restituzione delle cose sequestrate va infatti operata solo in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi" (Sez. 2, n. 3788, del 11/9/2019, Rv. 278236). 3.2. Il difetto di legittimazione alla restituzione delle somme in sequestro rende recessivi gli ulteriori argomenti di doglianza, in quanto la somma di denaro contante, ancorché ritenuta dal ricorrente astretta al processo in virtù di titolo illegittimo non può comunque essere restituita al terzo non legittimato. 4. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in considerazione della colpa ravvisata nella proposizione di una impugnazione inammissibile, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.