Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4894/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 12:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GAMBARDELLA MASSIMO pres.
AVV. GAMBARDELLA FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ROSSI STEFANO avv. Starnino sost.
***
L'avv. Gambardella insiste nella richiesta di convocazione dei ctu a chiarimenti.
L'avv. Starnino si oppone e chiede che la causa venga decisa.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4894 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Guidonia (RM), Via Grande Carro n°9, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini
n. 44, presso lo studio degli Avvocati Massimo Gambardella, Codice Fiscale
PEC e Francesco C.F._2 Email_1
Gambardella, Codice Fiscale: PEC: C.F._3
, dai quali, sia unitamente che disgiuntamente, è Email_2 rappresentata e difesa giusta delega a margine dell' atto di citazione in appello,
- APPELLANTE-
e
, con sede in Roma, Viale Oxford n. 81, C.F. Controparte_2
e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, il Direttore P.IVA_1 P.IVA_2
Generale Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25 presso e Controparte_3 nello studio dell'Avv. Stefano Rossi, C.F.: che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura alle liti estesa su foglio separato da considerarsi unito alla comparsa cui detto mandato fa espresso riferimento,
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 4328/2020, pubblicata in data 27/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 36234/2015, promosso dall' odierna appellante nei confronti del . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“ lamentava condotta inadeguata dei sanitari del convenuto Parte_1 CP_1 nell'esecuzione di un trapianto autologo di cellule staminali che sarebbe stato condotto in violazione dei protocolli (quantità insufficiente e scarsa vitalità).
Lamentava altresì che nel corso della biopsia linfonodale effettuata il 24.7.2007 sarebbe stata lesa la corda vocale destra.
La citazione concludeva che sussisteva colpa e imperizia del personale medico, chiedendo il risarcimento dei danni (biologici, morali e patrimoniali) indicati nella somma di €.370.000 circa.
La difesa del contestava in toto le domande. CP_1
All'esito della consulenza di ufficio espletata il Giudice avviava con ordinanza del 1.10.2018 un percorso conciliativo (accolto dal solo che aderiva alla proposta, a differenza di CP_1
) ai sensi dell'art. 185 bis e dell'art. 5 co.II decr.lgsl.28/2010. Parte_1
La proposta del Giudice prevedeva il pagamento della somma di €.14.600,00 a carico della convenuta, oltre al contributo alle spese”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1. CONDANNA la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei Controparte_2 danni che liquida in favore di nella complessiva somma di €.16.000,00= oltre agli Parte_1
interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2. COMPENSA interamente le spese di causa, salvo quelle di CTU al 50% a carico definitivo di ognuna delle parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
4328/2020 emessa in data 27 febbraio 2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, nella persona del Giudice dott. M. Moriconi, nella causa di primo grado iscritta al R.G. n.
36234/2015, pubblicata in data 27.02.2020 non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della
[...]
, per imperita e negligente prestazione sanitaria nei confronti della sig.ra Controparte_2
in aperta violazione dell'art. 1176, 2° comma c.c. per quanto ampiamente esposto Parte_1 all'interno del presente atto di citazione in appello;
b) condannare, per l'effetto, la in persona del p.l.r.p.t. Controparte_2
al pagamento della somma di euro 268.277,56, così quantificata: danno biologico nella misura del
35% euro 243.913,75; inabilità assoluta riassorbita al 100 % dal periodo seguente all'intervento chirurgico a cui aveva dovuto sottoporsi (per un totale di giorni 2) euro 212,00 e un periodo di inabilità temporanea relativa di circa 120 giorni per gli accertamenti, le visite e le cure logopediche successive all'intervento di cui 30 gg. al 75% euro 2.385,00, 60 gg. al 50% euro 3.050,00 e 30 gg. al
25% euro 759,00; danni subiti in seguito all'incongruo trattamento ematologico con una inabilità assoluta al 100% per un periodo di 135 giorni (dal 06/03/2008 al 21/07/2008) euro 14.310,00; somma di euro 3.647,81 per spese sostenute;
c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale, Voglia la Corte d'Appello Adita, accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari dell'odierna convenuta, in relazione al trattamento ematologico a cui la Signora è stata Pt_1
sottoposta dal reparto di ematologia del PTV, ha quantomeno determinato una rilevante perdita di
“chance” di guarigione. Gli stessi medici infatti, come detto, dopo aver provocato iatrogenicamente l'aplasia del midollo osseo al fine di reiniettare le cellule staminali precedentemente prelevate (CD
34+ pari a 8,8 x 106 / Kg e con una vitalità dell'80% come da documentazione clinica), hanno iniettato cellule CD 34+ pari a 0,6 x 106 / Kg e con una vitalità del 6,2%, contravvenendo a quelle che sono le linee guida nazionali e internazionali sulla reinfusione delle cellule staminali autologhe in corso di trapianto di midollo che prevedono che la quota minima di CD 34+ sia compresa tra 2.0-
3.0 x 106 / Kg. La somministrazione di un quantitativo esiguo di cellule staminali ha causato una anormale e prolungata permanenza nella camera sterile con prolungamento delle cure, delle trasfusioni e delle infezioni ospedaliere. La scarsa quantità di cellule staminali nelle sacche infuse, potrebbe essere ascritta ad errori nella fase di scongelamento o conservazione ma comunque era conosciuta dai medici operatori che avrebbero dovuto astenersi dal reinfondere, provare trattamenti alternativi e comunque informare la paziente di tutte le problematiche connesse a un trattamento inappropriato. La lunga permanenza in camera sterile, dovuta alla scarsa ripresa del midollo osseo, ha causato inoltre, come evidenziato nelle relazioni cliniche degli ematologi degli altri centri ematologici a cui la signora si è rivolta, un rischio di ripresa del Linfoma di HO del Pt_1
residuo del tessuto mediastinico ancora presente e documentato con TC, per cui la odierna attrice, deve periodicamente essere sottoposta ad accertamenti clinici. In ragione di quanto esposto, si chiede alla Corte di Appello adita di condannare la , in persona Controparte_2
del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Oxford n. 81, al pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di “perdita di chance “ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, liquidata anche in via equitativa. Con condanna di spese ed onorari di causa”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_2 risposta depositata in data 04/10/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis : in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 4348/2020 emessa il 27.2.2020 e pubblicata il 27.2.20 dal Tribunale di Roma, sezione XIII civile, nella persona del Giudice Unico
Dott. Moriconi, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 36234/2015, e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in due motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “1. Motivo: vizio della sentenza impugnata sia nella parte in cui il Giudicante ritiene che la disfonia della corda vocale vera destra sia di grado lieve, che in quella in cui ritiene che gli ausiliari del giudice, con motivazioni ineccepibili, escludevano la fondatezza di ogni altro addebito, come pure di danni alla persona / Vizio motivazionale”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che : “Nel caso in esame la consulenza tecnica di ufficio, affidata a esperto medico legale coadiuvato da specialista della branca, esente da errori o vizi tecnico-logico-giuridici, ben motivata e del tutto condivisibile, ha consentito di accertare che vi
è stato inadempimento da parte dei medici del convenuto, in quanto la corda vocale vera Parte_2
destra subiva una paresi a seguito della lesione del nervo ricorrente destro, causata dai sanitari nel corso della biopsia linfonodale da essi praticata.
Da tale deficit di attenzione derivava a carico della una disfonia di grado lieve. Pt_1
Per il resto gli ausiliari del giudice, con motivazioni ineccepibili, escludevano la fondatezza di ogni altro addebito, come pure di altri danni alla persona.
La consulente medica dell'attrice, dott.ssa muoveva note critiche alle Persona_1
conclusioni dei CTU.
In realtà il medico non aveva partecipato alle operazioni peritali svoltesi in data 11.12.17 presso lo studio del C.T.U. Prof. . Per_2 E, a tale proposito, esattamente e coerentemente, gli ausiliari del giudice rilevavano che la dott.ssa , se si fosse presentata, avrebbe potuto constatare, al pari degli altri consulenti Persona_1
di parte (i quali non hanno ritenuto di formulare alcuna nota critica all'elaborato dei CTU), che i disturbi che la periziata lamentava erano, per sua stessa ammissione di lieve entità.
In ogni caso, le osservazioni della predetta CTP sono del tutto erronee e prive di fondamento, del che i consulenti del giudice hanno senza difficoltà e convincentemente motivato”.
Deduce l'appellante che “1.1.In realtà, la dott.ssa , all'interno delle “ Persona_1 osservazioni critiche “ ritualmente inviate ai CCTTU, oltre a sollevare critiche e censure alla valutazione operata dai suddetti in merito al danno conseguente alla lesione della corda vocale vera destra, ha sollevato critiche e censure puntuali e dettagliate anche in relazione agli altri addebiti mossi ai sanitari della , rispetto ai quali il Giudicante, nella sentenza, non si è CP_2 minimamente espresso”.
Il motivo è infondato.
Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice in una relazione dalla medesima prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio e nelle note critiche depositate all'esito dell'istruttoria, nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav.,
19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.
9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi della consulente di parte dottoressa , Persona_1 essendosi i consulenti d'ufficio fatto carico di esaminare nel loro elaborato le considerazioni svolte dalla stessa, come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 22.06.2018.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure.
Si legge infatti nella CTU:
“CRITICA
“I CC.TT. U. hanno minimizzato la problematica descrivendo, arbitrariamente, come lievi gli esiti che la periziata presenta (disfonia, difficoltà alla deglutizione, dispnea da sforzo)”.
RISPOSTA Spiace che la collega DO - pur ritualmente nominata consulente di parte - abbia Persona_1 formulato le sue note critiche senza aver partecipato di persona alle operazioni peritali svoltesi in data 11.12.17 presso lo studio del C.T.U. Prof. . Per_2
In caso contrario, la DO avrebbe potuto constatare, al pari degli altri consulenti Persona_1 di parte (i quali non hanno ritenuto di formulare alcuna nota critica all'elaborato dei sottoscritti), che i disturbi che la periziata lamentava erano, per sua stessa ammissione di lieve entità.
Peraltro, i CC.TT.UU. non hanno assolutamente minimizzato alcun particolare, in assoluta indipendenza dalle parti e sotto il vincolo del giuramento prestato al Magistrato.
CRITICA
“I CC.TT.UU. hanno ignorato segni e sintomi della sindrome depressiva che la periziata presenta”.
RISPOSTA
Come già detto più sopra, la DO non era presente alle operazioni peritali svolte Persona_1 dai CC.TT.UU. alla presenza degli altri consulenti, per cui non si vede come essa possa giudicare in merito alla situazione odierna.
Nel corso della suddetta, approfondita indagine peritale non è infatti emersa il benché minimo segno o sintomo di una depressione psichica in atto.
È ovvio che ciò non esclude che, in un passato anche recente, tale sintomatologia fosse presente.
CRITICA
“I CC.TT.UU. hanno ritenuto errata l'affermazione che alla periziata siano state innestate cellule staminali scarsamente vitali e negato che l'autotrapianto di midollo praticato alla Signora Pt_1 era difforme dalle attuali regole della best practice, affermando che l'assenza di recidiva a dieci anni dal trapianto faccia presumere che il trattamento anti-morbo di HO abbia avuto successo”.
RISPOSTA
La migliore risposta al presente appunto è data proprio dalla storia clinica della periziata: nessuna recidiva dopo dieci anni dal trapianto in una malattia che, finora (come risulta dalla letteratura) era invariabilmente letale già dopo pochi anni dal suo inizio.
Tale successo sicuramente non ci sarebbe stato se le cellule staminali innestate non fossero state sufficientemente vitali e quindi attive.
CRITICA
“I CC.TT.UU. hanno negato che gli ematologi abbiano sottaciuto alla paziente ed ai parenti che il trapianto di midollo era stato effettuato con cellule scarsamente vitali”.
RISPOSTA
Al fine di evitare inutili ripetizioni, si rimanda alla precedente risposta.
CRITICA “La presenza attuale del tessuto residuale nel mediastino rappresenta un rischio di ripresa della malattia di HO….
Non si può pertanto in termini assoluti escludere il rischio di ripresa della malattia, classificabile come da letteratura scientifica più aggiornata al 6,9 %…”.
RISPOSTA
In ambito medico-legale sono valutabili esclusivamente due tipi di danni:
1) il danno “presente”, “attuale”;
2) il danno “futuro” (esempio classico, l'artrosi post-traumatica a seguito di una grave frattura articolare).
Il mero danno “potenziale” - quale quello di specie citato dalla Dott.ssa – non può Persona_1 invece essere valutato in quanto trattasi di evento ipotizzato, ma comunque non certo, né probabile e
– pertanto – medico-legalmente indifferente. In definitiva, quel tipo di danno non rientra nell'ambito dei danni risarcibili, data l'aleatorietà del suo verificarsi.
Da aggiungere, infine, che allegato alla nota critica di parte attrice è stato prodotto un certificato dello psicologo Dott. , datato 4.5.18, certificato che i sottoscritti CC.TT.UU. non Persona_3 hanno però ritenuto di poter prendere in esame, in quanto prodotto successivamente allo svolgimento delle operazioni peritali”.
Dunque i Consulenti, al contrario di quanto affermato da parte appellante, hanno esaminato e risposto in modo convincente ed analitico alle singole osservazioni della CTP.
La buona riuscita dell'intervento, del resto, si evince dall'assenza di recidive a distanza di nove anni dall'intervento.
Il carattere lieve della lesione e l'assenza di patologie psichiche venivano accertati dai consulenti a seguito di esame personale della perizianda cui, per contro, la dottoressa non aveva Persona_1
partecipato.
§ 7.2. — Il secondo motivo di appello è così rubricato: “2. Motivo: vizio della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudicante ritiene che “in ogni caso, le osservazioni della predetta
CTP sono del tutto erronee e prive di fondamento, del che i consulenti del giudice hanno senza difficoltà e convincentemente motivato “/ Errore di diritto del Giudicante di primo grado consistente nella violazione del diritto costituzionale di difesa di parte attrice / sentenza illogica e contraddittoria”.
Deduce l'appellante che “Dunque, secondo il Giudicante di primo grado, se un consulente tecnico di parte, benché preventivamente nominato, non partecipa alle operazioni peritali, di conseguenza, perderebbe la facoltà di dare fondamento alle sue successive critiche agli esiti degli accertamenti dei consulenti del giudice: in sostanza perderebbe la facoltà di formulare le c.d. “ osservazioni critiche “ che dunque, sebbene ritualmente inviate ai CCTTUU, non meritano neanche di essere verificate nel merito”.
Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale non ha infatti considerate inammissibili le osservazioni della dottoressa
[...]
che infatti, come in precedenza rilevato, sono state esaminate analiticamente dai Per_1
consulenti.
Piuttosto viene rilevato che dette osservazioni sono state formulate senza che la stessa avesse partecipato all'esame obiettivo della perizianda in contraddittorio con gli altri consulenti talché dette osservazioni hanno una scarsa attendibilità.
Ove fossero residuati dubbi all'esito dell'esame della perizianda potevano essere richiesti, in quella sede, approfondimenti che evidentemente non potevano essere svolti all'esito della CTU.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata appare immune da censure.
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare € 4.997,00
§ 10. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma Controparte_1
n. 4328/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere al PTV – le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 4.997,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli