Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 16130
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Sentenza 18 marzo 2008

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L'istituto (di carattere eccezionale) della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., non può trovare applicazione sulla sola base della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.(Nella specie, tale pericolo era stato ravvisato in relazione alla pendenza di indagini volte alla identificazione di altri eventuali complici dei soggetti nei confronti dei quali si procedeva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 16130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16130
    Data del deposito : 18 marzo 2008

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