Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
L'istituto (di carattere eccezionale) della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., non può trovare applicazione sulla sola base della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.(Nella specie, tale pericolo era stato ravvisato in relazione alla pendenza di indagini volte alla identificazione di altri eventuali complici dei soggetti nei confronti dei quali si procedeva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 16130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16130 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 18/03/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00308
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 001378/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AI IU, N. IL 21/03/1986;
MA DA EL, N. IL 31/07/1981;
AC GI FL, N. IL 03/11/1982;
IN RU, N. IL 06/03/1978;
IU RG OR, N. IL 12/02/1974;
avverso ORDINANZA del 10/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Paccoi ANiela di Perugia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza in data 10/12/2007, il Tribunale di Perugia - Sezione Appelli e Riesame - rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza in data 3/11/2007 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva prorogato - per la durata di mesi due - il termine della custodia cautelare in carcere nei confronti di EI IH OV, CO AN AR, CR RG LO, GA MI e AF HE SO, indagati in relazione ai delitti di cui all'art. 416 c.p., artt. 624, 625 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 e art. 4 nn. 1 e 7. Osservava il Tribunale, nel provvedimento censurato, che il G.I.P., nell'evidenziare le indagini da compiere, aveva sottolineato, in particolare, l'attività di ricerca degli ulteriori complici del sodalizio criminoso.
Argomentava il Collegio, nel rigettare l'appello proposto dagli indagati avverso il provvedimento di proroga, che la costante ed immediata sostituibilità dei ruoli, con nuovi elementi pronti a subentrare ad altri in caso di necessità, faceva sì che interesse dei vari partecipi all'associazione fosse quello di impedire che altri associati venissero identificati e fossero chiamati a rispondere del loro operato. Di conseguenza, la remissione in libertà degli attuali appellanti avrebbe potuto pregiudicare le investigazioni finalizzate ad individuare ulteriori complici. Nè, ad avviso del Tribunale, era rilevante l'obiezione difensiva secondo cui il provvedimento di proroga non aveva tenuto conto delle singole posizioni, trattandosi, appunto, di reato associativo.
2 - Avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli indagati a mezzo del loro difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la proroga della custodia cautelare.
Il Tribunale del Riesame aveva confermato la decisione del G.I.P., che aveva ritenuto indispensabile il protrarsi della misura cautelare in attesa dell'esito delle indagini, finalizzato esclusivamente all'attività di ricerca di eventuali complici, ben potendo i soggetti "in vinculis", se posti in libertà, impedire l'individuazione di altri soggetti operanti.
Nell'affermare tale unica esigenza cautelare, siffatta pronuncia si poneva, però, in contrasto con l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di proroga della misura restrittiva non può essere fondata sulla sola considerazione della capacità di inquinamento probatorio da parte dell'indagato, in considerazione della natura eccezionale dell'istituto di cui all'art 305 c.p.p.. Ulteriori motivi di doglianza erano rappresentati dal fatto che il Tribunale aveva omesso di indicare le ragioni della proroga con riferimento alla posizione di ciascun indagato e non aveva indicato, benché la circostanza fosse stata dedotta con i motivi di gravame, perché mai la suddetta attività investigativa non si sarebbe potuta compiere in precedenza.
Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve, a riguardo, rilevarsi che questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, 24/2/2004 n. 28497; Sez. 6, 13/2/2003 n. 28268) ha affermato il principio di diritto secondo cui "la proroga della custodia cautelare ... è istituto di carattere eccezionale, subordinato al simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia cautelare al fine di procedere a tali accertamenti", precisando che "il nesso di necessaria correlazione tra nuove complesse indagini e mantenimento dello status captivitatis non si qualifica per la oggettiva innovatività delle indagini da disporre, ma solo per la indiscutibile complessità delle stesse anche in termini di completamento del momento valutativo della loro formazione". Inoltre, nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il Pubblico Ministero ha un dovere ben preciso di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare (cfr. Cass. Sez. 6, 20/4/1999 n. 1434, P.M. in proc. Santeramo).
3.1 - A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata. A tale riguardo va evidenziato che le indagini complesse, per il cui espletamento il P.M. richiese la proroga, consistevano - a quanto è dato dedurre dal provvedimento impugnato - nella "prospettiva di verifiche dattiloscopiche", da eseguirsi con riferimento ai soggetti "in vinculis", nonché nell'attività di ricerca di ulteriori complici del sodalizio criminoso. Il G.I.P., mentre non riteneva rilevante la prima delle argomentazioni a sostegno della richiesta avanzata, riteneva la seconda di spessore tale da accordare la proroga richiesta. Il Tribunale di Perugia, adottando l'ordinanza oggi impugnata, pur censurando la decisione del G.I.P. laddove motivava la necessità degli accertamenti investigativi espletandi anche in relazione ad una mera verifica negativa circa la presenza di altri complici, osservava che il presupposto rilevante ai fini della concessione della proroga della custodia cautelare fosse da individuare unicamente nella peculiarità della struttura societaria ipotizzata e nell'interesse degli associati alla prosecuzione del sodalizio, con l'inserimento e la sostituzione di altri elementi ed il conseguente interesse dei soggetti detenuti ad impedire l'individuazione degli altri soggetti operanti.
Tanto premesso, va rilevato che il presupposto per la proroga della custodia cautelare, fondante la indispensabilità della stessa, sarebbe costituita, secondo il Tribunale, unicamente dal pericolo di inquinamento probatorio degli indagati. Un simile percorso argomentativo si pone, però, in contrasto con il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui la richiesta di proroga della custodia cautelare, ex art. 305 c.p.p., non può essere fondata sulla sola considerazione della capacità di inquinamento probatorio dell'indagato, in quanto, così argomentando, si verrebbe a sostenere che qualsiasi tipo di indagine, purché necessaria, potrebbe giustificare la proroga dei termini ben oltre il normale termine di scadenza, laddove l'istituto di cui si discute ha, come più volte detto, carattere assolutamente eccezionale e la indispensabilità della proroga va valutata esclusivamente in relazione all'attività da compiersi, non già in vista di un possibile pericolo di inquinamento, giustificazione, all'evidenza, incongrua, dovendosi, altrimenti, ritenere la necessità del mantenimento dell'indagato in stato di custodia cautelare a tempo indeterminato o, comunque, fino allo spirare del termine massimo consentito, essendo sempre possibile una sua interferenza sulla formazione e sulla acquisizione della prova.
3.2 - Fondate sono anche le ulteriori doglianze difensive, volte a censurare l'ordinanza impugnata laddove omette di motivare sulle ragioni per le quali non si era potuto espletare in precedenza, nel termine ordinario, quella attività investigativa, come pure trascura del tutto di valutare la legittimità della suddetta proroga alla luce di una singolare coincidenza di data, che, per contro, avrebbe dovuto indurre i Giudici dell'appello ad un esame particolarmente rigoroso: risulta, infatti, dagli atti (la cui consultazione da parte di questa Corte è doverosa in ragione della censura mossa) che nella stessa data (3/11/2007) in cui venne concessa la proroga della misura cautelare, il Pubblico Ministero notificò agli attuali ricorrenti l'avviso di conclusione delle indagini, cui seguivano, immediatamente dopo, il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare.
Ciò, ad avviso del Collegio, costituisce ulteriore riprova della strumentalità del mantenimento dello stato custodiale dei prevenuti.
4 - Non sussistendo altri elementi per ritenere legittima la proroga dei termini, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Va ordinata l'immediata scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.
Va, infine, disposta la comunicazione del dispositivo al Procuratore Generale in sede, ai sensi dell'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina l'immediata scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa.
Dispone l'immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore Generale in sede ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008