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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15827 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale Civile di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47198 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, Parte_1
, Parte_2 difese e rappresentate dall'avv. Giulio Fragasso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sperone (AV), traversa di via ferrovia n. 11, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- ricorrenti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Anna Bonsera e dall'avv. Claudia D'Alessio, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. N. 54368, Racc. n. Persona_1
15494, registrato a Roma in data 11.09.2020, n. 8841;
- resistente
OGGETTO: rimborso buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: come da verbale del 9.06.2025.
In decisione all'udienza del 9.06.2025, con la concessione dei termini di legge previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale Civile di Roma di accertare e dichiarare il loro diritto a vedersi riconosciuto il pagamento di € 4.478,83 quale differenza di quanto liquidato da CP_1 in sede di rimborso di tre buoni fruttiferi postali e di quanto effettivamente dovuto per gli stessi, o altra somma valutata durante il procedimento, oltre le spese della perizia, gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Le ricorrenti hanno contestato la liquidazione di € 5.274,64 effettuata da , CP_1 sostenendo che l'importo corretto, basato sui tassi e sulle tabelle riportate sul retro dei tre buoni fruttiferi postali serie Q/P, sottoscritti il 22.10.1986 (n. 131 L. 100.000 e n. 304 L.
500.000) e il 18.07.1987 (n. 131 L. 250.000), avrebbe dovuto essere di € 9.753,471.
Nel caso di specie i tassi di interesse richiesti erano i seguenti: dal 1° al 5° anno l'8%, dal
6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50%, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal
21° al 30° anno gli importi fissi in Lire per ogni successivo bimestre.
I buoni sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. Sul retro, il timbro di modifica con i nuovi tassi si ferma al 20° anno, lasciando inalterati i tassi o gli importi fissi per il periodo dal 21° al 30° anno.
Le ricorrenti hanno rilevato che tale omissione da parte di (che non ha incorporato le CP_1
determinazioni ministeriali in maniera completa) ha generato un legittimo affidamento nel sottoscrittore sulla validità delle condizioni originarie per l'ultimo decennio.
Si è costituita in giudizio che si è resa disponibile a liquidare una Controparte_1
differenza di € 2.396,33 (netti) per il buono n. 304 del 22.10.1986, non essendo stato apposto il timbro relativo all'aggiornamento dei tassi di interesse, ma ha ritenuto la domanda infondata relativamente agli altri due buoni postali.
Infatti, la stessa ha precisato che i medesimi (serie Q/P n. 000.131 del 22.10.1986 e n.
000.131 del 18.11.1987) appartengono alla serie "Q" in ragione della data di emissione, successiva al D.M. 13 giugno 1986 e, pertanto, è corretto il rimborso già liquidato (€ 2.031,81 in totale per i due titoli).
Il tasso di interesse è stabilito da decreti ministeriali (in questo caso il D.M. 13 giugno
1986), i quali hanno effetto per i buoni di nuova serie e possono essere estesi ai precedenti, secondo l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.3.1973.
2 Questo meccanismo è una forma di integrazione legale del contenuto contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1374 del Codice civile.
I buoni sono stati emessi su vecchi moduli serie "P", ma, in conformità all'art. 5 del D.M.
13 giugno 1986, sono stati apposti due timbri: uno sul fronte con la dicitura "Serie Q/P" e uno sul retro con la misura dei nuovi tassi.
La presenza di entrambi i timbri stabilisce che il titolo è "a tutti gli effetti" della nuova serie
"Q" e che il timbro posteriore sostituisce in toto la disciplina stampata originariamente, applicando i rendimenti del D.M. 13.6.1986.
L'omissione nel timbro dei rendimenti per il periodo successivo al 20° anno (l'importo fisso a bimestre) è una "mera omissione materiale". Essendo ricondotti alla serie "Q", si applica il tasso di interesse previsto per tale serie nell'ultimo decennio, che è il 12%.
Con ordinanza del 13.04.2022 il Giudice ha disposto la conversione dal rito sommario al rito a cognizione piena.
Successivamente, all'udienza del 09.06.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Nel merito, va premesso che con D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del
28.6.1986, è intervenuta una variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti.
Al riguardo va innanzitutto precisato come il predetto D.M. all'art. 4 ha previsto che:
“con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Al successivo art. 5 ha previsto che:
“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti,
a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
Si rileva, quindi, che i buoni della serie di cui gli attori erano titolari, tutti emessi successivamente al primo luglio 1986, rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 5.
3 Pertanto, legittimamente le su detti titoli hanno applicato il timbro con la CP_1
dicitura “Serie Q/P” e sul retro hanno applicato il timbro recante la misura dei nuovi tassi.
Tale apposizione non è frutto di un errore materiale, ma è conforme alla disciplina introdotta da D.M.; difatti la dicitura «Serie Q/P», in buona sostanza, indica che i buoni della nuova serie “Q”, istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, sono stati emessi anche utilizzando i vecchi moduli della serie “P”, le cui condizioni economiche sono quelle della serie “Q” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni.
Circa la legittimità del contenuto di detto decreto e della sua opponibilità ai titolari dei buoni fruttiferi emessi dalla , va considerato, preliminarmente, che, condivisibilmente a CP_2
quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 13979/2007), i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. n.156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art.173 del suddetto d.p.r. (e successive modifiche) e, pertanto, non sono ad essi applicabili i principi propri dei titoli di credito quali quelli dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
Va evidenziato, poi, che la disciplina di cui al predetto art.173 prevedeva la possibilità di variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi tramite decreti ministeriali da pubblicarsi sulla G.U., nonché che dette variazioni potevano essere estese anche ai buoni precedentemente emessi, considerando questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
In quest'ultimo caso, la norma prevedeva che, ai fini della corresponsione degli interessi,
l'originaria tabella riportata a tergo del buono era da intendersi integrata dalla nuova tabella messa a disposizione negli uffici postali.
Va precisato, poi, che detta normativa, seppur abrogata dal d.lgs. n. 284/99, è applicabile al caso di specie in quanto, in base all'art. 7 del predetto decreto legislativo, rimaneva in vigore per i rapporti già in essere.
In ordine, poi, alle modalità di comunicazioni di dette modifiche, come condivisibilmente argomentato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 3963/2019), si rileva che:
“il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interesse (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale.
4 La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale”;
“la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”
è erroneo ritenere, quindi, “che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”; la conoscenza da parte dell'investitore della successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse in relazione ai titoli acquistati “deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”; che la configurazione delle “ sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma CP_1 dello Stato (sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle ” ed essendo detti buoni come titoli di CP_1
legittimazione, tale qualificazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; detta ultima condivisibile ricostruzione “è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”.
Va evidenziato, poi, che la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 26/2020), che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., chiarisce:
5 come l'art.173 d.p.r. n.156/73 non abbia efficacia retroattiva in quanto detta norma prevede, al secondo comma, “che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi –consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata, la quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”; che non sussisteva disparità di trattamento “tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse” precisando, come fatto anche dalla Corte di Cassazione, l'eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, CP_1
con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, in considerazione dell'allora natura giuridica delle -(prima azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come CP_1 ente pubblico economico (fino al 1999)- e tenuto conto “come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Considerato, quindi, che alla luce del predetto quadro normativo, risulta la possibilità di variare il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e di una integrazione extratestuale del rapporto, nonché l'idoneità della comunicazione delle predette variazioni tramite la pubblicazione sulla G.U. dei D.M. modificativi, si rileva che sono
6 opponibili agli attori le modifiche degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali di cui erano titolari, essendo state variazioni introdotte con D.M. pubblicato sulla G.U..
Conseguentemente, correttamente le hanno liquidato una somma, quale CP_1
rimborso del buono in oggetto, tenendo conto delle modifiche intervenute successivamente all'emissione dei buoni fruttiferi in parola.
Va aggiunto, inoltre che il caso concreto trattato dalla sentenza delle Sezioni Unite del
2007, riguardava il diverso caso in cui, sin dall'origine, le condizioni di emissione del titolo erano diverse da quelle prospettate mediante la consegna dei titoli compilati e, quindi, la diversità delle prescrizioni ministeriali da quelle riportate sul buono era conseguenza di un errore dell'amministrazione e non conseguenza della legale possibilità di successive modifiche del tasso di interesse.
In ordine alla residuale questione relativa alla circostanza che il timbro apposto sul retro dei buoni postali della serie P di cui erano titolari gli attori si limitava ad indicare quali fossero i tassi di interesse applicabili fino al 20° anno dalla data di emissione del buono, senza nulla specificare quanto agli interessi da corrispondere dal 20° al 30° anno, che dovrebbero, quindi, secondo la prospettazione attorea, essere corrisposti nella misura originaria indicata sul modulo utilizzato, si ritiene, in considerazione di quanto sopra detto sugli obblighi di comunicazione di in relazione ai buoni fruttiferi del periodo in contestazione, CP_1 che l'apposizione sul fronte del titolo della dicitura “Serie Q/P” e l'apposizione sul retro del titolo di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse (quelli previsti dalla tabella allegata al decreto ministeriale 3 giugno 1986) siano infatti sufficienti a rendere edotto chi ha sottoscritto il titolo del fatto che le condizioni pattuite al momento della sottoscrizione non erano quelle relative ai buoni postali della Serie “P”, non creandosi così un giustificato affidamento nei titolari dei buoni che successivamente al ventesimo anno sarebbero tornati applicabili i tassi di interesse originariamente previsti.
Per quanto detto, accertata la correttezza della condotta posta in essere dalle Controparte_1
si ritiene che vadano respinte le domande avanzate dalle attrici.
[...]
In considerazione della particolare natura dibattuta della questione (come evincibile dal due pronunce delle Sezioni Unite sopra riportate), e sulla disponibilità delle a CP_1
rimborsare il buono n. 304 sottoscritto il 22.10.1986 si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
7 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 [...]
, in solido, l'importo di € 2.396,33 (netti) relativamente al buono fruttifero Parte_2 postale n. 000.304 sottoscritto il 22.10.1986, quale differenza di quanto percepito e quanto dovuto, oltre gli interessi legali da calcolarsi su detta somma dalla data di rimborso del titolo fino all'effettivo soddisfo;
- respinge la domanda avanzata da e per il Parte_1 Parte_2
rimborso di ulteriori somme relative ai buoni serie Q/P n. 000.131 del 22.10.1986 e n.
000.131 del 18.11.1987;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 11.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
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