Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2025, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Boschetti e Federico Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via dei Gracchi 151;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Novara, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comune di Borgomanero (NO), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-, Repert. n. -OMISSIS-, del Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, depositata in data -OMISSIS-, nel giudizio R.G. n. -OMISSIS-, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 25/06/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- le parti hanno dato atto dell’avvenuta ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino indicata in epigrafe;
- parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere rinunciando alla domanda di risarcimento del danno e insistendo nella richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite;
Ritenuto :
- di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- di dovere porre a carico delle Amministrazioni resistenti le spese di lite, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto, da un lato, che le dedotte difficoltà organizzative dell’Ufficio e l’aumento del numero di pratiche da gestire non possono giustificare di per sé l’inottemperanza ad una sentenza passata in giudicato (peraltro, non è stato documentato nello specifico lo stato di avanzamento delle varie pratiche di trascrizione della cittadinanza complessivamente in carico presso il Comune resistente), e dall’altro, che è decorso un certo lasso di tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza e non risulta che il Comune resistente abbia dato riscontro al sollecito dei ricorrenti comunicando lo stato di avanzamento della pratica;
- di dovere tuttavia attribuire rilievo, ai fini della quantificazione delle spese di lite, alla circostanza che il Comune resistente ha provveduto ad ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe subito dopo la notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE ER, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AN | AE ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.