Art. 61.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).