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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 21908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21908 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chieti in data 22 settembre 2023 ed appellata da BR OL, imputato dei reati di cui agli artt. 385 e 635, commi 1 e 2 n.1 in relazione all'art. 625 n.7, cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21908 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso la suddetta decisione BR OL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. per il reato contestato di danneggiamento, nonché il vizio della motivazione. In particolare, rileva che dagli atti era emerso che sul luogo del commissi delicti erano presenti vari strumenti di controllo e vigilanza, come una telecamera di sicurezza in funzione che riprendeva il bene danneggiato, per cui vi era stato un continuo ed ininterrotto controllo sullo stesso, ragione per cui non sussisterebbe l'aggravante del bene esposto alla pubblica fede, con la conseguenza che l'imputato dovrebbe essere assolto per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. non aggravato, con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, sempre con riguardo alla contestazione del reato di danneggiamento, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione. In particolare, evidenzia che la persona offesa nella querela in atti avrebbe stabilito il valore del posacenere danneggiato in circa cinquanta euro, indicando il possibile prezzo di un oggetto nuovo, senza considerare l'obsolescenza e la vetustà di quello specifico bene. La motivazione sarebbe, inoltre, errata perché ha fatto riferimento anche al danneggiamento del piedistallo del posacenere e alla staccionata, mentre la contestazione riguardava la distruzione del solo posacenere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Infatti, la difesa non si è confrontata con le congrue motivazioni svolte dalla sentenza impugnata relativamente alla medesima eccezione formula anche nell'atto di appello. Si ritiene che la Corte di appello di L'Aquila correttamente ha rigettato il motivo di impugnazione richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (così tra le più recenti Sez.5, n.1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01; conf. Sez.2, n.2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv.26580801). Tale principio, mutatis mutandis, trova applicazione anche in relazione al delitto di danneggiamento, dato che la presenza di un sistema di 2 videosorveglianza non è un mezzo idoneo ad assicurare una specifica sorveglianza del bene posto sulla pubblica via, quindi, capace in astratto di interrompere la condotta di danneggiamento realizzata dal ricorrente. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Suprema Corte in più occasioni (si veda tra le altre Sez. 4, n.6635 del 19/01/2017, Rv. 269241- 01; conf. Sez. 2, n.5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 28061501) ha affermato il seguente principio: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)». Sulla base di tale orientamento la Corte di appello ha rigettato l'eccezione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ritenendo che, ai fini della stima dell'entità del danno cagionato, bisognava «...valutarsi anche il ripristino del piedistallo sul quale era collocato il posacenere e della staccionata». A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, l'imputazione di danneggiamento si riferisce non solo ad un posacenere allocato sulla staccionata del "Bar Viale", ma riguarda anche «il relativo supporto di ancoraggio». Si ritiene, quindi, che i giudici di merito hanno correttamente valutato il danno subito dalla persona offesa nel suo complesso, comprendendo anche il ripristino del piedistallo sul quale era collocato il posacenere. Si può, quindi, affermare, secondo comune massime di esperienza, che il valore di questi due beni, posacenere e relativo piedistallo, non sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, come richiede la giurisprudenza della Suprema Corte, a cui si intende dare seguito anche nel presente ricorso. In ogni caso si rileva che il valore di cinquanta euro attribuito dalla difesa al danno cagionato, non trova alcun elemento di riscontro, dato che il ricorrente ha fatto generico riferimento alla querela sporta dalla persona offesa, senza però allegarla al ricorso. 4. In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chieti in data 22 settembre 2023 ed appellata da BR OL, imputato dei reati di cui agli artt. 385 e 635, commi 1 e 2 n.1 in relazione all'art. 625 n.7, cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21908 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso la suddetta decisione BR OL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. per il reato contestato di danneggiamento, nonché il vizio della motivazione. In particolare, rileva che dagli atti era emerso che sul luogo del commissi delicti erano presenti vari strumenti di controllo e vigilanza, come una telecamera di sicurezza in funzione che riprendeva il bene danneggiato, per cui vi era stato un continuo ed ininterrotto controllo sullo stesso, ragione per cui non sussisterebbe l'aggravante del bene esposto alla pubblica fede, con la conseguenza che l'imputato dovrebbe essere assolto per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. non aggravato, con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, sempre con riguardo alla contestazione del reato di danneggiamento, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione. In particolare, evidenzia che la persona offesa nella querela in atti avrebbe stabilito il valore del posacenere danneggiato in circa cinquanta euro, indicando il possibile prezzo di un oggetto nuovo, senza considerare l'obsolescenza e la vetustà di quello specifico bene. La motivazione sarebbe, inoltre, errata perché ha fatto riferimento anche al danneggiamento del piedistallo del posacenere e alla staccionata, mentre la contestazione riguardava la distruzione del solo posacenere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Infatti, la difesa non si è confrontata con le congrue motivazioni svolte dalla sentenza impugnata relativamente alla medesima eccezione formula anche nell'atto di appello. Si ritiene che la Corte di appello di L'Aquila correttamente ha rigettato il motivo di impugnazione richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (così tra le più recenti Sez.5, n.1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01; conf. Sez.2, n.2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv.26580801). Tale principio, mutatis mutandis, trova applicazione anche in relazione al delitto di danneggiamento, dato che la presenza di un sistema di 2 videosorveglianza non è un mezzo idoneo ad assicurare una specifica sorveglianza del bene posto sulla pubblica via, quindi, capace in astratto di interrompere la condotta di danneggiamento realizzata dal ricorrente. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Suprema Corte in più occasioni (si veda tra le altre Sez. 4, n.6635 del 19/01/2017, Rv. 269241- 01; conf. Sez. 2, n.5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 28061501) ha affermato il seguente principio: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)». Sulla base di tale orientamento la Corte di appello ha rigettato l'eccezione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ritenendo che, ai fini della stima dell'entità del danno cagionato, bisognava «...valutarsi anche il ripristino del piedistallo sul quale era collocato il posacenere e della staccionata». A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, l'imputazione di danneggiamento si riferisce non solo ad un posacenere allocato sulla staccionata del "Bar Viale", ma riguarda anche «il relativo supporto di ancoraggio». Si ritiene, quindi, che i giudici di merito hanno correttamente valutato il danno subito dalla persona offesa nel suo complesso, comprendendo anche il ripristino del piedistallo sul quale era collocato il posacenere. Si può, quindi, affermare, secondo comune massime di esperienza, che il valore di questi due beni, posacenere e relativo piedistallo, non sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, come richiede la giurisprudenza della Suprema Corte, a cui si intende dare seguito anche nel presente ricorso. In ogni caso si rileva che il valore di cinquanta euro attribuito dalla difesa al danno cagionato, non trova alcun elemento di riscontro, dato che il ricorrente ha fatto generico riferimento alla querela sporta dalla persona offesa, senza però allegarla al ricorso. 4. In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente