Art. 2. Tipologia delle iniziative finanziabili 1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative ((volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,)) relative a:
((a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)) ;
c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.
((a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 13 MAGGIO 2003, N. 176)) ;
c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.