CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto udito il difensore, avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato FILIPPO MAROTTA del foro di PADOVA, che si riporta ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9460 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Treviso con la quale DO ES UR è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis, 186 bis, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 24 maggio 2018) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione con riferimento all'eccezione di nullità di tutti gli atti successivi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sollevata nella prima udienza dibattimentale e reiterata nel corso del successivo giudizio abbreviato. La difesa riferisce che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'imputato chiese di essere interrogato e che l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio fu notificato a lui e a uno solo dei due difensori che, all'epoca, lo assisteva. Sostiene che tale omessa notifica avrebbe determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e si duole che tale eccezione, tempestivamente sollevata alla prima udienza dibattimentale, sia stata respinta. Sottolinea che la medesima eccezione è stata sollevata dopo la richiesta di giudizio abbreviato e, poi, nei motivi di appello ed è stata respinta senza considerare che «entrambi i difensori nominati da un imputato» hanno diritto di «ricevere l'avviso del compimento degli atti» che lo riguardano. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato ritenendo provato lo stato di ebbrezza alcolica sulla base del solo risultato delle analisi del sangue che non sarebbe attendibile. Dopo aver rilevato che, secondo il Tribunale, l'esito delle analisi troverebbe conferma nell'incidente stradale (verificatosi in un tratto autostradale rettilineo) e nel test precursore (risultato positivo), la difesa censura tali argomentazioni. Osserva che, quando l'incidente si verificò, il fondo stradale era reso viscido dalle forti precipitazioni in atto e il semirimorchio condotto da UR era instabile perché trasportava una cisterna vuota. Sottolinea, inoltre, che UR 2 riportò nell'incidente un grave trauma toracico e pertanto il test precursore, eseguito chiedendogli di soffiare in un apparecchio, non può avere valore alcuno. Lamenta che analoghe obiezioni, formulate nell'atto di appello, non siano state prese neppure in considerazione dalla Corte territoriale. 2.3. Col terzo motivo, la difesa si duole della mancata assunzione di una prova che sostiene essere decisiva. Osserva che i giudici di merito non hanno ritenuto di dover acquisire il verbale di pronto soccorso dal quale risulta che, al momento del ricovero, UR presentava «pupille normoreagenti», non vi erano «deficit ai quattro arti» e il paziente ricordava l'accaduto; condizioni che, secondo i difensori, sarebbero incompatibili con il tasso alcolemico accertato (2,96 g/1). La difesa solleva analoga censura quanto alla mancata acquisizione della lettera di dimissione (datata 7 giugno 2018) dalla quale emergerebbe un trauma toracico di tale entità da mettere in discussione l'esito del test precursore. 2.4. Col quarto e ultimo motivo la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla determinazione dell'entità della pena, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, UR chiese di essere interrogato. L'invito a presentarsi per rendere interrogatorio fu notificato all'indagato e a uno dei suoi difensori (l'avv. Filippo Marotta), ma non all'altro difensore che egli aveva nominato (avv. Giulia Mazzarolo). Secondo la Corte di appello, nel caso di specie, nessuna nullità si sarebbe verificata. La sentenza impugnata sottolinea, in proposito, che la nullità della notifica dell'invito a rendere interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non sussiste se la stessa è eseguita al comune studio dei due difensori in un unico esemplare (in tal senso: Sez. 4, n. 22006 del 23/01/2018, Garbin, Rv. 272743). La difesa obietta che, nel caso di specie, la notifica non era destinata ad entrambi 3 i difensori in unico esemplare, ma era destinata, invece, al solo avv. Marotta sicché il principio di diritto richiamato dalla Corte di appello non è pertinente. Ancorché tale obiezione sia fondata, si deve osservare che, come già rilevato dal giudice di primo grado, dopo aver chiesto l'interrogatorio ed avere ricevuto la notifica dell'invito a presentarsi, UR vi rinunciò sicché l'interrogatorio non ebbe luogo. Com'è evidente, la mancata notifica a uno dei difensori dell'invito a partecipare ad una attività che non si è svolta per rinuncia espressa dell'interessato non può aver recato alcun pregiudizio ai diritti della difesa sicché la nullità verificatasi - che (come si riconosce nel ricorso) è una nullità di ordine generale a regime intermedio - non poteva essere fatta valere né dall'imputato né dai suoi difensori non essendovi, dopo la rinuncia all'interrogatorio, alcun residuo interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.). A ciò deve aggiungersi che, subito dopo il rigetto dell'eccezione, per mezzo del difensore munito di procura speciale, l'imputato chiese il giudizio abbreviato e che, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., tale richiesta «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute». 3. Sono inammissibili perché manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Le sentenze di primo e secondo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - hanno fondato l'affermazione della penale responsabilità sull'esito di analisi del sangue che furono eseguite quando UR, rimasto ferito in un incidente stradale, giunse al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave. Secondo il ricorrente il dato così acquisito sarebbe incompatibile con la sintomatologia riscontrata dal personale sanitario al momento del ricovero. La difesa si duole, pertanto, della mancata acquisizione del relativo verbale nel quale si descrive un uomo con «pupille normoreagenti, senza deficit ai quattro arti» in grado di ricordare l'accaduto. L'argomento è privo di pregio. Dando per acquisito che, al momento dell'arrivo in pronto soccorso, UR ricordasse l'accaduto, non avesse deficit agli arti e le sue pupille fossero «normoreagenti», non v'è ragione di ritenere che questi dati siano incompatibili col risultato delle analisi che documentano un livello di alcolemia di 2,96 g/I. Quanto evidenziato, infatti, dimostra soltanto che, al momento dell'ingresso in pronto soccorso, UR non era incosciente e, nonostante i traumi subiti, non presentava evidenti deficit neurologici. 4 3.1. I giudici di merito hanno tratto argomenti a conferma degli esiti dell'alcoltest dal verificarsi dell'incidente e dall'esito del test precursore. Si tratta di motivazioni congrue e scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Come risulta dalla sentenza di primo grado, la motrice del trattore stradale condotto dall'imputato fu rinvenuta in un fossato erboso sulla destra della carreggiata ovest dell'autostrada A4. Il semirimorchio, sganciatosi dalla motrice, fu rinvenuto sulla sede stradale, che occupava perpendicolarmente. L'incidente si verificò in un tratto autostradale rettilineo e le circostanze sottolineate dal ricorrente (secondo il quale l'asfalto era reso viscido dalla pioggia e il semirimorchio era instabile perché trasportava una cisterna vuota), non sono sufficienti a spiegarlo, atteso che, in una tale situazione, un conducente accorto (tanto più un autotrasportatore professionale) dovrebbe prestare particolare attenzione alla guida. Quanto all'esito positivo del test precursore, non si comprende perché, in presenza di un trauma toracico, questo test dovrebbe poter rilevare la presenza di alcol nell'espirato quando assunzione di alcol non vi sia stata, né la difesa ha fornito alcun chiarimento in tal senso. La difesa si duole che il tema non sia stato trattato dalla Corte di appello, ma, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non costituisce un vizio di motivazione, censurabile in sede di legittimità, l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argonnentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghiselliní, Rv.241907). 4. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla determinazione dell'entità della pena, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 5 Con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche basta osservare che la difesa non ha indicato le circostanze di fatto che ne giustificherebbero l'applicazione e i giudici di merito l'hanno esclusa sottolineando l'esistenza nel certificato del casellario di un precedente specifico recente. La pena base è stata determinata nella misura di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda e, a differenza di quanto sostenuto nelle conclusioni scritte dal Procuratore generale, tale pena non è superiore alla media edittale che, nel caso di specie, è pari a nove mesi di arresto ed C 3.750,00 di ammenda: deve essere calcolata, infatti, dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). La scelta della pena base, peraltro, è stata congruamente motivata dal giudice di primo grado (con argomentazione che la Corte di appello ha condiviso) facendo riferimento al tasso alcolemico particolarmente elevato, alla gravità del pericolo determinato dall'incidente stradale, alla precedente condanna per reato della stessa specie. Quanto agli aumenti derivanti dalle circostanze aggravanti previste dall'art. 186 bis, comma 3, e dall'art. 186 comma 2-bis cod. strada (la cui sussistenza non è contestata dal ricorrente) basta osservare che, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 3, la pena prevista dall'art. 186 lett. e deve essere aumentata «da un terzo alla metà» e, nel caso di specie, l'aumento è stato operato nella misura minima di un terzo (giungendo ad anni uno di reclusione ed C 4.000 di multa). La pena così determinata è stata poi raddoppiata, ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis. Questa norma, infatti, prevede che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni di cui «al comma 3 dell'art. 186-bis sono raddoppiate» deroga quindi, in termini espliciti, alla disciplina del concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale prevista dall'art. 63, comma 4, cod. pen. Per quanto esposto, anche le doglianze relative alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro tremila in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto udito il difensore, avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato FILIPPO MAROTTA del foro di PADOVA, che si riporta ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9460 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Treviso con la quale DO ES UR è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis, 186 bis, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 24 maggio 2018) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione con riferimento all'eccezione di nullità di tutti gli atti successivi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sollevata nella prima udienza dibattimentale e reiterata nel corso del successivo giudizio abbreviato. La difesa riferisce che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'imputato chiese di essere interrogato e che l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio fu notificato a lui e a uno solo dei due difensori che, all'epoca, lo assisteva. Sostiene che tale omessa notifica avrebbe determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. e si duole che tale eccezione, tempestivamente sollevata alla prima udienza dibattimentale, sia stata respinta. Sottolinea che la medesima eccezione è stata sollevata dopo la richiesta di giudizio abbreviato e, poi, nei motivi di appello ed è stata respinta senza considerare che «entrambi i difensori nominati da un imputato» hanno diritto di «ricevere l'avviso del compimento degli atti» che lo riguardano. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato ritenendo provato lo stato di ebbrezza alcolica sulla base del solo risultato delle analisi del sangue che non sarebbe attendibile. Dopo aver rilevato che, secondo il Tribunale, l'esito delle analisi troverebbe conferma nell'incidente stradale (verificatosi in un tratto autostradale rettilineo) e nel test precursore (risultato positivo), la difesa censura tali argomentazioni. Osserva che, quando l'incidente si verificò, il fondo stradale era reso viscido dalle forti precipitazioni in atto e il semirimorchio condotto da UR era instabile perché trasportava una cisterna vuota. Sottolinea, inoltre, che UR 2 riportò nell'incidente un grave trauma toracico e pertanto il test precursore, eseguito chiedendogli di soffiare in un apparecchio, non può avere valore alcuno. Lamenta che analoghe obiezioni, formulate nell'atto di appello, non siano state prese neppure in considerazione dalla Corte territoriale. 2.3. Col terzo motivo, la difesa si duole della mancata assunzione di una prova che sostiene essere decisiva. Osserva che i giudici di merito non hanno ritenuto di dover acquisire il verbale di pronto soccorso dal quale risulta che, al momento del ricovero, UR presentava «pupille normoreagenti», non vi erano «deficit ai quattro arti» e il paziente ricordava l'accaduto; condizioni che, secondo i difensori, sarebbero incompatibili con il tasso alcolemico accertato (2,96 g/1). La difesa solleva analoga censura quanto alla mancata acquisizione della lettera di dimissione (datata 7 giugno 2018) dalla quale emergerebbe un trauma toracico di tale entità da mettere in discussione l'esito del test precursore. 2.4. Col quarto e ultimo motivo la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla determinazione dell'entità della pena, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che, dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, UR chiese di essere interrogato. L'invito a presentarsi per rendere interrogatorio fu notificato all'indagato e a uno dei suoi difensori (l'avv. Filippo Marotta), ma non all'altro difensore che egli aveva nominato (avv. Giulia Mazzarolo). Secondo la Corte di appello, nel caso di specie, nessuna nullità si sarebbe verificata. La sentenza impugnata sottolinea, in proposito, che la nullità della notifica dell'invito a rendere interrogatorio a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non sussiste se la stessa è eseguita al comune studio dei due difensori in un unico esemplare (in tal senso: Sez. 4, n. 22006 del 23/01/2018, Garbin, Rv. 272743). La difesa obietta che, nel caso di specie, la notifica non era destinata ad entrambi 3 i difensori in unico esemplare, ma era destinata, invece, al solo avv. Marotta sicché il principio di diritto richiamato dalla Corte di appello non è pertinente. Ancorché tale obiezione sia fondata, si deve osservare che, come già rilevato dal giudice di primo grado, dopo aver chiesto l'interrogatorio ed avere ricevuto la notifica dell'invito a presentarsi, UR vi rinunciò sicché l'interrogatorio non ebbe luogo. Com'è evidente, la mancata notifica a uno dei difensori dell'invito a partecipare ad una attività che non si è svolta per rinuncia espressa dell'interessato non può aver recato alcun pregiudizio ai diritti della difesa sicché la nullità verificatasi - che (come si riconosce nel ricorso) è una nullità di ordine generale a regime intermedio - non poteva essere fatta valere né dall'imputato né dai suoi difensori non essendovi, dopo la rinuncia all'interrogatorio, alcun residuo interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.). A ciò deve aggiungersi che, subito dopo il rigetto dell'eccezione, per mezzo del difensore munito di procura speciale, l'imputato chiese il giudizio abbreviato e che, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., tale richiesta «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute». 3. Sono inammissibili perché manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Le sentenze di primo e secondo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - hanno fondato l'affermazione della penale responsabilità sull'esito di analisi del sangue che furono eseguite quando UR, rimasto ferito in un incidente stradale, giunse al pronto soccorso dell'ospedale di San Donà di Piave. Secondo il ricorrente il dato così acquisito sarebbe incompatibile con la sintomatologia riscontrata dal personale sanitario al momento del ricovero. La difesa si duole, pertanto, della mancata acquisizione del relativo verbale nel quale si descrive un uomo con «pupille normoreagenti, senza deficit ai quattro arti» in grado di ricordare l'accaduto. L'argomento è privo di pregio. Dando per acquisito che, al momento dell'arrivo in pronto soccorso, UR ricordasse l'accaduto, non avesse deficit agli arti e le sue pupille fossero «normoreagenti», non v'è ragione di ritenere che questi dati siano incompatibili col risultato delle analisi che documentano un livello di alcolemia di 2,96 g/I. Quanto evidenziato, infatti, dimostra soltanto che, al momento dell'ingresso in pronto soccorso, UR non era incosciente e, nonostante i traumi subiti, non presentava evidenti deficit neurologici. 4 3.1. I giudici di merito hanno tratto argomenti a conferma degli esiti dell'alcoltest dal verificarsi dell'incidente e dall'esito del test precursore. Si tratta di motivazioni congrue e scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Come risulta dalla sentenza di primo grado, la motrice del trattore stradale condotto dall'imputato fu rinvenuta in un fossato erboso sulla destra della carreggiata ovest dell'autostrada A4. Il semirimorchio, sganciatosi dalla motrice, fu rinvenuto sulla sede stradale, che occupava perpendicolarmente. L'incidente si verificò in un tratto autostradale rettilineo e le circostanze sottolineate dal ricorrente (secondo il quale l'asfalto era reso viscido dalla pioggia e il semirimorchio era instabile perché trasportava una cisterna vuota), non sono sufficienti a spiegarlo, atteso che, in una tale situazione, un conducente accorto (tanto più un autotrasportatore professionale) dovrebbe prestare particolare attenzione alla guida. Quanto all'esito positivo del test precursore, non si comprende perché, in presenza di un trauma toracico, questo test dovrebbe poter rilevare la presenza di alcol nell'espirato quando assunzione di alcol non vi sia stata, né la difesa ha fornito alcun chiarimento in tal senso. La difesa si duole che il tema non sia stato trattato dalla Corte di appello, ma, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non costituisce un vizio di motivazione, censurabile in sede di legittimità, l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argonnentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghiselliní, Rv.241907). 4. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla determinazione dell'entità della pena, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 5 Con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche basta osservare che la difesa non ha indicato le circostanze di fatto che ne giustificherebbero l'applicazione e i giudici di merito l'hanno esclusa sottolineando l'esistenza nel certificato del casellario di un precedente specifico recente. La pena base è stata determinata nella misura di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda e, a differenza di quanto sostenuto nelle conclusioni scritte dal Procuratore generale, tale pena non è superiore alla media edittale che, nel caso di specie, è pari a nove mesi di arresto ed C 3.750,00 di ammenda: deve essere calcolata, infatti, dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). La scelta della pena base, peraltro, è stata congruamente motivata dal giudice di primo grado (con argomentazione che la Corte di appello ha condiviso) facendo riferimento al tasso alcolemico particolarmente elevato, alla gravità del pericolo determinato dall'incidente stradale, alla precedente condanna per reato della stessa specie. Quanto agli aumenti derivanti dalle circostanze aggravanti previste dall'art. 186 bis, comma 3, e dall'art. 186 comma 2-bis cod. strada (la cui sussistenza non è contestata dal ricorrente) basta osservare che, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 3, la pena prevista dall'art. 186 lett. e deve essere aumentata «da un terzo alla metà» e, nel caso di specie, l'aumento è stato operato nella misura minima di un terzo (giungendo ad anni uno di reclusione ed C 4.000 di multa). La pena così determinata è stata poi raddoppiata, ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis. Questa norma, infatti, prevede che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni di cui «al comma 3 dell'art. 186-bis sono raddoppiate» deroga quindi, in termini espliciti, alla disciplina del concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale prevista dall'art. 63, comma 4, cod. pen. Per quanto esposto, anche le doglianze relative alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro tremila in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023