Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 363
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    Il termine di prescrizione decennale non è maturato, considerando l'annualità d'imposta 2015, l'esecutività del ruolo in data 4.3.2020 e la notifica della cartella in data 31.5.2023, dopo la revoca della sospensione delle attività di riscossione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione

    L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non ne comporta l'invalidità, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emissione. Il modello approvato non prevede la sottoscrizione dell'agente.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica avvisi di accertamento e violazione art.6 co.5 l.n.212/00

    Si tratta di un controllo su tassazione separata a seguito di liquidazione dei dati dichiarativi. La notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza avviso bonario, poiché non sono emerse irregolarità e non vi erano margini interpretativi. Peraltro, l'ufficio aveva predisposto una comunicazione in data 24.6.2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 363
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 363
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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