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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14578/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0129459124000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14578/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720200129459124000, relativa ad esiti del controllo tassazione separata (IRPEF) per l'anno 2015, notificata in data 31.5.2023, emessa dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione, per l'importo complessivo di €.6.206,87, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. intervenuta decadenza per l'amministrazione finanziaria della potestà di richiedere le somme pretese, nonchè estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata;
b. nullità della cartella impugnata per mancanza di sottoscrizione data l'equipollenza della cartella di pagamento con l'atto di precetto;
c. nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli avvisi di accertamento e violazione dell'art.6 co.5 l.n.212/00.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'ente impositore unico ed esclusivo destinatario delle esposte doglianze non attinenti all'attività di riscossione o ai vizi dei relativi atti e ne chiedeva la chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio, dichiarando, contestualmente, di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda. Produceva l'estratto meccanografico della consegna del ruolo, da cui risultava anche la data di esecutività dello stesso _4.3.2020 _ e rilevava che la notifica era avvenuta al termine del periodo emergenziale di sospensione delle attività di riscossione;
ribadiva che la cartella di pagamento era un atto a natura vincolata e che nessuna norma prevedeva la sottoscrizione della stessa o degli atti della riscossione, confermata dalla granitica giurisprudenza di legittimità che escludeva l'invalidità dell'atto essendo certa la riferibilità di questi all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Osservava che il termine di prescrizione dei crediti erariali era pacificamente di dieci anni ex art.2946 c.c.
a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente e concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta ex ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, affermata la legittimità dell'atto impugnato e la reiezione del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione camerale, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che ratione temporis non trova applicazione nel caso di specie l'art.4, co.2 dlgs.
n.220/2023, che prevede che dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art.14, co.
6-bis dlgs. n.546/1992 in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. [cfr.Cass. Sez.V, ord.n.27737/2024]
Precedentemente alla richiamata novella normativa, si era consolidato un indirizzo interpretativo di legittimità, per cui il contribuente che impugnava una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi attinenti alla mancata notificazione, o anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, poteva agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti fosse configurabile un litisconsorzio necessario, tuttavia, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione, volendo rimanere indenne da eventuali conseguenze negative della lite era gravato dell'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art.39 dlgs. n.112/1999.
In applicazione di tale orientamento si era anche affermato che la chiamata in causa, prevista e disciplinata dal citato art.39 e preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, qualora lo ritenesse opportuno di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto a lui imputabili, era qualificabile come litis denuntiatio, per cui l'agente della riscossione non necessitava di alcuna autorizzazione da parte del giudice per chiamare in causa l'ente creditore.
Nel caso di specie, l'atto di costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo della lite, è stato ritualmente notificato all'ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, da intendersi, pertanto, con valore sia di litis denuntiatio che di vocazione diretta in giudizio ex art.14 dlgs.n.546/1992 e art.39 delgs.
n.112/1999, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Giudice.
Quanto al vizio denunciato di invalidità della cartella opposta per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario competente, si richiama, per tutte, Cass. ord. n.19327/2024 che afferma … che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Riguardo al denunciato vizio di nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento, nonchè per violazione dell'art.6 co.5 l.n.212/00, si rileva che nella vicenda in oggetto si tratta di un controllo su tassazione separata per il periodo d'imposta 2015 a seguito di liquidazione effettuata ex art.36-bis dpr.n.600/1963 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello certificazione unica/2016 relativo ai compensi erogati nell'anno 2015 e/
o dei dati esposti nel quadro RM del modello unico 2016 o nel quadro D del modello 730/2016 presentati per il periodo di imposta 2015.
Sotto tale aspetto si osserva che per costante giurisprudenza della Corte di legittimità la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario, ex art.36-bis, co. 3 dpr.n.600/1973 nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità, ed anche l'eventuale contraddittorio endoprocedimentale non è imposto invariabilmente dall'art.6, co.5 l.
n.212/2000, che lo prevede soltanto quando sussistano incertezze, sospetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art.36-bis, che implica, infatti, un mero controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo, per cui non è dovuta comunicazione di irregolarità. Peraltro dalla impugnata cartella si evince che l'Ufficio aveva predisposto la comunicazione in data 24.6.2019 con codice n.49881771619 consegnata in data 18.7.2019 al ricorrente.
Infondata, altresì, anche l'eccezione di prescrizione atteso che è pacifico che i crediti erariali, come nel caso di specie, si prescrivono in dieci anni e che dalla produzione documentale emerge con evidenza che tale termine non è maturato, in effetti l'annualità d'imposta è il 2015 ed il ruolo 2020/551463 è stato reso esecutivo il 4.3.2020 e preso in consegna dall'agente della riscossione che ha notificato la cartella in data 31.5.2023, una volta revocata la sospensione delle attività di riscossione dovuta alla normativa emergenziale.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione delle spese di lite liquidate in €.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
RI ER AM
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CA MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14578/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0129459124000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14578/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720200129459124000, relativa ad esiti del controllo tassazione separata (IRPEF) per l'anno 2015, notificata in data 31.5.2023, emessa dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione, per l'importo complessivo di €.6.206,87, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. intervenuta decadenza per l'amministrazione finanziaria della potestà di richiedere le somme pretese, nonchè estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata;
b. nullità della cartella impugnata per mancanza di sottoscrizione data l'equipollenza della cartella di pagamento con l'atto di precetto;
c. nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli avvisi di accertamento e violazione dell'art.6 co.5 l.n.212/00.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate/Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'ente impositore unico ed esclusivo destinatario delle esposte doglianze non attinenti all'attività di riscossione o ai vizi dei relativi atti e ne chiedeva la chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio, dichiarando, contestualmente, di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda. Produceva l'estratto meccanografico della consegna del ruolo, da cui risultava anche la data di esecutività dello stesso _4.3.2020 _ e rilevava che la notifica era avvenuta al termine del periodo emergenziale di sospensione delle attività di riscossione;
ribadiva che la cartella di pagamento era un atto a natura vincolata e che nessuna norma prevedeva la sottoscrizione della stessa o degli atti della riscossione, confermata dalla granitica giurisprudenza di legittimità che escludeva l'invalidità dell'atto essendo certa la riferibilità di questi all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Osservava che il termine di prescrizione dei crediti erariali era pacificamente di dieci anni ex art.2946 c.c.
a decorrere dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente e concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta ex ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, affermata la legittimità dell'atto impugnato e la reiezione del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione camerale, la Corte, in composizione monocratica, riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che ratione temporis non trova applicazione nel caso di specie l'art.4, co.2 dlgs.
n.220/2023, che prevede che dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art.14, co.
6-bis dlgs. n.546/1992 in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. [cfr.Cass. Sez.V, ord.n.27737/2024]
Precedentemente alla richiamata novella normativa, si era consolidato un indirizzo interpretativo di legittimità, per cui il contribuente che impugnava una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi attinenti alla mancata notificazione, o anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, poteva agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti fosse configurabile un litisconsorzio necessario, tuttavia, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'agente della riscossione, volendo rimanere indenne da eventuali conseguenze negative della lite era gravato dell'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art.39 dlgs. n.112/1999.
In applicazione di tale orientamento si era anche affermato che la chiamata in causa, prevista e disciplinata dal citato art.39 e preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, qualora lo ritenesse opportuno di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto a lui imputabili, era qualificabile come litis denuntiatio, per cui l'agente della riscossione non necessitava di alcuna autorizzazione da parte del giudice per chiamare in causa l'ente creditore.
Nel caso di specie, l'atto di costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo della lite, è stato ritualmente notificato all'ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione, da intendersi, pertanto, con valore sia di litis denuntiatio che di vocazione diretta in giudizio ex art.14 dlgs.n.546/1992 e art.39 delgs.
n.112/1999, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Giudice.
Quanto al vizio denunciato di invalidità della cartella opposta per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario competente, si richiama, per tutte, Cass. ord. n.19327/2024 che afferma … che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Riguardo al denunciato vizio di nullità per omessa notifica degli avvisi di accertamento, nonchè per violazione dell'art.6 co.5 l.n.212/00, si rileva che nella vicenda in oggetto si tratta di un controllo su tassazione separata per il periodo d'imposta 2015 a seguito di liquidazione effettuata ex art.36-bis dpr.n.600/1963 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello certificazione unica/2016 relativo ai compensi erogati nell'anno 2015 e/
o dei dati esposti nel quadro RM del modello unico 2016 o nel quadro D del modello 730/2016 presentati per il periodo di imposta 2015.
Sotto tale aspetto si osserva che per costante giurisprudenza della Corte di legittimità la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario, ex art.36-bis, co. 3 dpr.n.600/1973 nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità, ed anche l'eventuale contraddittorio endoprocedimentale non è imposto invariabilmente dall'art.6, co.5 l.
n.212/2000, che lo prevede soltanto quando sussistano incertezze, sospetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art.36-bis, che implica, infatti, un mero controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo, per cui non è dovuta comunicazione di irregolarità. Peraltro dalla impugnata cartella si evince che l'Ufficio aveva predisposto la comunicazione in data 24.6.2019 con codice n.49881771619 consegnata in data 18.7.2019 al ricorrente.
Infondata, altresì, anche l'eccezione di prescrizione atteso che è pacifico che i crediti erariali, come nel caso di specie, si prescrivono in dieci anni e che dalla produzione documentale emerge con evidenza che tale termine non è maturato, in effetti l'annualità d'imposta è il 2015 ed il ruolo 2020/551463 è stato reso esecutivo il 4.3.2020 e preso in consegna dall'agente della riscossione che ha notificato la cartella in data 31.5.2023, una volta revocata la sospensione delle attività di riscossione dovuta alla normativa emergenziale.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione delle spese di lite liquidate in €.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 13 giugno 2025
Il Presidente Est.
RI ER AM