Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2907
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Allorché, in base alle regole di diritto internazionale privato, la dichiarazione giudiziale di paternità debba essere accertata sulla base dei requisiti posti dalla legge straniera (nella specie, brasiliana) e questa preveda, in alternativa al ratto seguito da rapporto sessuale o alla confessione del presunto padre, la prova del "concubinato" con la madre nel periodo del concepimento, il termine concubinato non può essere inteso nel senso di postulare una relazione di convivenza palese tra l'uomo e la donna, essendo siffatta interpretazione in contrasto con il principio di ordine pubblico, nascente dagli artt. 269 e ss. cod. civ., che riconosce il diritto alla acquisizione dello "status" di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura (palese o meno) della relazione tra i genitori.

Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio.

Commentario1

  • 1Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova del dna e il suo valore “probatorio” nel giudizio di riconoscimento della paternità naturale
    Galotto Daniela · https://www.diritto.it/ · 19 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2907
Data del deposito : 27 febbraio 2002

Testo completo