Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
Allorché, in base alle regole di diritto internazionale privato, la dichiarazione giudiziale di paternità debba essere accertata sulla base dei requisiti posti dalla legge straniera (nella specie, brasiliana) e questa preveda, in alternativa al ratto seguito da rapporto sessuale o alla confessione del presunto padre, la prova del "concubinato" con la madre nel periodo del concepimento, il termine concubinato non può essere inteso nel senso di postulare una relazione di convivenza palese tra l'uomo e la donna, essendo siffatta interpretazione in contrasto con il principio di ordine pubblico, nascente dagli artt. 269 e ss. cod. civ., che riconosce il diritto alla acquisizione dello "status" di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura (palese o meno) della relazione tra i genitori.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova del dna e il suo valore “probatorio” nel giudizio di riconoscimento della paternità naturaleGalotto Daniela · https://www.diritto.it/ · 19 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2002, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. EP RI BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. RI ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LC LO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMINE PUNZI, giusta procura speciale dal Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre - Brasile rep. n. 21 dell'1.6.2001;
- ricorrente -
contro
TO RI FL, TO EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato MARIO GUTTIERES, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA REMIDDI e ROMUALDO CORDELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e nei confronti del Proc.re Gen.le presso la Corte d'Appello di Roma
- intimato -
avverso la sentenza 970/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. GI IA BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Alessio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi, per i resistenti, gli Avvocati Guttieres e Cordelli, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA LA RO con atto del 19 settembre 1994 chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma la dichiarazione di paternità giudiziale a carico di AU OB CA, a favore del proprio figlio GI RO. Resisteva il convenuto spiegando anche un regolamento di competenza che veniva deciso dalla Corte di Cassazione. All'esito, riassunto il giudizio, il Tribunale, disposta una consulenza tecnica alla quale, si legge nella sentenza impugnata, il CA non si sottoponeva, dava la richiesta dichiarazione ed i provvedimenti relativi al mantenimento del minore. Proponeva appello il CA e proponevano appello incidentale GI RO e la madre IA RO. La Corte di Roma confermava la dichiarazione di paternità a carico del CA ed in accoglimento dell'appello incidentale determinava nuovamente in L. 3.500.000, la somma mensile dovuta a titolo di mantenimento del RO.
Il secondo giudice rilevava anzitutto che la nuova consulenza tecnica, alla quale il CA aveva dichiarato di consentire purché l'esame del dna ad essa affidato non avvenisse mediante prelievo di sangue, non era stata tuttavia espletata perché l'appellante, nonostante i lunghi rinvii all'uopo disposti non si era presentato agli accertamenti, impedendoli.
Riteneva pertanto rilevante ai fini dell'art. 116 c.p.c. tale atteggiamento processuale quanto alla dichiarazione di paternità, una volta ritenuta provata la stabile relazione amorosa tra l'uomo e la donna in base alle testimonianze rese nel primo giudizio, le quali rendevano inutile l'assunzione di altri testi indotti dall'appellante.
Quindi determinava l'assegno di mantenimento equitativamente in base alla condizione di persona facoltosa dell'appellante ed alle condizioni sociali del minore al quale la madre aveva comunque assicurato un tenore di vita da benestante.
Ricorre per Cassazione OB CA con quattro motivi di ricorso. Resistono con controricorso la signora RO e GI RO. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso OB CA lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 269 c.c. e 363 codice civile brasiliano, nonché dell'art. 116 c.p.c.. Lamenta quindi la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti della controversia. Sostiene che poiché non è stata impugnata la affermazione del primo giudice di estraneità della vicenda alle regole introdotte dalla riforma del diritto internazionale privato del 1995, i presupposti della dichiarazione di paternità dovevano essere accertati sulla base tanto della legge italiana che di quella brasiliana. Poiché quest'ultima richiede a tal fine. a) la prova del "concubinato" nel periodo del concepimento;
b) il ratto ed il rapporto sessuale nel periodo suddetto;
c) la dichiarazione scritta di riconoscimento della paternità da parte del preteso padre, risulta, secondo il ricorrente, portatrice di una normativa più stringente di quella italiana. Pertanto la corte di merito avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova in questione sulla base della sola parola della donna e comunque senza motivare in ordine alla tassativa elencazione dei presupposti di cui al citato art. 363 del codice civile brasiliano. 1a) Osserva il collegio che la sentenza impugnata esplicitamente afferma di aver proceduto all'accertamento dei presupposti della dichiarazione in parola, sulla base anche della legge straniera in questione.
A tal proposito peraltro non è ben chiaro se, ad avviso del ricorrente, i presupposti elencati nella citata norma debbono sussistere cumulativamente, ovvero ciascuno di essi è da solo sufficiente a sostenere la pronuncia in questione. Il tenore del ricorso infatti fa si che i resistenti lo interpretino per l'appunto nel primo senso.
Ciò premesso osserva il collegio che non può dubitarsi che la legge brasiliana non richieda la sussistenza di tutti i predetti presupposti contestualmente.
È evidente infatti, anzitutto, che il valore confessorio della dichiarazione scritta proveniente dal preteso padre è sufficiente ad evitare il ricorso agli altri presupposti di cui all'art. 363 del codice straniero. Ed è altresì evidente che la ipotesi di concubinato è incompatibile con quella di rapporto conseguente al ratto, finendo, come lo stesso ricorrente rileva, per coincidere quasi con la ipotesi dello stupro.
La legge brasiliana pertanto con la elencazione in questione ha inteso chiudere ogni possibilità astratta di concepimento, sia esso dovuto a consenso della donna, nascente da un rapporto stabile quale può essere identificato con il termine di concubinato, ovvero da altre situazioni che prescindono o escludono tale consenso. Dunque esattamente il giudice del merito ha ritenuto conforme alla legge brasiliana da applicare, la ricerca di una stabile relazione amorosa tra la madre ed il preteso padre nel periodo rilevante, costituendo essa la ratio espressa dal presupposto del concubinato. È appena il caso di rilevare che nella ipotesi in cui si ritenesse che la legge brasiliana con il termine "concubinato" intendesse richiedere una relazione di convivenza in qualche modo palese, essa non potrebbe trovare ingresso nel nostro ordinamento perché impedita dal principio in ordine pubblico nascente dagli artt. 269 e ss. c.c. che riconoscono il diritto dalla acquisizione dello status di figlio a chiunque concepito.
La sentenza impugnata dunque non ha affatto basato la sua statuizione sulla sola parola della donna, con ciò contravvenendo ancora una volta alla legge brasiliana. Essa ha invece ha accertato che le testimonianze numerose esaminate dal primo giudice danno la prova di una stabile relazione di amore tra l'uomo e la donna. Ha accertato altresì che le circostanze specifiche fatte valere dal CA, come ad esempio il suo impegno di calciatore che gli avrebbe impedito, per obblighi professionali particolari, di frequentare assiduamente la donna, attesa invece la lunga durata della relazione non potettero essere tali escludere la possibilità del concepimento e dunque la utilità dell'approfondimento istruttorio attraverso la consulenza tecnica.
Va ancora osservato, con riferimento alle doglianze di mancato esame e di inadeguatezza della motivazione che questa è indirizzata a rispondere alle critiche dell'appellante alla sentenza di primo grado. Pertanto la sua sinteticità si giustifica e non dà luogo ad alcuno dei vizi denunciati perché suppone la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, che ribadisce, dalla quale emerge la stabile e lunga relazione amorosa che giustifica la ulteriore ricerca sul dna del minore e del convenuto.
Non sussistono dunque le violazioni di legge allegato, tanto con riferimento alla legge straniera che a quella nazionale, e per tale parte il motivo è infondato. Esso è altresì inammissibile nella parte in cui pretende di introdurre in questa sede l'esame delle circostanze di fatto esaminate in istruttoria.
2) Con il secondo motivo OB CA lamenta la violazione degli artt. 269 e ss. c.c. dell'art. 116 c.p.c.. lamenta quindi la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sui relativi punti della controversia. Sostiene che la Corte ha errato nel ritenere che egli si è sottratto all'esame del dna. Rileva che la giurisprudenza costituzionale ha sempre interdetto gli esami tecnici invasivi della sfera fisica personale.
2a) Osserva il collegio che come il ricorrente rammenta, egli nel giudizio di secondo grado ha dato il suo consenso agli esami riguardanti il suo dna, a condizione che essi non avessero implicato un prelievo di sangue. Consegue che non viene in rilievo la giurisprudenza costituzionale citata dal ricorrente, la quale invece protegge la integrità della persona del soggetto che non consente ad esami siffatti da siffatte indagini negandone semplicemente la coattività (corte costit. n. 257 del 1996). Peraltro in via di principio va ribadito, a proposito del coordinamento tra il regime dell'art. 269 c.c. e la regola di cui all'art. 116 c.p.c., in adesione alla stabile giurisprudenza della corte di cassazione, che tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi nella specie di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche, ma se, ferma restando la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di rifiutare il consenso sia lecito trarre argomenti di convincimento al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio (cass. n. 9307 del 1997). Orbene il CA non può dare il suo consenso. e quindi negarlo in concreto ovvero restringerlo a condizioni tali da renderlo inutile, così da un canto invocando un comportamento processuale collaborativo e dall'altro pretendendo di avvalersi della inviolabilità della persona per giustificare la mancata collaborazione.
Egli in tal modo, ovvero ripetendo a lungo atteggiamenti dilatori, ha tenuto un comportamento processuale complessivo che la corte di merito, senza affermare un espresso rifiuto alle indagini, ma nel rispetto dell'art. 116 c.p.c. ha considerato equivalente ad un impedimento della prova e soprattutto idoneo a fondare, nel contesto delle altre risultanze, la affermazione della paternità naturale (vedi Cass. n. 2994 del 1998 citata in sentenza). Il motivo è infondato.
3) Con il terzo motivo di ricorso OB CA lamenta ancora la violazione degli artt. 269 e ss. c.c. 116, 112 c.p.c. e la motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente sui relativi punti. In particolare la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la exceptio plurium concubentium che era stata avanzata in corso di causa e respinta dal primo giudice, benché avverso tale punto della sentenza di primo grado fossero state avanzate doglianze specifiche. Osserva la corte che la sentenza di secondo grado pur senza menzionare espressamente la circostanza predetta ha anzitutto ritenuto provata la relazione della donna con il CA, respingendo le richieste di altre prove testimoniali. In tal modo la corte ha dato sufficiente conto della sua scelta istruttoria di procedere all'accertamento tecnico impedito poi dall'odierno ricorrente, ed ha implicitamente disatteso i rilievi e le circostanze incompatibili con essa, senza con ciò violare le norme invocate dal ricorrente (Cass. n. 6742 del 1992). 4) Con l'ultimo motivo OB CA lamenta la violazione delle regole che disciplinano la competenza dei tribunali dei Minorenni. Sostiene che tale giudice non può dare provvedimenti relativi al mantenimento del minore. Sostiene che l'assegno è stato fissato in base ad una arbitraria nozione di equità e di altrettanto arbitrario ricorso al fatto notorio in violazione della regola sull'onere della prova che imponeva alla donna di dimostrare la capacità di guadagno dell'appellante. Sostiene che erroneamente sono stati riconosciuti al minore la rivalutazione e gli interessi sugli assegni arretrati e che assurdamente la corte ha riconosciuto al minore un assegno per il periodo nel quale egli era stato adeguatamente assistito dal marito della madre, suo padre legittimo. Osserva la Corte che l'art. 277 del codice civile consente espressamente al giudice dei minorenni di dare i contestati provvedimenti anche di natura patrimoniale (Cass. nn. 2572 del 1999 e 7629 del 1994). La liquidazione è stata effettuata equitativamente sulla base di una giurisprudenza consolidata della corte suprema che estende tale possibilità ad ogni ipotesi in cui venga in rilievo una idennità o un indennizzo (Cass. n. 10861 del 1999), attesa peraltro la situazione processuale che rendeva estremamente difficoltoso l'accertamento fiscale su di un residente all'estero la cui mancanza di collaborazione con il giudice era già stata sperimentata. Oltre a ciò, va osservato che è del tutto legittimo da parte del giudice in siffatte vicende fare uso di criteri anche presuntivi, basati peraltro nella specie sulla anzitutto pacifica, prima che notoria, qualità del CA, di grande professionista del calcio, percettore perciò di redditi elevati.
Non sono fondate le censure di violazione di principi in tema di rivalutazione sulle somme dovute attesa la natura alimentare del credito fatto valere dal minore, necessitante per sua natura di adeguamento al tempo.
È avanzata per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile la doglianza relativa al cumulo tra detta rivalutazione e gli interessi.
Infine va rilevato che la corte ha tenuto conto espressamente nella determinazione dell'assegno in questione anche delle buone condizioni economiche della madre.
Non sono fondate le censure di violazione di legge, mentre ancora una volta sono inammissibili i tentativi di riesaminare i fatti.
5) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 264,40, oltre ad euro 11.000,00 (dico undicimila/00) per onorari di difensore. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002