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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/08/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA Resa nella controversia iscritta al numero 1775 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 liti rilasciata in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio de Benedittis presso il cui studio professionale, in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano del 9.4.2020, dagli Avvocati Persona_1 Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Muricchio n. 3, presso lo studio professionale dell'Avvocato Giacinto Macchiarola;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo la restituzione di Parte_1 CP_1 tutte le somme di danaro versate, in costanza di rapporto, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e per lo scorretto computo degli interessi per giorni valuta. La domanda si riferisce al conto corrente bancario n. 70082, intrattenuto presso la filiale della di acceso in data 27.6.1997, poi con numero di conto 400756307, estinto il CP_2 CP_3 CP_1
28.1.2021. L'attore ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità ex art. 1419,comma 2,
c.c., della clausola anatocistica del contratto di conto corrente per cui è causa, che prevede la pagina 1 di 10 capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art. 1283 c.c.; dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della sentenza delle SS.UU. n. 24418 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite;
dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha acquistato o CP_2 per4duto la disponibilità del denaro;
condannare alla restituzione in favore dell'attore CP_1 della somma di euro 6.624,15 o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta CTU contabile….”.
La si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse CP_1 effettuate sul conto corrente nel periodo precedente il 18 ottobre 2011, richiamando la sentenza della
S.C. a Sez. Un. n. 24418/2010 e, nel merito, l'infondatezza delle domande sia in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova, sia in relazione alla asserita illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, perché prive di fondamento giuridico. La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, dopo il rinnovo della CTU espletata, all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.In primo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Si osserva sul punto che con sentenza n.78 del 5.4.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2.61 della legge n.10 del 26.2.2011, di conversione del decreto n.
225 del 29.12.2010. Tale norma, di interpretazione autentica e quindi con dichiarato valore retroattivo, prevedeva che “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente…..la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa”.
Venuta meno tale norma, la prescrizione relativa ai diritti derivanti dai rapporti di conto corrente bancario deve ritenersi regolata nei termini indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418 del 2.12.2010), ne consegue che il termine di prescrizione è di natura decennale e decorre, in corso di rapporto, soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio;
se invece il versamento è di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto (cfr. Cass., Sez. I,
24.05.2016, n.10713; 24.03.2014, n. 6857). pagina 2 di 10 Ebbene, la banca convenuta espone che è onere del cliente che agisce in ripetizione dare la prova della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti dovendo, in difetto, ritenersi che ogni versamento ha avuto natura solutoria, con la conseguenza che dalla relativa data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
Sulla questione della prescrizione si è precisato che elemento costitutivo dell'eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, sicché la parte
(la banca) ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie (Cass. sez. un. n. 15895/2019).
Si è ulteriormente precisato che , in presenza di un'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione a decorrere dalle singole rimesse, fermo restando l'onere del correntista di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle singole rimesse, impone comunque al giudice di valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito comunque acquisita, quindi anche in difetto di una specifica allegazione da parte del correntista, venendo in rilievo un impedimento al decorso della prescrizione e, quindi, un'eccezione in senso lato (Cass., ord. 6.12.2019, n. 31927).
Come sostenuto dalla Corte d'Appello di Campobasso con decisione n. 362/2023: “ l'ambito di applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle
Sezioni Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria della rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
In sostanza, una volta raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza dell'affidamento, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie presuppone l'individuazione del limite dell'affidamento stesso con il conseguente onere probatorio della banca, che solleva l'eccezione di prescrizione, di allegare l'effettuazione di rimesse sul conto scoperto, non più affidato ovvero oltre il limite dell'affidamento, in quanto solo in tal caso le rimesse risultano automaticamente solutorie.
Nella specie, l'esistenza di apertura di credito al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione, risulta sia dalla produzione documentale della sia dagli estratti conto prodotti, CP_1 che presentano l'indicazione di voci di addebito che appaiono necessariamente correlate alla concessione di un affidamento (quali commissioni e spese pratica fido;
applicazioni di tassi extrafido;
pagina 3 di 10 commissioni di massimo scoperto), sia dagli accertamenti compiuti dal consulente il quale ha così risposto all'apposito quesito che gli era stato posto da questo Giudice: “ Dai conteggi eseguiti, sia sul saldo originario che sul saldo ricalcolato, facendo riferimento all'arco temporale compreso tra il
27.6.1997 e il 26.10.2010 ( verbale di mediazione del 26.10.2020) e considerando il conto affidato sin dal primo periodo, non risultano rimesse aventi natura solutoria, pertanto, non risultano addebiti illegittimi prescritti…..il conto è stato considerato affidato in quanto su tutti gli estratti di conto corrente scalari risulta l'indicazione dell'applicazione del tasso di interesse fino all'importo indicato nella voce limite” (cfr. pag. 15 della relazione della dott.ssa ). Persona_2
Alla luce dei suddetti condivisibili accertamenti e che nulla di specifico è stato dedotto dalla convenuta e tanto meno dimostrato, con la conseguenza che i versamenti eseguiti in costanza del rapporto, vanno considerati come ripristinatori della provvista, ben potendo il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito dalla banca, risultando agli atti che il conto si è estinto in data
28.1.2021, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data
18.10.2021.
2.Quanto al carico dell'onere della prova circa la pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, va premesso che parte convenuta contesta solo genericamente la mancanza degli estratti conto e dei contratti senza indicazione specifica dei documenti mancanti e senza alcuna specificazione in ordine agli effetti derivanti dalla dedotta carenza documentale.
Va rilevato che dalla esperita consulenza tecnico d'ufficio risultano depositati agli atti: 1) gli estratti del conto corrente n. 70082-52 dal 27.6.1997 alla data di estinzione del conto in data 28.1.2021, mentre risultano mancanti gli estratti relativi al I trimestre 2002 e al IV trimestre 2008; 2) il contratto di apertura del conto corrente n. 70082-52 con le relative norme che regolano i conti di corrispondenza e i servizi connessi;
3) il foglio informativo analitico del 1.1.2003 con le condizioni economiche, sottoscritto dal correntista e relativo ad affidamenti in conto corrente;
4) il contratto di apertura di credito del 2.11.2005 con documento di sintesi delle condizioni economiche applicate.
Ciò premesso, pur mancando gli estratti conti relativi a due trimestri, il consulente ha potuto ricostruire la situazione contabile effettuando dei raccordi per i periodi di tempo per i quali mancavano gli estratti conto.
Incontestato l'avvenuto deposito dei contratti di conto corrente, va richiamato l'orientamento della S.C. secondo il quale, se ad agire è il correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su di lui l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario (cfr. Cass. Civ. n.
20688/2013; Cass. Civ. n. 21597/2013; Cass. Civ. n. 20693/2016); tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi pagina 4 di 10 anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (cfr. Cass. n. 31187/2018). Nella specie la mancanza di solo due trimestri degli estratti conto legittima senz'altro il ricorso alle "scritture contabili di raccordo" e bene ha fatto il
CTU a rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Corte di Appello di Campobasso, R.G. 113/18, Ordinanza del 21.11.2018).
Nella controversia in esame, non contestata la sussistenza del rapporto di conto corrente, risulta quindi ritualmente depositato il contratto di conto corrente oggetto dell'odierno giudizio ed è noto che nel rapporto di conto corrente la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto da entrambe le parti. Diversamente la pattuizione degli interessi ultralegali non rispetterebbe gli obblighi di cui agli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. sulla determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole e 117 TUB che prevede l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari;
da ciò ne consegue che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicchè indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto forniscono la relativa prova.
A tal riguardo, è sorta questione tra le parti circa l'avvenuta pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali relativi al conto corrente oggetto di esame: parte attrice deduce di aver ricevuto da CP_1 copia del contratto priva della pattuizione scritta relativa agli interessi passivi, quelli attivi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese;
parte convenuta, invece, ha prodotto con la memoria n.
2 ex art. 1893 c.p.c., il medesimo contratto di conto corrente con l'indicazione del tasso debitore, del tasso creditore e la percentuale della commissione di massimo scoperto.
Dall'esame della CTU e dalla stessa verifica condotta da questo Giudice su entrambi i documenti sottoscritti dal sig. in data 21.9.1997, escludendo anche dal punto di vista logico che l'istituto Pt_1 bancario possa aver potuto far sottoscrivere al sig. un contratto privo dei suoi elementi essenziali Pt_1
e che lo stesso correntista vi abbia apposto la firma senza nulla osservare in punto di interessi quando, invece, all'art. 7 delle condizioni che regolano il contratto di corrispondenza si fa espressamente rinvio, non agli usi, ma “al tasso di cui in premessa al presente contratto”, ritiene il Tribunale che tra i due contratti, perfettamente sovrapponibili, debba darsi preferenza a quello depositato dall'Istituto bancario apparendo molto verosimile che nella copia rilasciata al sig. la illeggibilità della parte relativa Pt_1 alla misura dei tassi pattuiti e della commissione di massimo scoperto, peraltro non dattiloscritta ma riportata a penna, potrebbe essere stata determinata per effetto delle operazioni di riproduzione fotostatica del documento dall'originale, come da esperimento adottato personalmente da questo pagina 5 di 10 Giudice stampando il documento prodotto dalla convenuta e riproducendo una copia di esso dalla quale, in effetti, non è leggibile la parte dove vengono indicati a penna i tassi di interesse.
Deve pertanto condividersi la scelta del CTU di porre a base del proprio elaborato il contratto di corrispondenza depositato dall'Istituto bancario nel quale sono riportati la misura del tasso a credito
(0,2500%), del tasso a debito (12,50%) e della commissione di massimo scoperto (0,250%).
Quanto al foglio informativo analitico predisposto dalla e sottoscritto dal sig. in data CP_2 Pt_1
1.1.2003, privo dell'indicazione del numero di conto corrente a cui era riferibile, non vi è dubbio che le condizioni contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente possono essere integrate con le condizioni pubblicate nei Fogli Informativi Analitici consegnati alla clientela e comunque esposti nei locali di tutte le filiali. Infatti, dall'esame sistematico delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB commi 2, 3 4 6 e 7 si ricava che il contratto bancario deve avere forma scritta a pena nullità, ma che la legge, in caso di nullità di specifiche clausole, prevede meccanismi di eterointegrazione o sostituzione delle stesse ai sensi degli art. 1339, 1374 e 1419 c.c.
Il settimo comma, infatti, in caso di inosservanza, per quanto qui interessa, delle prescrizioni relative ad
"ogni altro prezzo e condizione praticati" prevede l'applicazione in sostituzione della clausola nulla degli "altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".
Per espressa previsione di legge, quindi, il contratto bancario potrebbe essere integrato attraverso un meccanismo non dissimile a quello previsto per le clausole generali dell'art. 1341 c.c. con i prezzi e le altre condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il Foglio Informativo dl 2003, unilateralmente predisposto dalla Banca in un momento successivo e non contestualmente alla stipula del contratto del 1997, anche se sottoscritto dal sig. deve ritenersi, in difetto di alcuna specificazione, quale firma apposta per Pt_1 mera ricezione della nota informativa e non accettazione delle condizioni economiche ivi menzionati.
Pertanto, le clausole di cui al suddetto Foglio informativo non sono idonee a ritenere soddisfatto il requisito prescritto dall'art. 1284 c.c., circa la validità della forma scritta per la pattuizione relativa agli interessi ultralegali. Peraltro, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui "l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse, attraverso l'invio dell'estratto conto, unitamente alle comunicazioni informative, o l'affissione di avvisi in luoghi di pertinenza della banca, non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art.
1284 c.c.” (Cass.. n. 23971/2010). Consegue che non è possibile affermare la validità degli addebiti relativi a spese, oneri, e soprattutto relativi a commissione di massimo scoperto di cui al richiamato pagina 6 di 10 con l'effetto che il conto corrente oggetto di causa dovrà essere rideterminato al Parte_2 tasso convenzionale con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla stipula del contratto di apertura di credito del 2.11.2005, dove è stata espressamente pattuita la relativa clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità (cfr. art. 4 del contratto di apertura di credito in atti della convenuta).
3.Ciò premesso e procedendo ad esaminare le singole clausole del contratto, parte attrice innanzitutto si duole della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con la conseguenziale nullità della clausola anatocistica.
Com'è noto la capitalizzazione degli interessi, in base alla delibera CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti
(sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi e sempre che vi sia una adesione esplicita del cliente attraverso specifica sottoscrizione.
Dalla consulenza contabile non risulta pattuita una capitalizzazione reciproca almeno sino al 2.11.2005 allorquando la convenuta si è adeguata alle prescrizioni di cui alla Delibera CICR del 2000. CP_2
La banca convenuta non ha fornito dimostrazione, nel periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del
2000, di essersi adeguata applicando la pari periodicità per gli interessi attivi e passivi con apposita clausola sottoscritta dal cliente, che nella specie manca fino al 2.11.2005, essendo del tutto inidonea a raggiungere gli effetti di cui all'art. 7 comma 3 della citata delibera quanto dedotto dalla convenuta in relazione all'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera o all'avvenuta comunicazione al correntista dell'estratto conto del mese di giugno 2000 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione).
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l'estratto conto, essendo un documento con la funzione esclusiva di riepilogare le operazioni contabilizzate, non può integrare la stipulazione di nuovi accordi contrattuali in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà contraria da parte del cliente (cfr. Cass.
n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009). In particolare, l'approvazione tacita dell'estratto conto non può supplire alla mancanza di forma scritta per i contratti o per le clausole che richiedono tale requisito. Nel rapporto di conto corrente bancario oggetto dell'odierno giudizio, la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale con pari periodicità sarebbe stata valida solo se formalizzata in un documento sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti.
Pertanto, la mera comunicazione dell'estratto conto con l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR non può ritenersi valida prova della stipulazione di un accordo contrattuale in tal senso. pagina 7 di 10 La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai acquisita in giurisprudenza per cui questo giudice rimanda a quanto già ampiamente sancito dalla Suprema Corte (Cass. sez. un. sent. n. 21095 del 4.11.2004; si vedano nella stessa direzione anche Cass. civ, sent. n. 12222 del 20.8.2002, Cass. civ. sent. n. 15218 del 5.7.2007, Cass. civ. sent. n. 6514 del 19.3.2007, Cass. civ. sent. n. 2593 del
20.2.2003, Cass. civ. sent. n. 2374 del 16.3.1999, Cass. civ. sent. n. 3096 del 30.3.1999 e Cass. civ. sent. n. 3845 del 17.4.1999), evidenziandosi che dalla violazione della norma imperativa dell'art. 1283 cod. civ., non si può giungere all'applicazione di alcun meccanismo integrativo e, pertanto, gli interessi vanno conteggiati senza alcuna capitalizzazione.
6.La dichiarata illegittimità della capitalizzazione incide su tutte le altre voci del rapporto e, quindi, anche sulla commissione di massimo scoperto che, come evidenziato nella relazione contabile, risulta essere pattuita nella sola percentuale ma non nelle modalità di conteggio. Infatti, “la commissione di massimo scoperto, per poter essere validamente pattuita, non solo deve essere determinata contrattualmente nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico” (cfr. Corte d'Appello Campobasso n. 362/2023).
Come correttamente rilevato dal consulente, mancando una valida pattuizione scritta e accertato, invece, che la c.m.s. è stata di fatto calcolata ed addebitata trimestralmente dalla banca sul conto corrente menzionato, la clausola relativa è affetta da nullità a termini degli artt.1418 e 1325 n.4 c.c. per mancanza di stipula con forma scritta ad substantiam.
Ciò premesso in via generale, nel presente giudizio, non contestata e comunque accertata mediante la documentazione prodotta dall'attore la sussistenza del rapporto indicato in atti, ed accertato, altresì, che nel medesimo rapporto di conto corrente erano stati praticati in favore dell'istituto di credito sia la commissione di massimo scoperto e sia gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale nei termini sopra richiamati, ritiene questo Giudice di porre a fondamento della propria decisione la consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa con le integrazioni operate Persona_2
d'ufficio da questo Giudice nella parte in cui la CTU non ha provveduto a ricalcolare il saldo al tasso convenzionale con espunzione della capitalizzazione trimestrale sino al 2005 per le ragioni sopra pagina 8 di 10 esposte. Ebbene, sulla base dei condivisibili contenuti della relazione peritale, in atti corposi ed analitici, immuni da vizi logico — giuridici, fondati su criteri di computo esposti in maniera chiara e lineare, risulta che la ricostruzione del rapporto ha coperto il periodo dal 27.6.1997 al 28.1.2021, periodo per il quale la documentazione depositata dall'attrice (estratti conto), è idonea a determinare l'esatto dare-avere tra le parti, ritenendosi corretta la soluzione del CTU di colmare il vuoto documentale, relativo ad alcuni trimestri, con le scritture di raccordo considerata la considerevole durata del rapporto.
Il CTU ha correttamente seguito i criteri fissati da questo Giudice con i quesiti che gli erano stati posti: in merito ai tassi di interesse ha applicato il tasso convenzionale, ha epurato dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione degli interessi in relazione ai quali la capitalizzazione semplice non va adottata fino al 31.12.2002, ricalcolo eseguito dal CTU, ma fino al
2.11.2005, a far data dalla quale la si è adeguata alla Delibera CICR . CP_2
In conclusione alla luce della ricostruzione compiuta, depurato il rapporto delle somme illegittimamente addebitate dalla emerge che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, CP_2 con le dovute integrazioni operate da questo giudice in virtù di massime di esperienza, deve essere rideterminato, alla data del 28.1.2021 (ultimo estratto conto), in euro 4.533,13 a credito del correntista.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa rappresentato dalla somma in contestazione.
Alla luce dell'accoglimento della domanda, le spese di C.T.U. vanno poste interamente a carico della convenuta. CP_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal sig. nei Parte_1 riguardi di , in persona del legale rappresentante, con atto di citazione iscritto a ruolo il CP_1
28.10.2021, così provvede:
1) dichiara la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 70082-52 (poi n. 400756307), è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto;
2) accerta e dichiara che, alla data del 28.1.2021, il saldo del conto corrente oggetto di causa era a credito del correntista per l'importo di €. 4.533,13 in luogo di quello pari a zero risultante dagli estratti conto della CP_2
pagina 9 di 10 3) condanna la al pagamento, in favore del sig. della somma di euro CP_1 Parte_1
4.533,13 oltre interessi legali dalla domanda (18.10.2021) al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Avvocato Antonio de Benedittis, CP_2 dichiaratosi antistatario, delle competenze di lite che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%. Iva e cpa, nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
5) pone in via definitiva le spese di entrambe le consulenze tecniche contabili a carico della CP_2 convenuta.
Così deciso in Campobasso, il 17 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA Resa nella controversia iscritta al numero 1775 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 liti rilasciata in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio de Benedittis presso il cui studio professionale, in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura generale alle liti per atto del Notaio di Milano del 9.4.2020, dagli Avvocati Persona_1 Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Muricchio n. 3, presso lo studio professionale dell'Avvocato Giacinto Macchiarola;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo la restituzione di Parte_1 CP_1 tutte le somme di danaro versate, in costanza di rapporto, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e per lo scorretto computo degli interessi per giorni valuta. La domanda si riferisce al conto corrente bancario n. 70082, intrattenuto presso la filiale della di acceso in data 27.6.1997, poi con numero di conto 400756307, estinto il CP_2 CP_3 CP_1
28.1.2021. L'attore ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità ex art. 1419,comma 2,
c.c., della clausola anatocistica del contratto di conto corrente per cui è causa, che prevede la pagina 1 di 10 capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art. 1283 c.c.; dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della sentenza delle SS.UU. n. 24418 del 2.12.2010 della Cassazione Civile;
dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite;
dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la ha acquistato o CP_2 per4duto la disponibilità del denaro;
condannare alla restituzione in favore dell'attore CP_1 della somma di euro 6.624,15 o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta CTU contabile….”.
La si è costituita in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse CP_1 effettuate sul conto corrente nel periodo precedente il 18 ottobre 2011, richiamando la sentenza della
S.C. a Sez. Un. n. 24418/2010 e, nel merito, l'infondatezza delle domande sia in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova, sia in relazione alla asserita illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, perché prive di fondamento giuridico. La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, dopo il rinnovo della CTU espletata, all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.In primo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Si osserva sul punto che con sentenza n.78 del 5.4.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2.61 della legge n.10 del 26.2.2011, di conversione del decreto n.
225 del 29.12.2010. Tale norma, di interpretazione autentica e quindi con dichiarato valore retroattivo, prevedeva che “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente…..la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa”.
Venuta meno tale norma, la prescrizione relativa ai diritti derivanti dai rapporti di conto corrente bancario deve ritenersi regolata nei termini indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418 del 2.12.2010), ne consegue che il termine di prescrizione è di natura decennale e decorre, in corso di rapporto, soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio;
se invece il versamento è di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto (cfr. Cass., Sez. I,
24.05.2016, n.10713; 24.03.2014, n. 6857). pagina 2 di 10 Ebbene, la banca convenuta espone che è onere del cliente che agisce in ripetizione dare la prova della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti dovendo, in difetto, ritenersi che ogni versamento ha avuto natura solutoria, con la conseguenza che dalla relativa data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
Sulla questione della prescrizione si è precisato che elemento costitutivo dell'eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, sicché la parte
(la banca) ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie (Cass. sez. un. n. 15895/2019).
Si è ulteriormente precisato che , in presenza di un'eccezione sollevata dalla banca di prescrizione a decorrere dalle singole rimesse, fermo restando l'onere del correntista di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle singole rimesse, impone comunque al giudice di valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito comunque acquisita, quindi anche in difetto di una specifica allegazione da parte del correntista, venendo in rilievo un impedimento al decorso della prescrizione e, quindi, un'eccezione in senso lato (Cass., ord. 6.12.2019, n. 31927).
Come sostenuto dalla Corte d'Appello di Campobasso con decisione n. 362/2023: “ l'ambito di applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle
Sezioni Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria della rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
In sostanza, una volta raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza dell'affidamento, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie presuppone l'individuazione del limite dell'affidamento stesso con il conseguente onere probatorio della banca, che solleva l'eccezione di prescrizione, di allegare l'effettuazione di rimesse sul conto scoperto, non più affidato ovvero oltre il limite dell'affidamento, in quanto solo in tal caso le rimesse risultano automaticamente solutorie.
Nella specie, l'esistenza di apertura di credito al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione, risulta sia dalla produzione documentale della sia dagli estratti conto prodotti, CP_1 che presentano l'indicazione di voci di addebito che appaiono necessariamente correlate alla concessione di un affidamento (quali commissioni e spese pratica fido;
applicazioni di tassi extrafido;
pagina 3 di 10 commissioni di massimo scoperto), sia dagli accertamenti compiuti dal consulente il quale ha così risposto all'apposito quesito che gli era stato posto da questo Giudice: “ Dai conteggi eseguiti, sia sul saldo originario che sul saldo ricalcolato, facendo riferimento all'arco temporale compreso tra il
27.6.1997 e il 26.10.2010 ( verbale di mediazione del 26.10.2020) e considerando il conto affidato sin dal primo periodo, non risultano rimesse aventi natura solutoria, pertanto, non risultano addebiti illegittimi prescritti…..il conto è stato considerato affidato in quanto su tutti gli estratti di conto corrente scalari risulta l'indicazione dell'applicazione del tasso di interesse fino all'importo indicato nella voce limite” (cfr. pag. 15 della relazione della dott.ssa ). Persona_2
Alla luce dei suddetti condivisibili accertamenti e che nulla di specifico è stato dedotto dalla convenuta e tanto meno dimostrato, con la conseguenza che i versamenti eseguiti in costanza del rapporto, vanno considerati come ripristinatori della provvista, ben potendo il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito dalla banca, risultando agli atti che il conto si è estinto in data
28.1.2021, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data
18.10.2021.
2.Quanto al carico dell'onere della prova circa la pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, va premesso che parte convenuta contesta solo genericamente la mancanza degli estratti conto e dei contratti senza indicazione specifica dei documenti mancanti e senza alcuna specificazione in ordine agli effetti derivanti dalla dedotta carenza documentale.
Va rilevato che dalla esperita consulenza tecnico d'ufficio risultano depositati agli atti: 1) gli estratti del conto corrente n. 70082-52 dal 27.6.1997 alla data di estinzione del conto in data 28.1.2021, mentre risultano mancanti gli estratti relativi al I trimestre 2002 e al IV trimestre 2008; 2) il contratto di apertura del conto corrente n. 70082-52 con le relative norme che regolano i conti di corrispondenza e i servizi connessi;
3) il foglio informativo analitico del 1.1.2003 con le condizioni economiche, sottoscritto dal correntista e relativo ad affidamenti in conto corrente;
4) il contratto di apertura di credito del 2.11.2005 con documento di sintesi delle condizioni economiche applicate.
Ciò premesso, pur mancando gli estratti conti relativi a due trimestri, il consulente ha potuto ricostruire la situazione contabile effettuando dei raccordi per i periodi di tempo per i quali mancavano gli estratti conto.
Incontestato l'avvenuto deposito dei contratti di conto corrente, va richiamato l'orientamento della S.C. secondo il quale, se ad agire è il correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su di lui l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario (cfr. Cass. Civ. n.
20688/2013; Cass. Civ. n. 21597/2013; Cass. Civ. n. 20693/2016); tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi pagina 4 di 10 anche in base ad elementi i quali consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (cfr. Cass. n. 31187/2018). Nella specie la mancanza di solo due trimestri degli estratti conto legittima senz'altro il ricorso alle "scritture contabili di raccordo" e bene ha fatto il
CTU a rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Corte di Appello di Campobasso, R.G. 113/18, Ordinanza del 21.11.2018).
Nella controversia in esame, non contestata la sussistenza del rapporto di conto corrente, risulta quindi ritualmente depositato il contratto di conto corrente oggetto dell'odierno giudizio ed è noto che nel rapporto di conto corrente la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto da entrambe le parti. Diversamente la pattuizione degli interessi ultralegali non rispetterebbe gli obblighi di cui agli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. sulla determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole e 117 TUB che prevede l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari;
da ciò ne consegue che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicchè indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto forniscono la relativa prova.
A tal riguardo, è sorta questione tra le parti circa l'avvenuta pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali relativi al conto corrente oggetto di esame: parte attrice deduce di aver ricevuto da CP_1 copia del contratto priva della pattuizione scritta relativa agli interessi passivi, quelli attivi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese;
parte convenuta, invece, ha prodotto con la memoria n.
2 ex art. 1893 c.p.c., il medesimo contratto di conto corrente con l'indicazione del tasso debitore, del tasso creditore e la percentuale della commissione di massimo scoperto.
Dall'esame della CTU e dalla stessa verifica condotta da questo Giudice su entrambi i documenti sottoscritti dal sig. in data 21.9.1997, escludendo anche dal punto di vista logico che l'istituto Pt_1 bancario possa aver potuto far sottoscrivere al sig. un contratto privo dei suoi elementi essenziali Pt_1
e che lo stesso correntista vi abbia apposto la firma senza nulla osservare in punto di interessi quando, invece, all'art. 7 delle condizioni che regolano il contratto di corrispondenza si fa espressamente rinvio, non agli usi, ma “al tasso di cui in premessa al presente contratto”, ritiene il Tribunale che tra i due contratti, perfettamente sovrapponibili, debba darsi preferenza a quello depositato dall'Istituto bancario apparendo molto verosimile che nella copia rilasciata al sig. la illeggibilità della parte relativa Pt_1 alla misura dei tassi pattuiti e della commissione di massimo scoperto, peraltro non dattiloscritta ma riportata a penna, potrebbe essere stata determinata per effetto delle operazioni di riproduzione fotostatica del documento dall'originale, come da esperimento adottato personalmente da questo pagina 5 di 10 Giudice stampando il documento prodotto dalla convenuta e riproducendo una copia di esso dalla quale, in effetti, non è leggibile la parte dove vengono indicati a penna i tassi di interesse.
Deve pertanto condividersi la scelta del CTU di porre a base del proprio elaborato il contratto di corrispondenza depositato dall'Istituto bancario nel quale sono riportati la misura del tasso a credito
(0,2500%), del tasso a debito (12,50%) e della commissione di massimo scoperto (0,250%).
Quanto al foglio informativo analitico predisposto dalla e sottoscritto dal sig. in data CP_2 Pt_1
1.1.2003, privo dell'indicazione del numero di conto corrente a cui era riferibile, non vi è dubbio che le condizioni contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente possono essere integrate con le condizioni pubblicate nei Fogli Informativi Analitici consegnati alla clientela e comunque esposti nei locali di tutte le filiali. Infatti, dall'esame sistematico delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB commi 2, 3 4 6 e 7 si ricava che il contratto bancario deve avere forma scritta a pena nullità, ma che la legge, in caso di nullità di specifiche clausole, prevede meccanismi di eterointegrazione o sostituzione delle stesse ai sensi degli art. 1339, 1374 e 1419 c.c.
Il settimo comma, infatti, in caso di inosservanza, per quanto qui interessa, delle prescrizioni relative ad
"ogni altro prezzo e condizione praticati" prevede l'applicazione in sostituzione della clausola nulla degli "altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".
Per espressa previsione di legge, quindi, il contratto bancario potrebbe essere integrato attraverso un meccanismo non dissimile a quello previsto per le clausole generali dell'art. 1341 c.c. con i prezzi e le altre condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il Foglio Informativo dl 2003, unilateralmente predisposto dalla Banca in un momento successivo e non contestualmente alla stipula del contratto del 1997, anche se sottoscritto dal sig. deve ritenersi, in difetto di alcuna specificazione, quale firma apposta per Pt_1 mera ricezione della nota informativa e non accettazione delle condizioni economiche ivi menzionati.
Pertanto, le clausole di cui al suddetto Foglio informativo non sono idonee a ritenere soddisfatto il requisito prescritto dall'art. 1284 c.c., circa la validità della forma scritta per la pattuizione relativa agli interessi ultralegali. Peraltro, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui "l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse, attraverso l'invio dell'estratto conto, unitamente alle comunicazioni informative, o l'affissione di avvisi in luoghi di pertinenza della banca, non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art.
1284 c.c.” (Cass.. n. 23971/2010). Consegue che non è possibile affermare la validità degli addebiti relativi a spese, oneri, e soprattutto relativi a commissione di massimo scoperto di cui al richiamato pagina 6 di 10 con l'effetto che il conto corrente oggetto di causa dovrà essere rideterminato al Parte_2 tasso convenzionale con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla stipula del contratto di apertura di credito del 2.11.2005, dove è stata espressamente pattuita la relativa clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità (cfr. art. 4 del contratto di apertura di credito in atti della convenuta).
3.Ciò premesso e procedendo ad esaminare le singole clausole del contratto, parte attrice innanzitutto si duole della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con la conseguenziale nullità della clausola anatocistica.
Com'è noto la capitalizzazione degli interessi, in base alla delibera CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti
(sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi e sempre che vi sia una adesione esplicita del cliente attraverso specifica sottoscrizione.
Dalla consulenza contabile non risulta pattuita una capitalizzazione reciproca almeno sino al 2.11.2005 allorquando la convenuta si è adeguata alle prescrizioni di cui alla Delibera CICR del 2000. CP_2
La banca convenuta non ha fornito dimostrazione, nel periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del
2000, di essersi adeguata applicando la pari periodicità per gli interessi attivi e passivi con apposita clausola sottoscritta dal cliente, che nella specie manca fino al 2.11.2005, essendo del tutto inidonea a raggiungere gli effetti di cui all'art. 7 comma 3 della citata delibera quanto dedotto dalla convenuta in relazione all'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera o all'avvenuta comunicazione al correntista dell'estratto conto del mese di giugno 2000 (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione).
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l'estratto conto, essendo un documento con la funzione esclusiva di riepilogare le operazioni contabilizzate, non può integrare la stipulazione di nuovi accordi contrattuali in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà contraria da parte del cliente (cfr. Cass.
n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009). In particolare, l'approvazione tacita dell'estratto conto non può supplire alla mancanza di forma scritta per i contratti o per le clausole che richiedono tale requisito. Nel rapporto di conto corrente bancario oggetto dell'odierno giudizio, la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale con pari periodicità sarebbe stata valida solo se formalizzata in un documento sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti.
Pertanto, la mera comunicazione dell'estratto conto con l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR non può ritenersi valida prova della stipulazione di un accordo contrattuale in tal senso. pagina 7 di 10 La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai acquisita in giurisprudenza per cui questo giudice rimanda a quanto già ampiamente sancito dalla Suprema Corte (Cass. sez. un. sent. n. 21095 del 4.11.2004; si vedano nella stessa direzione anche Cass. civ, sent. n. 12222 del 20.8.2002, Cass. civ. sent. n. 15218 del 5.7.2007, Cass. civ. sent. n. 6514 del 19.3.2007, Cass. civ. sent. n. 2593 del
20.2.2003, Cass. civ. sent. n. 2374 del 16.3.1999, Cass. civ. sent. n. 3096 del 30.3.1999 e Cass. civ. sent. n. 3845 del 17.4.1999), evidenziandosi che dalla violazione della norma imperativa dell'art. 1283 cod. civ., non si può giungere all'applicazione di alcun meccanismo integrativo e, pertanto, gli interessi vanno conteggiati senza alcuna capitalizzazione.
6.La dichiarata illegittimità della capitalizzazione incide su tutte le altre voci del rapporto e, quindi, anche sulla commissione di massimo scoperto che, come evidenziato nella relazione contabile, risulta essere pattuita nella sola percentuale ma non nelle modalità di conteggio. Infatti, “la commissione di massimo scoperto, per poter essere validamente pattuita, non solo deve essere determinata contrattualmente nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico” (cfr. Corte d'Appello Campobasso n. 362/2023).
Come correttamente rilevato dal consulente, mancando una valida pattuizione scritta e accertato, invece, che la c.m.s. è stata di fatto calcolata ed addebitata trimestralmente dalla banca sul conto corrente menzionato, la clausola relativa è affetta da nullità a termini degli artt.1418 e 1325 n.4 c.c. per mancanza di stipula con forma scritta ad substantiam.
Ciò premesso in via generale, nel presente giudizio, non contestata e comunque accertata mediante la documentazione prodotta dall'attore la sussistenza del rapporto indicato in atti, ed accertato, altresì, che nel medesimo rapporto di conto corrente erano stati praticati in favore dell'istituto di credito sia la commissione di massimo scoperto e sia gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale nei termini sopra richiamati, ritiene questo Giudice di porre a fondamento della propria decisione la consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa con le integrazioni operate Persona_2
d'ufficio da questo Giudice nella parte in cui la CTU non ha provveduto a ricalcolare il saldo al tasso convenzionale con espunzione della capitalizzazione trimestrale sino al 2005 per le ragioni sopra pagina 8 di 10 esposte. Ebbene, sulla base dei condivisibili contenuti della relazione peritale, in atti corposi ed analitici, immuni da vizi logico — giuridici, fondati su criteri di computo esposti in maniera chiara e lineare, risulta che la ricostruzione del rapporto ha coperto il periodo dal 27.6.1997 al 28.1.2021, periodo per il quale la documentazione depositata dall'attrice (estratti conto), è idonea a determinare l'esatto dare-avere tra le parti, ritenendosi corretta la soluzione del CTU di colmare il vuoto documentale, relativo ad alcuni trimestri, con le scritture di raccordo considerata la considerevole durata del rapporto.
Il CTU ha correttamente seguito i criteri fissati da questo Giudice con i quesiti che gli erano stati posti: in merito ai tassi di interesse ha applicato il tasso convenzionale, ha epurato dal ricalcolo la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione degli interessi in relazione ai quali la capitalizzazione semplice non va adottata fino al 31.12.2002, ricalcolo eseguito dal CTU, ma fino al
2.11.2005, a far data dalla quale la si è adeguata alla Delibera CICR . CP_2
In conclusione alla luce della ricostruzione compiuta, depurato il rapporto delle somme illegittimamente addebitate dalla emerge che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, CP_2 con le dovute integrazioni operate da questo giudice in virtù di massime di esperienza, deve essere rideterminato, alla data del 28.1.2021 (ultimo estratto conto), in euro 4.533,13 a credito del correntista.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa rappresentato dalla somma in contestazione.
Alla luce dell'accoglimento della domanda, le spese di C.T.U. vanno poste interamente a carico della convenuta. CP_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal sig. nei Parte_1 riguardi di , in persona del legale rappresentante, con atto di citazione iscritto a ruolo il CP_1
28.10.2021, così provvede:
1) dichiara la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante il n. 70082-52 (poi n. 400756307), è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto;
2) accerta e dichiara che, alla data del 28.1.2021, il saldo del conto corrente oggetto di causa era a credito del correntista per l'importo di €. 4.533,13 in luogo di quello pari a zero risultante dagli estratti conto della CP_2
pagina 9 di 10 3) condanna la al pagamento, in favore del sig. della somma di euro CP_1 Parte_1
4.533,13 oltre interessi legali dalla domanda (18.10.2021) al soddisfo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'Avvocato Antonio de Benedittis, CP_2 dichiaratosi antistatario, delle competenze di lite che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%. Iva e cpa, nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
5) pone in via definitiva le spese di entrambe le consulenze tecniche contabili a carico della CP_2 convenuta.
Così deciso in Campobasso, il 17 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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